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lunedì 9 marzo 2026

Prodotto difettoso - modello di lettera di reclamo

Può accadere che un bene acquistato – elettrodomestico, dispositivo elettronico, arredo o altro – presenti malfunzionamenti o caratteristiche diverse da quelle promesse. In questi casi il consumatore non è privo di tutela: il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) prevede una garanzia legale di conformità a carico del venditore (o del produttore).

La legge definisce quando un bene può essere considerato difettoso o non conforme:
  • non è idoneo all’uso cui normalmente è destinato;
  • non corrisponde alla descrizione fornita dal venditore o alla pubblicità;
  • non possiede le qualità promesse o espressamente richieste dal consumatore;
  • presenta difetti di funzionamento, anche se non immediatamente visibili.
Il venditore è responsabile se il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.

N.B. Se il difetto emerge entro i primi 6 mesi dall’acquisto, la legge presume che esistesse già al momento della consegna. In questo periodo il consumatore non deve dimostrare nulla.

Ma quando un prodotto è difettoso, cosa può fare il consumatore?

Ai sensi dell’art. 130 Codice del Consumo, il consumatore ha diritto, senza spese, a:

Riparazione del bene
Sostituzione del bene

La scelta spetta al consumatore, salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso per il venditore.

Se riparazione e sostituzione non sono possibili o non vengono effettuate entro un termine congruo, oppure arrecano notevoli disagi, il consumatore può chiedere:

a.- una riduzione adeguata del prezzo, oppure

b.- la risoluzione del contratto, con restituzione dell’importo pagato.

Operata questa doverosa premessa, affrontiamo la questione centrale, ossia cosa scrivere e a chi inviare il reclamo.

Occorre ricordare che il responsabile per il prodotto difettoso a cui contestare le circostanze è, in primo luogo, il venditore ed è a lui che si deve rivolgere il consumatore, il quale può anche scrivere al produttore, ma solo per conoscenza: sarà il venditore a doversi attivare verso il produttore, in quanto su di lui ricade la responsabilità da prodotto difettoso, come chiarito ancora di recente dalla Cassazione (vedi qui).

Il reclamo deve essere inviato tramite raccomandata A/R o PEC, descrivendo in modo chiaro la vicenda e il difetto riscontrato, il quale deve essere presentato come un malfunzionamento del prodotto (mai utilizzare nella lettera termini come "si è rotto" o "mi è caduto", in quanto introducono la presunzione che il prodotto è divenuto non funzionante a causa di una condotta scorretta del consumatore).

Con la lettera occorre richiamare espressamente la garanzia legale ex art. 130 Codice del Consumo e, come al solito, vi consigliamo di conservare copia della lettera e della documentazione (scontrino, fattura, foto del difetto).

Quali sono gli errori più comuni quando si parla di prodotto difettoso?

Rivolgersi solo all’assistenza del produttore
→ Il responsabile è sempre e comunque il venditore

Accettare riparazioni a pagamento
→ La garanzia legale è gratuita per due anni dall'acquisto

Non contestare per iscritto il difetto
→ Senza comunicazione formale è più difficile far valere i propri diritti (la mail non assume valore di prova. solo la PEC ha valore legale)

Confondere garanzia legale e garanzia commerciale/convenzionale
→ La prima è obbligatoria per legge; la seconda è facoltativa (vedi qui)

Pensare che dopo 6 mesi non si abbia più tutela
→ La garanzia dura 2 anni (cambia solo l’onere della prova).



Qui di seguito, vi proponiamo un esempio di lettera di reclamo che dovete, all'occorrenza, adattare alle vostre esigenze.

domenica 22 febbraio 2026

Quale differenza tra consumatore e piccolo imprenditore

Esiste una vera differenza tra il consumatore e il piccolo imprenditore/professionista? a rigor di logica, la risposta è affermativa, ma molto spesso questi ultimi che si avvalgono dei medesimi servizi dei consumatori si trovano in una posizione di svantaggio.

Immagina di essere il titolare di un piccolo bar. Hai acceso un mutuo, firmato un contratto di locazione, comprato attrezzature a rate. Una notte scoppia un incendio: il locale viene devastato, l’attività si ferma. Tutto sembra partire da un misuratore fiscale, il registratore di cassa che usi per battere gli scontrini.

Fai quello che farebbe chiunque: ti rivolgi a un avvocato e valuti di chiedere i danni a chi ha prodotto quell’apparecchio. Nella tua testa c’è un’idea semplice: “Se il prodotto era difettoso e mi ha rovinato il bar, ci saranno le tutele dei consumatori, no?”.

Ed invece no!

La sentenza del Tribunale di Catanzaro oggetto del nostro commento domenicale conferma che il piccolo imprenditore (il barista nel caso di specie), non merita lo stesso trattamento di un consumatore, ed apre ad una valutazione che deve essere ragionata da parte del barista: la tutela deve essere costruita subito, alla firma del contratto.

Il barista, protagonista della vicenda trattata dal giudice calabrese, non può giovarsi delle tutele del consumatore perché dal punto di vista giuridico è un imprenditore, sia pure piccolo, e non può trovare applicazione il Codice del Consumo.

Questa distinzione non nasce solo dal diritto italiano: affonda le radici nel diritto dell’Unione europea, che da anni costruisce norme “rinforzate” per chi agisce come consumatore, ma non estende in automatico la stessa protezione a chi usa i beni per fare impresa.


- Chi è il consumatore, chi è il piccolo imprenditore (secondo UE e Italia)

Nel linguaggio comune, “consumatore” è chi acquista qualcosa. Nel linguaggio giuridico europeo e italiano, invece, il consumatore è una figura molto precisa:

  1. è sempre una persona fisica;
  2. agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

Questa definizione, che troviamo nelle direttive europee e che il Codice del Consumo ha recepito quasi alla lettera, è costruita su un’idea: il consumatore è la parte più debole in termini di informazione, potere contrattuale, capacità di valutare rischi e clausole. 

Per questo, a livello UE, gli si riconoscono diritti particolari (informazioni precontrattuali, recesso, tutele sulla garanzia, responsabilità per prodotti difettosi, foro del consumatore, ecc.).

Di fronte a lui sta il professionista, cioè la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività economica. 

Questa categoria non comprende solo le multinazionali, ma anche chi ha un’attività minuscola: il bar all’angolo, il parrucchiere, l’artigiano, il medico di base, l’avvocato, il piccolo e-commerce. 

E quindi, la persona fisica che opera un acquisto per la propria attività professioniale/lavoro, agli occhi del diritto europeo non sei più consumatore, ma professionista che non può accedere alle tutele previste in favore del contraente debole....perché non viene considerato debole anche se in realtà non ha un gran potere contrattuale con la controparte.

Nel caso del prodotto acquistato dal barista per il proprio esercizio, il ragionamento è quasi automatico:

  • il bene è stato acquistato e utilizzato solo per l’attività del bar;
  • serve a emettere scontrini, adempiere obblighi fiscali, gestire gli incassi;
  • è integrato nella struttura dell’impresa, non è un oggetto da salotto.

E per tale ragione, il giudice, coerentemente con la logica UE e italiana, guarda allo scopo per cui il bene è usato e conclude: qui non c’è un privato che compra un registratore “per casa”, ma un imprenditore che lo usa per la sua azienda. Quindi niente qualifica di consumatore. 


Perché l’Unione europea non estende le stesse tutele alle imprese, anche se piccole

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di vivace discussione in ambito europeo, in quanto più di qualcuno osserva: “Ma il barista non è più forte di una grande società. Perché non trattarlo come un consumatore?”.

La risposta, per quanto possa sembrare dura, sta nella scelta di fondo del diritto europeo. Le direttive sul consumo – dalla vendita di beni alla responsabilità da prodotto difettoso, fino ai contratti a distanza e alle pratiche commerciali scorrette – hanno un obiettivo molto circoscritto: riequilibrare il rapporto tra cittadino-consumatore e professionista.

Tra due operatori economici, invece, anche se uno è minuscolo e l’altro enorme, il diritto UE e quello nazionale di solito preferiscono non introdurre protezioni “paternalistiche”. L’idea è che l’impresa, per quanto piccola, abbia una maggiore capacità di informarsi e organizzarsi; accesso – almeno in teoria – a consulenti, assicurazioni, strumenti di gestione del rischio; la possibilità di negoziare (magari male, ma comunque con una consapevolezza “professionale”).

Ecco perché molte direttive europee sui consumatori specificano espressamente che si applicano solo quando il contraente agisce per scopi estranei all’attività professionale. Se compri un computer per la tua ditta individuale, per Bruxelles tu sei dal “lato professionista”, non dal lato consumatore, anche se sei solo e lavori in un sottoscala.


Il danno all’impresa non è lo stesso del danno alla vita privata

C’è poi un’altra distinzione che la sentenza richiama in filigrana e che emerge chiaramente nella dottrina e nella giurisprudenza: che tipo di danno stai subendo?

Le regole europee e nazionali sulla responsabilità da prodotto difettoso sono state pensate soprattutto per casi in cui:

  • un prodotto difettoso causa danni alla persona (lesioni, morte);
  • oppure danneggia beni di uso privato (per esempio, esplode un elettrodomestico e rovina l’arredamento di casa).

Se invece il prodotto difettoso colpisce direttamente l’attività economica – come nel caso del barista affrontato dal Tribunale di Catanzaro: incendio del locale, danni alle attrezzature del bar, perdita di incassi, canoni di affitto pagati per un luogo inutilizzabile – il diritto tende a considerare questi pregiudizi come danni commerciali. 

E i danni commerciali, per impostazione di sistema, non rientrano nel cuore della protezione consumeristica, ma vengono governati in via principale dalle regole generali del codice civile (responsabilità contrattuale o extracontrattuale).

E' evidente che il danno contestato dal barista consiste in un pregiudizio che rientra nella dimensione di impresa, ovverosia a rimetterci non è il “privato cittadino” nella sua sfera personale, ma il titolare nella sua veste di operatore economico. 

Anche per tale motivo la scelta del giudice è quella di non affrontare la vicenda utilizzando l'insieme delle tutele previste dal Codice del Consumo e di chiedere al barista di muoversi sul terreno, più accidentato, del diritto comune.


- Cosa comporta, concretamente, non essere consumatore

Dire che un soggetto non è consumatore non è solo una questione di etichetta. Ha ricadute pratiche pesanti, che la vicenda del barista mette in evidenza.

Se non sei un consumatore, nelle controversie legate a prodotti difettosi e beni di consumo non puoi contare sulle regole di garanzia legale più favorevoli, con maggiori tutele in tuo favore.

E quindi, il piccolo imprenditore deve, in primo luogo, prevedere i possibili danni che possono occorrere ai beni strumentali connessi alla propria attività e "creare" il sistema di tutele in modo preventivo e contrattuale, senza contare sulla tutela legale del consumatore.

E questo perché sei sei un piccolo imprenditore che usa il prodotto per lavorare, molte di queste garanzie speciali non scattano. 

Nel caso del barista deciso dal Tribunale di Catanzaro, questo significa, per esempio:

- dover dimostrare in modo pieno e rigoroso che il prodotto era difettoso;

- provare che proprio quel difetto ha causato l’incendio (con perizie tecniche forti, meglio se discusse in contraddittorio in giudizio);

- dimostrare in modo preciso e documentato tutti i danni subiti (lucro cessante, danno emergente, costi sostenuti);

- fare i conti con eventuali clausole contrattuali che limitano la responsabilità del venditore o del produttore, clausole che in un contratto con un consumatore sarebbero spesso nulle, ma tra professionisti possono essere valide.

Nel processo di Catanzaro, il giudice rileva proprio queste carenze: il presunto produttore non è neppure identificato con sicurezza, la prova tecnica dell’origine dell’incendio è debole e parziale, la quantificazione dei danni è poco supportata da dati oggettivi. 

In un contesto “consumeristico” qualche margine di protezione in più ci sarebbe stato, ma qui il barista è trattato come imprenditore a tutti gli effetti.

Dire che i piccoli imprenditori non hanno le tutele dei consumatori non significa che siano senza difesa. Significa che la loro protezione passa, come anticipato in precedenza, da altri strumenti:

- la responsabilità contrattuale verso il venditore (per vizi della cosa, per inadempimento delle obbligazioni di consegnare un bene idoneo all’uso pattuito);

- la responsabilità extracontrattuale verso il produttore o altri soggetti della filiera, se si riesce a dimostrare un fatto illecito che ha causato il danno;

- la contrattazione più accorta delle clausole (garanzie estese, esclusioni di certe limitazioni, assistenza post-vendita, ecc.);

- la copertura assicurativa specifica per rischi di incendio, danni indiretti, fermo attività.

La scelta dell’Unione europea è quella di concentrare la normativa “speciale” sul consumatore, lasciando alle legislazioni nazionali e al diritto comune la regolazione dei rapporti tra imprese, piccole o grandi che siano. 

L’Italia si è adeguata a questo schema: il Codice del Consumo recepisce le direttive e riserva il suo arsenale protettivo a chi agisce fuori dall’attività economica.

In questo senso, la sentenza del Tribunale di Catanzaro non è un’eccezione ma l’ennesimo tassello di un mosaico europeo: protezione forte per il consumatore nella sua vita privata, diritto comune – più severo – per chi opera, anche in piccolo, nel mercato

Tribunale di Catanzaro - sentenza n. 87/2026

domenica 4 gennaio 2026

Airbag difettoso. Il consumatore può chiedere il risarcimento anche al concessionario

Acquisto di un veicolo, trovo un difetto (ad esempio al motore), a chi mi devo rivolgere per il risarcimento del danno? usualmente si pensa che il produttore sia chiamato a rispondere per il difetto di conformità.

Invero, il consumatore può lagnarsi anche nei confronti del concessionario, così come abbiamo già segnalato in più circostanze (vedi qui). 

In questo senso assume rilievo la recente sentenza n. 32673 del 2025 con la quale la Cassazione ha rafforzato in modo significativo la tutela dei consumatori che subiscono danni da auto difettose, come nel caso del mancato funzionamento dell’airbag.


Chi risponde del danno?

Non solo il produttore materiale dell’automobile, ma anche il fornitore o distributore, quando – agli occhi del consumatore – appare come il produttore.

Questo accade, ad esempio, quando:

a.- il nome del fornitore coincide, anche solo in parte, con il marchio dell’auto;

b.- l consumatore è portato a ritenere che chi vende l’auto sia anche responsabile della sua qualità e sicurezza.

c.- Non serve dimostrare un comportamento scorretto

Un punto fondamentale chiarito dalla Cassazione (sulla base di una decisione della Corte di Giustizia UE) è che non è necessario dimostrare che il fornitore abbia volutamente ingannato il consumatore, mentre è sufficiente che la coincidenza di nomi o marchi generi oggettivamente confusione.


Cosa cambia per il consumatore

Per chi subisce un danno da prodotto difettoso:
  • non è obbligato a individuare il “vero” produttore;
  • può rivolgersi direttamente al fornitore italiano;
  • può chiedere il risarcimento integrale del danno a uno qualsiasi dei soggetti responsabili.
Questo evita al consumatore di dover affrontare:
  • ricerche complesse su gruppi societari internazionali;
  • cause contro soggetti esteri difficili da raggiungere.
Con queste premesse, la sentenza oggetto di commento assume particolare rilievo per il consumatore, in quanto secondo la Cassazione, la tutela del consumatore non sarebbe effettiva se il distributore potesse limitarsi a “rimandare” al produttore.

Chi trae vantaggio dalla forza di un marchio e dalla fiducia del pubblico deve anche assumersi la responsabilità in caso di difetti del prodotto, e quindi nel caso in cui l’auto è difettosa e il marchio o il nome del venditore coincidono (anche parzialmente) con quelli del produttore, i principi del Codice del consumo e del diritto comune tutelano maggiormente il consumatore, il quale può ottenere il risarcimento indifferentemente dal produttore e/o dal concessionario, vigendo un principio di responsabilità condivisa/solidale.

Corte di Cassazione - Sez. III^ Civ. sentenza n. 32673/2025.

domenica 16 novembre 2025

Motociclo riparato: il consumatore può comunque ottenere la restituzione della somma pagate

Eccoci tornare a trattare il diritto di garanzia spettante al consumatore nel caso di acquisto di un prodotto che presenta vizi e/o non funziona correttamente, ossia secondo l'aspettativa dell'acquirente.

Abbiamo affrontato l'argomento in più circostanze, evidenziando i diritti che spettano al consumatore nel caso di prodotto non conforme ex artt. 130 e seguenti del Codice del consumo (qui per un approfondimento).

Stiamo parlando della delicata (e critica) fase del post - vendita, quando il bene acquistato comincia a presentare dei problemi tali da non garantire un suo corretto funzionamento.

E qui ci rivolgiamo al venditore (o al produttore), al fine di ottenere la riparazione del prodotto in tempi "ragionevoli" e con la speranza che non si ripresenti l'inconveniente. 

Occorre premettere che la garanzia legale non è una cortesia che viene offerta dal venditore, anche se in molte circostanze così sembra, ma un'insieme di precisi diritti previsti in favore del consumatore e conseguenti obblighi a carico del venditore.

La garanzia legale dura due anni e comincia a decorrere dalla consegna del bene (o dalla fornitura del servizio) e non può essere escluso o limitato dal venditore.


- Cassazione n. 25417/2022 - riparazione di un motociclo

La vicenda oggetto del provvedimento della Suprema Corta un consumatore aveva acquistato, nel 2011, un motociclo Norton Commando 961 Sport, al prezzo di euro 16.550,00 e, appena alcuni giorni dopo aver ricevuto la moto, riscontrava difetti del mezzo che lo costringevano a ricorrere ripetutamente alle officine autorizzate per le riparazioni.

Accertati dei difetti della moto, e dopo non aver ricevuto la giusta assistenza da parte del venditore, il centauro si rivolgeva al Tribunale di Pordenone per ottenere giustizia, chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Il venditore aveva inizialmente tentato di limitare la propria responsabilità, sostenendo che eventuali interventi spettassero solo al produttore, contestando ogni pretesa da parte del consumatore.

La vicenda finisce davanti alla Cassazione che, con il provvedimento n. 25417/2022, ha chiarito che:

(a) La responsabilità principale nei confronti del consumatore è del venditore, non del produttore;

(b) Il consumatore ha diritto alla riparazione o sostituzione gratuita del bene difettoso.

Se questi rimedi risultano impossibili o eccessivamente gravosi, il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del denaro.

In pratica, il giudice ha ribadito che il diritto del consumatore non è teorico: deve essere effettivamente tutelato e il venditore non può sottrarsi agli obblighi di legge.


- Cosa significa per i consumatori

La sentenza riafferma alcuni punti fondamentali e che dobbiamo sempre tenere in debita considerazione quando afforza alcuni punti fondamentali:

- quando il venditore vi dice “la garanzia è solo del produttore” o “può ripararlo solo l’assistenza tecnica”, vi sta raccontando una bugia!

- La responsabilità nei confronti del consumatore resta sempre del venditore, che deve rispettare la legge.

- quando il prodotto non funziona in modo appropriato, dovete sempre scrivere al venditore (raccomandata a/r o pec), contestando il malfunzionamento.

Se hai avuto un problema come quello rappresentato in questo articolo, o necessiti di un suggerimento, scrivi a sos@consumatoreinformato.it.

Qui di seguito, Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - sentenza n- 25417/2022

domenica 9 febbraio 2025

Prodotto difettoso. Dall'Europa un nuova definizione di produttore

In materia di tutela post vendita, il prodotto difettoso e l'assistenza prestata dal venditore è una questione sempre attuale e che abbiamo già trattato in questo blog (ad esempio, vedi qui).

I punti giuridici in questa materia sono molteplici, in quanto vi sono aspetti relativi al difetto di conformità, al soggetto venditore, al termine per la denuncia, al collegamento tra il difetto e danno e al ruolo del produttore (vedi qui).

La sentenza che potete leggere di seguito riguarda uno dei punti più dibattuti, ossia, la figura del produttore e la sua responsabilità nei confronti di un consumatore che contesti il difetto riscontrato nel prodotto acquistato.

               (1) La vicenda

Nel caso di specie, un consumatore bolognese si recava presso una concessionaria per l'acquisto di un veicolo a marchio Ford, e più precisamente una macchina prodotta da Ford WAG, una società con sede in Germania e che esporta i propri prodotti in Italia, tramite Ford Italia, la quale provvede a distribuire le auto nelle varie concessionarie. Trattasi di società appartenenti al medesimo gruppo societario.

A seguito di un incidente, il consumatore viene a scoprire il malfunzionamento dell'airbag airbag in dotazione del veicolo acquistato e contesta il difetto alla concessionaria.

Non avendo ottenuto una tutela in via stragiudiziale, il consumatore si è rivolto al Tribunale di Bologna chiamando la concessionaria e Ford Italia al fine di ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a causa del difetto dell'airbag.

Ford Italia, evocata in giudizio quale produttore, ha sostenuto di non aver fabbricato il veicolo in questione e quindi non aver alcuna responsabilità per il difetto del prodotto, da contestare nei confronti di Ford WAG. 

Il consumatore, secondo la tesi svolta da Ford Italia, era a conoscenza che il reale produttore era Ford WAG, anche perché tale informazione era ben indicata nei documenti di vendita, in primis la fattura relativa al veicolo in questione ove viene riportato come produttore Ford WAG.

In conclusione, Ford Italia afferma di non poter essere chiamata a rispondere per il difetto del prodotto, in quanto il consumatore avrebbe dovuto contestare tale responsabilità a Ford WAG, vero legittimato passivo rispetto alla lamentale sollevata.

La questione rinviata dal Tribunale di Bologna alla Corte di giustizia ha ad oggetto una più chiara definizione del produttore secondo quanto previsto dalla direttiva 85/374.

                (2) La direttiva 85/374 - art. 3 - definizione di produttore

 La direttiva 85/374 disciplina la responsabilità per danno da prodotto difettoso e all'art. 3 comma 1 viene definito il produttore: "Il termine « produttore » designa il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchi marchio o altro segno distintivo sul prodotto, si presenta come produttore dello stesso.".

A questa prima e precisa definizione del produttore, il legislatore comunitario aveva ritenuto di dover inserire una ulteriore disciplina di tutte le ipotesi, tutt'altro che rare, in cui non è possibile accertare l'identità del produttore: "Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell'importatore di cui al paragrafo 2, anche se è indicato il nome del produttore.". 

La normativa comunitaria è stata trasfusa nel nostro ordinamento, prima attraverso il DPR 224/1988, e successivamente nel Codice del consumo, ove il produttore viene definito come colui che: "il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo".

La norma italiana è estensiva, in tal senso, in quanto include tra il produttori anche l'importatore del bene, nonché chi vi appone un marchio o un segno distintivo.

Ma nel caso affrontato dal Tribunale di Bologna, i documenti di vendita indicavano il soggetto produttore e quindi, Ford Italia dovrebbe essere considerata estranea rispetto alla responsabilità contestata dal consumatore.

                (3) Corte di giustizia dell'Unione europea - C - 157/2023

Il giudice comunitario risolve la controversia seguendo la linea più rigorosa per il venditore/produttore, considerando come tale tutti coloro che agli occhi del consumatore vengono identificati come tali.

Afferma la Corte: "Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata «produttore», ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 85/374, se, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità. Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo (sentenza del 7 luglio 2022, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, C-264/21, EU:C:2022:536, punto 34).".

E' evidente che l'intervento del giudice è volto a ribadire come la normativa comunitaria, nonché quella italiana, è finalizzata alla tutela del consumatore, arrivando ad estendere la definizione di produttore anche a soggetti che non hanno materialmente ideato ed assemblato il veicolo.

Peraltro, tale tutela prevale anche laddove, come accertato dal giudice, la documentazione contrattuale non è chiara ed univoca nel indicare il soggetto produttore del prodotto difettoso.

Di seguito, potete leggere la sentenza della Corte di giustizia Unione europea - Sez. V^ - C-157/2023 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

domenica 3 novembre 2024

Auto difettosa. Il consumatore può ottenere il risarcimento anche se vende il veicolo

Come abbiamo potuto scrivere di recente, il veicolo che presenta dei difetti di costruzione è una fattispecie tutt'altro che rara e che vede coinvolti molti automobilisti.

Sono molti gli interventi dei giudici chiamati a decidere in merito al risarcimento del danno subito dal consumatore che ha acquistato un veicolo che, in seguito ad accertamento, è risultato privo di conformità ex art. 130 Codice del consumo.

E' noto che in caso di prodotto difettoso, il consumatore ha diritto ad una serie di rimedi, in primis la riparazione del veicolo, oppure la restituzione della somma versata con consegna del veicolo al concessionario ed in ultimo un indennizzo per il prodotto non integro ricevuto.

Ma questi diritti possono essere esercitati anche dall'acquirente che nel frattempo ha alienato la macchina?

La risposta arriva dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione II^ Civile), la quale è stata chiamata a dirimere una controversia avente ad oggetto la vendita di un veicolo difettoso.

Peraltro, occorre fare una doverosa premessa, ossia che la controversia è stata decisa sulla base di un quadro normativo, quello del Codice del Consumo, nel frattempo mutato e quindi alcune interpretazioni normative offerte dai Giudici di legittimità possono non più trovare odierna applicazione.

Tanto premesso, la decisione merita di essere segnalata anche per la sua portata estensiva della norma verso ipotesi che, all'apparenza, sembrerebbero escluse dalla tutela prevista in materia.

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un veicolo, risultato in seguito difettoso, e dopo aver proposto formale denuncia, aveva permutato lo stesso con altra automobile, pur proseguendo la sua battaglia legale per ottenere il risarcimento del danno subito.

Riconosciuto il diritto alla tutela prevista dagli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo, la società venditrice aveva contestato al consumatore di non poter più ottenere alcun ristoro avendo alienato l'auto difettosa.

La Cassazione non accoglie la censura, così motivando: "La circostanza che il xxxx avesse consegnato il veicolo oggetto di causa in permuta, acquistandone uno nuovo, dimostra l’impossibilità di praticare lo specifico rimedio ripristinatorio della funzionalità del veicolo, previsto dall’art. 130 del D. Lgs. n. 206 del 2005. Non può sostenersi, tuttavia, che il consumatore che abbia ceduto il bene viziato non conservi comunque il diritto ad essere tutelato, perché la protezione non concerne il bene in sé, ma si riferisce alla posizione “debole” del consumatore, nell’ambito del rapporto di consumo. Il xxxxxx, quindi, aveva legittimamente richiesto il risarcimento del danno subito, e conserva detta prerogativa indipendentemente dalle successive vicende traslative del bene da lui acquistato. Il danno, peraltro, non si identifica con la perdita di valore della cosa, poiché il contratto di consumo non ha contenuto speculativo, posto che il consumatore non lo stipula in vista di una successiva alienazione del bene, ma per soddisfare una sua propria esigenza di consumo. Il pregiudizio, dunque, va dimostrato –come è accaduto nel caso specifico– sulla scorta del malfunzionamento del veicolo, effettivamente riscontrato in sede di A.T.P., e non invece (come propone la parte odierna ricorrente) con riguardo al valore di realizzo della vettura in sede di permuta.".

E' evidente che la Cassazione ribadisce un principio importante, ossia che i contratti stipulati dal consumatore si fondano su presupposti distinti da quelli ordinari, in quanto il punto di partenza non è la perdita di valore del bene difettoso, ma il diritto al riequilibrio del rapporto tra professionista e consumatore.

E ciò sulla premessa che il consumatore non acquista un bene con finalità speculativa o di guadagno, derivante dalla successiva vendita, ma per soddisfare una sua esigenza di consumo, sicché le sue prerogative di tutela consumeristica rimangono intatte anche qualora egli non sia più proprietario del bene per il quale le ha esercitate.

Di seguito, il provvedimento  della Corte di Cassazione - Sez. II^ Civile - Ordinanza n. 23238/2024 (visibile con browser Opera VPN attivo)

venerdì 30 agosto 2024

Indice riparabilità


Fonte: RSI - Patti chiari

domenica 17 dicembre 2023

Automobile che non funziona. Il tentativo di riparazione interrompe la prescrizione ex art. 1495 c.c.

Oggi torniamo a parlare dei diritti spettanti al consumatore che acquista un veicolo e che si trova a dover fronteggiare il difetto non riparato della sua macchina.

Nel caso sottoposto alla decisione della Cassazione, il consumatore acquistava l'automobile presso una concessionaria, ma sin da subito il mezzo presentava ripetuti problemi, qualificati come difetti dell'auto.

La macchina veniva portata all'officina della concessionaria, ove veniva riconosciuto il problema e predisposte le riparazioni previste, quale conseguenza dei vari malfunzionamenti accertati. 

Il servizio di assistenza della concessionaria non riusciva a riparare il veicolo, risolvendo i problemi, tant'è che l'acquirente decideva di chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato.

Il venditore ha contestato la richiesta avanzata dalla controparte, eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto di risoluzione, per omessa denuncia entro il termine annuale, così come previsto ex art. 1495 comma 3 c.c..

La Corte di Cassazione ha ritenuto di non seguire la contestazione sollevata dalla concessionaria, richiamando il principio consolidato in materia secondo il quale il termine di prescrizione annuale viene interrotto quando il venditore tiene comportamenti con i quali riconosce i vizi, come ad esempio laddove tenti di riparare il veicolo difettato (vedi qui).

Dice la Cassazione:“il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell’art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia” (cfr. Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998). Così, “Lo stesso ragionamento può svolgersi di fronte al compimento di interventi di riparazione sul bene da parte del venditore (che può rivelare l’ intento di evitare in questo modo la proposizione dell’azione redibitoria del compratore): anche in questo caso si verifica un’ interruzione della prescrizione, dalla quale ricomincia a decorrere il termine annuale originario entro il quale il compratore che ha confidato nella eliminazione del vizio può proporre l’azione, avendo a disposizione un congruo spatium deliberandi qualora l’ intervento conformativo non sia riuscito a porre rimedio allo stato della res acquistata”.

Ne consegue che se il venditore ospita l'auto difettata nella propria officina, cercando di ripararla, riconosce il vizio ed interrompe il termine di prescrizione annuale consentito al consumatore per chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma versata.

Cassazione civile - Sez. II^ sentenza n. 33380/2023

domenica 9 ottobre 2022

Vizio occulto e garanzia legale. Il consumatore deve provare che il difetto esisteva sin dall'acquisto

La Corte di Cassazione è tornata a trattare, di recente, il tema della garanzia legale e la sua applicabilità al vizio occulto, ossia scoperto successivamente alla vendita del bene.

Non sempre, infatti, il consumatore può esercitare la garanzia legale, ma vi sono diversi principi che regolano questa materia e che abbiamo già esposto in questo blog.

Ricordiamo sempre che il consumatore può esercitare la garanzia legale entro due anni dall'acquisto del bene, così come ripetiamo sempre (vedi qui).

Ciò nonostante, ancora oggi, molti consumatori ignorano la durata della garanzia legale e come comportarsi quando il prodotto acquistato presenta un difetto. 

Occorre ricordare che il Codice del Consumo, agli artt. 128 e seguenti, prevede una serie di norme che, in modo chiaro, espongono gli aspetti principali relativi a questa materia.

La garanzia legale, come esposto in precedenza, ha durata biennale e decorre dal giorno dell'acquisto, e può essere esercitata dal consumatore nel momento in cui ravvisi un difetto che rende non idoneo il bene acquistato all'uso a cui è destinato.

Il consumatore deve denunciare il difetto di conformità al venditore entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto, a pena di decadenza

Peraltro, occorre ricordare che il consumatore decade dal diritto di esercitare la garanzia legale nel caso in cui non provveda a denunciare il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. 

Quali sono rimedi sono previsti in caso di bene non conforme?

E' noto che l'esistenza di tale difetto consente al consumatore di poter usufruire di  distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno): ricordate che è il professionista a decidere quale rimedio prevedere per "porre riparo" al difetto di conformità (vedi qui).

La garanzia legale, quindi, introduce una serie di regole che tutelano il consumatore nel caso in cui il bene presenti un difetto di conformità che si presume esistente sin dall'acquisto. 

Tale presunzione è assoluta, e quindi insindacabile, nel caso in cui il difetto si presenti nei primi sei mesi dall'acquisto: successivamente, sarà onere del consumatore quello di dimostrare l'esistenza di un vizio occulto tale da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per il quale è stato acquistato.

La recente Ordinanza n. 27177/2022 della Corte di Cassazione ha riassunto i principi appena esposti, concentrando la propria attenzione sul vizio occulto, ovverosia l'eventuale difetto scoperto successivamente all'acquisto del bene, quando è trascorso, ad esempio, un anno.

In tali casi, il consumatore può sempre accedere ai rimedi previsti dal Codice del Consumo?

La Suprema Corte, ribadendo principi consolidati, ha chiarito che il vizio occulto può rappresentare il presupposto per poter accedere ai rimedi di cui sopra, solo nel caso in cui il consumatore offra una prova idonea a dimostrare che esso, seppur scoperto successivamente, è esistito sin dal giorno di acquisto del prodotto: "Per poter qualificare un vizio come occulto, dunque, occorre fornire la prova che esso, pur non essendo apparente al momento della consegna, esisteva tuttavia a tale data: dimostrazione che, nella specie, è mancata, poiché la stessa Corte di appello afferma che, alla consegna, il veicolo era regolarmente funzionante.".

La logica di tale principio appare evidente, in quanto viene chiesto al consumatore di provare che il difetto che non consente il normale utilizzo del bene sia contestabile al venditore, e non magari ad un utilizzo successivo non idoneo, o quantomeno per la mera usura del prodotto.

Si pensi, infatti, all'acquisto di un veicolo usato (caso oggetto della sentenza in commento), ove l'usura successiva della macchina può originare determinate "rotture" del motore o di altri elementi del veicolo.

Al consumatore è precluso, in tali casi, l'accesso alla garanzia legale, trattandosi di difetti del prodotto sopraggiunti con la normale usura derivante dall'uso nel tempo (vedasi un esempio qui).

Cassazione - Sez. II^ Civ. - Ordinanza n. 27177/2022

domenica 11 settembre 2022

Difetto del prodotto. Entro quando presentare la denuncia al venditore

La pronuncia della Cassazione oggi in commento, l’ordinanza n. 3695 del 7 febbraio  2022, ci permette di mettere in evidenza, senza rinunciare a rielaborare un vademecum sui termini di decadenza inerenti ai difetti di conformità nella vendita regolata dal Codice del consumo, una discrasia tra come è stata intesa, in sede comunitaria, detta materia e come, invece, trova applicazione da una parte della nostra giurisprudenza. 

In primo luogo, occorre tenere conto della applicabilità di due complessi normativi, secondo il seguente ordine: 

- il primo, derivante dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo ed in attuazione della direttiva 44/1999/CEE, che regola i difetti di conformità nei  rapporti di compravendita intercorrenti tra il consumatore e il professionista e, in quanto norma speciale, deroga al codice civile, in quanto dispone che il consumatore deve denunciare il difetto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

- il secondo, che invece discende dagli articoli 1490 e seguenti del Codice civile, viene applicato in via del tutto sussidiaria. La norma prevede un termine di decadenza di otto giorni (dalla scoperta) per la denuncia dei vizi occulti (art. 1495 c.c.). 

Il primato del diritto comunitario in materia, espresso peraltro con alcune norme di ordine pubblico (in particolare, la modalità di denuncia del difetto di conformità, illustrata dall’articolo 5 della predetta direttiva, è norma applicabile direttamente dal giudice anche di ufficio), imporrebbe che la giurisprudenza di merito si attenesse scrupolosamente ai criteri ermeneutici sottesi a quell’impianto normativo. Invece, come ha constatato la Cassazione medesima, “la sentenza impugnata, pur dichiarando espressamente di applicare il Codice del Consumo, ha invece deciso la causa secondo le norme codicistiche, peraltro in una prospettiva formalistica, senza tenere conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e degli approdi della giurisprudenza interna, al fine di riequilibrare l'asimmetria contrattuale tra consumatore e professionista”.

Veniamo ai fatti di causa. Un consumatore, proprietario di un’autovettura di recente acquisto, ha portato il mezzo presso una concessionaria, affinché i suoi freni poco performanti venissero sottoposti alla riparazione in garanzia. Persistendo il difetto di funzionamento dei freni, che dovevano essere dotati di migliore tecnologia, il consumatore ha formalmente denunciato la circostanza, a mezzo della consueta raccomandata e, con la stessa, ha comunicato la risoluzione del contratto

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha tuttavia ritenuto che, il consumatore abbia denunciato il vizio intempestivamente, cioè dopo due mesi dalla sua scoperta, incorrendo per questo nella decadenza prevista dall’articolo 130 Codice del consumo. E ciò perché, ad opinione della corte, la riparazione in garanzia da parte della concessionaria non equivarrebbe ad un implicito riconoscimento del vizio, che invece andrebbe denunciato con una raccomandata o, comunque, in forma scritta da parte del consumatore. 

Prima di analizzare le considerazioni della giurisprudenza di merito che, come abbiamo già espresso, sono incappate nelle censure della Cassazione in quanto difformi agli indirizzi comunitari, dobbiamo riepilogare, sia pure in forma di vademecum, la disciplina del difetto di conformità. 

Una volta consegnato il bene di consumo, il venditore è tenuto responsabile per qualsiasi difetto di conformità del bene, allorché tale difetto si palesi entro due anni dalla consegna del bene. Il difetto di conformità permette al consumatore di attivare una serie di rimedi che l’articolo 130 Codice consumo scandisce in base ad un preciso ordine: 

  • la riparazione o la sostituzione del bene (rimedi primari); 
  • se persiste il difetto di conformità del bene rispetto al contratto oppure il venditore non effettua la riparazione o la sostituzione in un termine congruo e senza spese ulteriori, la riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, e ciò anche in presenza di un vizio di lieve entità. 

Resta fermo che il consumatore può avvalersi di questi rimedi se ha denunciato al venditore il difetto entro il termine di due mesi dalla scoperta. Tale denuncia, che può avvenire in qualsiasi modalità dalla quale si desuma la conoscenza del vizio, è tuttavia circoscritta alla sola presenza del difetto, sia questo connaturato o meno al bene di consumo. 

Inoltre, se detto difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna, si presume, fino a prova contraria, che sia connaturato al bene e che sussistesse ab origine: il consumatore, dunque, dovrà limitarsi a dimostrare che il vizio esiste ed è collegato con il danno (e non al prodotto). 

In caso contrario, trova nuovamente applicazione il Codice civile (non disponendo diversamente quello del consumo e trovando, quindi, applicazione sussidiaria quello civile) e si impone al consumatore di provare che il vizio non è sopravvenuto, ma originario.

In altri termini, nel quadro delineato dal Codice del consumo sarà il venditore, professionista di solito ben munito di mezzi e conoscenze, a dimostrare che il difetto non esisteva quando il bene è stato consegnato oppure che non erano state inventate tecnologie adatte per riconoscerlo. Invece, nel quadro ben più “fosco” delineato dal Codice civile incomberà sull’acquirente l’onere di provare che il difetto esisteva proprio nel momento in cui il bene è stato consegnato, con ciò che ne consegue in ordine alla difficoltà di reperire la prova. 

L’esposizione di questi elementi di dettaglio nel vademecum non è fine a se stessa, poiché mette in luce due diversi paradigmi (vale a dire, due modi diversi di risolvere i problemi) nella disciplina dei vizi. 

Da un lato vi è la posizione di una parte della nostra giurisprudenza che come abbiamo visto, sebbene formalmente applichi il Codice del consumo ai rapporti consumeristici, nella sostanza adotta le categorie sui vizi desunte dal Codice civile: tuttavia, queste non si attagliano ai rapporti consumeristici. Dall’altra vi è quella del regolatore comunitario che, nei considerando della direttiva 99/144/CEE, ha esplicitato le finalità sottese alla disciplina dei difetti di conformità nei rapporti consumeristici, assecondando gli sviluppi di un’economia oggi globalizzata e fondata sulla grande distribuzione. 

La disciplina civilistica, e segnatamente gli articoli 1490 e seguenti codice civile, presupponeva un’economia ancora poco industrializzata, nella quale le cose (ossia le utilità provviste di valore economico) conservavano più a lungo la propria destinazione d’uso. L’equilibrio tra le prestazioni del compratore e quelle del venditore (il sinallagma) era statico: ragione per la quale era necessario stabilire ab origine che la cosa fosse immune da vizi, cioè che servisse esplicitamente ad un uso ordinario ed obiettivo, noto alle parti della compravendita. 

Il Codice civile, peraltro, non prevedeva (e non prevede) un sistema progressivo di ordini di rimedi, nel quale la risoluzione costituisse la extrema ratio (al più, l’articolo 1492 prevede, tra gli effetti della garanzia, l’alternatività tra la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, che costituiscono però un solo ordine di rimedi). 

Sulla base di queste considerazioni, si comprende perché, secondo una parte della giurisprudenza (il cui orientamento è stato censurato dalla Cassazione), affinché il vizio sia riconoscibile, deve essere comunicato per iscritto al venditore (espressione, questa, di un orientamento formalistico e addirittura più restrittivo degli oneri codicistici) e, in ogni caso, si impone al compratore di indicare che il difetto è connaturato al bene. 

La disciplina consumeristica (che, lo ricordiamo, ha “tolto” la scena al Codice civile per tutti i rapporti consumeristici e, come dice Natalino Irti, ha relegato il diritto comune ad un ruolo non più esclusivo nel sistema delle fonti) invece, risponde ad un diverso sistema economico, nel quale il servizio post vendita, ormai capillare, risponde alla precipua esigenza di mantenere la conformità del bene al contratto. In questi termini, l’equilibrio tra le prestazioni del professionista e del consumatore è dinamico. Il professionista, infatti, è chiamato a ripristinare detta conformità; e gli accertamenti tecnici, volti ad individuare il difetto di conformità e la sua soluzione, ricadono nella sua organizzazione, più che in quella del consumatore. 

Ragione per la quale gli oneri della denuncia sono meno gravosi per il consumatore e per la quale l’insorgenza di un vizio entro sei mesi, statisticamente prima ancora che presuntivamente, è equiparata ad un difetto originario di conformità. 

Qui potete leggere il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 17 ottobre 2021

Vizio di conformità: quando il consumatore può ottenere il risarcimento del danno

L'acquisto di un prodotto difettoso è esperienza vissuta da molti consumatori, i quali sono erroneamente convinti di disporre di tutti i diritti previsti dal Codice del Consumo.

L'art. 129 prevede l'obbligo da parte del venditore di consegnare all'acquirente un "prodotto conforme" che al comma 2° viene così definito:"
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.".

Nel caso di difetto di conformità, il consumatore dispone di una serie di rimedi che può richiedere al professionista, al fine di riequilibrare il rapporto con la controparte.

Può chiedere la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la restituzione della somma versata alla controparte: sarà quest'ultima a decidere quale soluzione adottare verso il contraente debole.

Ma il consumatore può ottenere un risarcimento del danno derivante dal prodotto difettoso?

La Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta positiva con una pronuncia del 2020 (Cassazione n. 1082/2020) che potete leggere di seguito.

I giudici di legittimità, infatti, erano stati investiti su una questione avente ad oggetto la vendita di un bene difettoso (o meglio affetto da vizio di conformità), ove il consumatore aveva chiesto la rimozione del prodotto difettoso o, in via subordinata, il risarcimento del danno.

La vicenda, finita davanti alla Cassazione, si è conclusa con il riconoscimento del risarcimento del danno del prodotto non conforme nel caso in cui non sia possibile adottare i rimedi previsti dal Codice del Consumo sopra richiamati, ovvero non sia possibile la riparazione e la sostituzione del bene sia eccessivamente onerosa, come nel caso per cui è causa.

In tali casi, il consumatore ha diritto ad un risarcimento del danno che supera i rimedi di cui all’art. 130, comma 2 del Codice del Consumo, al fine di consentire al contraente debole di trovarsi nella posizione in cui si sarebbe trovato laddove avesse ricevuto un bene integro e privo di vizi.

E' chiaro, sul punto, l'intervento dei giudici secondo i quali: Tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell'art. 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attributi al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.”.

La Cassazione, quindi, integra il Codice del Consumo prevedendo un ulteriore diritto per il consumatore che può, laddove sussistano i presupposti, ottenere un risarcimento compensativo volto a supplire al pregiudizio sofferto con il bene viziato.

In termini più semplici, la pronuncia in esame è meritevole di segnalazione in quanto la Corte di Cassazione chiarisce che al consumatore sono riconosciuti, dal Codice del Consumo, una serie di rimedi che non sostituiscono quelli previsti dal diritto comune, ma li integrano, consentendo al contraente debole di poter ottenere anche il risarcimento del danno, laddove ne sussistano i presupposti.

Il consumatore vede, in ultima istanza, rafforzata la tutela della propria posizione nei confronti dell'operatore professionale. 

Di seguito, la sentenza n. 1082/2020 della Corte di Cassazione, Seconda sezione civile.

domenica 26 settembre 2021

Farmaco con effetti indesiderati indicati nel bugiardino. Consumatore comunque risarcito

Siamo soliti pensare che con l'acquisto del farmaco, otteniamo tutte le informazioni inerenti il prodotto attraverso il foglietto delle istruzioni (c.d. "bugiardino"), documento con il quale la casa farmaceutica si affranca da ogni responsabilità nei confronti del cliente.

Quanti di noi guardano le istruzioni d'uso del medicinale, ed in particolare gli effetti indesiderati (probabilmente i pochi Furio Zoccanò, ricordando un grande personaggio di Carlo Verdone), preferendo assumere il medicinale secondo le istruzioni di amici o parenti.

D'altronde, non è usuale avvicinare il medicinale al prodotto difettoso, e quindi ipotizzare una responsabilità dell'azienda produttrice per il danno sofferto a causa degli effetti collaterali nell'assunzione del farmaco.  

Nella vicenda affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione, il consumatore ha ottenuto il risarcimento per aver sofferto dei danni a causa della somministrazione di un medicinale risultato difettoso e ritirato dal mercato.

Nel caso di specie, il consumatore aveva subito un effetto collaterale collegato all'utilizzo del farmaco, il quale aveva provocato un danno muscolare, collegato al principio attivo impiegato (cerivastatina) e che era segnalato nel bugiardino.

La questione è finita davanti al giudice di legittimità, chiamato a valutare il carattere pericoloso del prodotto difettoso, nonchè il danno subito dal consumatore a causa del farmaco.

Occorre evidenziare che il prodotto difettoso (art. 117 Cod. Consumo) considerato nella vicenda oggetto di commento è quello "non sicuro/pericoloso", secondo il canone di cui all'art. 103 del Codice del Consumo, secondo il quale: "a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:

1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;

2) dell'effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;

3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;

4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani;

b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a);".

In presenza di un prodotto pericoloso (e quindi pericoloso), il consumatore ha l'onere della prova del danno e che tale pregiudizio sia conseguenza della somministrazione del farmaco.

La casa farmaceutica deve, invece, dimostrare di aver informato il consumatore di tutti gli effetti collaterali connessi al prodotto e di sua conoscenza alla data della messa in commercio.

In termini più semplici, il produttore dimostra di essersi comportato in modo diligente, trasparente e con perizia, laddove dimostri che il livello delle conoscenze scientifiche era tale da non consentire l'individuazione di eventuali effetti e danni per il consumatore.

Nella vicenda trattata dalla Cassazione, il produttore si era difeso sostenendo di aver informato, attraverso il bugiardino, il cliente di tutti i potenziali effetti collaterali, affermando la propria estraneità ai danni sofferti dal consumatore.

il giudice di legittimità respinge la tesi della casa farmaceutica, affermando che le informazioni contenute nel foglio informativo erano generiche e non assolvevano all'obbligo di diligenza posto a carico del professionista, chiamato a fornire precise ed accurate informazioni sul livello di pericolosità ("non sicurezza") del prodotto farmaceutico.

Tale carenza giustifica, a detta della Cassazione, la condanna al risarcimento del danno in favore del consumatore.

 Qui la Cassazione - Sez. III^ Civ.. Sentenza n. 12225/2021.

domenica 30 maggio 2021

Venduto un telefono con il colore sbagliato? non si tratta di prodotto difettoso

Questa domenica vi proponiamo la recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 24 maggio 2021, n. 14106, con la quale i giudici di legittimità sono tornati a trattare il difetto di conformità del prodotto e i diritti spettanti al consumatore.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando i punti principali della garanzia legale riconosciuta in favore del consumatore dal Codice del Consumo (artt. 129 e seguenti).

Nel caso di specie, il consumatore aveva acquistato un telefono cellulare di color bianco perla, ma aveva ricevuto dal venditore il medesimo modello, ma di colore grigio.

Il consumatore aveva invocato la risoluzione del contratto, chiedendo la restituzione dei soldi versati al venditore e il risarcimento dei danni patiti.

La Corte è stata chiamata a chiarire se in questo caso può trovare applicazione il sistema di norme previsto a tutela del consumatore ex artt. 132 Cod. Consumo e seguenti..

La Cassazione ha escluso l'applicazione delle norme a tutela del consumatore, in quanto si è trattato di un acquisto effettuato dall'acquirente per la propria attività professionale:"[...] il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività di impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto all'attività imprenditoriale o professionale ".

Sotto altro profilo, la Cassazione ha negato che il colore errato del prodotto (telefono cellulare), configuri prodotto difettoso legittimando il consumatore ai rimedi riconosciuti dal Codice del Consumo.

Sul punto, non possiamo che osservare la carente motivazione del punto da parte della Cassazione, limitatasi ad appiattire il proprio giudizio a quanto stabilito dal giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì negato che tale prodotto, per il solo errore del colore del bene, possa essere considerato privo delle qualità promesse ai sensi dell'art. 1497 c.c..

Qui di seguito, l'Ordinanza n. 14601/2021 della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 6 dicembre 2020

Auto usata: con il difetto di conformità, la prova passa al venditore

Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza con la quale la Corte di Cassazione opera una interessante ricostruzione dei principali principi che regolano tutela del consumatore che, successivamente all'acquisto, riscontri la presenza di un difetto.

Abbiamo già trattato l'argomento, rientrando nel più ampio settore della garanzia legale spettante al consumatore al momento dell'acquisto, e valida per due anni (vedi qui).

Queste regole valgono anche anche nel caso di prodotto usato e sono state oggetto di ripetuti interventi della giurisprudenza di legittimità, nonché di quella di merito, con particolare riferimento all'acquisto di un autoveicolo di seconda mano.

La sentenza della Cassazione ha il pregio di delineare alcuni principi fondamentali che riguardano questo tipo di contenzioso e che ci permettiamo di riproporre, utilizzando gli illustri interventi del nostro più importante giudice.

- Il difetto di conformità si presume entro i due anni  

"Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorchè tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna."

Nei rapporti tra consumatore e venditore (professionista) trovano applicazione le norme dall'art. 128 Codice Consumo e successivi, i quali prevedono che il bene venduto sia conforme.

Se il consumatore riscontra un difetto entro due anni dall'acquisto del bene, tale anomalia si presume come esistente sin dal momento dell'acquisto. La presunzione è assoluta nei primi sei mesi dalla vendita, con conseguente agevolazione per il consumatore che debba contestare il malfunzionamento del prodotto.

- Difetto di conformità: quali rimedi per il consumatore

"Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all’art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.".

Quando viene aperta la "porta" del difetto di conformità, al consumatore sono riconosciuti distinti rimedi volti a tutelarlo, e quindi può ottenere la riparazione del bene non conforme (difettato), oppure la riduzione del prezzo, o ancora la restituzione del prezzo (e l'eventuale risarcimento del danno).

Giova ricordare, però, che è la parte venditrice che deve scegliere (non imporre) la soluzione idonea per indennizzare il consumatore (vedi qui).

- Difetto conformità: presunzione ed inversione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c.

"Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell’art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l’ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.".

Come esposto in precedenza, il difetto di conformità si presume e tale regola propone una importante conseguenza processuale: il consumatore deve allegare il vizio/difetto di conformità, mentre la prova dell'insussistenza di tale difetto grava sul venditore/professionista.

Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il problema si manifesti nei primi sei mesi dalla consegna del bene, comportando un ribaltamento dell'onere della prova: il consumatore deve semplicemente contestare il vizio, mentre il professionista deve provare di aver messo a disposizione un prodotto valido.

In termini più semplici, il consumatore deve allegare il difetto, provando il mero inesatto adempimento; sul professionista grava l'onere di provare di aver consegnato un prodotto regolare, privo di difetti.

Solo a seguito di tale prova, il consumatore dovrà fornire la prova che il prodotto era, invece, difettoso e che tale difetto non era stato segnalato dal venditore.

Qui potete leggere la Cassazione II^ Sez. Civ. sentenza n. 13148/2020.

venerdì 7 agosto 2020

Prodotto difettoso - i limiti del post vendita



Fonte: rsi.ch trasmissione "Patti Chiari"

domenica 28 giugno 2020

Il prodotto difettoso: chi ne risponde come e quando

La sentenza oggi in commento - resa dal Tribunale di Belluno l’8 febbraio 2017 - ci consente di affrontare, a grandi linee, il tema della responsabilità per il prodotto difettoso, chiarendo bene di che cosa si tratta, anche perché l’attore, tra le altre cose, si è visto respingere la richiesta di risarcimento per avere montato un miscelatore con le pinze, senza però seguire le istruzioni della casa costruttrice.

1) Il prodotto sicuro: questione di usi e informazioni

L’Unione Europea ha inteso garantire che, all’interno dei propri confini, circolino “prodotti sicuri”: sono quelli che rispettano la salute e la sicurezza dei consumatori.


Bisogna capire che cosa si intende per sicurezza e, per spiegarlo, ricorreremo ad un esempio. Pensiamo alla candeggina nel detersivo per i pavimenti: di per sé, è un prodotto chimico che non presenta rischi, soprattutto se viene utilizzata per lavare i pavimenti: tuttavia, se venisse bevuta – e nessuno si sognerebbe di farlo - diventerebbe pericolosa per la salute.

Da questo esempio comprendiamo che un prodotto non è pericoloso di per sé, bensì se viene utilizzato in modo anomalo e contrario al fine per il quale viene messo in commercio.

Un uso è anomalo o meno in base alle informazioni preventive che si hanno sul prodotto.

2) Il prodotto difettoso e dannoso
La sicurezza, dunque, è almeno in parte garantita dalle informazioni che vengono date su come si usano i prodotti in commercio, perché queste ultime creano nel consumatore, se non delle certezze, almeno delle “aspettative”. Alla luce di tutto questo, il difetto sussiste quando, nonostante il prodotto sia impiegato nel modo indicato, esso procura un danno tangibile, cioè alla persona o al suo patrimonio. 

3) Il soggetto responsabile: il produttore o, in alternativa, il venditore
Poiché il prodotto, come suggerisce la parola stessa, è il risultato di una filiera che coinvolge più soggetti (produttore, importatore, distributore, fornitore e, ad ultimo, il venditore) e non si può certo pretendere che il consumatore individui il punto da cui è partito il difetto, allora la responsabilità, di buona norma, viene attribuita (o, per meglio dire, presunta) al produttore.


Si noti, non s’intende soltanto chi fabbrica il prodotto, ma anche chi eventualmente lo importa, lo mette in commercio col proprio marchio e, se proprio non si possono trovare questi soggetti, allora si può considerare il fornitore. 

Il danneggiato non deve provare la colpa del produttore, bensì tre elementi:

1. il difetto: come abbiamo detto sopra, la circostanza che il prodotto non sia all’altezza dello standard garantito per il suo utilizzo;
2. il danno (la Cassazione sulla prova del danno);
3. il collegamento (nesso di causa) tra il difetto e il danno (ovvero, il danno che subisce il consumatore deve essere conseguenza del difetto del prodotto) (puoi approfondire con la Cassazione).


D’altro canto, il produttore può liberarsi da ogni addebito, ma deve dimostrare:

1. di non avere messo in circolazione il prodotto;
2.se lo ha messo in circolazione, che non era prevedibile, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche di quel momento, che avrebbe presentato dei difetti.

4) Quando “scade” la responsabilità del produttore
Bisogna prestare particolare attenzione a queste scadenze perché il consumatore, certamente, è ben tutelato contro i rischi dei prodotti difettosi ma, pur avendo un’arma molto poderosa, deve utilizzarla in tempi abbastanza contenuti.

Anzitutto, da quando il consumatore viene a conoscenza di difetto, danno e identità del produttore, egli ha tre anni di tempo per chiedere il risarcimento (termine di decadenza).

Inoltre, il produttore ha dalla sua un particolare termine di prescrizione: egli non risponde dei danni dei prodotti immessi sul mercato da dieci anni.

Questo limite temporale, oltre ad essere un normale termine di prescrizione, serve ad impedire che al produttore vengano attribuiti difetti che derivano più dalla normale usura o dalla vetustà del prodotto, che non da un difetto di fabbricazione.

5) Come si interrompe la prescrizione
Entriamo, ora, in una parte significativa – a nostro avviso quella più importante, forse più degli aspetti sostanziali - di questo argomento: dal momento che i termini di scadenza indicati sopra sono insidiosi, in che modo possono essere interrotti?

In primo luogo, occorre verificare da quando il prodotto difettoso è stato introdotto e circola nel mercato.

È importante, anzi capitale, stabilire proprio quando il prodotto è stato messo in circolazione e in vendita. Ciò si accerta, soprattutto, osservando la scheda tecnica dei prodotti in cui ci imbattiamo. Tuttavia, può essere che questa sia andata perduta, dopo diversi anni di tempo.
In tal caso, è utile individuare etichette esterne, marchi commerciali o timbrature del prodotto, dalle quali è possibile risalire al modello (specie se si osserva un pezzo meccanico). Il modello, appunto, permette di verificare quale tipo di prodotto è stato commercializzato in un determinato periodo di tempo.

Nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Belluno ha affrontato una vicenda avente ad oggetto la rottura di un flessibile e di un miscelatore d’acqua, con conseguente allagamento dei locali.

Il flessibile, prodotto da una società spagnola, aveva lungo la sua superficie un’etichetta, sulla quale era si poteva leggere quando il prodotto è stato messo in commercio.

Il produttore spagnolo l’aveva commercializzato diversi anni prima dell’evento di danno: tuttavia, il cliente ha agito in due procedimenti (un accertamento tecnico preventivo e una causa ordinaria), senza verificare che i termini di prescrizione non fossero scaduti. E la verifica non riguardava aspetti complessi, come stiamo vedendo insieme.

Ad ogni buon conto, quando si accerta chi è il produttore e, soprattutto, quando è stato messo in commercio il prodotto, allora è possibile interrompere la prescrizione. A tale riguardo, è sufficiente un semplice “atto recettizio”, portato a conoscenza presso l’indirizzo del destinatario.

Come dice la parola stessa, un atto è recettizio quando il suo destinatario l’ha ricevuto e ne ha conosciuto il contenuto. 

Dopo aver verificato quando il prodotto è stato commercializzato, allora è opportuno attivarsi entro tre anni da quando il danno si è verificato. Ovviamente, bisogna essere sicuri che il danno sia stato provocato dal prodotto, e non da altri fattori e concause: a ciò serve, appunto, l’accertamento tecnico preventivo di cui si parla nella sentenza, o quantomeno una formale lettera di diffida, ove la controparte sia messa a conoscenza del danno e della richiesta di risarcimento entro il termine di legge (15 giorni).

E' importante osservare, a tal proposito, che il consumatore che lamenti un difetto del prodotto e non vuole incappare nella prescrizione è tenuto a comunicare al produttore il difetto del prodotto, il danno sofferto e il nesso causale attraverso un atto idoneo a metterlo a conoscenza di tale lamentale.

Evidenziamo che nel caso di specie, il produttore era una società straniera e, quindi, al fine dell’interruzione della prescrizione e per poter rivendicare ogni diritto nei suoi confronti, la lettera o l’accertamento tecnico preventivo deve essere inviato alla controparte nel rispetto delle norme europee, ossia se si tratta di un atp deve essere accompagnato da traduzione asseverata presso il tribunale (o il notaio): se infatti l’atto non è redatto nella lingua ufficiale dello stato estero o in una lingua compresa dal destinatario, si corre il rischio – se non la certezza, supportata dalla legge – che l’atto venga rifiutato e rispedito al mittente. In questo caso l’atto si dà per non ricevuto e compreso dal destinatario, per ovvie ragioni: un documento che contiene espressioni tecniche in un’altra lingua non consente alla controparte di difendersi adeguatamente e, per questo, può essere rigettato.

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Belluno e commentata con questo nostro intervento (visibile con browser Opera - VPN attivo).

 
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