domenica 10 agosto 2025

RTA - come devono essere suddivise le spese di gestione?

La recente sentenza n. 173/2025 della Corte d’Appello di Brescia offre l’occasione per chiarire il funzionamento giuridico e pratico delle residenze a destinazione turistico alberghiera (RTA), una formula sempre più diffusa nel mercato immobiliare, soprattutto nelle località turistiche.


- Cosa sono le RTA?

Le residenze turistico alberghiere sono strutture ricettive che uniscono l’aspetto residenziale con quello alberghiero. 

Formalmente, sono complessi immobiliari in cui le singole unità (appartamenti, suite, villette) vengono vendute a privati, i quali però non acquisiscono la piena e libera disponibilità gestionale del proprio immobile. La peculiarità delle RTA, infatti, è che la gestione dell’intera struttura – e quindi anche delle singole unità – viene affidata in via esclusiva a una società di gestione alberghiera, che ne cura l’operatività turistica: prenotazioni, accoglienza, servizi comuni, manutenzioni, promozione commerciale, ecc.

Chi acquista un immobile in una RTA accetta sin da subito un vincolo di destinazione: la propria unità dovrà essere inserita stabilmente nel circuito turistico-alberghiero gestito dalla società incaricata. Tale vincolo è spesso previsto negli atti di compravendita e nei regolamenti contrattuali che disciplinano il funzionamento del complesso.


- Il nodo delle spese di gestione

Proprio la particolarità di questa forma di gestione ha dato origine alla controversia decisa dalla Corte d’Appello di Brescia. Nella vicenda, un’usufruttuaria non aveva corrisposto le somme richieste dalla società di gestione per le spese di esercizio. Mentre il Tribunale di primo grado aveva assimilato la ripartizione delle spese a quella di un normale condominio (giungendo a revocare un decreto ingiuntivo), la Corte d’Appello ha invece chiarito che in simili strutture non si applicano le ordinarie norme condominiali.

Infatti, secondo la Corte, i rapporti economici fra i proprietari e la società di gestione sono regolati da un contratto atipico, stipulato al momento dell’acquisto, che definisce le modalità di gestione e ripartizione delle spese. In tale schema, le spese non derivano da delibere condominiali, ma da deliberazioni societarie vincolanti, che disciplinano il funzionamento dell’intero complesso ricettivo.


- Quali conseguenze per i proprietari?

Il principio affermato dalla Corte è di particolare rilevanza per tutti coloro che sono proprietari di un immobile in RTA, in quanto non deve valutare la proprietà secondo i canoni del condominio. 

La gestione centralizzata impone ai proprietari l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dagli organi societari in tema di bilanci e ripartizione dei costi, con effetti vincolanti simili a quelli di un contratto di mandato. 

In caso di mancato pagamento, la società può avviare azioni esecutive senza dover passare attraverso le più complesse procedure condominiali, risultando più agevole il recupero delle spese da parte dell'ente di gestione.

Va evidenziato, inoltre, che eventuali contestazioni sulle delibere devono essere sollevate nei termini previsti dal diritto societario; in mancanza, esse diventano definitive e obbligatorie per tutti i soci-proprietari.

Corte di Appello di Brescia - Sez. II^ sentenza n. 173/2025 (visibile con browser Opera - VPN attivo).

RTA - disciplina ripartizione spese annuali by Consumatore Informato

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...