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sabato 28 giugno 2025

Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice

Non possiamo che essere lieti di segnalare una nuova vittoria dei consumatori nei confronti di una delle società che ha venduto certificati di adesione a Club Getaway negli ultimi anni (per un controllo, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese. 

E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).

Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.


a.- La vendita del certificato Getaway

La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita. 

Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.

Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.

A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

sabato 24 maggio 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo meeting presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

lunedì 13 marzo 2017

Royal Park Albatros - nulla la vendita del certificato

Il Tribunale di Firenze "segna" un nuovo punto in favore dei consumatori, dichiarando la nullità del contratto di acquisto del certificato presso il famoso resort Royal Park Albatros.

E' noto che il club è tra quelli controllati dal colosso delle vacanze MGM (M.G. Muthu Group) ed è oggetto di una recente operazione di acquisizione entro Atlas Club (vedi).

I certificati di del Club sono stati, negli anni, venduti dalla società spagnola Explotacion Hotelera, in particolare attraverso i promotori che hanno proposto l'acquisto del titolo anche ai turisti italiani che soggiornavano a Santa Cruz di Tenerife.

Ciò è accaduto nel caso di specie ove il consumatore era stato avvicinato durante al proprio soggiorno alle isole Canarie da un promotore della società, il quale lo aveva invitato ad un incontro per presentare una forma alternativa di vacanza senza alcun impegno.

Il giorno dell'incontro, il consumatore è stato convinto dai dipendenti della società alla firma del generico  contratto con il quale è stato associato a Royal Park Albatros.

> Il Tribunale di Firenze - il contratto è generico: si alla cancellazione!
Il giudice fiorentino, chiamato a decidere se il contratto di Hotelera possa essere considerato valido, ha ritenuto estremamente indeterminato l'oggetto del contratto, ed impossibile per l'acquirente di poter comprendere quale tipologia di bene avrebbe acquistato.

Il Tribunale ha evidenziato, in particolare, che "nulla è specificato riguardo a cosa comporti in termini di diritti ed obblighi l'acquisto della quota associativa del RPAC", e che conseguentemente non era possibile nemmeno comprendere quale tipologia di diritti e di obblighi (vedasi le spese di gestione) il consumatore avrebbe dovuto pagare negli anni.

Importanti sono, invece, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Firenze a seguito della dichiarata nullità del contratto, in quanto il giudice ha stabilito che "il signor xxxxx non è tenuto al pagamento delle spese di gestione per il RPAC e che la convenuta deve cancellare il nominativo del xxxxxxx dal registro dei titolari di associazione riguardo al RPAC".

Qui di seguito, il certificato di Royal Park  Albatros Club (RPAC) di fatto spazzato via dal Tribunale di Firenze.

domenica 15 marzo 2015

Opposizione a decreto ingiuntivo improcedibile in assenza di mediazione

Una recente sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze, Sezione III civile, ha interpretato in modo particolare, e forse discutibile, gli effetti connessi all'omesso avvio della procedura di mediazione delegata da parte del debitore che agisce in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal creditore.

Il giudice fiorentino, chiamato a decidere un procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore, ha ritenuto improcedibile l'azione proposta dal debitore opponente, stante l'omesso tentativo di mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010.

Il Tribunale giustifica questa soluzione, ritenendo che la procedura di mediazione, incompatibile con il procedimento monitorio come previsto dal Legislatore, è requisito/presupposto di procedibilità dell'opposizione.

Nel caso di specie, l'interesse a proporre il tentativo di mediazione gravava sull'attore opponente, ossia colui che era interessato al proseguimento dell'azione di opposizione e, quindi, in assenza di procedimento ex D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento viene considerato improcedibile da parte del Giudice adito. 

domenica 15 giugno 2014

Condominio ed obbligo di mediazione civile

Questa domenica vi offriamo in visione la recente Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Firenze, ove il giudice ha dato applicazione alle nuove norme in materia di mediazione civile obbligatoria nelle controversie aventi ad oggetto liti condominiali.

Il tema è stato affrontato nel nostro ultimo incontro a Trentino inBlu radio, dove è stata chiarita l'importanza della presenza della parte all'incontro di mediazione, a pena di invalidità della procedura, così come accertato dal giudice fiorentino nella sentenza che potete leggere di seguito.

Il Tribunale di Firenze, dopo aver ripercorso i tratti fondamentali dell'istituto della mediazione civile e commerciale, affronta una delle problematiche fondamentali che caratterizzano l'istituto: il primo incontro di mediazione.

Il giudice fiorentino, in particolare, ha rilevato che la mediazione non può essere considerata come conclusa con il primo incontro, alla presenza degli avvocati, ma senza le parti, in quanto la presenza di questi ultimi è condizioni imprescindibile del procedimento introdotto con il d. lgs. n. 28/2010.

Nel caso di liti condominiali, in particolare, la procedura può essere considerata valida solo ove siano presenti i condomini coinvolti nella lite e l'amministratore, munito di valida delega a presenziare davanti al mediatore conferita dall'assemblea condominiale.

Il Tribunale di Firenze ricorda, in modo del tutto condivisibile, che il tentativo di mediazione viene esperito anche su proposta/ordine del giudice, il quale può in ogni fase del processo invitare le parti a risolvere la controversia con la presenza di un mediatore.

Di seguito, la sentenza del Tribunale di Firenze.

domenica 29 gennaio 2012

Anche il Tribunale di Firenze si esprime contro la class action

Il Tribunale di Firenze, seguendo una linea affermatasi presso i giudici di merito, ha ribadito i presupposti per l'ammissibilità dell'azione collettiva per la tutela degli interessi dei consumatori.

In particolare, il giudice ha evidenziato che l'ammissibilità della class action proposta ai sensi dell'art 140 bis del Codice del Consumo è subordinata all'inadempimento contrattuale (o una condotta commerciale scorretta) della società produttrice di un bene (o fornitrice di un servizio) con conseguente pregiudizio verso i consumatori.

Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze ha riscontrato che la condotta oggetto di contestazione non rientra tra quelle per le quali è stata introdotta l'azione collettiva ex 140 bis del Codice del Consumo nel nostro ordinamento.


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