Questa
domenica proponiamo la sentenza del Tribunale di Torino relativa alla
vicenda Lehman Brothers, oggetto del nostro ultimo incontro
a Trentino
inBlu.
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE
I^ CIVILE
SENTENZA
N. 7674/2010
[omissis]
MOTIVI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Premessa.
Anzitutto
deve essere premesso:
A)
che con atto di citazione ritualmente notificato XXX conveniva in
giudizio avanti al Tribunale di Torino, in composizione monocratica,
SANPAOLO INTESA, assumendo le conclusioni riportate nell'epigrafe
della presente sentenza ed allegando in particolare: 1) che nel mese
di ottobre 2007 essa attrice si era recata presso la filiale INTESA
SANPAOLO di Collegno per investire, in titoli conservativi del
capitale, la complessiva somma di Euro 778.000,00 proveniente dalla
scadenza di un precedente investimento; 2) che il direttore della
filiale le consigliava di acquistare obbligazioni Lehmann Brothers
Holding Inc. in quanto titoli a basso rischio con emittente avente
rating AA ed inclusi nell'elenco titoli a basso rischio del Consorzio
Patti Chiari, a cui la banca aderiva; 3) che pertanto essa attrice si
convinceva a disporre l'investimento e quindi la banca predisponeva
un ordine di acquisto in data 11.10.2007, con allegato un modulo
riguardante il carattere inadeguato dell'operazione per dimensione;
4) che inoltre sia il modulo d'ordine (doc. 1) sia la nota di
eseguito (doc. 2) contenevano la seguente dicitura: "il cliente
sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio"; 5) che con richiesta
scritta del 31.3.2008 essa attrice aveva richiesto alla banca di
procedere alla vendita dei nominali Euro 778.000,00 di obbligazioni
Lehmann al prezzo minimo di Euro 99,75, ma la banca, pur tentando di
vendere i titoli, aveva replicato con missiva 1.4.2008 che non era
stato possibile inserire l'ordine di vendita de quo "per
eccessivo scostamento dai prezzi di mercato ", nel senso che i
prezzi erano scesi sensibilmente al di sotto della soglia indicata
dalla cliente; 6) che successivamente essa attrice era riuscita a
vendere, al meglio, nominali Euro 119.000,00 tra il luglio ed il
settembre 2008, peraltro ad un prezzo inferiore ad Euro 99,65,
perdendo così, rispetto al momento di acquisto, la somma di Euro
6.554,23; 7) che in data 15.9.2008 la Lehmann Brothers Holding Inc.
richiedeva alla US Bankruptcy Court di New York l'ammissione al
Chapter 11, cioè alla procedura di fallimento pilotato prevista
dalla legge statunitense, dichiarando così il proprio stato di
insolvenza; 7) che soltanto con missiva ordinaria datata 16.9.2008 la
banca informava essa attrice che i titoli Lehman "hanno subito
una significativa variazione del livello di rischio e non fanno più
parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento"
(doc. 10); 8) che con successiva missiva ordinaria datata 2.10.2008
la banca informava essa attrice che la Lehmann Brothers era stata
sottoposta alla procedura Chapter Ut che dal 15.9.2008 i principali
mercati avevano sospeso i titoli del gruppo Lehmann dalle quotazioni;
9) che ad oggi residuavano in capo ad essa attrice nominali Euro
579.000,00 di obbligazioni Lehmann Brothers Holding Inc. (cioè Euro
778.000,00 - Euro 199.000,00), il cui valore era pari a zero, posto
che gli scambi sui mercati sono rarissimi ed a prezzi molto bassi;
10) che alla banca odierna convenuta, come già anche ad altre banche
intermediarie, la rischiosità del titolo Lehmann era invero già
nota sin dal marzo 2008; 11) che nel caso di specie la banca era
incorsa nella violazione dell'obbligo, di fonte legale (desumibile da
una corretta lettura del TUF 58/1998 e del regolamento Consob
11522/2008, anche confortata da quanto successivamente disposto dalla
ed. direttiva Mifid), di informare l'investitore in relazione
all'andamento dei titoli in epoca successiva all'operazione di
acquisto degli stessi; 12) che pertanto nel caso di specie essa
attrice avrebbe dovuto essere informata, tra il marzo ed il settembre
2008, circa il progressivo aumento del rischio di default in capo
all'emittente Lehmann; 13) che inoltre la banca si era anche
impegnata contrattualmente ad informare l'attrice, dopo l'operazione
di acquisto, circa l'aumento del livello di rischio del titolo; 14)
che infatti nell'ordine di acquisto dell'I 1.10.2007 si legge
espressamente che il titolo Lehmann acquistato "fa parte
dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso
attardata dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti
Chiari" ed inoltre: "N.B. in base agli andamenti di mercato
il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data
dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo
subisce una variazione significativa del livello di rischio"',
15) che in base alle clausole sopra citate l'obbligo informativo
sorgerebbe in capo alla banca non quando il titolo esce dalla lista
delle obbligazioni a basso rischio dei Patti Chiari, ma in maniera
del tutto slegata da tale evento (che del resto nel caso di specie si
era verificato a metà settembre 2008 e cioè quando era già stata
diffusa dai media la notizia del default della Lehmann), e cioè,
appunto, nel momento in cui si verifica una "variazione
significativa del livello di rischio"; 16) che del resto tale
interpretazione coincide perfettamente con quanto affermato nel
depliant pubblicitario dell'iniziativa "Obbligazioni a basso
rischio", assunta da parte delle banche aderenti al Consorzio
Patti Chiari (v. in particolare il punto n. 17 della p. 23 della
Guida pratica/Elenco delle obbligazioni a basso rischio/rendimento
Patti Chiari); 17) che, in ogni caso, l'esistenza di un preciso
obbligo informativo a carico della banca anche dopo l'investimento e
collegato (non all'uscita del titolo dall'elenco delle obbligazioni a
basso rischio del Consorzio Patti Chiari, ma) alle significative
variazioni del livello di rischio, si desumerebbe, sul piano
strettamente giuridico, anche facendo riferimento all'art. 35 del
Codice del Consumo, indubbiamente applicabile al caso di specie
(essendo l'odierna attrice definibile come "consumatore" e
la banca come "professionista"); 18) che alle stesse
conclusioni è possibile pervenire in forza del disposto degli artt.
1369 -rubricato "Espressioni con più sensi"- e 1370 ce.
-"Interpretazione contro l'autore della clausola"-
parimenti applicabili al caso di specie; 19) che pertanto ed in
ultima analisi (v. p. 20 atto di citazione): "l'informativa
circa l'aumento della rischiosità del titolo acquistato avrebbe
dovuto essere fornita dalla banca alla signora XXX nel momento stesso
in cui la prima è venuta a conoscenza di una significativa
variazione del livello di rischio e ciò ... è avvenuto ben prima
dell'uscita dei titoli Lehmann dall'elenco Patti Chiari"; 20)
che quindi, se informata tempestivamente ed in adempimento agli
obblighi assunti dalla banca, essa attrice avrebbe senza dubbio
disposto l'immediata vendita al meglio dei titoli, laddove la mancata
tempestiva informativa le ha invece procurato un danno patrimoniale;
B)
che si costituiva in giudizio la banca convenuta, contestando le
allegazioni avversarie ed assumendo le conclusioni riportate
nell'epigrafe della presente sentenza ed in particolare allegando: 1)
che l'attrice era cliente da oltre un decennio di INTESA SANPAOLO e
possedeva, come da lei stessa dichiarato nei questionari sottopostile
dalla banca, un'esperienza di investimenti molto alta, un orizzonte
temporale di breve periodo ed una propensione al rischio media; 2)
che l'attrice era titolare di un ingente patrimonio presso la INTESA
SANPAOLO ed il suo portafoglio, in seguito all'acquisto oggetto di
causa, era costituito in prevalenza da obbligazioni e titoli di stato
(Merril Lynch, Lehmann, BTP) e da azioni per la parte restante (Enel
e Saras); 3) che l'investimento oggetto di causa era stato segnalato
dalla banca come inadeguato per la sua sproporzionata dimensione
rispetto al patrimonio dell'attrice; 4) che le obbligazioni Lehmann
oggetto di causa erano ricomprese nell'elenco delle Opportunità a
Breve dei Patti Chiari; 5) che in data antecedente al crack Lehmann
l'attrice aveva venduto un significativo pacchetto delle obbligazioni
oggetto di causa (Euro 191.742,27 per nominali Euro 199.000); 6) che
in conseguenza dell'investimento l'attrice aveva percepito cedole per
complessivi Euro 32.690,39 (v. doc. 5); 7) che attualmente il valore
dei titoli era pari ad Euro 46.320,00, calcolato sulla valorizzazione
Bloomberg di circa 8 punti basici (v. doc. 14), ed era destinato a
salire in funzione dei rimborsi dovuti alla distribuzione dell'attivo
residuo all'esito della procedura del Chapter 11; 7) che,
contrariamente a quanto ex adverso prospettato, il crack era stato
del tutto imprevedibile, come riconosciuto dalla prima giurisprudenza
di merito formatasi in materia, tenuto oltretutto conto del fatto che
"... nel 2008 era in atto una crisi mondiale, ma nessuno avrebbe
potuto pensare che la recessione sarebbe arrivata a travolgere un
colosso dell'economia americana senza che il governo statunitense
facesse alcunché per il suo salvataggio" (v. p. 12 comparsa di
costituzione e risposta INTESA); 8) che nessun obbligo di ed.
consulenza o informazione continuativa si rinviene nel TUF 58/1998 e
nel successivo regolamento Consob 11522/2008 in relazione al servizio
di investimento costituito dall'attività di negoziazione, laddove
poi risulta del tutto inappropriato il richiamo di controparte agli
artt. 29 e ss. del nuovo regolamento Consob (in attuazione della
direttiva Mifid) n. 16190/2007 non solo perché, anche secondo tali
norme, gli obblighi informativi devono essere configurati in un
momento antecedente all'investimento, ma anche perché tale normativa
non può essere applicata estensivamente, neppure in via
interpretativa a fattispecie che ricadono temporalmente sotto la
vigenza del regolamento Consob n. 11522/98; 9) che, sotto il profilo
ex adverso prospettato dell'esistenza di precisi obblighi di
informativi in capo alla banca di fonte convenzionale, doveva invero
essere precisato che l'avvertenza riportata sull'ordine di acquisto
11.10.2007 doveva essere letta ed interpretata alla luce di quanto
previsto dal regolamento del Consorzio Patti Chiari, e cioè nel
senso per cui l'aumento del rischio del titolo si traduceva
nell'uscita dal titolo stesso dall'elenco predisposto dal Consorzio e
relativo ad una lista di titoli a basso rischio; 10) che,
conseguentemente, l'informazione circa l'aumento del rischio doveva
essere data all'investitore con il primo estratto conto successivo se
l'aumento era modesto ed invece entro due giorni se il rischio era
significativo: nel caso di specie, quindi, tale tempistica era stata
rispettata dalla banca, che aveva inviato alla clientela la predetta
comunicazione alla clientela in data 16.9.2008, ossia un giorno dopo
il crack; 11) che al caso di specie era inoltre inapplicabile l'art.
35 del Codice del Consumo, in quanto la tutela del
cliente-investitore è demandata al Testo Unico dell'Intermediazione
finanziaria ed al regolamento attuativo, tra l'altro contenenti
disposizioni aventi natura di specialità rispetto a quelle del
codice civile; 12) che nella denegata ipotesi di riconoscimento della
fondatezza della domanda attorca, nella determinazione del quantum
debeatur si doveva tenere conto dell'ammontare delle cedole percepite
e del valore residuo dei titoli; C) che a seguito della prima udienza
di trattazione ex art. 183 c.p.c, su istanza concorde delle parti, il
giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per il
deposito delle relative memorie autorizzate; all'esito, ritenuto di
dover statuire sulle istanze istruttorie unitamente al merito,
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni; quindi, preso
atto dell'istanza attorca di fissazione di udienza di discussione
orale ex art. 281 quinquies c.p.c, il giudice concedeva i termini per
le sole comparse conclusionali e fissava quindi udienza di
discussione orale della causa alli 26.10.2010, all'esito della quale
tratteneva la causa in decisione.
II.
L'individuazione del thema decidendum e le peculiarità della
fattispecie in esame.
Ritiene
il Tribunale di dover precisare che l'oggetto del contendere tra le
parti è costituito dal mancato adempimento o meno, da parte della
Banca convenuta, agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, e,
nello specifico, all'obbligo di informazione cd. continuativa in
ordine all'andamento dei titoli Lehmann Brothers FRN 09 a suo tempo
acquistati da XXX. In altre parole, dunque, nella controversia in
esame parte attrice del tutto peculiarmente si duole soltanto di tale
mancata informazione o consulenza successiva, risultando del resto
pacifico e documentale in causa il fatto che, al momento
dell'investimento, la banca convenuta avesse segnalato alla odierna
attrice XXX inadeguatezza dell'investimento per dimensione. Quale
ulteriore peculiare profilo della fattispecie in esame deve essere
rilevato: 1) che parte attrice sostiene che l'obbligo di informazione
continuativa della banca in ordine all'andamento del titolo
scaturirebbe sia da fonte legale sia da fonte convenzionale: la prima
sarebbe costituita dal disposto dell'art. 21 TUF 58/1998, ancora
ratione temporis applicabile all'investimento oggetto di causa, la
seconda sarebbe direttamente costituita dall'ordine di investimento
(v. doc. 1 produzioni attorce e doc. 11 produzioni banca) in cui
compare, tra l'altro, la seguente dicitura: "N.B. in base agli
andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco
successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio". Osserva a questo punto il
Tribunale: 1) che l'interpretazione dell'art. 21 TUF 58/1998 data da
parte attrice contrasta con l'espresso disposto della citata norma,
come anche sempre ritenuto dalla pacifica giurisprudenza della
Sezione I Civile di questo Tribunale: l'art. 21 TUF, in correlazione
all'art. 28 reg. Consob n. 115222/2008, prevede infatti, in
riferimento alla attività di negoziazione, quale è quella in esame,
un obbligo di informativa sulla natura e sulle caratteristiche del
titolo unicamente sin fino al momento dell'investimento (v. in
termini, secondo la giurisprudenza di merito che si ritiene di
condividere, Trib. Parma, 9.1.2008: "L'attività di consulenza
finanziaria che si accompagna implicitamente al contratto di
negoziazione trova un limite invalicabile nella negoziazione
finalizzata all'acquisto o al disinvestimento dovendosi escludere che
gravi sull'intermediario un obbligo specifico di monitorare
l'andamento del titolo al fine di suggerire all'investitore di
intervenire sul mercato per ridurre eventuali conseguenze negative
collegate a probabili default"; Trib. Milano, 18.10.2006:
"L'intermediario non è tenuto ad informare l'investitore della
perdita di valore dei titoli verificatasi in data successiva
all'acquisto, a meno che non si versi nell'ipotesi prevista dall'art.
28 reg. Consob n. 11522/2998 con riferimento al rapporto di gestione
patrimoniale"; Trib. Modena, 20.1.2006: "In presenza di
semplici disposizioni di negoziazione di prodotti finanziari ed in
assenza di un contratto di gestione patrimoniale, si deve escludere
che l'intermediario abbia l'obbligo di monitorare l'andamento dei
titoli presenti nel portafoglio dei clienti e quindi di consigliare
loro l'eventuale disinvestimento"); 2) che non può indurre a
diverse conclusioni quanto affermato dalla difesa di parte attrice in
ordine alla possibilità di chiarire meglio il contenuto degli
obblighi informativi della banca nel regime del TUF 58/1998 e del
regolamento Consob 11522/1998 facendo riferimento alle nuove
disposizioni di cui al d.lgs. 164/2007 ed al regolamento Consob n
16190/2007 emanati in attuazione della direttiva ed. Mifid: non è
infatti possibile ricorrere all'utilizzo di normativa sopravvenuta
per valutare giuridicamente una fattispecie a cui tale normativa
medesima non sia applicabile ratione temporis, in quanto tale scelta,
formalmente interpretativa, finirebbe per sostanzialmente
concretizzare una applicazione della normativa sopravvenuta
-destinata invece ad operare, dal momento della sua entrata in
vigore, solo per il futuro- in via del tutto estensiva ed
illegittimamente retroattiva.
III.
Segue: la configurabilità di un obbligo di informazione continuativa
in capo alla banca derivante da fonte convenzionale. Più complessa
risulta invece la questione in ordine all'esistenza di un preciso
obbligo informativo sull'andamento dei titoli da parte della banca
derivante da fonte convenzionale. Sotto tale profilo, e quivi
richiamate le contrapposte allegazioni delle parti come sopra
riportate nella motivazione in fatto, occorre rilevare: 1) che,
invero, come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione con sentenza n. 26724/2007, l'ordine di investimento si
configura come atto esecutivo a valle del precedente contratto od.
quadro di negoziazione e di servizi di investimento e come mero atto
unilaterale del cliente, il quale, nell'ambito del servizio di
negoziazione e collocamento titoli, impartisce appunto l'ordine di
investimento alla banca intermediaria; 2) che tuttavia nel caso di
specie l'ordine di XXX contiene nella sezione denominata "Clausole
e note diverse " il seguente periodo: "Il titolo fa parte
dell'elenco di obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla
data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto Patti Chiari.
N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire
dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il tìtolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio ... "; 3) che, ad avviso
del Tribunale, l'inserzione di questo ulteriore contenuto,
sottoscritto in calce all'ordine da entrambe le parti (cioè da XXX e
dal funzionario della banca intermediaria) ed aggiuntivo rispetto a
quello, standardizzato, tipico dell'ordine di investimento,
costituisce una vera e propria pattuizione contrattuale ed integra
dunque una fonte di obblighi di natura convenzionale specificamente
assunti dalla banca nei confronti del suo cliente investitore.
Ciò
posto, occorre ricordare che secondo le difese della banca convenuta
tale clausola non potrebbe che essere letta ed interpretata alla luce
del Regolamento del Consorzio Patti Chiari, cui INTESA SANPAOLO ha
aderito unitamente ad altri istituti di credito e che ha menzionato
nel contesto dell'ordine di investimento.
Sul
punto deve essere sinteticamente premesso: 1) che, come allegato
dalla difesa della banca convenuta e come si evince dalla copia del
Regolamento o ed. Guida Pratica del Consorzio (v. doc. 12 prod.
banca), nell'intento di chi lo ha costituito e di chi vi aderisce
"Patti Chiari è un grande progetto di cambiamento dei rapporti
tra banche e clienti con un obiettivo preciso: fornire strumenti
concreti per capire di più e scegliere meglio i prodotti finanziari"
(v. p. 2 doc. 12) e "la prima iniziativa di Patti Chiari sul
risparmio " si è concretizzata nell' "Elenco delle
obbligazioni a basso rischio ed basso rendimento"; 2) che a p.
13 di tale Regolamento/Guida Pratica l'Elenco viene definito come
"una lista di titoli di Stato e di obbligazioni a basso rischio
...a basso rischio e quindi a basso rendimento ... ", la cui
precipua funzione è quella di costituire "uno strumento
informativo per rendere disponibile a tutti i risparmiatori in modo
semplice e gratuito le stesse informazioni finanziarie che usano le
banche per fare le loro scelte di investimento " (v. p. 14); 3)
che a p. 23 del Regolamento/Guida viene inoltre previsto che "...
le banche che aderiscono a questa iniziativa Patti Chiari si
impegnano a fornire ai propri clienti una chiara informativa prima,
durante e dopo le scelte di investimento. Prima, perché gli
operatori spiegano l'iniziativa allo sportello a tutti i clienti;
durante, perché negli ordini di acquisto di tìtoli obbligazionari è
indicato esplicitamente se il titolo fa parte dell'Elenco; dopo,
perché verrai informato su eventuali variazioni " e viene
inoltre stabilito che, siccome il rischio di un titolo può variare
nel tempo, il titolo stesso può uscire dall'elenco, nel qual caso
(v. p. 25 Regolamento/Guida cit.): "Se l'aumento del rischio che
causa l'uscita dall'Elenco è modesto, sarai informato al primo
estratto conto successivo o comunicazione periodica della tua banca.
Se invece l'aumento del rischio è rilevante, cioè il titolo passa
direttamente dall'area del basso rischio ad un livello di rischio
significativo, verrai informato entro 2 giorni".
Alla
luce di quanto sopra esposto, ritiene pertanto il Tribunale di dover
anzitutto rilevare come, per il fatto in sé della adesione al
Consorzio Patti Chiari (ed a prescindere o meno dalla effettiva
consegna del Regolamento del Consorzio direttamente al cliente al
momento dell'investimento, questione questa trattata in causa dalle
parti ma invero del tutto irrilevante ai fini del decidere), gli
istituti di credito abbiano assunto nei confronti dei propri clienti
specifici obblighi informativi, che risultano essere diversi ed
ulteriori da quelli contenuti dalla normativa in materia di
intermediazione finanziaria (si pensi per es. proprio a quello di
informare i clienti prima, durante e dopo le scelte di investimento);
nella fattispecie in esame la banca convenuta di fatto conferma tale
circostanza, sostenendo nelle proprie difese che l'avvertenza
contenuta nell'ordine di acquisto dei titoli oggetto di causa
sintetizzerebbe quanto previsto dal Regolamento del Consorzio Patti
Chiari, per cui essa banca si sarebbe impegnata (con "impegno
non nascente dall'ordine di borsa, bensì dall'aver aderito alle
regole del consorzio": così p. 11 comparsa conclusionale INTESA
SANPAOLO) ad avvertire l'investitore secondo la tempistica indicata
nel Regolamento (cioè, nei casi più significativi di variazione del
rischio, entro 2 giorni).
Senonchè,
ad avviso del Tribunale, con l'ordine di investimento oggetto di
causa la banca convenuta, dopo aver richiamato la circostanza della
inserzione delle obbligazioni Lehmann nell'Elenco delle obbligazioni
a basso rischio del Consorzio Patti Chiari, ha poi inserito, previa
specifica avvertenza "N.B. ", una clausola di tenore
diverso e divergente rispetto a quella, appena più sopra citata,
relativa alla tempistica degli obblighi informativi: infatti mentre
secondo il Regolamento Consorzio
Patti
Chiari "Se l'aumento del rischio che causa l'uscita dall'Elenco
è modesto, sarai informato al primo estratto conto successivo o
comunicazione periodica della tua banca. Se invece l'aumento del
rischio è rilevante, cioè il titolo passa direttamente dall'area
del basso rischio ad un livello di rischio significativo, verrai
informato entro 2 giorni". secondo la clausola concordata tra
l'investitore XXX e l'intermediario finanziario, più rigidamente,
"N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire
dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà
tempestivamente informato se il tìtolo subisce una variazione
significativa del livello di rischio ... " .
Il
raffronto tra le due clausole sopra citate consente pertanto di
affermare: a) che il concetto espresso dall'avverbio
"tempestivamente" può stare a significare, in rapporto
alle caratteristiche della fattispecie concreta, un termine anche più
breve di un termine di due giorni (rispetto al quale comunque
l'avverbio "tempestivamente" non costituisce certo un
sinonimo); b) che con la clausola contenuta nell'ordine di
investimento oggetto di causa la banca odierna convenuta, già
aderente al Consorzio Patti Chiari, si è ulteriormente autolimitata
nel rapporto con il cliente, ponendosi un termine più severo
(rispetto a quello di due giorni di cui al Regolamento del Consorzio)
per assolvere all'obbligo di cd. informazione continuativa
sull'andamento del titolo. Analoghe conclusioni possono essere
svolte, sempre in forza del raffronto tra la clausola del Regolamento
Patti Chiari e la clausola contenuta nell'ordine di acquisto dei
titoli oggetto di causa, in riferimento al concetto di "aumento
del rischio ... rilevante" e di passaggio del titolo dall'area
del basso rischio "ad un livello di rischio significativo":
sebbene la banca convenuta abbia in corso di causa ed in sede di
discussione orale sostenuto che tali nozioni rimanderebbero non,
semplicemente, ai mutamenti della quotazione del titolo, ma alle
variazioni del ed. Valore a Rischio-VaR (di cui a p. 16 del
Regolamento Patti Chiari), è agevole rilevare come nessun espresso
riferimento in tal senso sia contenuto nella clausola specificamente
concordata tra le parti ed inserita nell'ordine di investimento
oggetto di causa, ove la nozione di VaR non è menzionata né
esplicitata.
Ciò
posto, deve essere sottolineato: 1) che la peculiare portata della
clausola contenuta nell'ordine di investimento oggetto di causa, in
termini di affinamento degli obblighi informativi della banca non
solo rispetto alla normativa del settore della
intermediazione
finanziaria ma anche rispetto alla disciplina del Consorzio Patti
Chiari, e dunque in termini più favorevoli all'investitore, è
riscontrabile, sotto il profilo strettamente giuridico, anzitutto
alla luce del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo secondo
cui "In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale
l'interpretazione più favorevole al consumatore": nel caso di
specie, infatti, l'uso dell'avverbio "tempestivamente" non
rimanda all'investitore il significato di "entro 2 giorni",
bensì un significato di ben maggiore immediatezza e celerità; 2)
che non può indurre a diverse conclusioni quanto affermato dalla
banca in ordine alla inapplicabilità al caso di specie del Codice
del Consumo, sia perché, pacificamente, si è in presenza di un
rapporto tra un consumatore (tale potendo essere definita
l'investitrice ed odierna attrice XXX: v. art. 3 Codice del Consumo)
ed un professionista (tale potendo essere definita la banca
intermediaria: v. nuovamente art. 3 Codice cit.), sia perché, quando
il Codice del Consumo ha inteso affermare la prevalenza e la
specialità della normativa in materia di intermediazione
finanziaria, lo ha fatto espressamente ed in ipotesi del tutto
particolari tra le quali non può essere annoverata quella in esame
(cfr. per es. il disposto dell'art. 51 del Codice del Consumo); 3)
che, del resto, ad analoghe conclusioni si perviene applicando al
caso di specie le disposizioni di cui agli artt. 1369 {"Espressioni
con più sensi. Le espressioni che possono avere più sensi devono,
nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed
all'oggetto del contratto") e soprattutto di cui all'art. 1370
ce. {"Interpretazione contro l'autore della clausola. Le
clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli
o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel
dubbio, a favore dell'altro"), anch'esse applicabili alla
fattispecie in esame, posto che, contrariamente a quanto argomentato
dalla banca convenuta, la normativa in materia di intermediazione
finanziaria è speciale ed assume prevalenza nell'applicazione
laddove contenga disposizioni concorrenti con quelle generali, mentre
ove non disponga alcunché, ben può essere integrata dalla più
generale disciplina codicistica.
IV.
Le conseguenze della violazione dell'obbligo convenzionale di
informazione continuativa con riferimento alla fattispecie in esame.
Accertata
l'esistenza di un obbligo informativo, di fonte convenzionale,
particolarmente incisivo per la banca intermediaria e maggiormente
favorevole per l'investitore, stante il letterale tenore della
clausola contenuta nell'ordine di investimento, deve a questo punto
essere accertato se nel caso di specie si siano effettivamente
verificate le condizioni previste per far scattare gli obblighi di
informazione "tempestiva" a carico della banca.
In
via del tutto dirimente ai fini del decidere osserva il Tribunale: 1)
che dalla curva dei prezzi del titolo Lehmann oggetto di causa (v.
doc. 16 prod. banca) si evince che il giorno mercoledì 10 settembre
2008 il prezzo del titolo era pari a 91,6373, mentre il giorno
successivo giovedì 11 settembre 2008 il prezzo era sceso ad 82,667
salvo il giorno ancora successivo venerdì 12 settembre 2008 risalire
ad 87,5257; 2) che queste oscillazioni, riferite avutolo che è
sempre stato a basso rischio come il titolo Lehmann, senza dubbio
costituiscono, secondo quanto indicato dalla clausola contenuta
nell'ordine di investimento, "indici di significativa variazione
del livello di rischio"; 3) che in questo contesto, dunque, alla
luce del rigoroso obbligo che INTESA SANPAOLO ha ritenuto di doversi
assumere nei confronti della propria cliente XXX la banca medesima
avrebbe dovuto avvisare di tale oscillazione la cliente
"tempestivamente" e cioè, onde consentirle di disinvestire
e di vendere "al meglio" i titoli, quantomeno entro il
venerdì 12 settembre 2008, data in cui le obbligazioni avevano
ancora un punteggio di 87,5257 e data di ultima apertura della borse
prima del crack avvenuto il successivo lunedì 15 settembre 2008. La
mancata tempestiva comunicazione, ancora più significativa tenuto
conto della notevole dimensione dell'investimento, di cui ben la
banca era consapevole per averlo segnalato come inadeguato, va
ulteriormente valutata tenuto conto di quanto allegato e documentato
da parte attrice, e non specificamente contestato dalla banca, per
cui XXX già in precedenza aveva tentato di vendere, dimostrando
quindi l'intenzione di progressivamente ridurre il volume
dell'investimento, via via che i titoli in suo possesso cominciavano
a palesare oscillazioni di mercato.
Per
tutte le ragioni sopra esposte deve pertanto ritenersi: a) che la
banca abbia violato l'obbligo di informativa continuativa e
"tempestiva" sull'andamento del titolo, obbligo assunto in
via convenzionale in senso ancora più favorevole all'investitore in
forza della clausola contenuta nell'ordine di investimento oggetto di
causa; b) che la violazione di tale obbligo ha impedito alla cliente
odierna attrice di tentare di vendere "al meglio" sul
mercato i titoli, al venerdì 12 settembre 2008 ancora quotati a
87,5257 punti basici; c) che, anche in via presuntiva, tenuto conto
dell'enorme dimensione dell'originario investimento che
progressivamente XXX aveva inteso ridurre, è possibile ritenere che,
se prontamente avvertita dalla banca di una discesa del prezzo del
titolo da 91.6373 a 82,667, la stessa avrebbe senz'altro tentato di
disinvestire e di vendere "al meglio".
Alla
luce di quanto sopra deve pertanto essere dichiarata la
responsabilità della banca convenuta per violazione dello specifico
obbligo di informazione continuativa sull'andamento del titolo
assunto nei confronti dell'investitrice XXX.
V.
Il quantum debeatur.
Relativamente
alla quantificazione del danno occorre rilevare: 1) che, come già
sostenuto da condivisibile precedente della Sezione (v. sentenza
3.3.2009, n. 1634, est. Zappasodi), l'evenienza del rimborso da parte
della procedura concorsuale è del tutto ipotetica, risultando ancora
in corso la procedura del Chapter 11, laddove il danno patito dalla
odierna attrice XXX è attuale e concreto; 2) che inoltre, proprio
per essere ancora in corso la procedura, con i relativi vincoli di
indisponibilità sui titoli, del tutto astratto ed ipotetico risulta
essere il residuo valore dei titoli, allegato dalla banca ma del
resto neppure idoneamente comprovato (la produzione sul punto, tra
l'altro avvenuta solo all'udienza di discussione della causa, è di
provenienza unilaterale dalla banca medesima ed ha contenuto del
tutto generico); 3) che, per altro verso, non risulta condivisibile
la tesi attorea secondo cui dall'ammontare del danno non andrebbe
detratto il valore delle cedole, posto che tali cedole risultano
essere state pacificamente percepite nel corso dell'investimento per
un valore complessivo di Euro 32.690,39 e che il precedente
giurisprudenziale citato dall'attrice medesima non risulta in
termini, riguardando diversa fattispecie e diversa domanda
(restitutoria e non risarcitoria).
In
ultima analisi ritiene quindi il Tribunale: a) di determinare il
danno tenuto conto di quanto parte attrice avrebbe potuto ricavare
vendendo i residui titoli in suo possesso il giorno 12 settembre, se
tempestivamente avvertita, ad 87,5257 (e dunque Euro 579.000,
residuati nel possesso dell'attrice dagli originari Euro 778.000 a
seguito di vendite parziali di titoli per nominali Euro 199.M0, : 100
x 87,5257); di sottrarre dall'importo così ottenuto, pari ad Euro
506.773,803, il valore le cedole percepite e pari ad Euro 32.690,39;
b) di ottenere pertanto un valore di Euro 474.083.413; c) di
rivalutare tale danno con decorrenza dal default (15.9.2008) sino
alla data di pronuncia della presente sentenza (21.12.2010), in
seguito riconoscendo solo gli interessi legali sino al saldo
effettivo.
Non
si ritiene invece: a) né di far risalire a data anteriore la
violazione dell'obbligo informativo da parte della banca e le
relative conseguenze in termini di danno patrimoniale, contrariamente
a quanto prospettato in causa da parte attrice, posto che prima del
lasso temporale identificato in motivazione non si sono verificate,
ad avviso del Tribunale, significative oscillazioni delle quotazioni
dei titoli tali da giustificare la comunicazione tempestiva da parte
della banca); b) né di esaminare le domande di danno emergente e di
lucro cessante, sviluppate e specificamente trattate da parte attrice
soltanto, e tardivamente, in comparsa conclusionale (v. pp. 16-17) e
non invece entro le preclusioni di merito.
VI.
Conclusioni.
Per
tutte le ragioni sopra esposte, ritenuto superfluo l'espletamento di
istruttoria, la banca convenuta INTESA SANPAOLO deve essere
condannata a pagare all'attrice XXX a titolo di risarcimento del
danno, la somma di Euro 474.083,413, rivalutata dal default
(15.9.2008) sino alla data di pronuncia della presente sentenza
(21.12.2010), con gli interessi legali dal 22.12.2010 sino al saldo
effettivo.
Infine
le spese di lite, liquidate a favore di parte convenuta nella misura
indicata in dispositivo, seguono la pressoché integrale soccombenza
di parte convenuta.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Torino, Sezione I Civile
ogni
diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Condanna
la banca convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale
rappresentante prò tempore, a pagare all'attrice XXX a titolo di
risarcimento del danno, la somma di Euro 474.083,413, con
rivalutazione dal 15.9.2008 sino alla
data
di pronuncia della presente sentenza (21.12.2010) e con gli interessi
legali dal 22.12.2010 sino al saldo;
Condanna
la banca convenuta INTESA SANPAOLO s.p.a., in persona del legale
rappresentante prò tempore, a rimborsare all'attrice XXX le spese di
lite, che vengono liquidate, d'ufficio in difetto di notula, in
complessivi Euro 10.750,00, di cui Euro 8.500,00 per onorari, Euro
2.000,00 per diritti ed Euro 250,00 per esposti, oltre rimborso
forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Torino,
21.12.2010
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