Con la recente sentenza n. 6130/11, la Cassazione ha chiarito che rimane ammissibile il ricorso notificato in copia all'Ufficio resistente e privo di sottoscrizione del ricorrente (e di procura del difensore tecnico), sempreché l'originale, erroneamente depositato alla segreteria della CTP, rechi la firma del contribuente.
La vicenda affrontata dalla Cassazione prende le mosse dall'errata notifica del ricorso da parte, erroneamente notificati in copia(priva di sottoscrizione del ricorrente e della sottoscrizione dei difensori tecnici) all'Agenzia delle Entrate, mentre gli originali vennero depositati presso la Commissione Tributaria Provinciale di Siena.
La CTR della Toscana, rilevando la violazione dell'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 546/1992, dichiarò inammissibili i ricorsi per omessa notifica all'Ufficio del ricorso in originale e conseguente mancata sottoscrizione dell'atto, nonché della relativa procura.
La Cassazione ha ritenuto che tale erronea notifica non può comportare l'inammissibilità del ricorso, consistendo in una mera irregolarità, improduttiva degli effetti di cui agli artt. 18 e 22 del D.Lgs. 546/1992.
In particolare, la conformità tra l'atto notificato all'Amministrazione finanziaria e quello depositato presso la Commissione Tributaria non riguarda la trascrizione della procura a margine dello stesso, ma il contenuto.
Il Giudice di legittimità, quindi, ha osservato come "Le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Firenze impugnate con i ricorsi riuniti si sono discostate dalla interpretazione sopra delineata degli articoli 18 e 22 D.Lgs. 546/92, in quanto hanno giudicato inammissibili i ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado perché sulle relative copia mancavano le firme in calce alle procure alle liti; in tal modo trascurando il principio che nel processo tributario la procura alle liti deve essere apposta sull'originale del ricorso, mentre non è necessario che figuri anche sulla copia; irrilevante poi essendo che, come nella specie, la parte erroneamente spedisca all'Ufficio la copia (invece che l'originale) e depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale (invece che la copia) del ricorso".
Per tali ragioni, le sentenze sono state cassate ed i ricorsi sono stati considerati ammissibili.

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