sabato 24 settembre 2011

Da Trentino inBlu al blog: alcuni suggerimenti per difendersi dai finti promotori finanziari


Alcuni mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamoLUCCA. Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente. Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso irreperibile.”(Fonte: “Il Tirreno”).


Queste truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.

Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?

Di seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si “contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un private banker).


(1) conoscere il promotore finanziario e verificare l'identità


I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB (controlla).
In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).

(2) chiedere informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto – farsi consegnare il prospetto informativo

Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.
E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.
E' vostro diritto ottenere copia del prospetto.

(3) cercate di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario

La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.
Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.
In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti per via telematica.
Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.

(4) il promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente – rifiutatevi di lasciare somme al proponente

Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.
Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.

(5) controllate l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione inviata dalla banca
Ricordate, inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.

(6) Se siete stati raggirati dal promotore finanziario, ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente dal promotore infedele.

Il caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.

La Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività del promotore e l'istituto di credito.
La banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente, anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente sentenza sentenza 10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...