Alcuni
mesi fa sul quotidiano “Il Tirreno” è stato raccontato l'ultimo
esempio di truffa perpetrata da un falso promotore finanziario a
danno di piccoli risparmiatori e che di seguito riportiamo “LUCCA.
Prometteva lauti guadagni e interessi intorno al 10%, ma una volta
che i clienti consegnavano i loro risparmi il capitale spariva e non
restava altro che sporgere denuncia alle forze dell'ordine. Anche due
donne residenti in Lucchesia sarebbero state raggirate da uno pseudo
promotore finanziario empolese che, stando all'accusa, in totale
avrebbe spillato alle malcapitate e ai loro familiari oltre 140mila
euro. Il broker di 48 anni, residente ad Empoli, è iscritto nel
registro degli indagati con l'accusa di truffa e appropriazione
indebita. Si sarebbe spacciato con le due vittime lucchesi - entrambe
operaie - per un consulente della «Milano Financial Consulting» che
la polizia giudiziaria ha accertato come inattiva e non esistente.
Una delle due vittime avrebbe cercato di ricontattare il promotore
per disinvestire parte dell'importo versato nel 2009, ma dopo i primi
contatti via internet il presunto consulente si sarebbe reso
irreperibile.”(Fonte:
“Il Tirreno”).
Queste
truffe si ripetono quotidianamente con gravi danni per i piccoli
risparmiatori che si vedono sottratti i propri risparmi da sedicenti
operatori del sistema che promettono al cliente immediati guadagni
con l'investimento in prodotti finanziari “esotici”.
Cosa si può fare per evitare questo tipo di truffe?
Di
seguito, vi proponiamo alcune regole che si possono seguire quando si
“contratta” un investimento finanziario con un promotore (o un
private banker).
(1)
conoscere
il promotore finanziario e verificare l'identità
I
promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti
all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme
deontologiche. E' facile verificare se il promotore finanziario è
iscritto all'albo anche attraverso il sito web della CONSOB
(controlla).
In secondo
luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca -
società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti
dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
Colui che
vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un
documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare
iscrizione all'albo dei promotori.
Non esitate
a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire
per quale intermediario egli presta la propria opera.
Il
Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo
contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni
rispetto alla propria qualifica: "[il
promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una
dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da
cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli
estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore,
nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso
[...]"(art.
108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190
(c.d. Regolamento intermediari)).
(2)
chiedere
informazioni dettagliate al promotore in merito al prodotto offerto –
farsi consegnare il prospetto informativo
Colui che
vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi
all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le
possibilità di guadagno nel breve/medio termine.
In molte
circostanze l'investimento viene descritto come interessante
attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e
poco comprensibili.
E' vostro
diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio
assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle
caratteristiche del prodotto offerto.
Fatevi
indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale
mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di
investimento previste, le modalità di rimborso.
Con la
nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la
direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori
dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto
informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi
di investimento.
E' vostro
diritto ottenere copia del prospetto.
(3)
cercate
di acquisire autonomamente notizie sul prodotto finanziario
La migliore
difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata
dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può
cadere in questi tranelli.
Non
limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati
dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle
caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene
prospettato.
In questo
senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare
permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni
rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima
opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli
reperiti per via telematica.
Confrontate
le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha
promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici
ottenuti dal prodotto.
(4)
il
promotore finanziario non può ricevere somme di denaro dal cliente –
rifiutatevi di lasciare somme al proponente
Se il finto
promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la
consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e
vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state
trovando di fronte ad un tentativo di truffa.
L' art. 108
comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo
per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di
compenso.
Il cliente
può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma
pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico
intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).
Ogni altra
forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene
richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico
promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di
investimento prospettatavi da quest'ultimo.
(5)
controllate
l'andamento del prodotto finanziario attraverso la documentazione
inviata dalla banca
Ricordate,
inoltre, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente
realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono
regolarmente inviati presso il vostro domicilio da parte della
banca.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.
Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.
Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.
Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate. Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.
(6)
Se siete stati raggirati dal promotore finanziario,
ricordate che la sua banca è responsabile per i vostri danni
Gli
episodi di comportamenti infedeli tenuti dai promotori finanziari si
sono moltiplicati negli ultimi anni.
Usualmente
la banca per la quale il promotore opera, pur rammaricandosi per
l'attività illegale del proprio collaboratore, si dissocia dal opera
truffaldina e si rifiuta di restituire i denari sottratti al cliente
dal promotore infedele.
Il
caso tipico è quello del promotore che si appropria delle somme
ricevute dal cliente per i singoli investimenti finanziari.
La
Corte di Cassazione ha di recente ribadito il principio secondo il
quale la banca è responsabile per il fatto illecito del proprio
promotore, in quanto esiste un collegamento necessario tra l'attività
del promotore e l'istituto di credito.
La
banca deve operare un'attività di controllo sull'opera svolta dal
proprio promotore, cosicché nel caso di danni subiti dal cliente,
anche l'istituto di credito è chiamato a rispondere per l'attività
del collaboratore, come ribadito dalla Cassazione con la recente
sentenza sentenza
10 dicembre 2010 – 25 gennaio 2011, n. 1741.
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