domenica 2 ottobre 2011

La banca è responsabile per i bonifici truffa sul conto corrente del cliente

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i conti correnti on line ed anche casi di bonifici truffa disposti da ladri digitali in danno dei correntisti.

Quando viene sottratto il denaro dal conto corrente usualmente ci si reca dalla propria banca per chiedere informazioni ed in generale l'istituto di credito, verificato l'ammanco, provvede a rimborsare la somma sottratta.

In alcuni casi, la banca non ritiene di dover rimborsare il proprio cliente dell'importo sottratto ed adduce giustificazioni (scuse) ritenendo quest'ultimo il responsabile del danno.

In molte circostanze, però, il danno subito dal correntista è conseguenza del comportamento tenuto dalla banca, la quale non si attiva per evitare questo tipo di truffa.

La sentenza che vi proponiamo di seguito è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Asti, il quale ha accertato l'esistenza della responsabilità della banca per il bonifico truffa subito dai clienti e conseguentemente condannato l'intermediario bancario a restituire al risparmiatori i soldi sottratti dal conto corrente.

La responsabilità della banca sussiste, come si legge nella sentenza, non tanto sotto il profilo dell'omesso controllo del conto corrente dei propri clienti, ma sotto il diverso aspetto di non aver fornito a questi ultimi i codici per poter disporre bonifici internazionali e quindi di aver dato seguito ad operazioni (bonifici internazionali truffa) che i clienti nemmeno potevano disporre perché privi delle apposite autorizzazioni bancarie.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ASTI

[omissis]

oggetto: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:.....in via preliminare: - attesa la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c. previsti dalla legge da parte della convenuta, dichiarare tenuto e condannare l'istituto di credito xxxx in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, ex art. 1226 e 2056 c.c., nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice. Nel merito: - dichiarare tenuta e condannare la xxxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere la somma complessiva di euro 4.700,00 a favore dell'esponente. Col favore delle spese ed onorari di patrocinio.

CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, respingere le domande tutte proposte dagli attori contro xxxxx, siccome carenti di azione ed in particolare di legittimazione attiva, almento per quanto riguarda la sig.ra xxxxx e, in ogni caso, siccome inammissibili, improponibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto. In via suordinata, disporre CTU sui tracciati elettronici agli atti relativi al bonifico per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali al 12,5% ex art. 14 DM 127/2004, IVA e CPA come per legge”.

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato parti attoree chiedevano il rimborso di un ordine di bonifico effettuato mediante il sistema di home banking mai disposto dagli attori.

I convenuti contestavano le pretese attoree e pertanto, previe memorie autorizzate, si procedeva all'istruttoria con l'escussione dei dipendenti del servizio informatico della controparte e l'intimazione di un funzionario di Polizia Giudiziaria al fine di verificare l'esito della denuncia presentata dagli attori.

Veniva disposta l'esibizione da parte della Banca xxxxx di documentazione idonea a comprendere l'indirizzo IP dal quale sono partiti gli ordini di bonifico oggetto di contestazione, ed all'esito tratteneva la causa a sentenza.

                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo si respinge la eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto dall'esame del doc. 3 di parte ocnvenuta si desume che il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi xxxx e che il servizio di banca telematica è stato attivato nei confronti si di xxxxxx che di xxxxx (cfr. intestazione doc. 3).
Sempre nel doc. 3 di parte convenuta si specifica poi, nel capo relativo a “Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto”, che “Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazione separatametne (firma disgiunta), le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente”.

I Sig.ri xxxx, titolari del conto corrente bancario n. xxxxxx, in data 05/02/2009 si accorgevano, attraverso un controllo dell'estratto conto, che risultavano essere stati effettuati due bonifici bancari esteri, entrambi indirizzati al Sig. yyyy, rispettivamnete in data 26/01/2009 e 03/02/2009.

Immediatamente gli attori contestavano i citati addebiti alla Banca convenuta in quanto non avevano mai fornito ordini per bonifici esteri, diffettando peraltro dell'apposito codice Bic – Swift, mai richiesto alla Banca xxxxx.

Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non sono stati eseguiti da computer degli attori, ma da un IP relativo a postazione in altra sede, se ben si ricorda, Palermo.

Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc. 3) i bonifici esteri non erano compresi all'interno del servizio di home banking dei Sig.ri xxxxxx, e la difesa attorea sottolinea che i medesimi “erano abilitati ad effettuare esclusivamente bonifici ordinari su conto corrente banca xxxx” e “bonifici ordinari su conto corrente altre banche”, nonché i pagamenti di alcune utenze quali ENEL, Italgas etc...”.

La Convenuta sostiene che “ per i bonifici esteri non sono previste password o passaggi informatici diversi dai bonifici da eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma dell'operazione non cambiano”.

Tuttavia dal doc. 4della convenuta si desume una disciplina speciale per i bonifici all'estero, e che è necessario un codice ulteriore, detto Bic – Swift rispetto a quelli consegnati ai clienti al momento dell'attivazione del sistema di home banking.

La Banca non ha fornito alcuna prova di aver fornito detto codice ai Sig.ri xxxx con la conseguenza che non solo il loro home banking non era abilitato ai bonifici internazionali, ma, anche se lo fosse stato, gli attori non avrebbero mai potuto effettuarlli per mancanza dell'apposito codice.

Pertanto si concorda con la difesa attorea quando rileva che “la Banca non fornisce alcuna prova di aver fornito ai Sig.ri xxxx il codice Bic – Swift nonostante gli attori avessero fin dall'inizio contestato l'inadempienza contrattuale dell'istituto di credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza”.
La condotta tenuta dalla Banca xxxxx intergra la fattispecie dell'inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha permesso che venissero imputati sul conto delgi attori degli addebiti per bonifici esteri, nonostante i Sig.ri xxx non fossero abilitati a tale operazione.

Da tale inadempimento discende necessariamente la responsabilità risarcitoria della convenuta che si deve quantificare nella osmma illegittimamente addebitata sul conto dei clienti e relativa al primo bonifico internazione (il secondo è stato infatti regolarmente stornato), ossia euro 4.700,00 oltre interessi e spese come liquidate in dispositivo.

                                                            PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Asti condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della osmma di Euro 4.700,00, oltre interessi legali dal fatto al saldo, oltre spese di giudizio liquidate in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge sugli elementi imponibili.

Asti, 26/04/2011

                                                                                                                                    Il Giudice di Pace



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