Quando viene sottratto il denaro dal conto corrente usualmente ci si reca dalla propria banca per chiedere informazioni ed in generale l'istituto di credito, verificato l'ammanco, provvede a rimborsare la somma sottratta.
In alcuni casi, la banca non ritiene di dover rimborsare il proprio cliente dell'importo sottratto ed adduce giustificazioni (scuse) ritenendo quest'ultimo il responsabile del danno.
In molte circostanze, però, il danno subito dal correntista è conseguenza del comportamento tenuto dalla banca, la quale non si attiva per evitare questo tipo di truffa.
La sentenza che vi proponiamo di seguito è stata di recente pronunciata dal Giudice di Pace di Asti, il quale ha accertato l'esistenza della responsabilità della banca per il bonifico truffa subito dai clienti e conseguentemente condannato l'intermediario bancario a restituire al risparmiatori i soldi sottratti dal conto corrente.
La responsabilità della banca sussiste, come si legge nella sentenza, non tanto sotto il profilo dell'omesso controllo del conto corrente dei propri clienti, ma sotto il diverso aspetto di non aver fornito a questi ultimi i codici per poter disporre bonifici internazionali e quindi di aver dato seguito ad operazioni (bonifici internazionali truffa) che i clienti nemmeno potevano disporre perché privi delle apposite autorizzazioni bancarie.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DI PACE DI ASTI
[omissis]
oggetto:
risarcimento danni
CONCLUSIONI DELL'ATTORE:.....in via preliminare: -
attesa la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856
c.c. previsti dalla legge da parte della convenuta, dichiarare tenuto
e condannare l'istituto di credito xxxx in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni, ex art. 1226 e
2056 c.c., nei limiti della competenza per valore dell'adito Giudice.
Nel merito: - dichiarare tenuta e condannare la xxxxx, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere la somma
complessiva di euro 4.700,00 a favore dell'esponente. Col favore
delle spese ed onorari di patrocinio.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: Voglia il Giudice di Pace
Ill.mo, previi gli accertamenti e le declaratorie del caso e di
legge, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e
deduzione, anche in via istruttoria ed incidentale, respingere le
domande tutte proposte dagli attori contro xxxxx, siccome carenti di
azione ed in particolare di legittimazione attiva, almento per quanto
riguarda la sig.ra xxxxx e, in ogni caso, siccome inammissibili,
improponibili, improcedibili e infondate sia in fatto che in diritto.
In via suordinata, disporre CTU sui tracciati elettronici agli atti
relativi al bonifico per cui è causa. Con vittoria di spese, diritti
ed onorari, oltre spese generali al 12,5% ex art. 14 DM 127/2004, IVA
e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato parti
attoree chiedevano il rimborso di un ordine di bonifico effettuato
mediante il sistema di home banking mai disposto dagli attori.
I convenuti contestavano le pretese attoree e pertanto,
previe memorie autorizzate, si procedeva all'istruttoria con
l'escussione dei dipendenti del servizio informatico della
controparte e l'intimazione di un funzionario di Polizia Giudiziaria
al fine di verificare l'esito della denuncia presentata dagli attori.
Veniva disposta l'esibizione da parte della Banca xxxxx di documentazione idonea a comprendere l'indirizzo IP dal quale sono partiti gli ordini di bonifico oggetto di contestazione, ed all'esito tratteneva la causa a sentenza.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
In primo luogo si respinge la eccezione di difetto di
legittimazione passiva, in quanto dall'esame del doc. 3 di parte
ocnvenuta si desume che il conto corrente è intestato ad entrambi i
coniugi xxxx e che il servizio di banca telematica è stato attivato
nei confronti si di xxxxxx che di xxxxx (cfr. intestazione doc. 3).
Sempre nel doc. 3 di parte convenuta si specifica poi,
nel capo relativo a “Cointestazione del rapporto con facoltà di
utilizzo disgiunto”, che “Quando il rapporto è intestato a più
persone con facoltà per le medesime di compiere operazione
separatametne (firma disgiunta), le disposizioni possono essere
effettuate da ciascun intestatario separatamente”.
I Sig.ri xxxx, titolari del conto corrente bancario n.
xxxxxx, in data 05/02/2009 si accorgevano, attraverso un controllo
dell'estratto conto, che risultavano essere stati effettuati due
bonifici bancari esteri, entrambi indirizzati al Sig. yyyy,
rispettivamnete in data 26/01/2009 e 03/02/2009.
Immediatamente gli attori contestavano i citati addebiti
alla Banca convenuta in quanto non avevano mai fornito ordini per
bonifici esteri, diffettando peraltro dell'apposito codice Bic –
Swift, mai richiesto alla Banca xxxxx.
Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non
sono stati eseguiti da computer degli attori, ma da un IP relativo a
postazione in altra sede, se ben si ricorda, Palermo.
Dalla documentazione prodotta da parte convenuta (doc.
3) i bonifici esteri non erano compresi all'interno del servizio di
home banking dei Sig.ri xxxxxx, e la difesa attorea sottolinea che i
medesimi “erano abilitati ad effettuare esclusivamente bonifici
ordinari su conto corrente banca xxxx” e “bonifici ordinari su
conto corrente altre banche”, nonché i pagamenti di alcune utenze
quali ENEL, Italgas etc...”.
La Convenuta sostiene che “ per i bonifici esteri non
sono previste password o passaggi informatici diversi dai bonifici da
eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma
dell'operazione non cambiano”.
Tuttavia dal doc. 4della convenuta si desume una
disciplina speciale per i bonifici all'estero, e che è necessario un
codice ulteriore, detto Bic – Swift rispetto a quelli consegnati ai
clienti al momento dell'attivazione del sistema di home banking.
La Banca non ha fornito alcuna prova di aver fornito
detto codice ai Sig.ri xxxx con la conseguenza che non solo il loro
home banking non era abilitato ai bonifici internazionali, ma, anche
se lo fosse stato, gli attori non avrebbero mai potuto effettuarlli
per mancanza dell'apposito codice.
Pertanto si concorda con la difesa attorea quando rileva
che “la Banca non fornisce alcuna prova di aver fornito ai Sig.ri
xxxx il codice Bic – Swift nonostante gli attori avessero fin
dall'inizio contestato l'inadempienza contrattuale dell'istituto di
credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza”.
La condotta tenuta dalla Banca xxxxx intergra la
fattispecie dell'inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha
permesso che venissero imputati sul conto delgi attori degli addebiti
per bonifici esteri, nonostante i Sig.ri xxx non fossero abilitati a
tale operazione.
Da tale inadempimento discende necessariamente la
responsabilità risarcitoria della convenuta che si deve quantificare
nella osmma illegittimamente addebitata sul conto dei clienti e
relativa al primo bonifico internazione (il secondo è stato infatti
regolarmente stornato), ossia euro 4.700,00 oltre interessi e spese
come liquidate in dispositivo.
PER
QUESTI MOTIVI
Il Giudice di Pace di Asti condanna parte convenuta al
pagamento in favore degli attori della osmma di Euro 4.700,00, oltre
interessi legali dal fatto al saldo, oltre spese di giudizio
liquidate in Euro 1.900,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di
legge sugli elementi imponibili.
Asti, 26/04/2011
Il Giudice di Pace
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