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domenica 12 marzo 2023

Autovelox non omologato? nulla la multa

Questa domenica la nostra attenzione viene focalizzata su una vicenda che riguarda molti consumatori, rimasti vittima delle multe per eccesso di velocità, rilevata attraverso apparecchiature a distanza senza la presenza del rilevatore, Polizia stradale o locale.

Le sanzioni amministrative notificate agli automobilisti si fondano su accertamenti elettronici oggetto di controllo in merito alla correttezza della rilevazione della velocità segnalata, e su questo punto si è creato un forte contrasto tra i giudici in merito al grado di certezza del rilievo fotografico.

L'art. 45 del D. Lgs. n. 285/2001 (Codice della strada) disciplina la rilevazione a distanza delle violazioni della velocità e al 6° comma demanda ad un regolamento specifico l'obbligo di stabilire come deve avvenire il controllo del dispositivo di accertamento della violazione.

La norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale (sentenza n. 113/2015''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

In questa materia, come dimostrato dai forti contrasti emersi in giurisprudenza, è sorto un vuoto legislativo in merito al controllo del dispositivo di rilevazione della velocità.

Tra le varie norme che riguardano gli autovelox, e non solo, si parla di omologazione o approvazione dell'apparecchio che, come rilevato dal Giudice di Pace di Belluno con la sentenza che trovate di seguito, per taluni sono sostanzialmente distinti, mentre per altra parte della giurisprudenza di merito hanno il medesimo significato.

Invero, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha avuto modo di chiarire che: "La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento.", salvo poi sostenere che i due procedimenti sono sostanzialmente equivalenti.

E' ben diverso il ragionamento seguito dal Giudice di Pace di Belluno, secondo il quale: " si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l’uno o l’altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni".

E la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara sul punto, stabilendo che la rilevazione della velocità con dispositivo in remoto è valida solo se l'apparecchio è regolarmente omologato, non essendo possibile la certezza della violazione attraverso dispositivi non soggetti a controllo.

E ciò per ragioni di attendibilità della prova della violazione, in quanto l’art. 142 co. 6 del Codice della Strada prevede che ai fini dell'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sui tratti stradali, la rilevazione elettronica può essere considerata valida solo se il dispositivo di accertamento è debitamente omologato e con verifiche e tarature periodiche.

E il Giudice di Pace di Belluno considera quest'ultimo elemento decisivo ai fini della certezza della violazione del Codice della Strada, presupposto della sanzione amministrativa irrogata all'automobilista.

Di seguito, la pronuncia del Giudice di Pace di Belluno.

domenica 21 novembre 2021

Contratto standard: quando è valida la clausola vessatoria con doppia firma del cliente?

Il provvedimento del Giudice di Pace di Torino ci consente, questa domenica, di tornare a parlare di clausole vessatorie, e della loro validità nei confronti della "parte debole" del contratto.

L'art. 1341 del Codice Civile stabilisce che: "le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle secondo l'ordinaria diligenza.".

Il successivo secondo comma pone un limite, ossia: "In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

Il successivo art. 1342 c.c. disciplina le clausole vessatorie poste nei moduli e/o formulari, prevedendo la prevalenza delle clausole apposte per iscritto tra le parti, le quali prevalgono su quanto stabilito nel documento standardizzato.

E' noto che una discussione che da anni riguarda i contratti di massa, usualmente creati su modelli standard da una delle parti e sottoposti alla sola firma nei confronti dell'altra parte, prevedono numerose clausole vessatorie, per le quali l'approvazione avviene a mezzo di una sola sottoscrizione del consumatore.

Il valore della doppia firma apposta sulle clausole vessatorie è pari a "zero", come già evidenziato in altri nostri interventi nel blog, in particolare laddove non sono specificate le clausole vessatorie.

Il Giudice di Pace di Torino, nella vicenda in oggetto, ha ribadito tale principio ossia che: "Per essere efficace la clausola che prevede, unilateralmente, il rinnovo automatico del contratto [la clausola vessatoria ndr], in forza della tutela generale prevista dall'art. 1341 c.c., deve esservi una sottoscrizione, per approvazione, a margine di ogni singola clausola onerosa per il contraente debole".

Non può essere valida la doppia sottoscrizione "per blocco" delle clausole vessatorie da parte della parte che non ha redatto il contratto, così come chiarito dal giudice, il quale giustamente osserva che: "Le clausole vessatorie aggravano la posizione del contraente debole in quanto, se non viene messo nella condizione di valutare la portata di ogni singola clausola a lui sfavorevole, ma sia "costretto" a sottoscrivere in blocco un contratto predisposto da un contraente forte, sottoscrivendo specificamente, ma cumulativamente, varie clausole predisposte dall'altra parte, non può rendersi conto della portata vessatoria di ciascuna clausola onerosa, sicché il sinallagma contrattuale risulta alterato".

Ed è chiaro che in siffatte circostanza, la parte contrattuale non è nella posizione di poter comprendere, valutare ed essere adeguatamente informato sugli effetti negativi approvati con la sottoscrizione, in quanto vi è in tali casi una rinuncia ai propri diritti che non è accompagnata da adeguata informazione ricevuta dalla controparte.

Su tali presupposti, quindi, la clausola contrattuale vessatoria è stata considerata dal Giudice di Pace di Torino inefficace con conseguente carenza del diritto della società ad ottenere il pagamento della somma oggetto di decreto ingiuntivo. 

Qui di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace di Torino.

domenica 29 agosto 2021

Bollette luce - il venditore deve provare i consumi

Questa domenica torniamo a trattare l'argomento fatture di luce e gas, segnalandovi la recente pronuncia del Giudice di Pace di Asti, il quale ha confermato alcuni principi che regolano questa materia.

Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando come alcuni venditori avanzano richieste di pagamento di bollette per consumi inesistenti e/o prescritti (vedi qui).

Nel caso di specie, come nella vicenda seguita da questa Associazione, il consumatore è stato oggetto di richieste di pagamento per la fornitura di energia elettrica, prima in via stragiudiziale, e poi attraverso un decreto ingiuntivo.

Il consumatore si è opposto alla richieste e il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo fondate le lamentele avanzate dall'opponente.

Due sono i punti interessanti del provvedimento, peraltro già trattati in questo blog, ma che vogliamo evidenziare con il nostro intervento.

- Prescrizione delle fatture per la fornitura di energia e gas - 5 anni (art. 2948 n 4 c.c.)

Il Giudice di Pace ha ribadito un principio fondamentale, ossia che il termine di prescrizione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di energia e gas è di cinque anni, così come previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4c.c..

La sentenza è chiara, su tale punto, nello specificare il calcolo di tale termine , il quale:" deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse, giova precisare, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 6 della Delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 229/2001.".

E' importante, sotto tale profilo, operare sempre una verifica delle fatture inviate dal venditore e della possibile prescrizione del credito preteso dal professionista.

- Consumi: il venditore deve provare i consumi

 La  pronuncia oggetto della nostra segnalazione torna a trattare, inoltre, un altro aspetto rilevante e inerente ai consumi oggetto di fatturazione.

Il giudicante, ribadendo un principio già consolidato, ha osservato che l'onere della prova dei consumi gravi esclusivamente sul professionista, sicché il consumatore può (deve) anche limitarsi a contestare di aver consumato quel quantitativo oggetto di fatturazione.

Il venditore deve fornire valida prova che i consumi fatturati siano effettivi, e ciò assume maggior rilievo qualora il consumatore abbia contestato l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi.

Nel caso di specie, il venditore non ha provato i consumi fatturati e il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del consumatore, respingendo le richieste della società per le motivazioni che potete leggere di seguito. 

Giudice di Pace di Asti - sentenza n. 280/2020.

domenica 25 luglio 2021

Come funziona la franchigia nell'assicurazione auto - la clausola vessatoria

Questa settimana abbiamo ritenuto opportuno, ancora una volta, approfondire il discorso su quelle clausole che, nei contratti di assicurazione della RC auto, delimitano l’oggetto del contratto oppure limitano la responsabilità dell’assicuratore

Il tema torna di attualità, sia perché molte sentenze lo hanno affrontato (fra tutte, Cassazione 11757 del 15 maggio 2018vedi qui), sia perché ognuno di noi, quando stipula una RC auto, dovrebbe porre la massima attenzione al modo in cui sono le clausole sono state redatte. 

Dal momento, però, che i contratti sono composti da formulari molto lunghi e complessi e, spesso, si rifanno a condizioni generali indicate altrove (ad esempio, sui siti delle compagnie, nelle app etc.), diventa di fondamentale importanza conoscerne i concetti elementari, quel tanto che basta per scorgere i contenuti tra righe e righe di tecnicismi.

In precedenti interventi abbiamo esaminato le clausole che, nel caso in cui la vettura riporti dei danni, impongono (o consigliano, a seconda, appunto, di come si interpreta il contratto) di rivolgersi a circuiti convenzionati per la riparazione del mezzo (vedi qui). Questo genere di clausole non solo è legittimo, ma rappresenta un tipico esempio di delimitazione dell’oggetto del contratto: vale a dire che l’assicuratore può impegnarsi a indennizzare alcuni rischi e danni, e lasciarne scoperti altri. Che, poi, li indennizzi in denaro o per equivalente, l’importante è che abbia esplicitato quali rischi ha coperto e quali no.

In altre pronunce, invece, ci si imbatte in un'altra categoria di clausole che non sono sempre di agevole interpretazione da parte del consumatore: quelle che prevedono le franchigie (o “scoperti”). L’abbiamo appena detto, conoscere la definizione e il significato dei termini che si incontrano nei documenti torna utile, perché ci consente di individuare il nucleo delle clausole più velocemente. 

In senso stretto, la franchigia è quella clausola che prevede l’obbligo per l’assicuratore di indennizzare i danni che superano una soglia (in genere su base percentuale) fissata nel contratto. L’assicurato, cioè, si farà carico dei danni il cui valore non oltrepassa la soglia; se invece la soglia viene valicata, sarà l’assicuratore ad indennizzare il cliente

Fin qui nulla di strano, dal momento che le franchigie vengono utilizzate anche nel ramo vita: ad esempio, in quelle polizze infortuni nelle quali la franchigia viene calcolata in percentuale sul valore dell’invalidità permanente. 

Più equivoca, sul piano concettuale, è la franchigia assoluta. Questa categoria è accomunata alla franchigia perché determina una soglia, un limite. La differenza, però, sta nel parametro su cui la soglia si basa: non più sul valore del danno, come nella franchigia vera e propria, ma sull’entità dell’indennizzo. Benché il rischio si sia verificato e il cliente abbia subito un certo danno, l’assicuratore calcolerà a quanto ammonta l’indennizzo totale e, su questo valore, opererà una decurtazione.

Nel caso proposto nella sentenza oggi in commento, l’assicuratore ha confezionato una clausola articolata, in quanto risulta dalla combinazione della franchigia assoluta e dell’obbligo della riparazione in forma specifica del mezzo. 

Essa prevede che l’assicurato, per fare riparare il veicolo che abbia subito degli atti vandalici, si avvalga di un autoriparatore scelto tra quelli indicati dalla compagnia e che solo in tale caso la franchigia ammonta al 10%;  se, invece, decide di riparare i proprio veicolo presso un centro non convenzionato, è applicato uno scoperto del 20% in aggiunta a quello pattuito in polizza. 

Il consumatore che scegliesse la seconda opzione, insomma, si vedrebbe applicare uno scoperto triplicato. 

Qual è, allora, l’elemento al quale si deve prestare attenzione quando ci si imbatte in clausole di questo tipo, ricche di condizioni e di ragionamenti controfattuali? La risposta alla domanda è, appunto, tra le righe della clausola, perché bisogna individuare, lo abbiamo appena detto, il parametro al quale viene “ancorato” lo scoperto: nel caso, appunto, è costituito dal costo degli interventi di riparazione, e non dall’entità del sinistro subito. 

Le due voci non sono da confondere. 

Se l’assicuratore indennizza la voce di danno, vuol dire che si è rifatto a clausole in cui ha predeterminato l’oggetto del contratto. Che le decurti o meno con la franchigia, la centralità del rischio (e del danno) non viene messa in secondo piano. 

Se l’assicuratore, per così dire a valle, indennizza una parte dei costi di riparazione, vuol dire che ha ristretto la propria responsabilità. Il danno vi è stato e la polizza è stata attivata; tuttavia, l’indennizzabilità del danno viene subordinata dalla scelta del consumatore (nel caso, la scelta del carrozziere giusto, una scelta senza dubbio estranea al danno riportato). 

Poste queste premesse, occorre ricordarsi che quest’ultima tipologia di clausole, poiché contengono franchigie assolute, opera una presunzione di vessatorietà, su due livelli. 

A) In primo luogo, in base ai principi contenuti nell’articolo 1341 codice civile, devono essere sottoscritte specificamente da parte del cliente, altrimenti sono inefficaci. 

B) In secondo luogo, se una delle due parti è un consumatore, l’articolo 33, lett. t) codice del consumo impone all’assicuratore di dimostrare che sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore. La specifica trattativa indica qualcosa di più della doppia sottoscrizione di un modulo; indica che, prima di sottoscrivere il contratto, il consumatore ha preso piena e specifica conoscenza del contenuto di quella clausola e, di conseguenza, l’ha sottoscritta. Tale requisito, però, non si desume dal solo fatto che la clausola è scritta e che il consumatore l’ha approvata. 

Qui la sentenza del Giudice di Pace di Pinerolo.

domenica 11 luglio 2021

Limitazioni del debito nelle assicurazioni: le ragioni economiche

In argomento di assicurazione contro gli atti vandalici sui veicoli, è frequente imbattersi in sentenze, come quella oggi in evidenza, che risolvono il problema della pattuizione dei massimali o degli scoperti, come pure l’imposizione di circuiti convenzionati per le riparazioni (ne abbiamo già parlato, clicca qui per approfondire) ritenendo che queste clausole non possano essere applicate nei confronti del cliente, poiché l’assicuratore né le ha precisate, né le ha negoziate col consumatore (art. 34 codice del consumo). 

Per quali motivi, tuttavia, le compagnie di assicurazione prevedono tali limitazioni? 

In linea generale, nel ramo delle assicurazioni sulle cose, il valore della cosa assicurata è un elemento essenziale del contratto. Ciò consente di comprendere quale sia la funzione di limitare il debito dell’assicuratore in occasione dei sinistri: non tanto quella di delimitare la sua responsabilità, quanto quella di preservare il collegamento tra il valore della cosa assicurata e quello dell’indennizzo. 

L’articolo 1908 codice civile, infatti, vieta la cosiddetta “soprassicurazione”, che consentirebbe all’assicuratore di percepire indennizzi superiori al valore della cosa assicurata. Oltre a costituire una prestazione che altera l’equilibrio contrattuale, la soprassicurazione non consentirebbe all’assicuratore di preservare l’equilibrio tra il flusso delle riserve tecniche e quello degli indennizzi

Va ricordato che l’attività di una impresa di assicurazioni si basa sulla inversione del ciclo economico: l'impresa incassa i ricavi (i premi) prima ancora di sostenere e conoscere l'esatto importo dei costi (gli indennizzi).

 L'attività di una impresa di assicurazioni si sviluppa su questi livelli:

  • quantificazione: i premi sono calcolati in base alla probabilità che si verifichino gli eventi contro i quali sono state stimate le polizze, all'entità delle prestazioni finali e alla consistenza dei costi di gestione. In questa fase, gli esperti valutano ipotesi e campioni, quindi determinano le classi di rischio e il modo in cui distribuire il “portafoglio rischi”;
  • accantonamento: una parte delle somme incassate viene messa in riserva al fine di fare fronte agli oneri futuri;
  • gestione: gestire le somme a riserva in attività che ne mantengano il valore nel tempo attraverso un rendimento e un profitto. 

L’accorto assicuratore è quello che elabora tecniche di gestione che gli consentano di individuare tutti i rischi a cui l'assicurazione fa fronte, dato che i ricavi sono certi e i costi incerti. Per questo motivo è essenziale, alla data di stipula di una polizza, predeterminare o, almeno, ridurre l’aleatorietà dei seguenti elementi: 

  • se si manifesterà l’evento assicurato; 
  • quando si manifesterà; 
  • quale impatto economico avrà sull’assicuratore, nel momento in cui si manifesterà. 

La tecnica assicurativa consente di evitare la soprassicurazione sia in modo diretto che indiretto.

Da un lato, l’imposizione di un massimale o di uno scoperto (il primo predeterminato, il secondo parametrato su base percentuale del 10 o del 20 per cento al valore del danno) consente direttamente all’assicuratore di liquidare un indennizzo il cui valore è pur sempre inferiore a quello della cosa al momento del sinistro. 

Dall’altro lato, le clausole che invitano o impongono all’assicurato di condurre il veicolo danneggiato presso la rete di carrozzieri convenzionati consentono all’assicuratore di controllare o stabilire quali saranno i costi ai quali andrà incontro l’assicuratore per le classi di rischio individuate. Questo è possibile tramite le convenzioni. 

Fin qui abbiamo esaminato, seppur brevemente, le ragioni economiche che inducono le compagnie a redigere formulari e moduli con clausole che predeterminano i fatti limitativi del debito dell'assicuratore

La giurisprudenza, ben consapevole del ciclo economico delle compagnie assicurative, tuttavia, richiede che queste ultime, appunto, predeterminino in modo chiaro ed esaustivo tutti i fatti limitativi e rendano edotti i consumatori, tramite la negoziazione puntuale. In caso contrario, una eccessiva delimitazione del rischio porterebbe alla “sotto-assicurazione”, vanificando le tutele nei confronti degli assicurati. 

Da qui viene la distinzione tra “delimitazione della responsabilità dell’assicuratore”, che è vietata, e “delimitazione dell’oggetto del contratto”, che è consentita.

Si veda, a tal proposito, la sentenza del Giudice di Pace di Milano - n. 8913/2016 che trovate qui di seguito.

domenica 20 dicembre 2020

ACEA - non si paga l'energia elettrica se non viene consumata!

Ancora una volta siamo lieti di segnalare una sentenza che, accogliendo il ricorso presentato dal consumatore, ha accertato che i consumi dichiarati dal venditore non erano veritieri.

Nel caso di specie, stiamo parlando del Giudice di Pace di Roma che ha accertato che le bollette inviate da ACEA ad un consumatore hanno riguardato consumi mai effettuati.

La vicenda prende avvio da una serie di bollette inviate da ACEA ad un consumatore della capitale, con le quali veniva richiesto il pagamento di somme elevate, per dei consumi eccessivi.

Il consumatore si rifiutava di pagare queste bollette, non ritenendo di aver consumato l'energia elettrica dichiarata nelle bollette. ACEA otteneva, in seguito, un decreto ingiuntivo per l'intero importo delle fatture.

Il consumatore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, contestando i consumi dichiarati nelle bollette, ritenuti esorbitanti  e non  conformi ai consumi medi degli ultimi cinque anni.

ACEA, chiamata dal giudice a dimostrare la correttezza del calcolo dei consumi contestati al consumatore, non riusciva a fornire una prova completa in merito alla veridicità dei dati indicati nell'“Estratto Conto Utenza”, vidimato dal notaio.

Il Giudice di Pace di Roma, preso atto che non vi era prova del consumo dell'energia elettrica, ha ritenuto insussistente la pretesa monetaria di ACEA, accertando che il consumatore non aveva consumato tutta l'energia elettrica, così come preteso dalla società venditrice.

Giudice di Pace di Roma - sentenza n. 27740/2020.

sabato 14 settembre 2019

domenica 8 settembre 2019

Multe - il Giudice di Pace di Milano chiarisce quando sono valide

È capitato a molti di ricevere a casa una multa per avere superato il semaforo con il rosso qualche mese prima. È altresì comune, molto tempo dopo il fatto contestato, non ricordare nulla o, addirittura, sospettare che vi sia stato un errore. 

Alcune semplici accortezze ci aiuteranno, tuttavia, a verificare se il verbale che è stato notificato a casa tiene in considerazione proprio il fattore delle amnesie e del tempo trascorso: difatti, non è sempre consentito contestare le infrazioni del codice della strada senza fermare il conducente e consegnargli in mano il verbale (contestazione immediata). 

La sentenza in commento oggi, la n. 6299 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 13 luglio 2018, ci consentirà di fare mente locale sull’argomento.

(1) La regola principale: quella della contestazione immediata
 L’art. 200 Codice della Strada stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. 

(2) La contestazione differita: quando si può fare
L’art. 201 Codice della Strada elenca i casi tassativi nei quali la contestazione differita è sempre valida, perché il trasgressore non può venire neppure identificato e di necessità vi si deve fare ricorso:

-  veicolo lanciato ad alta velocità;
-  attraversamento di un incrocio con semaforo a luce rossa;
-  accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
-  rilevazione dei veicoli che accedono a zone a traffico limitato;
-  sorpasso vietato;
-  veicolo in assenza del trasgressore.

(3) Contestazione differita fuori dai casi elencati dall’articolo 201 Codice della Strada
L’agente verbalizzatore, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la contestazione differita, deve specificare nel verbale perché non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa.


A tale riguardo, il Giudice di Pace di Milano afferma che “è da ritenere che la spiegazione deve essere data in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle “standard”; inoltre “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione”.

Qui la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6299/2018.

domenica 18 agosto 2019

Utilizzo della smart card fuori casa: quali rischi?


La sentenza pubblicata dal Giudice di Pace di Roma, la numero 4651 del 2019 in commento, offre l’opportunità di esaminare a fondo quali sono i principali illeciti che si commettono nell’utilizzo delle carte per accedere ai servizi televisivi satellitari a pagamento (smart card) offerte, tra i molti, da Sky TV, Mediaset Premium le nuove piattaforme sat.  

Diverse sono le “scorciatoie” o gli atti di pirateria televisiva escogitati: dal semplice utilizzo della carta originale per altre utenze televisive (nella casa dell’amico o nel bar) si giunge alla clonazione dei codici criptati associati alle smart card. Spesso, le carte clonate vengono offerte a pagamento, in un mercato fiorente anche online. 
D’altronde, è sufficiente svolgere alcune ricerche sui principali motori di ricerca per appurarlo (digitando, ad esempio, “iptv 10 euro” o “internet protocol television”).

Vediamo, ora, quali sono i principali rischi in cui incorrono gli utenti che usano la smart card al di fuori degli obblighi contrattualmente stabiliti con i distributori.

Anzitutto, usare una smart card non originale per guardare la tv è un reato, per il quale si rischia sia il carcere che una multa. Difatti, l’illecito è previsto dall’articolo 171 della legge sul diritto d’autore per chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio ricevuto attraverso un decoder.

Diverso ancora è il caso di chi, utilizzando la smart card legalmente detenuta, condivide una trasmissione criptata dal decoder televisivo per vedere un film o una partita con pochi amici e senza far pagare loro alcun biglietto. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che  ben può il titolare del decoder e della card, anche se ha un contratto per uso domestico, invitare gli amici a casa propria o trasportare il decoder stesso in altro luogo per condividere la visione delle trasmissioni con un ristretto numero di persone, purché ciò avvenga senza scopo di lucro. Il principio può estendersi, in ogni caso, anche al caso di un bar che chiude le porte del locale e, senza pubblicizzare l’evento, trasmette una partita per pochi e selezionati avventori.

Sempre con riguardo all’ultimo caso, va tuttavia precisato che se non vi è reato, resta la responsabilità civile – quella contrattuale compresa -. Sotto questo ultimo profilo, soltanto la disamina delle condizioni contrattuali consente di stabilire qual è la responsabilità in cui incorre il detentore che utilizza illecitamente la smart card.

Nel caso esaminato dalla sentenza di cui si propone la lettura, soltanto la mancanza di prove valide non ha consentito di stabilire il titolo di responsabilità del detentore della smart card.
Qui potete leggere la sentenza del Giudice di Pace.

domenica 12 febbraio 2017

Buoni fruttiferi postali serie "O"- si al pagamento di tutti gli interessi

I buoni postali serie "O" devono essere rimborsati integralmente in favore del consumatore, ossia con il riconoscimento di tutti gli interessi promessi al momento della sottoscrizione dell'acquisto.

Questo è ciò che è emerso dalla pronuncia del giudice di Pace di Savona che vi proponiamo di seguito, con la quale è stata respinta l’opposizione all’ingiunzione con la quale un risparmiatore aveva ottenuto l'ordine di pagamento di tutti gli interessi verso POSTE ITALIANE S.p.A..

La società si era opposta all'ordine di pagamento di tutti gli interessi stampati sopra i Buoni “serie O” in favore dell'investitore, ma il Giudice di Pace ha confermato il diritto da parte del consumatore ad ottenere il versamento di tutti i soldi promessi.

I Buoni Fruttiferi Postali (Bfp) trentennali ancora in circolazione, tipici quando l’inflazione toccava la doppia cifra e prometteva buon rendimento, sono argomento di attualità da quando la Cassazione, nella ormai nota sentenza n. 13979/2007, ha aperto uno spiraglio per ottenere quanto stampato sul retro del Buono cartaceo.

L’ostruzionismo di Poste e Cassa Deposito e Prestiti


I Buoni serie O, N e O/N (stampati tra il 1974 e il  1986) portati all’incasso oggi si vedono liquidare da parte di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti interessi ampiamente decurtati, e ciò in virtù degli artt. 173 del Decreto Presidente della Repubblica n. 156/1973 e 6 del Decreto Ministeriale 148/1986. In particolare, quest’ultima norma viene cavillosamente letta come se i buoni emessi prima del 1986 fossero convertiti in quelli delle serie successive, e al minore saggio di interesse di questi ultimi. E’ evidente la politica di chiusura dei cordoni della borsa di Poste Italiane: non vengono più riconosciuti gli interessi al tasso più vantaggioso indicato sui buoni stampati prima del 1986, bensì quelli rideterminati (al ribasso) dopo il 1986.

In questo modo, la prospettiva dei risparmiatori di un investimento sicuro e redditizio è stata a mano a mano erosa, senza convenienti “scappatoie” come il recesso (previste ove la Banca modifichi, di sua iniziativa, le condizioni economiche di un contratto). Si tenga altresì conto del fatto che i tassi rideterminati dopo il 1986 non venivano (e non vengono) “pubblicizzati” efficacemente ai risparmiatori.

La Cassazione in favore dei consumatori - Poste obbligata a rimborsare tutti gli interessi
Una breve premessa è d’obbligo. Oggi le Poste sono organizzate in Società per Azioni e, in tutto e per tutto, soggetti privati; inoltre, i prodotti di investimento postale poco si distinguono dai prodotti di investimento bancario: tuttavia, per questi ultimi è d’obbligo l’indicazione, nel contratto, delle condizioni e dei prezzi praticati; inoltre, la banca non può “inasprire” i prezzi e le condizioni contrattuali senza avere prima informato il cliente, con sua facoltà di recedere.

Al contrario, non sempre per i risparmiatori di poste italiane era (ed è) possibile essere “preallertati” delle variazioni negative dei tassi, a meno che non diventino assidui ed attenti lettori della Gazzetta Ufficiale o delle fantomatiche tabelle appese negli Uffici Postali.

E’ in questo contesto di poca trasparenza si inserisce la oramai nota Cassazione del 2007, la quale, tra l’altro, ha affermato che: “nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”.

In altre parole, il rapporto tra il risparmiatore e le Poste Italiane è in tutto e per tutto alla pari: questo significa che per gli interessi sui Buoni valgono sempre e solo i patti concordati tra di essi, senza che contino più  gli “sgambetti” operati tramite leggi o altri atti autoritativi.

Gli sviluppi della sentenza – come ottenere gli interessi - il Giudice di Pace di Savona
Diversi Giudici di Pace hanno fatto riferimento al principio espresso dalla Cassazione, e al fatto che il Buono Postale Fruttifero Serie O costituisce piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., quantomeno per emanare decreto ingiuntivo.

Non importa, dunque, se l’originale del Buono è stato già consegnato e trattenuto dall’Ufficio Postale per il calcolo degli interessi: il Giudice di Pace di Savona ha avuto modo di dire, nella sua recente sentenza, che “quanto alla sufficienza della copia fotostatica del buono postale fruttifero Serie O può costituire piena prova scritta contro Poste Italiane S.p.A., ai fini e per gli effetti di cui all’art. 633 c.p.c.; soccorre a tal proposito la previsione normativa di cui all’art. 2719 c.c. che dispone che le copie fotografiche e/o fotostatiche di una scrittura hanno la stessa efficacia delle copie autentiche, se la loro conformità all’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta”.

In pratica, sarà sufficiente per il risparmiatore accorto tenere una fotocopia del Buono postale e, anteriormente all’incasso della somma eventualmente liquidata dall’Ufficio Postale, preavvertire che è da considerare soltanto un acconto sul maggiore importo dovuto. Questa semplice accortezza sventa l’insidia di liberatorie apposte meccanicamente sul buono da parte di Poste Italiane S.p.A.

Aggiornamento: la questione BFP è finita alle Sezioni Unite della Cassazione (vedi)

Qui di seguito la sentenza del Giudice di Pace di Savona:

domenica 8 gennaio 2017

Smarrimento del bagaglio & diritto di risarcimento - Giudice di Pace di Messina in favore dei consumatori

Lo smarrimento (o la distruzione) del bagaglio che portiamo con noi durante un volo aereo è circostanza tutt'altro che rara ed è oggetto della sentenza che vi proponiamo  di seguito.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, richiamando anche altre sentenze ove i giudici hanno riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale (ma anche non patrimoniale) conseguente allo smarrimento delle valige di viaggio.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato seguito anche dal Giudice di Pace di Messina, chiamato a valutare il risarcimento del danno preteso da un consumatore che aveva visto smarrito il bagaglio durante il viaggio aereo nel tratto Catania - Torino.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, a Torino, il consumatore aveva lamentato alla compagnia aerea di non aver trovato il proprio bagaglio, proponendo formale reclamo.

Il Giudice di Pace di Messina ha premesso che "lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio  è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'attendibilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore".

E quindi,  a fronte di una contestazione operata dal consumatore, l'onere della prova rispetto a questo evento grava sul vettore chiamato a dimostrare, quanto meno, che lo smarrimento non sia avvenuto per condotta inadempiente della compagnia aerea.

Il Giudice richiama la Convenzione di Montreal, la quale introduce specifici parametri di valutazione della condotta del vettore, del danno patrimoniale  e non patrimoniale da riconoscere al viaggiatore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio trasportato.

Il Giudice di Pace di Messina, accertata la responsabilità del vettore per il danno sofferto dal viaggiatore, ha riconosciuto il danno non patrimoniale "legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con ritardo di quattro giorni" e quantificato in via equitativa in euro 500,00.

Qui la sentenza.

domenica 7 agosto 2016

Non posso utilizzare il coupon? anche l'hotel chiamato a rispondere

La sentenza in commento è una delle prime pronunce in Italia che si è occupata del c.d. sistema di vendita con “coupon”, ovvero di quei pacchetti promozionali e/o offerte on line che tanto affascinano i consumatori (vedi anche qui). Non c'è dubbio che il “mondo dei coupon”, soprattutto in tempo di crisi, è un sistema di vendita innovativo che sta sempre più dilagando tra i consumatori.

Le motivazioni che possono spingere il consumatore ad avvalersi di questo sistema per acquistare una serie infinita di servizi/prestazioni (es. cene, massaggi, soggiorni turistici, ecc.) sono le più svariate: usufruire degli sconti applicati su tale modalità di acquisto; velocità nelle transazioni commerciali; promesse di ulteriori agevolazioni.


Il crescente aumento di tale prassi commerciale ha, ovviamente, comportato l'instaurazione delle prime controversie tra i consumatori e chi offre i predetti servizi.

Il Giudice di Pace di Taranto si è occupato di una vicenda inerente l'acquisto, da parte di un consumatore, di un coupon avente ad oggetto “un giorno di pernottamento, una cena, un ingresso alla SPA ed una colazione” in un Resort di una località turistica pugliese con possibilità di scelta del giorno (dalla domenica al giovedì) in cui usufruire dei predetti servizi.
Il consumatore, dopo aver acquistato il coupon, si metteva in contatto con il Resort al fine di comunicare la data prescelta per il pernottamento.


Il Resort, dopo aver confermato la prenotazione, provvedeva a “riscattare” il coupon, ancora prima che il consumatore potesse effettivamente usufruire del servizio/prestazione.


Dopo pochi giorni il Resort contattava il consumatore proponendo nuove date per il pernottamento, quest'ultimo, però, faceva presente alla struttura alberghiera di non poter cambiare la data di prenotazione.

A questo punto il Resort comunicava al consumatore di non poter erogare il servizio nella data prescelta in quanto la struttura risultava chiusa.

Tra il Resort ed il consumatore intercorrevano altre comunicazioni in cui il Resort proponeva altre date disponibili, in periodi e date difformi da quelle previste dallo stesso coupon (quando cioè il coupon non sarebbe più stato usufruibile!). Il consumatore, vista l'impossibilità di poter usufruire del servizio, chiedeva al Resort il rimborso del coupon acquistato. Il Resort non provvedeva al rimborso sostenendo che il servizio/prestazione poteva ancora essere usufruito (indicando un periodo successivo e non ricompreso nel coupon), ed invitava il consumatore a rivolgere le proprie doglianze alla Società fornitrice del servizio alberghiero.

Il consumatore, decideva di adire le Autorità Giudiziarie al fine di tutelare i propri interessi, citando in giudizio la Società fornitrice del servizio alberghiero e la Società emittente il coupon.


Precisamente, il consumatore chiedeva al Giudice adito di riconoscere l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal coupon e, conseguentemente, chiedeva che fossero condannate entrambe le Società al rimborso del costo del coupon ed al risarcimento del danno da c.d. vacanza rovinata. 


Il Giudice di Pace di Taranto ha preliminarmente rilevato la vessatorietà delle clausole inerenti l'esonero di responsabilità, in caso di inadempimento e di mancata fruizione del servizio acquistato, della Società emittente/venditrice il coupon in quanto ritenute in violazione con la normativa in materia dei consumatori.

Si precisa che la vessatorietà delle clausole è stata ravvisata dal Giudice laddove tali clausole prevedevano l'obbligo per il consumatore di effettuare il reclamo unicamente nei confronti della Società gestore della struttura alberghiera e non anche nei confronti della Società venditrice i coupon (in quanto a priori esonerata).


Il ragionamento posto dal Giudice di Pace a fondamento della sentenza consiste nel ritenere comunque responsabile la Società venditrice i coupon in quanto la stessa “è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni presenti nella brochure, prima di vendere tali pacchetti ai consumatori”.


Il Giudice ha ritenuto che la Società venditrice i coupon non si limita solamente a vendere  dei “pezzi di carta”, ma è tenuta a verificare (esattamente come un intermediario non virtuale), la bontà dei beni o dei servizi venduti, rendendosi, pertanto, responsabile in caso di inadempimento della Società gestore dei servizi alberghieri.

Per completezza espositiva si fa presente che, successivamente alla pronuncia in commento, un altro Giudice di Pace (GdiP di Napoli, Dott.ssa Rosetta Miele, sentenza n. 28288 del 27 maggio 2015), investito di una vicenda analoga a quella in oggetto, ha condannato una Società emittente di coupon al rimborso del coupon non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata) ed al risarcimento del danno per il mancato godimento del soggiorno.

Alla luce di quanto precisato, il consumatore che acquisti dei servizi/prestazioni tramite i coupon e poi non riesca ad usufruirne per causa imputabile alla struttura recettiva avrà la possibilità di agire in giudizio direttamente nei confronti della Società che vende i coupon (ma anche l'hotel inadempiente) al fine di ottenere non solo il rimborso del valore del coupon, ma anche il risarcimento del danno non patrimoniale.


Qui la sentenza.

domenica 19 giugno 2016

Autovelox non segnalato? la multa non è valida

Anche questa domenica torniamo ad affrontare l'argomento sanzioni amministrative notificate all'automobilista a seguito di rilevamento della violazione attraverso l'autovelox, e l'occasione ci viene offerta dal recente giudizio espresso dal Giudice di Pace di Lecce.

Il Giudice è stato chiamato ad esprimersi in merito alla validità di una sanzione comminata ad un automobilista salentino, vittima da un controllo a distanza dal sistema autovelox.

Il Ricorrente si è opposto alla sanzione, evidenziando che non vi era chiara prova che l'Amministrazione locale avesse segnalato in modo corretto l'esistenza di un sistema di rilevazione elettronico della velocità.

I Giudice di Pace, accogliendo la domanda del Ricorrente, ha evidenziato che la prova della segnalazione dell'autovelox grava sull'organo accertatore, il quale deve dimostrare di aver predisposto ogni mezzo idoneo ad informare gli automobilisti dell'esistenza di un controllo elettronico.

A tal proposito, il Giudice ha richiamato l'art. 142 del Codice della Strada, così come modificato nel 2007, il quale prevede che nel caso di postazione di controllo a distanza, l'Amministrazione locale deve predisporre sistemi di segnalazione ben visibili e a distanza sufficiente per l'automobilista.

Non avendo l'Amministrazione convenuta dimostrato il rispetto del Codice della Strada, la multa è stata annullata dal Giudice di Pace di Lecce.

Di seguito, la sentenza.

domenica 5 giugno 2016

Il telefono non funziona? anche la piccola società può chiedere la risoluzione del contratto

Questa domenica torniamo a trattare le clausole vessatorie che sovente vengono inserite nei contratti sottoscritti dai consumatori, ma anche dalle piccole società, costrette a firmare contratti di fornitura di servizi di telefonia, energia elettrica, gas e acqua poco trasparenti e favorevoli.

Nel caso di specie, una società si è rivolta al Giudice di pace di Napoli per chiedere la risoluzione del contratto di telefonia, in quanto era stato accertato il cattivo funzionamento della linea telefonica.

La compagnia telefonica si era costituita eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del luogo di residenza della società (Napoli), in favore del foro di Milano, indicato nel contratto sottoscritto dalla società. 

Nel merito, la società convenuta respingeva ogni pretesa avanzata dal cliente, sostenendo che il servizio era stata offerto in modo corretto e nulla le poteva addebitarsi.

Il giudice ha correttamente respinto l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, per le seguenti e condivisibili ragioni "Dalla documentazione versata in atti, ed in particolar modo dalla copia del contratto sottoscritto inter partes e depositato dalla HHHH S.p.A. nel proprio fascicolo di parte, si evince l’assoluta illeggibilità delle clausole contrattuali in quanto stampate con caratteri talmente microscopici che questo giudicante, nonostante l’ausilio di occhiali da vista e di una lente d’ingrandimento, non è riuscito a leggerne il contenuto. Poiché non vi è nessuna ragione per la quale la modulistica predisposta dalla società convenuta debba contenere parti stampate con caratteri normali ed altre parti, contenenti presumibilmente le clausole vessatorie ( presumibilmente perché questo giudicante non è riuscito a leggerne il contenuto), stampate con caratteri microscopici, è palese la violazione del principio di trasparenza, chiarezza, correttezza e buona fede nella stipula del contratto, il quale capziosamente, contiene le clausole sfavorevoli al cliente stampigliate con caratteri minuscoli e ciò al precipuo e censurabile scopo di indurre la parte contraente a sottoscrivere il contratto senza essere messo nelle condizioni di leggerne il contenuto nelle parti a lei sfavorevole. Trattasi di una prassi contrattuale assolutamente censurabile che non può non comportare la dichiarazione di nullità di tutte le clausole vessatorie riportate nel contratto ivi comprese eventuali clausole derogatorie delle competenza.".

Trattando la quesitone oggetto del giudizio, il Giudice di pace di Napoli ha riconosciuto che stante il malfunzionamento della linea, era legittima la richiesta di risoluzione avanzata dalla società. 

La stessa compagnia, riconoscendo un indennizzo durante l'incontro avanti al CORECOM, ha difatti ammesso il non corretto funzionamento della linea, legittimando la  società attrice alla richiesta di risoluzione del contratto, ma non il risarcimento del danno. 

Qui la sentenza.

domenica 26 aprile 2015

Annullata la bolletta pazza di Enel Energia - non è valida la richiesta di pagamento di importi indeterminati

La recente sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, che potete leggere di seguito, riafferma un importante principio in materia di pagamento delle bollette per la somministrazione del servizio di energia elettrica, ossia che la società fornitrice deve giustificare e dimostrare gli importi oggetto di richiesta di pagamento, ossia che le somme indicate nella bolletta di pagamento siano determinate e conseguenti al servizio offerto al cliente. 

Nel caso di specie, la società Enel Energia aveva inviato una richiesta di pagamento ad una società propria utente, lamentando il mancato pagamento per il servizio di somministrazione di energia elettrica per un determinato periodo. La società, rivolgendosi al Giudice di Pace di Roma, ha contestato la pretesa avanzata dalla società, evidenziando l'indeterminatezza dell'importo complessivo preteso da Enel energia, la quale non avrebbe indicato e determinato le singole voci di pagamento, e per le quali avrebbe applicato arbitrariamente un sovrapprezzo. 

Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda svolta dall'utente, ha osservato che "la società Enel, a suo piacimento, ha inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito. La fattura, quindi, non è riscontrabile e va annullata". 

Riteniamo importante osservare, a tal proposito, che il servizio di somministrazione di energia elettrica prevede, come stabilito per legge, che il fornitore possa addebitare al cliente i costi di trasporto, dispacciamento e bilanciamento dell'energia. Tali importi devono essere indicati in modo chiaro nella bolletta di pagamento e, in particolar modo, riportati nell'eventuale lettera di diffida inviata dal fornitore al cliente. In caso contrario, la richiesta di pagamento è illegittima e può, come nel caso di seguito riportato, essere annullata.

Di seguito, il provvedimento del Giudice di Pace.

domenica 23 novembre 2014

Volo cancellato - Alitalia condannata al risarcimento del danno

Questa domenica torniamo a trattare un argomento molto dibattuto anche in questo blog, ossia la responsabilità del vettore per i danni subiti dal passeggero nel caso di ritardo o cancellazione del volo aereo (vedi).

La questione è stata affrontata di recente dal Giudice di Pace di Massa, il quale è stato chiamato a decidere in merito ad una vicenda tutt'altro che anomala e che ha visto coinvolta la compagnia aerea Alitalia.

Nel caso di specie, veniva acquistato un biglietto aereo per la tratta Roma - Firenze da parte di  un consumatore toscano, al quale Alitalia comunicava, poco prima della partenza del veivolo, che il volo era stato cancellato, e il trasporto verso la destinazione sarebbe avvenuto con un mezzo alternativo: un autobus.

Il passeggero veniva "imbarcato" sull'autobus alcune ore dopo, e raggiungeva Firenze solo in tarda serata, senza ricevere alcuna assistenza da parte del vettore.

Il consumatore agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, contestando alla società la responsabilità esclusiva per il ritardo e i disagi sofferti a causa della condotta negligente del fornitore del servizio aereo.

Il Giudice di Pace di Massa ha ritenuto di accogliere integralmente le domande formulate dal consumatore toscano, ritenendo Alitalia esclusiva responsabile per tutti i danni subiti, avendo quest'ultima violato quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento Comunitario n. 261/2004, ossia che nel caso di cancellazione del volo aereo, ai passeggeri deve essere offerta assistenza dal vettore aereo, il quale deve inoltre prevedere un indennizzo (compensazione) in favore del passeggero e proporzionale alla distanza tra il punto di partenza e quello di destinazione.

E il Giudice, nel caso sottoposto alla sua attenzione, ha ritenuto che Alitalia non abbia adempiuto agli obblighi di assistenza in favore del proprio cliente, né consentendogli di imbarcarsi su un volo aereo che sarebbe arrivato poco dopo in altro aeroporto toscano (Pisa), né garantendogli alcuna assistenza prima del viaggio e durante il percorso sulla tratta Roma - Firenze.

Ed infine, negando ogni forma di compensazione pecuniaria, sostenendo che la cancellazione del volo era avvenuta per circostanze "eccezionali", che all'esito della fase istruttoria sono state considerate dal GdiP di Massa non sussistenti e comunque non giustificative della carenza di assistenza verso il passeggero.

Il Giudice di Pace di Massa ha, individuata la piena responsabilità di Alitalia, ha condannato la società convenuta al risarcimento di tutti i danni pretesi dal consumatore, riconoscendo anche il danno non patrimoniale subito dall'attore, cioé lo stress sofferto per il grave ritardo nel viaggio Roma  - Firenze.

Di seguito sentenza del Giudice di Pace di Massa.

domenica 15 settembre 2013

Si al rimborso dell'IVA pagata con la tassa sui rifiuti

Questa domenica torniamo ad affrontare un argomento già trattato altre volte nel nostro blog, ossia il diritto di rimborso delle maggiori somme versate al vostro comune - o alla società municipalizzata che fornisce il servizio di smaltimento dei rifiuti - per l'IVA.

Il Giudice di Pace di Trento, con una recente sentenza, ha ribadito il principio secondo il quale tale importo non è dovuto ed il comune è tenuto a restituire al contribuente la maggiore somma versata.

E' noto che la Tariffa di Igiene Ambientale è una imposta che viene corrisposta al comune dal proprietario di un immobile (o da chi è in affitto) per lo smaltimento dei rifiuti.

La tariffa è suddivisa in due parti, in quanto l'utente versa una quota fissa che copre i costi di esercizio, ed una ulteriore quota che varia a seconda delle dimensioni della casa e dei componenti del nucleo familiare

Sul servizio offerto da ogni amministrazione comunale è stata applicata, per molto tempo, l’IVA, non considerando la TIA come una imposta, ma quale corrispettivo per il servizio che il cittadino riceve per lo smaltimento dei suoi rifiuti.

La Corte Costituzione ha, con sentenza del 2009, smentito tale impostazione ed ha ritenuto che non trattandosi di servizio ma di vera e propria imposta, è illegittima la richiesta dell’IVA.

La Cassazione ha ribadito, ancora con una recente sentenza, che la Tariffa di Igiene Ambientale non deve essere considerata come un corrispettivo versato alla società pubblica per il servizio ricevuto dal contribuente, ma come un vero e proprio tributo

L'orientamento giurisprudenziale tracciato dalla Cassazione è stato seguito dal Giudice di Pace Trento, il quale ha chiarito che la TIA costituisce un tributo e non una entrata patrimoniale di diritto privato, corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti offerto, e che di conseguenza a questo prelievo non è applicabile l'IVA.

Vi invitiamo a chiedere al vostro comune, o alla società municipalizzata che fornisce il servizio smaltimento rifiuti, il rimborso dell'IVA per gli ultimi anni.

Per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it.

domenica 6 gennaio 2013

Se il cellulare è difettoso, il cliente può chiedere il rimborso (entro due anni)

La garanzia del prodotto che acquistiamo è di due anni, così come previsto dal Codice del Consumo e dalle direttive europee in materia.

Quale è il limite della garanzia che spetta all'acquirente e quale dovere spetta al venditore nel momento in cui il cliente chiede la riparazione del difetto o la sostituzione del prodotto?

Il tema è stato trattato dal Giudice di pace di Portomaggiore a cui si è rivolto l'acquirente di un telefono cellulare risultato in seguito difettoso.

Il giudice ha riconosciuto il diritto del cliente a vedersi sostituito il cellulare difettoso da parte del venditore o, come nel caso di specie, alla restituzione della somma versata.

Il cliente che chiede la sostituzione del cellulare non funzionante si limita ad esercitare un proprio diritto che deriva dalla garanzia biennale prevista in suo favore dagli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo.

La garanzia riguarda i prodotti che presentino un difetto, ovvero che non siano conformi, ed è prevista in favore del consumatore, il quale si può rivolgere al venditore per chiedergli una riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, la restituzione dell'importo versato.

Nel caso affrontato dal Giudice di pace di Portomaggiore, il consumatore ha agito in giudizio nei confronti del venditore che si era rifiutato di cambiare il cellulare risultato difettoso.

Il Giudice di Pace, riconosciuta la responsabilità del venditore, ha risolto il contratto di vendita e condannato quest'ultimo a restituire al cliente i soldi versati per l'acquisto del prodotto difettoso. 

domenica 18 novembre 2012

Non può essere sanzionato il viaggiatore privo di biglietto.

La vicenda oggetto della sentenza che proponiamo questa domenica appare tutt'altro che atipica, ed anzi riguarda un normale evento che si può verificare ogni giorno: viaggiare privi di biglietto.

Nel caso di specie, un cittadino siciliano si reca alla stazione per prendere il treno che lo deve portare verso altra località.

Arrivato alla stazione dei treni, non riesce a trovare un negozio per la vendita dei biglietti e la macchina che emette i titoli di viaggio risulta non funzionante.

All'arrivo del treno in stazione, egli decide di salire sul mezzo seppur sprovvisto di titolo di viaggio.

Il controllore di Trenitalia contesta al viaggiatore l'assenza del titolo e, nonostante le spiegazioni fornite dal consumatore, decide di applicare le sanzioni previste.

La condotta del viaggiatore può essere oggetto di sanzioni? 

Non è di questo parere il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, il quale ha pronunciato una sentenza ove ha riconosciuto che l'impossibilità per il viaggiatore di poter acquistare un biglietto del treno, a causa della carenza di strutture di vendita predisposte dal vettore, esclude l'applicazione nei propri confronti di sanzioni.

Trenitalia, come si evince dalla lettura della sentenza, non può applicare alcuna sanzione nei confronti di chi viaggia sui propri treni sprovvisto di biglietto per assenza di struttura per l'emissione di biglietti presenti nella stazione di partenza.

Di seguito la sentenza del Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo. 

domenica 26 agosto 2012

Mancata attivazione linea telefonica e risarcimento del danno

Questo week end vi proponiamo una nuova sentenza con la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore (una società) per la mancata attivazione della linea telefonica per colpa della compagnia telefonica.

Il Giudice di Pace di Grosseto ha, ancora una volta, riconosciuto sia il danno patrimoniale che quello esistenziale in favore dell'utente, quale conseguenza della mancata attivazione del servizio.

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