La Cassazione è tornata di recente sui limiti nell'utilizzo del telelaser per rilevare la velocità dei veicoli , stabilendo che in ipotesi di rilevamento automatico di velocità con la presenza di agente di polizia è fatto obbligo alle forze dell'ordine di segnalare la presenza del dispositivo.
Una interpretazione restrittiva delle norme in materia del Codice della Strada, infatti, aveva fatto ritenere necessario il rispetto di tale obbligo solo nel caso di rilevamento in remoto, ossia in assenza di agente accertatore.
La sentenza che vi proponiamo di seguito estende tale obbligo anche all'ipotesi di accertamento velocità con pattuglia.
Il mancato rispetto della norma comporta la non legittimità della multa.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Ordinanza 22 giugno 2011, n. 13727
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.
civ.: "Con sentenza n. 61 in data 20 aprile 2009, il Tribunale di
Parma, sezione distaccata di Fidenza, ha accolto il gravame proposto
dall'Unione di Comuni Terre Verdiane e, per l'effetto, in riforma
dell'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione interposta da R.M.
avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della
strada.
Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che
l'accertamento dell'infrazione, commessa il 26 luglio 2007, di mancato
rispetto del limite di velocità - accertamento avvenuto mediante una
postazione di rilevamento mobile, alla presenza degli agenti della
polizia stradale - non necessitasse della previa informazione agli
automobilisti della presenza del dispositivo di rilevamento.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Raso ha proposto
ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2010, sulla base di un motivo.
L'Unione di Comuni Terre Verdiane non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Con l'unico mezzo il ricorrente pone il quesito se l'obbligo di
informazione previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 in
tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento
elettronico della velocità comporti l'obbligo di posizionare cartelli di
segnalazione della presenza di postazioni per la rilevazione
dell'accertamento di violazioni con metodiche elettroniche in caso di
mancata contestazione immediata, sanzionato in caso di mancato rispetto
con la nullità della sanzione comminata e se tale obbligo fosse già
sussistente il giorno 26 luglio 2007, data di accertamento della
violazione contestata al ricorrente. Il motivo è manifestamente
infondato.
Questa Corte (Sez. 2^, 18 gennaio 2010, n. 656) ha già statuito che
l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento
della velocità previsto, in un primo momento, dal D.L. n. 121 del 2002,
art. 4, conv. nella L. n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di
controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia,
menzionati nell'art. 201, comma 1 bis, lett. f), è stato successivamente
esteso, con l'entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, art. 3, conv.
nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo
effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale,
nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser
gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Il
D.L. n. 117 del 2007, non è nella specie ratione temporis applicabile.
Esso, infatti, è entrato in vigore successivamente alla commissione
dell'infrazione, ossia il 4 agosto 2007, con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 (v. art. 8 D.L. citato).
Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".
Considerato che con atto depositato in data 15 a-prile 2011, prima
dell'inizio adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato
al ricorso, sulla base di precedente atto di transazione intervenuto
con l'Unione di Comuni delle Terre Verdiane;
che non può accogliersi l'eccezione di tardivita della rinuncia sollevata dal pubblico ministero;
che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza 16 luglio
2008, n. 19514) hanno statuito che in tema di giudizio di cassazione e
di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod.
proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di
cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento
della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta
certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione
alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391,
secondo comma, cod. proc. civ., per il quale il rinunciante può (e non
più deve) essere condannato alle spese, così avallando l'ipotesi che si
sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si
desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel
momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore
attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli
avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai
sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno
la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente
infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle
spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si
giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque
esentato dall'esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di
consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga
rinviata ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 5;
che il Collegio condivide il principio di diritto enunciato dalle
Sezioni Unite, e successivamente dalle stesse ribadito (ordinanza 6
settembre 2010, n. 19051);
che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata Unione svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso.
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