domenica 2 settembre 2012

Acquisto automobile usata - esclusa la garanzia per il difetto derivante da normale uso del veicolo

L'art. 128 del Codice del Consumo prevede l'applicazione della garanzia per eventuali vizi del bene venduto al consumatore.

Il comma 3 estende la garanzia anche alla vendita di beni usati, disponendo che "si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’ uso normale della cosa.".

Sulla base di questa norma, il Tribunale di Trento ha di recente escluso l'obbligo di garanzia a carico di un rivenditore di automobili per il difetto di un veicolo usato.

L'acquirente, una consumatrice trentina, si era rivolta al giudice per esercitare il diritto di garanzia relativo ad un difetto riscontrato sull'auto usata acquistata.

Il Tribunale di Trento ha rigettato la domanda proposta dall'attrice sostenendo che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna garanzia legale - né tanto meno contrattuale - volta a "coprire" il difetto al cambio automatico del mezzo acquistato.

Il Tribunale ha considerato tale difetto come conseguente all'uso normale della cosa usata e quindi non meritevole della garanzia prevista ex  art. 128, comma 3, d. lgs. 206/2005, in quanto "La valutazione sull'applicabilità o meno della garanzia di conformità non può prescindere dallo stato in cui la macchina versava in concreto al momento dell'acquisto, non essendo possibile operare tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di autovettura. Lo stato del bene acquistato è stato dettagliatamente descritto dal venditore nella suddetta scheda di conformità e lo stipulante, per accettazione del suo contenuto, l'ha sottoscritta. Pertanto, stante lo stato di "usura oltre la norma" del cambio automatico già al momento dell'acquisto, il difetto venutosi successivamente a creare non può ritenersi in garanzia in quanto riconducibile ad uno stato del veicolo conosciuto ed accettato dal contraente.".

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. xxx, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. xxx/2010 del Registro Generale Affari Contenziosi promossa

da

xxxx assistita e difesa dall'avv. xxxx, del foro di xxx e domiciliata xxx

ATTRICE
contro

xxxxx S.p.a. assistita e difesa dall'avv. xxxx del foro di xxxx e dall'avv. xxxxx presso il cui studio in via dei Paradisi 15/4, Trento ha eletto domicilio, con delega a margine della comparsa di risposta

CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili

Svolgimento del processo - motivi della decisione

Con il presente contenzioso l'attrice ha svolto una domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato con la convenuta ed avente ad oggetto un'autovettura usata, con conseguente condanna della convenuta stessa alla restituzione dell'importo pagato nonché al risarcimento dei danni subiti. 
L'attrice esponeva di aver acquistato da xxx s.p.a. una autovettura usata del tipo xxxxx, che le veniva consegnata il data xxxx. 
Il giorno xxxx l'attrice, avendo constatato la rottura del cambio automatico, denunciava ad xxx s.p.a. il difetto riscontrato e ne chiedeva la riparazione, giacchè riteneva essere il bene in garanzia. 
Le richieste avanzate dall'attrice non venivano tuttavia soddisfatte da xxx s.p.a. La società convenuta si costituiva quindi in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree, eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice e, nel merito, negando che il difetto riscontrato al cambio automatico fosse coperto da garanzia alcuna, per cui nessun intervento a suo carico era dovuto.
Al fine di decidere se possa essere accolta la domanda svolta dall'attrice, sarà necessario valutare, in primo luogo, se l'odierna attrice sia effettivamente titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio e, conseguentemente, se il difetto riscontrato all'autovettura de qua fosse coperto da garanzia, dal che ne consegue la legittimità o illegittimità del diniego all'intervento opposto dalla convenuta e, quindi, l'accoglibilità della domanda svolta dall'attrice.

1) Titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio
xxxx s.p.a. ha affermato che titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio non sarebbe l'odierna attrice, bensì il di lei figlio xxx, il quale firmò la proposta d'acquisto, nonché le condizioni generali di contratto e la scheda di conformità dell'autovettura. L'attrice ha tuttavia affermato che xxx, pur avendo firmato i documenti costituenti la proposta di acquisto, indicò ad xxxx s.p.a. la madre, xxx, quale beneficiaria del contratto di acquisto. 
Per tali motivi fu proprio la società convenuta ad occuparsi del trasferimento in favore dell'odierna attrice della proprietà dell'autovettura acquistata. L'attrice ha inoltre affermato che la fattispecie de quo andrebbe ricondotta allo schema negoziale del contratto a favore di terzo e che, dunque, pacifica è la legittimazione ad agire dell'attrice.
Tale vicenda traslativa può, a ben vedere, essere ricondotta allo schema negoziale previsto dall'art. 1411 e ss. c.c.. xxxx s.p.a. ha tuttavia contestato un siffatta ricostruzione, sostenendo che mancherebbe l'interesse dello stipulante alla conclusione del contratto a favore di terzo e che, inoltre, la circostanza che il pagamento del prezzo sia stato effettuato in gran parte da persona terza sarebbe un ulteriore elemento tale da escludere che il contratto de quo possa ricondursi alla fattispecie ex art. 1411 c.c. 
Nessuna di queste osservazioni svolte da parte convenuta è tuttavia condivisibile (basti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l'interesse dello stipulante può essere anche solo morale, irrilevante è invece il fatto che un soggetto terzo abbia corrisposto il prezzo); l'assunto, poi, che l'intestazione alla madre sarebbe un atto meramente formale, giacchè utilizzatore dell'autovettura sarebbe unicamente il figlio, non ha alcun rilievo giuridico.
E' indiscusso che la proprietà dell'autovettura per cui è causa sia dell'odierna attrice, tale circostanza dovrebbe, da sola, far discendere la legittimazione ad agire dell'attrice. Tuttavia, anche a voler considerare la posizione dell'attrice quale beneficiaria del contratto di terzo, la giurisprudenza ha affermato che il diritto del terzo "è autonomo rispetto a quello dello stipulante e può, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessità dell'intervento in giudizio dello stipulante " (cfr. Cassazione sez. II n.10859/2010).
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dalla convenuta deve, pertanto, essere rigettata.

2) Garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo
xxxx s.p.a. ha rifiutato di eseguire un intervento al cambio automatico, asserendo che i difetti dovuti ad usura sono esclusi sia dalla tutela prevista dal Codice del Consumo, sia dalle pattuizioni contrattuali previste dalle parti. Pertanto, l'odierna convenuta non sarebbe tenuta a riparazioni del mezzo senza spese per l'acquirente. Inoltre, la presunzione legale della preesistenza del difetto di conformità ex art. 132 Codice del Consumo e richiamata dall'attrice non sarebbe in alcun modo applicabile al caso di specie, giacché -seppure il guasto si sia verificato entro i 6 mesi dalla consegna- la presunzione sarebbe incompatibile "con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità". Stante, infatti, la natura stessa del cambio automatico sarebbe inimmaginabile pensare che un suo difetto esistesse già al momento dell'acquisto; l'autovettura, infatti, non avrebbe potuto percorrere alcuna distanza (quando invece, nella realtà, percorse più di 13.000 km). Ciò che, invece, secondo xxxx s.p.a. sarebbe preesistito al momento dell'acquisto è uno stato progredito di usura (l'autovettura aveva già 6 anni di età e più di 118.200 km) anche con specifico riferimento al cambio, come documentato dalla scheda di valutazione della conformità dell'autoveicolo sottoscritta per accettazione dallo stipulante, ma di ciò sarebbe stato dato conto nella scheda di conformità sottoscritta dall'acquirente.
A tale stregua deve ritenersi che la presunzione legale della preesistenza del difetto di conformità non sia applicabile al caso di specie, stante la natura stessa del difetto de quo.
Deve quindi verificarsi se, ciononostante, il verificarsi del guasto al cambio automatico sia coperto dalla garanzia annuale prevista contrattualmente dalle parti nonché dalla normativa in materia. Parte convenuta sostiene che i difetti dovuti ad usura siano esclusi dalla tutela prevista dal Codice del Consumo; e in effetti l'art. 128 del D.Lgs. n. 206 del 2005 afferma che la garanzia legale di conformità si applica anche ai beni di consumo usati, "tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa". Pertanto, sono coperti dalla garanzia solo i difetti che non derivino da un uso "normale della cosa". Tale utilizzo "normale" delle cosa deve tenere conto del pregresso utilizzo della cosa stessa che, in questo caso, corrisponde a 6 anni di vita della vettura e ad uno stato di usura del cambio automatico "oltre la norma". 
Pertanto ne deriva che, ai sensi del codice del consumo, tali difetti non siano coperti da garanzia in quanto sostanzialmente derivanti dall'uso normale della cosa, che si trovava in condizioni pregresse di usura oltre la norma.
Parte attrice comunque assume che la scheda di valutazione della conformità dell'autoveicolo, predisposta dal venditore ed accettata dallo stipulante (ed in cui si rinviene appunto la progressione dello stato di usura delle componenti della vettura compravenduta) non possa essere ritenuta dirimente ai fini dell'applicabilità o meno della garanzia, in quanto dovrebbe tenersi conto di altre considerazioni circa la "normale usura" del bene acquistato, quali le statistiche di mercato riportanti la vita media di un cambio automatico dei veicoli Mercedes. Tale affermazione non può tuttavia essere condivisa. La valutazione sull'applicabilità o meno della garanzia di conformità non può prescindere dallo stato in cui la macchina versava in concreto al momento dell'acquisto, non essendo possibile operare tale valutazione prendendo in considerazione le statistiche di mercato o la media di utilizzo di quel tipo di autovettura. Lo stato del bene acquistato è stato dettagliatamente descritto dal venditore nella suddetta scheda di conformità e lo stipulante, per accettazione del suo contenuto, l'ha sottoscritta. Pertanto, stante lo stato di "usura oltre la norma" del cambio automatico già al momento dell'acquisto, il difetto venutosi successivamente a creare non può ritenersi in garanzia in quanto riconducibile ad uno stato del veicolo conosciuto ed accettato dal contraente.
Il fatto, poi, che talune componenti della autovettura anch'esse qualificate come usurate "oltre la norma" si siano guastate e siano state ciò nondimeno riparate da Activa s.p.a., non appare circostanza rilevante, giacchè è plausibile che la venditrice l'abbia fatto seguendo logiche di convenienza e correttezza commerciale. Pertanto, la scheda di valutazione della conformità deve ritenersi che sia il parametro in base al quale valutare le condizioni della vettura al momento della consegna (in gran parte in stato di progredita usura) e tali condizioni, essendo state segnalate all'acquirente ed accettate, escludono l'applicazione della garanzia.
La domanda svolta dall'attrice deve pertanto essere rigettata.
La soccombenza di L.A. comporta la condanna della stessa alla integrale rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così decide:
1) Rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) Condanna l'attrice alla rifusione alla convenuta delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro. 4.613,00 di cui Euro. 50,00 per spese, Euro. 1.563,00 per diritti e Euro. 3.000,00 per onorari, oltre rimborso ex art. 14 t.f, Iva e c.n.p.a.


1 commento:

  1. Come al solito questi concessionari di auto usate ci sanno fregare e sanno come fare mi spiace molto per la signora acquirente in questione ringrazio di aver potuto leggere questo cosi' spero di non prendere fregature io sono in ordine di acquisto auto aiuto lo.... Spero bene mi sono accorta che a volte ci umbarchiamo in documenti che non si dà la dovuta importanza.

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