Visualizzazione post con etichetta garanzia. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta garanzia. Mostra tutti i post

venerdì 17 luglio 2026

Scooter difettoso e fermo in officina: quali diritti ha il consumatore?

Qui di seguito, vi proponiamo una domanda ricevuta da un lettore del blog e che ci consente di tornare, ancora una volta, sull'argomento garanzia legale e suo esercizio.

Vi ricordiamo che potete scrivere a sos@consumatoreinformato.it per ottenere chiarimenti da parte di Consumatore Informato.

Qui la domanda e di seguito la nostra risposta.

"Caro Consumatore Informato, Volevo chiedervi alcuni chiarimenti in merito ad un fatto accaduto.

Ho acquistato uno scooter nuovo da circa 13 mesi. Oggi a quasi 15 gg della consegna della mia moto all'officina del rivenditore dove ho acquistato lo scooter avendo riconosciuto il difetto di fabbrica non sanno dirmi i tempi di consegna.

Il guasto che ha avuto lo scooter non è di poco conto, inquanto per causa di questa anomalia sono caduto per via della rottura del freno posteriore che mi costringeva ad usare bruscamente il freno anteriore, facendomi cadere sull'asfalto e causando ulteriori danni allo scooter.

A questo punto chiedo alla signoria vostra un parere su come comportarmi col rivenditore.".

domenica 24 agosto 2025

C-351/23: La Corte di Giustizia UE rafforza i diritti dei consumatori nel mercato unico

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-351/23 rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti dei consumatori nell’ambito del mercato unico europeo.

In questa pronuncia, la Corte affronta questioni cruciali relative all’applicazione uniforme delle norme UE a tutela dei consumatori, in particolare riguardo alle pratiche contrattuali e alla trasparenza delle condizioni poste dalle imprese nei confronti dei consumatori finali.


A.- Principali aspetti della sentenza

Il provvedimento oggetto del nostro commento è rilevante perché puntella alcuni principi cardine in materia di diritto dei consumatori.

Tutela rafforzata del consumatore: La Corte ribadisce il principio secondo cui le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono essere interpretate in modo da garantire un elevato livello di tutela, ponendo il consumatore in una posizione di maggiore equilibrio rispetto all’impresa. Questo è coerente con l’obiettivo del legislatore europeo di creare condizioni di trasparenza e correttezza contrattuale, in modo da evitare abusi o clausole vessatorie.

Uniformità di applicazione delle norme UE: La sentenza sottolinea l’importanza che le norme europee in materia di tutela del consumatore siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, evitando disparità che possano nuocere alla fiducia del consumatore nel mercato unico. Ciò rafforza il principio di sicurezza giuridica e di parità di trattamento tra consumatori europei.

Chiarezza e trasparenza contrattuale: Un punto focale riguarda la necessità che le condizioni contrattuali, soprattutto quelle predisposte unilateralmente dall’impresa, siano redatte in modo chiaro, comprensibile e trasparente, affinché il consumatore possa prendere decisioni consapevoli. 

La Corte evidenzia che eventuali ambiguità o condizioni poco trasparenti devono essere interpretate a favore del consumatore.

Impatto sulle clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette: La sentenza conferma che le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti a discapito del consumatore possono essere considerate nulle, rafforzando così il meccanismo di protezione contro le pratiche commerciali sleali.


B.- Rilevanza per la tutela dei consumatori

Questa pronuncia è un ulteriore rafforzamento del quadro giuridico europeo a tutela dei consumatori, confermando la centralità della trasparenza, dell’equilibrio contrattuale e della corretta informazione come strumenti fondamentali per garantire una protezione effettiva.

Per i consumatori, ciò significa una maggiore sicurezza nell’acquisto di beni e servizi, soprattutto in un mercato sempre più complesso e digitale, dove la tutela deve essere adeguata alle nuove forme di contrattazione e alle possibili asimmetrie informative.

Per le autorità nazionali di tutela e per gli operatori economici, la sentenza rappresenta un monito a rispettare rigorosamente le norme europee, prevedendo controlli e sanzioni efficaci contro pratiche abusive, e promuovendo la formazione e l’informazione dei consumatori stessi.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia UE C - 351/23

venerdì 22 agosto 2025

domenica 16 aprile 2023

Mutuo fondiario & limite di finanziabilità: nuovo intervento della Cassazione

Il nostro intervento settimanale è focalizzato su una vicenda già trattata in questo blog, ossia la validità del contratto di mutuo fondiario ove sia superata la soglia di finanziabilità prevista ex art. 38 T.U.B. comma 2.

La vicenda è stata risolta, infatti, dalla Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, con la quale il Giudice di legittimità ha definitamente superato il contrasto creatosi sul punto, stabilendo che la norma non ha natura imperativa volta a tutelare la validità del contratto (vedi qui).

La Cassazione, con il provvedimento in commento, ha voluto dare seguito ai principi sanciti con la citata sentenza n. 33719/2022, stabilendo che l'art. 38 comma 2 del D. Lgs. 385/1983 è norma introdotta al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività bancaria secondo un criterio prudenziale per la tutela del mercato.

Ne discende che, come osservato dalla Suprema Corte, la norma non incide sul rapporto contrattuale, non rappresentando un elemento essenziale ai fini della validità del contratto, la cui violazione possa comportare la nullità, parziale o totale, del mutuo.

La Cassazione si discosta, però, dalle Sezioni Unite nel momento in cui deve individuare gli effetti della violazione del limite di finanziabilità disciplinato ex art. 38 T.U.B. comma 2.

Mentre le Sezioni Unite hanno ritenuto che la violazione della norma di cui trattasi può al più trasformare il mutuo fondiario in finanziamento ordinario, perdendo così l'istituto di credito tutte le prerogative garantite dalla legge, diversa è la conclusione raggiunta dalla Cassazione con la sentenza n. 7949/2023.

Secondo la Corte, accertata la violazione della citata norma del Testo Unico Bancario, è escluso che il giudice possa riqualificare il mutuo fondiario in mutuo ordinario, ma si deve limitare ad interpretare la volontà delle parti, mantenendo l'applicazione delle norme previste ex art. 38 TUB e deliberazioni CICR.

La questione viene così chiarita dalla Corte: "Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull’astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Corte di Cassazione ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all’interprete intervenire (d’ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.

Pertanto, qualora la volontà dei contraenti – incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione – sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione  della  validità  del  negozio  sotto  il  profilo  del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.".

Di seguito il testo completo del provvedimento della Corte di Cassazione Sez. Civ. III^ - sentenza n. 7949/2023

domenica 27 novembre 2022

Mutuo fondiario. La violazione del limite di finanziabilità non comporta la nullità del finanziamento

Arriva la parola fine, si spera, sulla vicenda mutui fondiari e sulle conseguenze nel caso in cui la banca non rispetti il limite di finanziabilità dell'80%, così come previsto al comma 2 dell'art. 38 del TUB.

Abbiamo già trattato la vicenda nel blog, e di recente abbiamo richiamato le conclusioni del Procuratore generale, il quale ha escluso la sanzione della nullità nel caso di violazione dell'art. 38 del TUB (leggi qui).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno deciso la questione, derimendo il contrasto creatosi in materia, affermando che nel caso di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto all’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non può comportare la nullità del contratto.

Si tratta, secondo il giudice di legittimità, di una norma che disciplina un elemento non essenziale del contratto, decisivo per la determinazione del contenuto degli obblighi che sorgono tra le parti e quindi decisivo ai fini della validità del mutuo fondiario.

L'art. 38 comma 2 del TUB consiste, invece, di un mero aspetto specificativo o integrativo dell'oggetto e come tale, nell'ipotesi di violazione, non può essere prevista la severa sanzione della nullità.

Sotto altro aspetto, riprendendo quanto osservato dal Procuratore generale, la norma non è posta a salvaguardia dell'interesse e alla tutela del contraente debole, bensì del soggetto che presta il denaro (e in ultima istanza, del mercato del credito).

La norma ha il fine, infatti, di evitare che il debito bancario sia concesso in carenza di adeguata copertura, pregiudicando l'interesse di chi concede il credito e della sua affidabilità sul mercato immobiliare.

In termini più semplici, trattasi di norma volta ad evitare le bolle immobiliari, ossia crediti deteriorati e privi di garanzia reale congrua, e che la sanzione della nullità vanificherebbe il risultato voluto dal legislatore, ossia quello di tutelare il sistema bancario, fissando un limite di finanziamento, proprio per proteggere la stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.

Cassazione SS.UU. sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022.

domenica 30 ottobre 2022

Violazione limite finanziabilità (art. 38 TUB) - le considerazioni del Procuratore Generale della Cassazione

Il provvedimento che segnaliamo di seguito non è, come al solito, una sentenza pronunciata dal giudice del merito o dalla Corte di Cassazione, bensì la memoria della Procura Generale della Cassazione, la quale viene chiamata a valutare gli effetti della violazione dell'art. 38, comma 2 del Testo Unico Bancario ed in particolare del limite di finanziabilità.

La posizione assunta dal Procuratore Generale merita la nostra attenzione, in quanto propone una soluzione alternativa alla violazione del limite di finanziabilità.

Da una parte esclude la nullità nel caso di violazione dell'art. 38 comma 2 del TUB da parte della banca, ma dall'altra ritiene che la banca inadempiente debba comunque essere sanzionata in siffatte ipotesi.


- art. 38 TUB, comma 2, - mutuo fondiario - limite di finanziabilità & garanzia

La questione è nota e riguarda la somma che l'intermediario bancario può concedere al mutuatario nel caso di mutuo fondiario, così come previsto dal Testo Unico Bancario.

In materia di credito fondiario, l’articolo 38, co. 2, demanda alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), la definizione degli importi massimi finanziabili: "La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti.".

E' noto che il CICR ha, con delibera del 22 aprile 1995, ha introdotto il ‘tetto’ massimo dei finanziamenti, fissato nell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, compreso il costo dell’area o dell’immobile da ristrutturare.

La questione è sorta laddove, come accaduto in molti casi, il contratto di vendita collegato al mutuo fondiario non rispetti il limite previsto ex art. 38 comma 2 del Testo Unico Bancario e le relative conseguenze, ossia se la violazione normativa comporti la nullità del contratto.

Si sono sviluppati, sul punto, due orientamenti che hanno costretto la Cassazione a devolvere la questione alle Sezioni Unite, chiamate a sciogliere il dubbio giuridico.

            a.- Violazione art. 38 TUB ≠ nullità

Secondo un primo orientamento, la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non comporta alcuna invalidità del contratto di mutuo fondiario, consistendo in una mera irregolarità a cui la norma non collega alcuna nullità.

Detto limite dell'80% viene introdotto dalla norma al fine di tutelare il soggetto erogante, e non le parti del contratto, ed in particolare il soggetto acquirente.

        b. Art. 38 TUB = violazione art. 1418 c.c., comma 2

Un Secondo orientamento ritiene, al contrario, che il limite di finanziabilità del contratto è un elemento essenziale dell'accordo, sicché la sua violazione comporta la nullità del mutuo fondiario o quantomeno la sua conversione in mutuo ipotecario ordinario.


- La posizione della Procura Generale della Cassazione - no alla nullità

La Procura Generale, con la memoria che potete leggere di seguito, prende posizione in merito  al mutuo fondiario che esorbiti la garanzia, sostenendo che tale violazione non può portare, quale conseguenza, alla nullità del contratto di mutuo.

Il ragionamento seguito dal PG è fondato, in primo luogo, sulla lettura dell'art. 38 TUB, il quale non prevede la nullità nel caso di violazione del limite del finanziamento.

Applicando il sempre valido principio Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto), il Procuratore Generale ritiene che se non vi è una specifica norma che introduca la nullità del contratto nel caso di violazione del limite di finanziabilità, tale conseguenza giuridica non può essere ricavata altrove.

"L'assenza di una esplicita previsione legislativa di invalidità del mutuo esondante, costituisce un elemento che [...], milita a favore dell'esclusione di una voluntas legis tendente a sanzionare con l'invalidità un finanziamento bancario con garanzia insufficiente".

In secondo luogo, il Procuratore pone la sua attenzione sulla finalità della norma oggetto del suo intervento, ossia l'art. 38 comma 2 del Testo Unico Bancario, e la previsione di limite di finanziabilità del mutuo.

Tale norma, contrariamente a quanto pensa la maggioranza dei consumatori, è stata introdotta per tutelare il mutuante (la banca) e non il mutuatario (il cliente), ponendo un limite alla possibilità di poter concedere il credito al consumatore.

Riportiamo, a tal proposito, un passaggio del Procuratore: "Per contro, non si vede come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.l.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore. 

Non si vede, pertanto, quale interesse, meramente strumentale, avrebbe il mutuatario ad invocare l'esondazione dal limite di finanziabilità; esondazione che, caso mai, gli giova anziché nuocergli".

Secondo la relazione del PG, l'art. 38 comma 2 TUB è norma che non prevede la nullità in caso di violazione e non è finalizzata alla tutela del contraente debole, bensì del soggetto che presta il denaro (e in ultima istanza, del mercato del credito).

Per contro, il riconoscimento della sanzione della nullità nel caso di violazione del limite della finanziabilità (e quindi di mutuo fondiario non supportato da garanzia reale), rappresenta una contraddizione e limitazione alla "[...] libertà contrattuale del mutuante, anche appartenente al circuito bancario, di erogare finanziamenti a proprio esclusivo rischio ed esclude che al divieto in esame possa essere attributo carattere imperativo o che possa essere riconosciuta l'illiceità dell'oggetto o della causa del mutuo fondiario esondante".

E allora quale sanzione può essere prevista nel caso di violazione dell'art. 38, comma 2 del TUB?

Il suggerimento del Procura Generale è chiaro: se la banca viola il limite di finanziamento per il mutuo fondiario, merita di perdere i vantaggi del mutuo fondiario, trasformandolo in un mutuo ordinario ipotecario, privo di ogni privilegio, sostanziale e processuale.

Qui l'intervento della Procura Generale della Cassazione - Memoria P.G.

domenica 8 maggio 2022

Garanzia del produttore - il venditore non è sempre tenuto ad informare il consumatore

E' noto tra i consumatori che uno dei diritti più importanti previsto a proprio favore è la garanzia legale, ossia la possibilità di vedersi riparare il prodotto difettato senza dover spendere alcun euro (puoi approfondire qui l'argomento).

Nel caso di vendita di un prodotto, la garanzia viene fornita sia dal produttore che dal venditore, ossia colui a cui il consumatore si rivolge, in prima battuta, nel caso sorgano dei problemi durante l'uso del bene acquistato.

Non tutti sanno, però, che può accadere che la garanzia convenzionale offerta dal produttore al consumatore può essere più ampia di quella legale, ossia può prevedere delle riparazioni anche per ipotesi che esulano il malfunzionamento, oppure può avere una scadenza temporale superiore ai rituali due anni.

Il venditore è tenuto ad informare il consumatore dell'esistenza della garanzia del produttore e dei vantaggi derivanti in suo favore? Il quesito è stato sottoposto all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha fornito una recente ed interessante risposta.

Il giudice comunitario, dopo aver trattato la questione garanzia legale ed evidenziato gli obblighi informativi e di assistenza del venditore, ha osservato che la garanzia offerta dal produttore, superiore a quella prevista  ex lege, consiste in una informazione ulteriore che il venditore non è sempre tenuto ad offrire alla controparte.

Ma quando il venditore è obbligato ad informare il consumatore dell'esistenza di quest'ulteriore "garanzia commerciale" offerta dal produttore? 

Nei casi in cui, secondo il giudice, il consumatore ha un interesse legittimo a tale ulteriore informazione: "Dall’analisi letterale, sistematica e teleologica effettuata ai punti da 27 a 41 della presente sentenza risulta che l’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83 copre la garanzia commerciale proposta dal professionista nonché quella proposta dal produttore qualora, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, il consumatore abbia, alla luce del livello di tutela previsto da tale direttiva, un interesse legittimo ad ottenere informazioni al riguardo per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Ne consegue che il professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, bensì in ragione della presenza di un siffatto interesse legittimo.".

L'interesse legittimo del consumatore consiste in una specifica posizione giuridica assunta da quest'ultimo che lo legittima ad ottenere maggiori informazioni dal venditore in merito al prodotto e alle garanzia ad esso connesse.

Questo interesse legittimo trova una sua giustificazione nel caso in cui il venditore pone la garanzia commerciale del produttore come uno degli elementi centrali o determinanti della sua offerta.

Nel caso in cui la proposta del professionista valorizzi, tra gli altri, anche la garanzia del produttore, riportandola nel messaggio pubblicitario o indicandola in modo chiaro ed inequivocabile nel contratto, il consumatore ha un interesse legittimo ad ottenere maggiori informazioni in merito a tale garanzia.

Va da sé che il venditore, pubblicizzando la garanzia commerciale del produttore, assume un maggior obbligo informativo verso il contraente debole, dovendolo informare in merito
 alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.

Corte di Giustizia - C - 179/21 

domenica 3 aprile 2022

Dove sta la differenza tra garanzia a prima richiesta e fideiussione

La sentenza oggi in commento, la numero 27619 redatta dalla Corte di Cassazione il 3 dicembre 2020, ci consente di sviluppare la distinzione tra due figure contrattuali che, comunemente, vengono sovrapposte ma che, in realtà, dispiegano effetti ben differenti, ai quali è bene prestare attenzione, soprattutto in punto opponibilità delle eccezioni: ci riferiamo, da un lato, alla fideiussione accessoria, e dall'altro, alla figura della “garanzia a prima richiesta” (o contratto autonomo di garanzia), la quale – sulla scorta del modello tedesco (il c.d. Garantiervertrag) – si è diffusa in Italia ben prima che venisse riconosciuta per via giurisprudenziale, intorno al 2010. 

Non sempre gli interpreti sono in grado di individuare, nel caso di specie, gli elementi identificativi di quest’ultima figura contrattuale; elementi che, chiariamolo e ribadiamolo, discendono dai rapporti materiali tra le parti, più che dalla semplice interpretazione letterale di talune delle clausole contrattuali. 

Il fatto racchiuso nella sentenza riguarda un noto Comune italiano il quale - avendo ottenuto da una società creditizia la garanzia dell’escussione di una somma in denaro, da erogarsi qualora la creditrice principale fosse rimasta inadempiente verso l’obbligazione principale – ha escusso preventivamente la garantita e, essendo questa infruttuosa, ha tentato di escutere la garante (per l’appunto, la società),  

La sequenza degli atti, ovviamente, non corrisponde a casualità. Il Comune ha inquadrato il rapporto all’interno dello schema della fideiussione tipica: ragione per cui, assumendo che sussistesse la consueta responsabilità solidale (art. 1944 cod. civ.) tra debitore principale e garante, ha concluso che gli atti compiuti nei confronti del primo avrebbero dispiegato i propri effetti anche verso la società garante

L’esistenza della solidarietà, tuttavia, è determinante là dove il creditore debba adottare tempestivamente un atto interruttivo della prescrizione, facendo sì che l’interruzione della prescrizione, dai rapporti col garantito, si estenda “automaticamente” anche a quelli col garante.

Tuttavia, proprio tale scansione temporale ha ingenerato la controversia in oggetto. La garante ha eccepito proprio l’intervenuta prescrizione, non essendosi vista notificare alcun atto interruttivo: atto che si sarebbe attesa, dal momento che una delle clausole del contratto prevedeva l’esclusione del beneficio di escussione. 

La vicenda ci restituisce, in primo luogo, la tipica situazione nella quale le parti (e gli interpreti che assistono le parti prima o dopo l’eventuale controversia) devono ricostruire a posteriori il rapporto e le prestazioni che lo caratterizzano, per poi inquadrarlo all’interno della tipologia contrattuale confacente. 

In altre parole, prima si stabilisce cosa, nei fatti, le parti hanno voluto e previsto, cioè si ricostruisce qual è il contenuto delle dichiarazioni di volontà, evidente nei fatti; poi, in un secondo momento, si stabilisce a quale nomen iuris si attribuisce la pattuizione (ad esempio, l’appalto, la vendita, la fideiussione etc.). 

E se, nel caso, è pur vero che nel contratto sono state utilizzate espressioni quali “fideiussore solidale del garantito” o “surroga del garante verso il garantito” (espressione che nemmeno rileverebbe, se volessimo, poiché è naturale che un garante, dopo aver adempiuto alla propria prestazione, si surroga nella posizione del creditore), non per questo è lecito concludere che la pattuizione voluta dalle parti sia da inquadrare nella fideiussione tipica

Occorre, allora, indagare sulla ricorrenza, all’interno del contratto, delle seguenti clausole, che depongono a favore di un contratto autonomo di garanzia

In primo luogo, l’oggetto delle prestazioni del garante è diverso da quello del garantito, mentre nella fideiussione tipica vi è identità; 

Nelle garanzie a prima richiesta si esclude la clausola del beneficio della preventiva escussione mentre, di solito, nelle fideiussioni il creditore sottopone all’esecuzione il debitore principale e, ove questi si riveli incapiente, estende la propria azione verso il garante (che, all’uopo, indica i beni del debitore principale da esecutare); 

Inoltre, nelle “garanzie a prima richiesta” il garante può addirittura, in ipotesi, rinunciare ad opporre le eccezioni: facoltà di cui il fideiussore non dispone, dal momento che è condebitore solidale in virtù del regime previsto dall’articolo 1944 cod. civ. 

Tali elementi militano a favore della tesi dell’accessorietà tra rapporto principale e garantito, con la conseguenza che le vicende del rapporto principale non si ripercuotono necessariamente su quelle del rapporto garantito: in altre parole, non si dispiegano automatismi. 

lunedì 17 gennaio 2022

Right to repair: arriva il Regolamento n. 341/2021

Il nuovo anno ci porta nuove regole in materia di tutela del consumatore successiva all'acquisto del bene. Le novità riguardano il diritto alla riparazione ed arrivano attraverso il Regolamento n. 341/2021, ossia un insieme di nuove regole finalizzate a tutelare, in prima battuta il consumatore, ma anche finalizzate a ridurre il consumo di bene e quindi evitare la dispersione di dispersione di prodotti obsolescenti e l'incremento dell'inquinamento con i conseguenti danni ambientali.

Con queste nuove regole, che potete trovare di seguito, si vogliono favorire nuovi criteri di costruzione, produzione e vendita dei prodotti, consentendo un risparmio energetico ed una tutela dei cittadini europei. 

E' innegabile, e la vicenda "bonus televisioni" rappresenta un buon esempio, che la continua evoluzione tecnologica favorisca il continuo (e forse inutile) cambio dei prodotti di largo consumo, con conseguenze per l'ambiente.

lunedì 21 dicembre 2020

Pratica commerciale aggressiva: AGCM sanziona Hewlett-Packard

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2020
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un articolato procedimento istruttorio nei confronti di HP Inc e HP Italy S.r.l. al termine del quale ha accertato che, da alcuni anni, HP ha introdotto in molte stampanti inkjet e laser vendute ai consumatori significative limitazioni all’utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali. Le due società forniscono apposite istruzioni di autenticazione contenute nel firmware - soprattutto tramite un sistema denominato DS -Dynamic Security - in base alle quali la stampante riconosce le cartucce originali HP e le accetta e invece rifiuta di stampare quando riconosce cartucce non originali o prodotte prima di una certa data.

In particolare, secondo l’Autorità, HP ha omesso di informare adeguatamente i consumatori - al momento dell’acquisto - sulla presenza di questa rilevante e significativa limitazione, inducendoli a ritenere di dover sostituire le cartucce di inchiostro/toner non originali per carenze o difetti di queste ultime e dunque ad utilizzare soltanto le cartucce originali HP.

domenica 13 dicembre 2020

Fideiussione: le tutele del consumatore possono valere anche per il professionista

Questa domenica torniamo a trattare la questione fideiussione, problematica molto attuale e, per molte ragioni, non ancora completamente risolta nemmeno a livello dei giudici.

Una delle questioni principali riguarda la possibilità da parte del fideiussore di potersi valere delle regole del Codice del Consumo, quando presta la garanzia in favore di una società.

Abbiamo già trattato la questione, evidenziando che il socio che presta la garanzia in favore della propria società, non può giovarsi delle tutele previste in favore del consumatore, dovendo essere qualificato come professionista (vedi qui un esempio)

Questo orientamento tradizionale, ed ancora vigente, viene ricordato anche nell'intervento della Cassazione Sez. VI^ Civ., con l'Ordinanza n. 27618/2020, ove il giudice di legittimità premette che: "Si è tradizionalmente ritenuto, anche se non in modo univoco, che la persona fisica che presta fideiussione per garantire un debito contratto da un professionista, non assume lo status di consumatore, ma per riflesso, anche egli quello di professionista, con conseguenza ovviamente di rilievo sulla disciplina di riferimento (Cass. n. 314/ 2001; Cass. 202017/ 2005; Cass. 13643/ 2006; Cass. 24846/ 2016).". 

Con il medesimo provvedimento, il principio appena enunciato ha ricevuto un mutamento, nel senso che il giudice italiano ha dovuto prendere atto degli interventi della Corte di giustizia dell'Unione Europea, con i quali sono state introdotte delle novità nell'applicazione del principio sopra enunciato, chiedendo al giudice chiamato a decidere, di valutare la posizione del fideiussore.

La novità viene richiamata nel provvedimento oggetto del nostro intervento, ove si legge che: "almeno a partire da Cass. n. 32225/ 2018 si è cominciato a prendere atto delle due decisioni della Corte di Giustizia Europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), che anche esse hanno innovato rispetto alla giurisprudenza precedente di quella corte, ed hanno affermato il principio per cui l'oggetto del contratto è irrilevante ai fini della applicazione della disciplina del consumatore, essendo invece Ric. 2019 ti. 00401 sez. M3 ud. 29-10-2020 -4- determinante la qualità dei contraenti, poiché la direttiva 93/13 definisce l'ambito di applicazione della disciplina "consumeristica" non con riferimento all'oggetto del contratto (tantomeno di quello garantito) ma con riferimento alla condizione che i contraenti non agiscano nell'ambito della loro attività professionale.".

Il Giudice comunitario ha, in buona sostanza, indicato la via che deve essere seguita dal giudicante al fine di accertare se al fideiussore possano essere applicate le norme del Codice del Consumo: il giudice deve spostare la propria attenzione dall'oggetto del contratto (elemento oggettivo) al ruolo assunto dal fideiussore, al suo collegamento con il rapporto principale e al suo interesse concreto nella garanzia prestata (elemento soggettivo).

Ciò comporta che anche il professionista che presta una garanzia per il contratto principale può giovarsi delle norme del consumatore?

La Cassazione è chiara e richiamando i propri precedenti, si spinge ad evidenziare che: "Questo orientamento è stato di recente accolto da questa Corte, con una decisione che merita di essere seguita, proprio in ragione del riferimento al revirement fatto dalla Corte di Giustizia ed agli argomenti che quel ripensamento supportano. Decisione la quale ha dunque ritenuto che nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza della Unione europea (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. n. 742 del 2020).". 

Quindi anche il professionista può giovarsi delle tutele del consumatore se ha prestato la fideiussione per un fine estraneo alla propria attività professionale o ad un proprio interesse legato al rapporto principale.

Cassazione Civile, Sez. VI^ - Ordinanza n. 27618/2020

domenica 11 ottobre 2020

Non hai la scheda di conformità? guasto dell'auto a tuo rischio!

La pronuncia in commento questa settimana, la n. 2076 del 2019 del Tribunale di Venezia, mette finalmente in luce, quando si acquista da un rivenditore un'auto di seconda mano, l'importanza di avere tra le mani una “scheda di conformità”. 

La scheda di conformità è una “fotografia”, se così si può dire, dello stato d'uso e della storia dell'autoveicolo, la quale ci consente di risalire alle manutenzioni e alla descrizione dell'usura dei componenti. 

Questo documento potrà sembrare poco importante, forse uno dei tanti che il concessionario ci consegna all'atto dell'acquisto, ma in realtà è una bussola per capire se l'auto che stiamo per acquistare è affidabile. E, ove dopo qualche tempo si guastasse per via dell'usura, ci consentirà di stimare l'eventuale danno che il rivenditore dovrebbe risarcire. Questa stima precede la scelta della garanzia che offre l'articolo 130 del codice del consumo.

Più volte, invero, ci siamo occupati di questa norma, vuoi nei suoi sviluppi generali (per un approfondimento clicca qui) vuoi per capire che un bene deve essere conforme al contratto (vedi qui).

Quando, però, è il momento di far valere i diritti nel modo più adeguato alle proprie esigenze (la riparazione ovvero il rimborso), si pensa che l'una valga l'altra e che, in ogni caso, il nostro rivenditore sia tenuto a prestarcele, anche se non siamo in grado di documentare lo stato del nostro mezzo. 

Non è così, e il caso di oggi lo conferma

Nel comparto dell'usato, è fondamentale tenere conto della pregressa usura del prodotto. L'usura è rilevantissima nel settore delle automobili, dal momento che il venditore è tenuto a garantire un mezzo conforme a quello che ha venduto, il quale tuttavia si usura rapidamente per via dell'età e, a volte, più della norma per via di un uso distorto. 

La conformità, inutile dirlo, si definisce tramite una scheda fornita dal rivenditore che descrive le qualità e le caratteristiche del mezzo: in caso di guasto o di difetto successivo al ritiro, si parte sempre da questo documento. E pare anche ovvio: con il suo utilizzo, l'auto riduce le proprie prestazioni e consuma le parti più soggette ad usura e da qui sorge l'esigenza di registrare le sue condizioni, come se si facesse un backup

In questo backup, se così si può definire, è essenziale la descrizione dell'usura del veicolo, oltreché delle sue componenti, le quali sono soggette a dei cicli di autonomia. 

Difficilmente, infatti, un meccanico introdurrebbe dei componenti nuovi in un'auto vetusta e guasta, perché non effettuerebbe una mera riparazione, ma introdurrebbe un “valore aggiunto”, comunque ingiustificato all'interno di una garanzia di conformità. 

Il caso di oggi, appunto, è quello di un consumatore disaccorto che non soltanto non ha conservato la scheda di conformità, ma ha spiegato una domanda di riduzione del prezzo, e ciò senza conoscere qual era l'entità del danno occorso al proprio veicolo. 

Il passo verso la soccombenza in giudizio è stato prevedibile: il giudice ha dovuto tenere conto dell'usura del turbocompressore del veicolo, sia nel momento in cui è stato acquistato che in quello in cui si è gustato. La domanda di riduzione del prezzo, del tutto incongrua rispetto ai valori di riferimento, è stata dunque bocciata. 

Nostro suggerimento, e forse nemmeno l'ultimo, è quello di insistere affinché il rivenditore fornisca sempre una scheda di conformità dettagliata, meglio ancora se predisposta dalla casa automobilistica che ha prodotto il mezzo: consente di fare il “backup” dell'auto.

Qui di seguito, la sentenza n. 2076/2019 del Tribunale di Venezia.

domenica 29 dicembre 2019

Chi garantisce Confidi?

La pronuncia dell’ABF oggi in commento, la n. 423 del 21 gennaio 2015, ci dà l’occasione, finalmente, di vedere insieme che cos’è e come funziona la Garanzia Confidi, i quali oggi si affiancano a banche e assicurazioni per offrire più garanzie di solidità del tessuto imprenditoriale.

In tempi nei quali avere i capitali propri per aprire un’impresa è difficile, soluzioni come quella dei Confidi, che si impegnano per rendere accessibile alle imprese il sistema bancario, sono da tenere in considerazione.

Tuttavia, è meglio evitare di pensare alla Garanzia Confidi come ad una sorta di El Dorado che permette all’imprenditore di scrollarsi opportunisticamente di dosso ogni responsabilità.  

1. CHE COSA SONO?
Il meccanismo è semplice. 

I Confidi sono consorzi che si occupano della garanzia collettiva dei fidi.

Le MPMI (micro, piccola e media impresa) fanno capo ad associazioni di categoria (costituite, appunto, in consorzi ovvero società cooperative) alle quali versano contributi che promuovono (vedremo meglio come) i nuovi arrivati (e non solo) che vorrebbero fare impresa, ma non hanno il credito

Si tratta, dunque, di uno strumento mutualistico da sempre sotto l’occhio del nostro Legislatore: dall’inserimento negli elenchi generali degli intermediari finanziari di Confidi “solidi” (ossia, con requisiti minimi di patrimonio netto e capitale), alla vigilanza da parte della Banca d’Italia, fino ad alcune norme che oggi disciplinano le garanzie dei Confidi verso il Fisco.

Lo strumento è utile e conveniente, dal punto di vista delle banche, sia perché queste ottengono più informazioni sul proprio debitore che una riduzione complessiva del rischio nell’erogazione del credito. 

Sono anche utili per gli imprenditori perché questi, erogando un contributo, possono accollare, almeno in parte, il proprio rischio di impresa sui consorzi che garantiscono verso le banche, con un meccanismo non molto distante da quello della R.C. auto.

Quale garanzia fornisce, in ultima istanza, Confidi?

Come avremo modo di approfondire in seguito, il Confidi può rilasciare una garanzia a “prima richiesta” (detto anche bid bond), ove il creditore, a seguito dell’inadempimento del debitore principale, può rivolgersi al garante ed escutere immediatamente la propria garanzia.

Più spesso, però, il Confidi rilascia una garanzia sussidiaria, ove il creditore (usualmente le banche e gli intermediari garantiti) possono richiedere il rimborso del finanziamento al garante dopo aver preventivamente agito nei confronti del debitore principale (c.d. escussione preventiva).

In altri termini, e come vedremo in seguito, se la banca creditrice concede un finanziamento ad un piccolo imprenditore, assistito da garanzia sussidiaria Confidi, e quest’ultimo non paga tutte le rate, il creditore dovrà prima ottenere il credito dal debitore principale e solo successivamente potrà rivolgersi al Confidi, chiedendo in via sussidiaria di coprire il residuo del credito, nonché i relativi interessi di mora. 

2. I CONFIDI E LE RISORSE PUBBLICHE
I Confidi, per la loro funzione, si avvicinano di più alle assicurazioni, e non sono “strumenti anticrisi”. 

Però, molte risorse pubbliche vengono investite nei Confidi. In pratica, i Confidi impiegano spesso risorse dello Stato (quindi Regioni, Camere di Commercio, Province, ecc.) e possono attuare una politica creditizia meno garantista, ad esempio indirizzando le garanzie su specifiche iniziative, di volta in volta individuate dal soggetto Pubblico.

Sono soggetti creati per aiutare le piccole iniziative imprenditoriali locali, consentendo di accedere al credito anche a categorie che non dispongono dei requisiti minimi necessari per ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche.

Invero, non può sfuggire che tale soggetto fornisce delle garanzie in favore dei creditori, ma non subentra al debitore nel caso di inadempimento da parte di quest’ultimo.

3. IN CONCRETO, COME OPERANO LE GARANZIE CONFIDI?

Veniamo, ora, al punto.

La Garanzia Confidi, nella prassi, prevede due “livelli di garanzia”.

1. la “fideiussione” prestata dalle imprese associate al Confidi in favore, e affianco, all’impresa insolvente;  

2.  un “fondo rischi” che copre, in tutto o in parte, i debiti dell’impresa insolvente.

Come anticipato in precedenza, si deve notare che le banche sono sempre tenute ad avviare azioni di recupero del credito, anzitutto, nei confronti dell’impresa insolvente. In altre parole, anche se l’impresa è iscritta alla Confidi e versa i contributi, ciò non la riparerà da eventuali azioni di recupero del credito garantito, da parte della banca.

Anzi, vi è da dire che i rapporti che le banche intrattengono con i Confidi sono un aspetto del tutto separato, indipendente dalle sorti del rapporto tra banca e impresa.

In concreto, quindi, quando paghiamo un Confidi quale tipo di garanzia otteniamo come debitori della banca/imprenditori?

Come già sopra riportato, la garanzia viene fornita esclusivamente nell’interesse del creditore/banca, ma non ripara il debitore dalla copertura del debito contratto.

In termini più semplici e contrariamente a quanto ritengono in molti, nel momento in cui otteniamo un credito con una banca con l’intervento di una garanzia Confidi, non dobbiamo pensare che se non paghiamo le rate, sarà il Confidi a coprire il nostro inadempimento verso la banca, liberandoci dal debito in modo definitivo.

Pagare il “servizio di garanzia Confidi” (di solito per una percentuale tra l’1 e il 3% del finanziamento) vuol dire pagare la garanzia del creditore (banca), ma non tutelare la posizione del debitore.

Quale conseguenza? Facciamo un caso concreto ed attuale.

Una piccola imprenditrice locale, utilizzando le norme regionali che agevolano l’impresa femminile, ottiene un finanziamento da una banca. L’istituto di credito subordina la concessione del credito ad alcune garanzie che la cliente dovrà fornire, quali:

- garanzia personale (ad esempio, un parente o una persona amica);

- accensione di una garanzia Confidi.

Se la piccola imprenditrice non riesce a versare tutte le rate, la banca agisce per il recupero per il proprio credito, avviando un’azione legale verso il debitore principale e verso i garanti.

Come visto in precedenza, nel caso di garanzia a prima richiesta, la banca creditrice si rivolge al Confidi e chiede di essere pagata immediatamente per la somma garantita, essendosi avverato il presupposto per l’esercizio del proprio diritto, ossia l’inadempimento del debitore.

Nel caso di garanzia sussidiaria, la banca deve prima agire verso il debitore principale (e il garante personale) e solo successivamente, quando non ha trovato soddisfazione del proprio credito attraverso le azioni legali, si può rivolgere al Confidi.

Ciò che viene spesso ignorato è che in entrambi i casi (intervento diretto o garanzia sussidiaria), dopo aver pagato la banca, il Confidi diviene titolare di un potere di surroga, ossia si sostituisce al creditore originario (la banca) ed agisce verso il debitore principale per ottenere il pagamento della somma versata all’istituto di credito: Confidi si “trasforma” da garante del debitore a titolare del credito vantato verso quest’ultimo, subentrando nel rapporto contrattuale avviato tra banca e, nel caso di specie, la nostra piccola imprenditrice.

Quando sottoscrivete un contratto con Confidi, quindi, dovete aver ben chiaro che:

• Non state ottenendo una garanzia che vi tutelerà dalla banca che interviene nel caso di vostro inadempimento. Confidi è una garanzia esclusiva per la banca.


• Se non pagate la banca, dovrete pagare in seguito Confidi che si sostituisce all’istituto di credito e diviene il vostro nuovo creditore.

Di seguito, il provvedimento ABF n. 423/2015.

domenica 8 dicembre 2019

Infissi montati male - cosa succede se non denuncio il venditore?

L’argomento affrontato è di quelli che si incontrano nelle aule, in quanto spesso si va in causa perché il proprio serramentista non monta poi così bene gli infissi, dovendone adattare le misure a vani di case vecchie o usare materiali scadenti, addirittura forniti dallo stesso committente per alleggerire la fattura. 

Si susseguono – ed è il caso racchiuso in Tribunale di Savona, sentenza n. 19 settembre 2018, oggi in commento – perizie, testimoni e istruttorie lunghe e complicate davanti al giudice, quando è meglio, in questi casi, verificare immediatamente se la serranda non funziona e scrivere una raccomandata, con prova di consegna, al proprio serramentista, evidenziando nel dettaglio – e anche qualcosa in più, dato che il più comprende il meno - cosa non va. 

L’oggetto del contendere non è da ignorare, perché il consumatore può prevedere, con una certa precisione, a cosa va incontro se gli infissi danno problemi e, al posto di attivarsi subito, perde tempo dietro lamentele nell’ufficio dell’installatore che non vuol saperne di risarcire i danni.

In questo genere di contenziosi è importante, anzi capitale, denunciare i vizi molto presto, e bene.

Ma quanto presto?

La risposta a questa domanda dipende da vari fattori.

In primo luogo, dal tipo di garanzia offerta dalla legge: quella del consumatore, che però opera solo per i beni mobili (art. 128 T.U. Consumo), ovvero quella del Codice Civile.

In questo caso, un conto è litigare per un automobile guasta (v. link) e altro conto ancora per un infisso in pvc, in quanto si applica il codice civile: gli Ermellini, infatti, sostengono che un infisso, anche se si può smontare e rivendere da qualche altra parte, è pur sempre un oggetto incorporato ad una casa – e quindi ad un immobile - che serve a dargli valore, anche solo per riparare le stanze dagli spifferi. 

Veniamo, ora, al tipo di contratto sotto cui va messa la prestazione del serramentista che prende le misure e viene a installare l’infisso a casa.


Per quanto montare gli infissi sia un’attività laboriosa, soprattutto quando devono essere adattati ad un vano vecchio e fuori misura, si intuisce che il serramentista vende un prodotto che era nel proprio magazzino merci – anche se i venditori sanno bene che, oggi come oggi, è meglio fare poche scorte e esaurirle subito -, il quale deve essere solo adattato alle esigenze del cliente.

Il ragionamento appena proposto, di per sé intuitivo, è lo stesso di quello seguito da molti Giudici – e  Savona si accoda – quando si deve decidere se far rientrare tale rapporto nell'area dell'appalto, ovvero contratto di opera oppure se si tratta di una vendita.

Non è nostra intenzione, in questa sede, discettare sull’interpretazione di questi tipi di contratto, se non per specificare due punti praticissimi.

Il primo, se il serramentista si rifornisce di infissi già fatti, sempre uguali e, a propria volta, li piazza in case diverse, adattandoli alle esigenze del cliente, allora si cade sotto la vendita (o, meglio, i giuristi la chiamerebbero “vendita di cosa futura”, perché la res è specificata quando viene installata): qui, i vizi più ricorrenti (spifferi, inestetismi, serrande che sbattono etc.) vanno denunciati fulmineamente, entro e non oltre otto giorni dalla scoperta (meglio ancora, subito!).

Il secondo – ma è rarissimo oggi -, se il serramentista usa materie prime proprie o quelle che gli fornisce il committente (ad esempio, laminati metallici, legno grezzo, vernici etc.) e fa di sana pianta un infisso, allora si cade sotto l’appalto: prevale il fare sul dare e, ovviamente, il termine per rilevare i vizi si allunga fino a 60 dì dalla scoperta.

In ogni caso, è bene invitare il consumatore ad essere scaltro: se c’è l’intenzione, meglio contestare subito, anche solo con una raccomandata, in modo puntiglioso e specifico ogni minimo vizio, che non rimandare a domani o, peggio ancora, andare a lamentarsi in ufficio dal serramentista. 


Di seguito trovi la sentenza. 

domenica 20 gennaio 2019

Fideiussore e consumatore: quale tutela deve essere prevista?

Questa settimana torniamo a concentrare il ruolo di consumatore sotto un particolare profilo, ossia quando viene chiamato a prestare una garanzia in favore di un terzo (la fideiussione). 

In questo caso, trova applicazione il Codice del Consumo e tutte le norme previste in favore del consumatore? il Tribunale di Milano, la n. 12047/2018 emessa in data 29 novembre 2018, ha dato una risposta al tema sopra genericamente proposto, richiamando la normativa comunitaria ed analizzando i diversi profili che emergono in tale materia.

In particolare, i diritti del consumatore come possono trovare applicazione nell’ambito di un rapporto di fideiussione bancaria, specie quando i fideiussori si limitano ad erogare garanzie ad una società senza assumere al suo interno incarichi e posizioni?

Il giudice milanese, nel caso di specie, è stato chiamato a decidere su una questione di competenza, chiamato a decidere in una vicenda processuale ormai usuale, ossia la pretesa di pagamento avanzata da una banca nei confronti del fideiussore.

Nel caso di specie, un’importante banca milanese ha chiesto ed ottenuto dal tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte dei fideiussori (coniugi dei soci) delle somme concesse in favore di una società.

Successivamente, i coniugi si sono opposti al decreto ingiuntivo sostenendo che, in qualità di meri fideiussori della società e quindi di consumatori, la banca doveva perorare la causa nel tribunale di Cremona, luogo di residenza degli opponenti, e non nel Tribunale di Milano.

Secondo il Tribunale di Milano, è dirimente il fatto che la banca non abbia dimostrato quale fosse la posizione professionale assunta dai coniugi all’interno della società garantita; in mancanza di questa prova fondamentale, la causa deve dunque essere radicata nel foro del consumatore, vale a dire il luogo di residenza dei fideiussori. 

Di particolare pregio e chiarezza sono alcune porzioni della sentenza: “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata. Tale orientamento, infatti, in quanto fondato sull’esame della posizione del fideiussore, in relazione alle obbligazioni assunte, come soggetto autonomo e distinto rispetto al debitore principale, si ritiene maggiormente aderente alle finalità proprie della tutela consumeristica (…)”.

Peraltro, il giudice prende atto della carenza di prova offerta dalla banca in questi termini: “Nel caso di specie, deve poi rilevarsi come parte opposta, a fronte della contestazione avversaria, non forniva alcuna prova di un collegamento funzionale tra le odierne opponenti e la società debitrice (…) essendosi limitata a dedurre il rapporto di coniugio tra le stesse ed i soci della società”.

In definitiva, la circostanza che i fideiussori siano coniugi dei soci (ma, più in generale, la presenza di legami familiari o parentali coi soci) non vale a dimostrare che questi abbiano prestato la garanzia per scopi di natura imprenditoriale. Tale finalità, infatti, va dimostrata, ad esempio, indicando qual è l’incarico ricoperto dal fideiussore nella società o se questi ha sottoscritto o versato una quota del capitale sociale.

Di seguito, vi proponiamo la sentenza per esteso:

domenica 5 agosto 2018

Pagare le rate del finanziamento per un prodotto che non funziona? no, ecco perché...

Hai acquistato un prodotto difettoso con i soldi della finanziaria? ti ritrovi costretto a rimborsare la finanziaria nonostante tu non sia soddisfatto del bene acquistato?

Il commento della sentenza del Tribunale di Milano, che trovi di seguito, può esserti di aiuto e comprendere quali sono i tuoi diritti e come comportarti in questo tipo di situazione.

Ti consigliamo, vista la complessità della vicenda, di affidarti ad un professionista in questi casi, ma non rinunciare ai tuoi diritti e quindi, interrompere il pagamento delle rate del finanziamento, nonché chiedere il rimborso di quelle già versate.

1. Ho acquistato un elettrodomestico difettoso: posso chiedere il rimborso alla finanziaria?
In corrispondenza della pausa estiva, abbiamo deciso di tornare a trattare un argomento sensibile per i consumatori, e l'occasione ci viene offerta dalla sentenza della 1° sezione civile - Tribunale di Milano del 28 novembre 2014, ove è stato affrontato il tema della garanzia legale e il collegamento con il finanziamento necessario per l'acquisto

Il caso che stiamo trattando - tutt'altro che raro e tuttavia delicato - riguarda l'ipotesi in cui l'elettrodomestico (o altro prodotto) non funzioni in modo proprio o comunque presenti un difetto da non renderlo idoneo all'utilizzo.

Il consumatore, in questi casi, si rivolge al venditore (produttore) rivolgendo richieste di sostituzione o di rimborso che rimangono, parzialmente o totalmente, non soddisfatte.

Ed ecco che il consumatore paga le rate del finanziamento (credito al consumo) per un prodotto non sfruttato. E' giusto? che fare?

2. Il caso
Una famiglia ha acquistato un purificatore dell'acqua di grosse dimensioni, necessario per le esigenze del nucleo, avvalendosi della finanziaria proposta dal venditore per il pagamento.

Tuttavia, fin da subito il purificatore si è guastato e, nonostante diverse chiamate, il venditore né l'ha sostituito né ha rimborsato il prezzo. Pure la finanziaria si è tirata indietro e, appellandosi pretestuosamente al contratto, ha affermato di non avere un patto di esclusiva col il venditore.

3. La questione
A questo punto, se è pur vero che la finanziaria fornisce i propri servizi in modo indistinto e seriale a moltissimi venditori, resta il fatto che il consumatore, molto spesso, si ritrova con un elettrodomestico rotto e nessuno fa fronte al suo interesse: quello di essere rimborsato.

4. Il Tribunale di Milano - il consumatore non deve pagare le rate del finanziamento!
Investito dal caso di specie, il Tribunale di Milano ha rilevato che vi sono sia un contratto di compravendita che quello di finanziamento e, aspetto su cui concentrarsi, è "comune volontà di tutte le parti la causa della operazione creditizia". 

Questo significa che, dal momento che il venditore ha con sé i moduli di finanziamento da proporre al consumatore per acquistare, potenzialmente, tutti gli articoli e gli elettrodomestici del negozio (e non altro), allora il finanziamento nasce solo ed esclusivamente per agevolare il venditore, prima, ed il finanziatore dopo.

Gli aspetti appena evidenziati servono per sottolineare che, tra contratto di finanziamento e quello di compravendita esiste il c.d. collegamento negoziale: vale a dire che il finanziamento non viene erogato una tantum, bensì che tra finanziatore e venditore vi sono accordi preventivi affinché quest'ultimo, per concludere le vendite, raccolga quante più domande di finanziamento possibile.

Il collegamento negoziale, come dice la stessa parola, implica che i contratti tra loro connessi partecipino delle vicende che li riguardano: se, ad esempio, il contratto di compravendita è nullo oppure risolto, le conseguenze della invalidità si trasmetteranno anche al finanziamento e, per l'effetto, il consumatore otterrà la restituzione delle rate versate.

Ebbene, nel caso che ci riguarda, il Tribunale di Milano ha individuato almeno tre motivi concreti per ravvisare il collegamento negoziale.

(A) il modulo prestampato nelle mani del venditore;

(B) l'annotazione della specifica compravendita da parte del venditore sul contratto di finanziamento;


(C) la circostanza che la finanziaria eroga sempre il prestito direttamente al venditore e mai nelle mani del consumatore

5. Il patto di esclusiva 
Nelle aule di giustizia, una delle eccezioni più frequenti da parte delle finanziarie è quella di avere inserito nel contratto una clausola la quale dichiara che tra finanziaria e venditore non vi è patto di esclusiva: questo accorgimento serve in genere a scongiurare che il consumatore sospetti che vendita e finanziamento sono intimamente connessi tra loro, fino a partecipare delle rispettive vicende. 

Tuttavia, non sempre tali clausole resistono al vaglio del giudice: ed infatti, in questo caso il Tribunale di Milano ha fatto una semplice considerazione fondata sulla buona fede. In altre parole, non può essere, a detta dei giudici milanesi, che il compratore rimanga con un elettrodomestico non sostituito e che, al contempo, finanziaria e venditore continuino a beneficiare dell'affare concluso. Ragioni di opportunità, dunque, impongono di riequilibrare questo rapporto; ed infatti, tale clausola è stata disapplicata (per approfondire il punto, vi invitiamo alla lettura della recente sentenza della Cassazione). 

6. Risvolti pratici
Se vi trovate nella vicenda rappresentata in alto, non dovete disperare. 

Anzitutto, prendete i contratti che avete concluso, prestando particolare attenzione a quello di finanziamento. Se noterete che questo modulo riporta i dati del venditore, il riferimento assai preciso all'affare concluso e, soprattutto, al fatto che la finanziaria verserà la somma finanziata nelle mani del venditore, allora è molto probabile che vi sia intimo collegamento tra l'operazione della vendita e quella del finanziamento. 

Ad ultimo, non vi fate spaventare da clausole che cercano di escludere l'esistenza di esclusive o collegamenti negoziali: anzi, in questi casi vale il ragionamento opposto. Proprio perché il contratto di finanziamento esclude l'esclusiva vi è da ritenere, piuttosto, che venditore e finanziatore siano in strettissimi rapporti. 

Infatti, quale sarebbe la ragione per escludere con il contratto tale collegamento, se davvero nei fatti non vi fosse? Potrete proporre i vostri casi a "info@consumatoreinformato.it": riceverete risposta su come muovervi.

Qui di seguito il provvedimento (visibile con browser Opera - VPN attivo)

domenica 20 agosto 2017

Due anni di garanzia anche per l'acquisto di un veicolo usato

Abbiamo già affrontato il tema della garanzia prevista in favore di chi acquista un bene usato, fornendo anche alcuni suggerimenti e delineando i limiti per questo tipo di acquisti.

Con questo intervento vogliamo, però, segnalare la recente posizione assunta in materia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha sostanzialmente parificato la garanzia tra chi acquista "a nuovo" rispetto al famoso "second hand".

Il giudice comunitario, in particolare, ha affermato che la Direttiva 1999/44/CE, norma che disciplina taluni diritti e garanzie in favore del consumatore che acquita beni di consumo, introduce un divieto affinché uno Stato membro possa prevedere un termine di prescrizione della garanzia inferiore ai due anni per chi acquista un bene usato.

Nel caso di specie, infatti, la società convenuta (belga) aveva venduto un veicolo usato, il quale aveva presentato, in seguito, un malfunzionamento.

Il venditore aveva opposto rifiuto alla richiesta di riparazione in garanzia del veicolo avanzata dal consumatore, citando la norma belga che prevede la garanzia di 1 anno per la vendita di beni usati.

La Corte di Giustizia, a cui si era rivolto il giudice belga, ha ribadito il principio che anche per i beni usati debba trovare applicazione la normativa comunitaria che prevede una garanzia di due anni dal momento dell'acquisto nel caso di vizio di conformità.

Di seguito, il provvedimento della Corte di giustizia dell'Unione europea.

domenica 4 ottobre 2015

Consumatore & garanzia: solo con lo scontrino potete ottenere il cambio del prodotto

La regola è nota e conosciuta da tutti i consumatori che acquistano un prodotto in un negozio, pagando in contanti al venditore: se volete usufruire dei diritti riconosciuti all'acquirente/consumatore dal Codice del Consumo, in primis il cambio del prodotto, dovete mostrare al negoziante lo scontrino fiscale.

Questo documento, infatti, rappresenta la prova principale che attesti l'acquisto del prodotto, ossia il presupposto per ottenere tutte le garanzie previste dal Codice del Consumo in favore del consumatore.

Il principio è stato di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 12800/2015 che potete leggere di seguito, la quale ha affermato che il consumatore che voglia ottenere il cambio di un capo è tenuto a provare alla controparte, il venditore, l'effettivo acquisto.

Tale prova può essere fornita attraverso lo scontrino fiscale emesso dal venditore, dal quale sia possibile evincere in modo chiaro ed inequivocabile l'intervenuta transazione, e quindi il diritto per il consumatore al cambio del capo.

La Corte spiega, infatti, che "a fronte dell'acquisto al dettaglio di beni di consumo, acquisto che normalmente avviene verbalmente e attraverso lo scambio reale della cosa e del prezzo, non si può esigere dall'acquirente consumatore prova più specifica e dettagliata dell'acquisto che la produzione dello scontrino fiscale rilasciato dal negoziante: documento che è da ritenere idoneo a fornire la prova richiesta, soprattutto se il documento rilasciato da quel negozio tratti quel tipo di articoli e se il relativo prezzo corrisponda al valore del bene".

E quindi, ricordatevi di non smarrire lo scontrino..........almeno per due anni!

domenica 5 luglio 2015

Garanzia post vendita–si presume il difetto nei primi sei mesi

La Corte di Giustizia è intervenuta, con la recente sentenza che potete leggere di seguito (C-497/2013) chiarendo alcuni aspetti della garanzia post vendita prevista in favore del consumatore. Il giudice europeo ha ribadito alcuni principi previsti in materia, chiarendo come le norme sono volte a tutelare i consumatori, prevedendo una generale previsione di tutela in favore dell'acquirente per i malfunzionamenti del prodotto che si manifestano entro i primi sei mesi.

a. La vicenda
Il giorno 27 maggio 2008 la signora Faber acquistava un veicolo usato presso un rivenditore, il quale forniva una garanzia al consumatore. Successivo 26 settembre 2008, l'auto della signora Faber accusava un improvviso incendio durante un viaggio e rimaneva totalmente distrutto.

La sig.ra Faber ha contestato l'evento al venditore, con lettera dell’11 maggio 2009, con la quale ha messo in mora l’autorimessa venditrice. Non avendo ottenuto alcun riscontro positivo dalla società, la signora Faber ha citato in giudizio la società avanti Tribunale di Arnhem-Leeuwarden (Paesi Bassi). In seguito, la Corte d'Appello ha deciso di sottoporre talune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia, chiedendo in particolare, l'estensione della garanzia per l'acquisto di un prodotto usato.

b. La decisione della Corte di Giustizia: "I difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del bene si presumono come esistenti al momento del ritiro, salvo prova contraria"
La Corte ha voluto, con la sentenza che potete leggere di seguito, ribadire il principio secondo il quale, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già, in linea di principio, al momento della consegna. 

Il Giudice comunitario, inoltre, ribadisce che il diritto nazionale, nel caso di specie quello olandese, deve essere conforme a quello comunitario, cosicché il consumatore, al fine di poter usufruire dei diritti previsti dalle norme di settore, ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui lo ha constatato, senza dover provare immediatamente le proprie ragioni alla controparte.

c. Conclusione
La sentenza ha il merito, indubbio, di ribadire alcuni principi in materia di garanzia e difetto di conformità, stabilendo diritti ed obblighi del consumatore, e ribadendo i limiti temporali entro i quali questi può giovarsi delle tutele previste in ambito comunitario e riprese nel Codice del Consumo.

Di seguito, la sentenza della Corte di Giustizia n. C-497/2013.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...