venerdì 21 settembre 2012

Cartella di pagamento valida anche se viene omessa l'indicazione del responsabile del procedimento

Quando riceviamo una cartella di pagamento con la quale veniamo intimati a versare delle tasse, usualmente cerchiamo ogni possibile "appiglio" per poter evitare di pagare quanto richiesto.

Molto spesso si decide di impugnare la cartella di pagamento e ricorrere alla Commissione Tributaria della Provincia ove si risiede sostenendo, magari con l'utilizzo di ricorsi "a pronto uso" trovati in internet, che la cartella di pagamento sarebbe nulla perché al suo interno non verrebbe indicato il "responsabile del procedimento tributario".

Per giustificare l'argomento sotto il profilo giuridico, il contribuente/ricorrente richiama l'art. 7 della legge n. 212/2000 (cd Statuto del Contribuente), il quale dispone che ogni atto tributario deve contenere al suo interno l'indicazione del responsabile del procedimento tributario avviato nei confronti del contribuente.

Il responsabile del procedimento non è altro che la persona che il contribuente può contattare per ottenere chiarimenti in merito alla richiesta avanzata dall'Amministrazione finanziaria, o dall'Ente locale.

L'omessa indicazione del responsabile viene preso come pretesto dal ricorrente per sostenere che l'atto tributario (la cartella di pagamento) notificata sarebbe invalida (nulla).

Non seguite questa strada, normalmente proposta con certi modelli di ricorso raffazzonati, in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha ancora di recente ribadito, con Ordinanza n. 14791 del 4 settembre 2012, che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate - Equitalia) non comporta alcuna nullità del provvedimento notificato al contribuente.

Il Giudice di legittimità ha chiarito che tale carenza può al più generare una mera irregolarità amministrativa.

Vi invitiamo a prestare attenzione ai ricorsi "fatti in casa" perché potreste trovarvi a pagare ingenti somme a titolo di spese da rimborsare all'Agenzia delle Entrate (o Equitalia) convenuta in giudizio.


  .






Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...