Visualizzazione post con etichetta agenzia entrate. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta agenzia entrate. Mostra tutti i post

lunedì 11 maggio 2026

Bonifici tra parenti: quando un aiuto può trasformarsi in un problema

Nelle famiglie italiane l'aiuto economico è circostanza sempre frequente e avviene, di frequente, mediante un bonifico: spesso capita che un genitore possa sostenere il figlio, o il fratello interviene in un momento di difficoltà, o un nonno decide di fare un regalo in denaro.

Si tratta di gesti spontanei, spesso fatti senza pensarci troppo, nella convinzione che “tra parenti non ci siano problemi”, ma che possono generare problemi e diventare fonte di contenziosi, accertamenti fiscali e persino liti ereditarie.

Per capire perché, è utile partire da un servizio andato in onda sulla RAI e che trovate in calce a questo intervento, che ha acceso i riflettori su un tema spesso sottovalutato e ci ha convinto a proporvi il seguente intervento.

Il punto di partenza è che sono frequenti i controlli dell'Agenzia delle Entrate sui bonifici che intercorrono tra familiari, con conseguente richiesta di chiarimento/giustificazione delle ragioni che stanno alla base del trasferimento della somma di denaro.


- Un bonifico non è mai “neutro”

Il punto centrale è semplice: ogni movimento bancario lascia traccia e può essere oggetto di verifica ed è del tutto indiferente, agli occhi del Fisco, che il denaro provenga da un parente stretto: deve sempre esservi coerenza tra le somme ricevute e la situazione economica del contribuente.

Questo significa che, in caso di controlli, chi riceve denaro potrebbe essere chiamato a dimostrare che non si tratta di reddito non dichiarato, offrendo all'Agenzia delle Entrate elementi concreti a giustificare il passaggio di denaro.


- Il nodo principale: donazione o prestito?

Molti problemi nascono da una semplice omissione od errore del contribuente che esegue l'operazione bancaria: non chiarire fin dall’inizio la natura del trasferimento.

Se si tratta di una donazione, il denaro è dato senza obbligo di restituzione, rientrando nella normativa che regola questo istituto: pagamento unilaterale senza alcun obbligo di restituzione. 

Al contrario, se si tratta di un prestito, anche tra parenti, siamo di fronte ad un rapporto giuridico bilaterale, ove una parte (il debitore) assume un impegno giuridico alla restituzione.

Finché i rapporti sono sereni, questa distinzione può sembrare irrilevante, ma nel momento in cui qualcosa cambia – un litigio, una difficoltà economica, una successione – quella mancanza di chiarezza diventa un problema concreto anche nei rapporti di famiglia.

È proprio in questi casi che emergono versioni opposte: chi ha ricevuto parla di regalo, chi ha dato sostiene che fosse un prestito. Senza prove, la questione finisce facilmente davanti a un giudice.


- I controlli fiscali: cosa può succedere davvero (non basta il rapporto familiare)

Negli ultimi anni, l’attenzione dell’amministrazione finanziaria sui movimenti bancari è aumentata, e l'occhio del fisco riguarda i bonifici ripetuti, importi rilevanti o causali generiche, tutti presupposti che possono far scattare una verifica fiscale, con il rischio che la somma venga qualificata come reddito non dichiarato, con conseguente recupero fiscale e relative sanzioni.

In questo contesto, dire “sono soldi di famiglia” non è sufficiente: serve dimostrare in modo chiaro la provenienza e la natura del trasferimento.

Infatti, uno degli errori più diffusi è pensare che i rapporti di parentela mettano al riparo da qualsiasi problema, ma in realtà non è così.

Le banche tracciano i movimenti, gli obblighi antiriciclaggio restano e il fisco può sempre intervenire.

Ma un ulteriore problema può sorgere nel tempo, come anticipato in precedenza: cambiano le condizioni o i rapporti tra le persone, entrando in gioco i rapporti di eredità e successione

E' noto che un bonifico fatto oggi può essere riletto domani come una donazione anticipata, sicché in sede di eredità, altri familiari potrebbero contestarlo, chiedere una ricostruzione dei rapporti economici o persino pretendere la restituzione delle somme.

È in questi casi che anche trasferimenti fatti in buona fede diventano fonte di conflitto.

Ecco cosa bisogna fare per evitare problemi con il fisco e con i parenti (scegliete voi quali siano i più delicati da affrontare).


- La causale del bonifico aiuta, ma non risolve. L'accordo scritto chiarisce tutto!

Indicare una causale nel bonifico è sicuramente utile: specificare “donazione”, “prestito infruttifero” o “aiuto familiare” può orientare la lettura del pagamento, ma potrebbe non bastare.Se manca un accordo chiaro tra le parti, la causale può essere contestata o considerata insufficiente. In altre parole, è un indizio, non una prova definitiva.

La vera tutela passa da un principio semplice: dare forma a ciò che si fa, ovvero predisporre una scrittura privata dove si chiariscono tutti i termini dell'accordo

Quando si trasferisce denaro, è sempre opportuno chiarire per iscritto se si tratta di una donazione o di un prestito. Una scrittura privata, anche semplice, può fare la differenza perché documenta la volontà delle parti e previene interpretazioni future.

Questo vale ancora di più quando le somme sono rilevanti o quando i rapporti, per quanto oggi sereni, potrebbero evolvere nel tempo.

Bisogna tenere in considerazione che i bonifici tra parenti non sono un problema in sé, ma possono diventarlo se manca chiarezza e trasparenza. 

Problemi con il fisco, ma anche con i parenti che possono trasformare un gesto di aiuto in una contestazione legale o fiscale. Tutto dipende da come viene gestito questo trasferimento di denaro.

Formalizzare un accordo oggi significa evitare conflitti domani. Ed è una tutela che vale sempre, anche – e soprattutto – tra persone della stessa famiglia.

Di seguito, il servizio RAI.

domenica 22 marzo 2026

Superbonus 110% e crediti fiscali inesistenti: cosa cambia dopo le Sezioni Unite (e cosa devono sapere davvero i condomìni)

Questa domenica usciamo dai nostri soliti temi, ma vogliamo segnalare un recente intervento della Corte di Cassazione Penale a Sezioni Unite che è intervenuta in un argomento molto delicato che ha riguardato molti di noi: il Superbonus 110%.

Non sono pochi i casi di proprietari di casa o condomini che abbiano sottoscritto contratti di ristrutturazione dell'immobile con il superbonus 110% e si siano trovati, in seguito, con opere non eseguite, o eseguite non a regola d'arte, o con impalcature rimaste abbandonate e che in seguito devono rivolgersi altrove per l'esecuzione delle opere rimanenti.

Molte sono le società che, nel periodo del Superbonus, si sono inventate come esperte in materia edilizia e, in seguito, sono scomparse e/o fallite.

Ma quali sono le conseguenze penali che intervengono nel caso di Superbonus?

A questo primo quesito ne segue un altro che migliaia di proprietari e amministratori di condominio si stanno ponendo: chi ha aderito al Superbonus 110% può avere responsabilità penali se i lavori non sono stati completati o risultano irregolari?

La recente presa di posizione delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito alcuni aspetti fondamentali, soprattutto nei casi di crediti fiscali generati attraverso fatture o attestazioni non corrispondenti alla realtà.

Il recente intervento della Suprema Corte si è reso necessario per consentire a tutti coloro che sono interessati da questa problematica, non solo per i magistrati e operatori del diritto, ma anche per i consumatori coinvolti — spesso inconsapevolmente — in cantieri problematici di comprendere cosa potrebbe accadere loro. Vediamo alcuni importanti punti.


- Cosa ha stabilito la Cassazione sul Superbonus

Occorre premettere che la Corte di Cassazione è dovuta intervenire a causa di un evidente  contrasto tra Procure chiamate a decidere numerosi casi di Superbonus, e che ha riguardato  la qualificazione penale delle frodi legate ai bonus edilizi.

Le pratiche contestate riguardano:

  • lavori mai eseguiti;
  • stati avanzamento lavori (SAL) non reali;
  • asseverazioni tecniche false;
  • fatture per opere solo parzialmente realizzate.

Un primo orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito ha configurato queste condotte con il reato indebita percezione di erogazioni pubbliche, un reato meno grave, mentre secondo un altro orientamento, i comportamenti illegali di cui trattasi devono essere inquadrati come episodi di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno voluto fare chiarezza sul punto, stabilendo che la creazione di un credito d’imposta inesistente attraverso documentazione falsa integra la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Questo passaggio della Cassazione è decisivo perché le conseguenze collegate sono più gravi per gli autori di questo tipo di reato, per il quale sono previste pene più elevate, senza voler dimenticare la maggiore severità investigativa.

Un altro elemento che non deve essere ignorato riguarda il momento in cui il reato si considera consumato, in quanto con la truffa l'illecito si considera come già perfezionato quando nasce il credito fiscale fittizio, anche se non è ancora stato utilizzato o monetizzato.

Ricordiamo che questo tipo di reato mira a tutelare il patrimonio dello Stato dalle condotte che, attraverso artifizi e raggiri, vogliono sottrarli con un ingiusto profitto in favore dell'autore.


- La Cassazione e gli effetti sui condomìni

Chi ha avuto a che fare con il modello operativo del Superbonus 110% sa bene che di solito le aziende lo hanno proposto con la formula “chiavi in mano”, ove la società appaltatrice propone tutti i servizi per la realizzazione dell'opera e quindi, progettazione, assistenza fiscale, esecuzione delle opere previste, cessione del credito.

Ed ecco che nei condomini si propongono figure note, quali:

1. il general contractor;

2. il tecnico asseveratore;

3. l'intermediario finanziario.

In questo contesto assume rilievo anche il ruolo dell'amministratore a cui i proprietari dei singoli alloggi (i condomini) autorizzano per la firma degli accordi e per seguire i lavori attraverso la delibera assembleare.

E' chiaro che nel momento in cui emergono irregolarità, anche nei condomini sorge il timore di essere coinvolti penalmente, conseguenti alle varie firme dei documenti e che fa credere di una partecipazione attiva all'illecito. 

Occorre subito osservare che la firma di un documento non significa automaticamente commettere un reato, o comunque esserne parte, in quanto nel diritto penale italiano non esiste una responsabilità automatica del beneficiario del bonus.

Per ipotizzare un concorso nella truffa occorre dimostrare:

  • la consapevolezza della falsità dei lavori;
  • oppure una partecipazione concreta alla costruzione fraudolenta del credito fiscale.

Molti condomìni hanno agito affidandosi alle competenze di professionisti abilitati e imprese specializzate.

La semplice firma su documenti predisposti da tecnici o amministratori, quindi, non basta per configurare responsabilità penale.

Quando può nascere un rischio per il condomino?

Un profilo di responsabilità potrebbe emergere a carico del condomino solo in presenza di elementi specifici, laddove sia accertato che il cantiere era chiaramente fermo o inesistente; il condomino firmatario era consapevole della mancata esecuzione dei lavori; la sottoscrizione serviva deliberatamente a far maturare il credito fiscale.

Si tratta di situazioni che richiedono prove concrete e non semplici sospetti e quindi necessitano di una investigazione accurata e con elementi probatori molto definiti.

La verità è che molti proprietari sono prima di tutto danneggiati e devono affrontare problemi rilevanti, quali:

- lavori incompleti;

- immobili difficili da vendere;

- contestazioni fiscali;

- responsabilità contrattuali verso imprese fallite o irreperibili.

Non è raro che i proprietari risultino vittime di sistemi organizzati costruiti da operatori professionali e la decisione delle Sezioni Unite mira soprattutto a colpire chi ha creato e commercializzato crediti inesistenti, non chi ha aderito in buona fede a un intervento edilizio.


- Superbonus e responsabilità: cosa devono sapere oggi i consumatori

In conclusione, è comprensibile che oggi molti condomìni vivano una fase di incertezza, anche perché si diffondono le notizie di indagini, sequestri, cantieri bloccati. 

E coloro che hanno semplicemente votato una delibera o firmato un verbale teme di essere trascinato in vicende più grandi di lui.

Ma la decisione delle Sezioni Unite, però, manda anche un messaggio chiaro: la responsabilità penale non si presume, si prova.

Chi ha agito in buona fede, affidandosi a tecnici abilitati e imprese strutturate, non diventa automaticamente parte di una frode solo perché il sistema si è rivelato irregolare. Diverso è il caso di chi abbia consapevolmente partecipato alla creazione di crediti inesistenti — ma si tratta di ipotesi che devono essere dimostrate con precisione.

Per questo oggi è fondamentale non farsi guidare dal panico, ma dalla documentazione:

⇒ conservare verbali e contratti;

⇒ verificare le asseverazioni;

⇒ ricostruire con attenzione il percorso decisionale del condominio.

Informarsi, tutelarsi e pretendere trasparenza resta la strada più efficace per affrontare eventuali criticità con lucidità e consapevolezza.

Qui di seguito l'intervento della Cassazione Penale a Sezioni Unite 

sabato 14 marzo 2026

IMU 2026: cosa cambia davvero per i proprietari (e come evitare brutte sorprese)

Il 2026 porta con sé modifiche importanti alla disciplina dell’IMU che incidono direttamente sulle tasche dei contribuenti e che, a seguito di alcune richieste provenienti dai lettori del blog, cerchiamo di trattare con questo nostro intervento. 

Le novità derivano dal decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 6 novembre 2025 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 novembre: un intervento che mira a rendere più uniforme il sistema, ma che lascia ancora ampi margini di scelta ai Comuni.


    a.- Seconda casa: sconti possibili, ma non garantiti

La novità legislativa che ha sollevato più perplessità e discussioni  riguarda le cosiddette “case a disposizione”, cioè gli immobili:

  • non oggetto di contratto di locazione/affittato;
  • non concessi in comodato a titolo oneroso o gratuito;
  • utilizzati solo occasionalmente (tipicamente casa vacanze al mare o in montagna)

Da questo punto di vista, il decreto consente ai Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 50%, ma attenzione, non si tratta di uno sconto automatico, ma di una scelta lasciata alla discrezione dell'amministrazione locale.

Ogni amministrazione comunale decide autonomamente se applicarlo oppure no, valutando le proprie entrate di bilancio. Questo significa che:

  • due immobili identici possono essere tassati diversamente anche a pochi chilometri di distanza;
  • nei centri turistici, dove l’IMU sulle seconde case rappresenta una voce rilevante di entrata, le riduzioni potrebbero non essere applicate.
  • Come verrà verificata la “casa a disposizione”

I Comuni potranno utilizzare criteri concreti per accertare l’effettivo utilizzo dell’immobile, tra cui:

⇒ consumi di luce, acqua e gas;

⇒ presenza di arredi;

⇒ utilizzo stagionale.

Un sistema simile a quello già utilizzato per la TARI, dove assume rilievo la politica gestionale locale e il getto tributario che ogni amministrazione comunale può ottenere dalle tasse sugli immobili.

Occorre ricordare che sono esclusi dagli sconti gli immobili locati, anche per affitti brevi o turistici.


b.- Immobili inagibili: più tutele per i proprietari

Arrivano novità favorevoli anche per chi possiede immobili inutilizzabili, in quanto l'intenzione dell'Esecutivo è quella di meglio considerare questo tipo di situazioni, non limitando questa agevolazione alle sole calamità naturali come accaduto in passato. 

Dal 2026 i sindaci potranno riconoscere riduzioni — fino all’azzeramento dell’imposta — anche quando l’inagibilità deriva da:

- gravi problemi strutturali;

- infiltrazioni importanti;

- cedimenti;

- altre situazioni che impediscono concretamente l’uso dell’abitazione.

Cosa serve per ottenere lo sconto? Non basta una semplice dichiarazione, ma occorre presentare:

- perizia tecnica di un professionista abilitato -

- certificazione comunale oppure documentazione equivalente -

Vi consigliamo, da questo punto di vista, di raccogliere la documentazione con anticipo evita ritardi o rigetti della richiesta.

Rimane invece confermata una tutela significativa: esenzione totale per gli immobili occupati abusivamente, quando il proprietario non può disporne.

domenica 17 agosto 2025

Cassazione: la notifica dell'atto fiscale deve rispettare la procedura della raccomandata informativa

Anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve rispettare i limiti previsti dalla legge e seguire la procedura di notifica prevista ex lege.

Questa è la morale che si può desumere dalla lettura dell'ordinanza n. 14089 del 2025, provvedimento oggetto del nostro intervento odierno e mediante il quale la Corte di Cassazione è tornata a dare una risposta in merito alla  la validità delle notifiche degli atti impositivi, con particolare riferimento al meccanismo della consegna a persona diversa dal destinatario e al successivo invio della raccomandata informativa, previsto dall’art. 60, comma 1, lett. b-bis, DPR n. 600/1973.

Nel caso di specie, una società aveva proposto ricorso contro una intimazione di pagamento ricevuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando, tra le altre, la nullità delle notifiche per mancata produzione delle raccomandate informative prescritte dalla normativa tributaria.

Notifica nelle mani di "persona di famiglia": quando è valida? 
l'obbligo di invio della raccomandata informativa (art. 60 D.P.R. 600/1973)

Occorre premettere che la vicenda oggetto dell'intervento degli Ermellini vede coinvolta una società, ossia una persona giuridica, e il quadro normativo si distingue  tra normativa generale civilistica e disciplina speciale tributaria.

Sul versante civilistico, l’art. 145 c.p.c. consente la notifica presso la sede legale o effettiva della società, con consegna dell'atto al rappresentante legale, alla persona incaricata o, in subordine, ad altra persona fisica qualificata, richiamando, ove necessario, le modalità ordinarie degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Se, però, si tratta di notifica di atti tributari, la normativa generale cede il passo alle specifiche norme previste in tale materia, ed in particolare l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.

La norma in parola ha subito una sostanziale modifica nel 2006 (art. 60, comma 1, lett. b -bis), con la quale è stato previsto un onere aggiuntivo per il perfezionamento della notifica, ove l'atto venga consegnato a soggetti diversi dal destinatario (es. persona di famiglia, addetto alla casa): la notifica deve essere integrata dall'invio della c.d. raccomandata informativa.

Tale adempimento non ha carattere meramente formale o accessorio, ma costituisce elemento strutturale e indefettibile ai fini della validità della notificazione. Non è quindi sufficiente la sola spedizione dell’atto, ma occorre che sia documentalmente provata tanto la spedizione quanto la ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. In assenza di tale adempimento, la notifica deve considerarsi non perfezionata.


- Cassazione - l'Agenzia delle Entrate deve inviare la raccomandata informativa

La Suprema Corte, con motivazione estremamente dettagliata, ha operato una netta distinzione:

  • per le cartelle notificate nel 2004, ha escluso l’obbligo della raccomandata informativa, trattandosi di notifiche antecedenti alla modifica normativa del 2006;
  • per gli avvisi di intimazione del 2008, ha ritenuto invece essenziale la produzione della raccomandata informativa, atteso che, in caso di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario (nel caso di specie, un addetto alla casa), la normativa tributaria vigente già prevedeva tale adempimento a pena di nullità.

La Cassazione ha così cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, rinviando al giudice di merito per verificare se vi sia agli atti valida prova dell’avvenuto invio e ricezione delle raccomandate informative per gli avvisi di intimazione notificati nel 2008.

La decisione ribadisce un principio ormai consolidato, ma spesso trascurato nella prassi: la notificazione fiscale a persona diversa dal destinatario richiede sempre l'invio della raccomandata informativa, la cui omissione determina la nullità della notifica stessa.

Qui di seguito, il provvedimento n. 14089/2025 della Cassazione (Visibile con browser Opera - VPN attivo).

venerdì 31 gennaio 2025

Bonus fiscale 2025: detrazione del 50% per mobili ed elettrodomestici

Anche per l'anno 2025 è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, con detrazione Irpef del 50% per sul prezzo di acquisto, così come deciso con l'ultima legge di Bilancio.

La norma, invero, si è limitata ad estendere una misura già esistente, prevedendo la possibilità di poterne fare richiesta, se si rientra tra i soggetti beneficiari, per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025.

Con questo nostro intervento intendiamo richiamare i punti fondamentali del bonus fiscale, ricordando che la finalità di questa misura non è solo quella di favorire le categorie a basso reddito, ma anche quello di incentivare il cambio degli elettrodomestici in favore di modelli nuovi e meno impattanti dal punto di vista ambientale.

L'esigenza manifestata a livello europeo è, infatti, quella di favorire l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, proprio al fine di ridurre i consumi elettrici domestici e migliorare l’efficienza energetica.

domenica 14 gennaio 2024

Tasse: l'intimazione di pagamento valida solo se prima ti notificano la cartella di pagamento

L'Agenzia delle Entrate o l'ente locale può avanzare una pretesa di pagamento nei vostri confronti attraverso l'intimazione di pagamento?

L'argomento è stato trattato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 5546 del 2023 che trovate in calce, provvedimento che ci consente di svolgere alcune considerazioni n merito a questo particolare atto notificato al contribuente.

a.- Intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/1973)

L'intimazione di pagamento è un atto di impulso che viene notificato dall'ente impositore al contribuente con due specifiche finalità:

1. avvisarlo che sta avviando l'azione esecutiva nei suoi confronti;

2. invitarlo a pagare per ridurre le spese a suo carico con il processo esecutivo.

L'intimazione di pagamento è disciplinata all'art. 50 del DPR 602/1973

"1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.".

b.- Cassazione ordinanza n. 5546/2023 - il ruolo dell'intimazione di pagamento

La Suprema Corte, richiamando il citato art. 50 DPR 602/1973, ha specificato che questo atto non può costituire il titolo esecutivo che giustifichi la pretesa dell'Agenzia delle Entrate, ma ha un mero fine di dare impulso all'azione esecutiva. 

Ne consegue che non è valida l'intimazione di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale o di altro atto impositivo.

Occorre ricordare, infatti, che molto spesso l'intimazione di pagamento viene notificata per interrompere la prescrizione (vedi qui) e la sua efficacia si esaurisce superato l'anno dalla notifica.

Cassazione - Ordinanza n. 5546/2022.

venerdì 22 dicembre 2023

Fine della mediazione tributaria

Dopo poco più di dieci anni termina l'esperienza della mediazione nelle controversie tra fisco e contribuente, con cancellazione dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, tant'è che il contribuente che intenda contestare l'atto notificato dall'Agenzia delle entrate non è più obbligato ad avviare un procedimento di mediazione prima di avviare l'azione davanti al giudice tributario, così come previsto in precedenza (vedi qui).

La novità normativa entrerà in vigore a breve prevede, sotto altro profilo, novità dal punto di vista dei sistemi di conciliazione, con la possibilità di definizione stragiudiziale della controversia.

Quello che è certo e che la novella ha abrogato l’articolo 17-bis della norma sul processo tributario introdotto nel 2011, la quale prevedeva l'istituto della mediazione tributaria con un procedimento ambiguo e che non ha mai prodotto i risultati sperati.

Occorre osservare che la mediazione tributaria prevedeva qualche ambiguità che, con probabilità, ha inciso nello scarso successo dell'istituto, come ad esempio l'assenza di un vero mediatore: Il reclamo, infatti, veniva sottoposto all'attenzione di un altro ufficio dell'Agenzia dell'Entrate e seppur diverso da quello che aveva emesso il provvedimento, comunque  facente parte dell'amministrazione pubblica. 

Peraltro, la scelta del legislatore si pone in contrasto con gli ultimi interventi legislativi in materia, con i quali era stato aumentato il limite per l'obbligatorietà della mediazione tributaria ed era stata prevista una sorta di responsabilità per il funzionario che non accettava la proposta formulata all'esito del procedimento, nel caso di successiva soccombenza dell'amministrazione finanziaria.

Tutta questa esperienza viene accantonata e si procederà con altre strade nel tentativo di soluzioni pacifiche e veloci tra Agenzia e contribuente.

venerdì 3 novembre 2023

Superbonus & catasto: attenti all'adeguamento dei dati catastali

Il Superbonus 110% non ha prodotto effetti solo sulle facciate ristrutturate, o le altre opere che hanno comportato il miglioramento di case e condomini, ma riguardano anche le conseguenze collegate ai cambiamenti catastali intervenuti e che il contribuente deve indicare all'Agenzia delle Entrate.

Il Fisco, infatti, stanno inviando lettere di avviso ai vari contribuenti che, avendo beneficiato del vantaggio fiscale, sono chiamati ad adeguare i propri dati catastali ed in particolare la rendita.

Sono interessati dall'avviso dell'Agenzia delle Entrate tutti gli immobili oggetto di incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e predisposizione di ricarica di veicoli elettrici, disciplinato dall'art. 119 del dl 34/20.

Con le lettere di compliance, l'Agenzia intende risolvere in via bonaria le posizioni con i contribuenti, invitando questi ultimi a rettificare i dati catastali adeguandoli alla nuova realtà intervenuta con la ristrutturazione 110%.

Vi invitiamo ad effettuare un controllo catastale dell'immobile ristrutturato, incaricando un professionista che controlli la corrispondenza dei dati catastali con le opere di adeguamento e ristrutturazione dell'immobile. 

venerdì 8 settembre 2023

Imposta di registro: come funziona, chi la paga e quando non dovete più pagarla

L’imposta di registro consiste in un’imposta indiretta richiesta dallo Stato per la registrazione di determinati atti, colpendo determinate operazioni commerciali che comportano un movimento di ricchezza.

Quali atti sono assoggettati all’applicazione dell’imposta di registro? rientrano nell’area impositiva l’acquisto di un immobile, o il contratto di locazione o nel caso di registrazione di una sentenza o di altro atto giudiziario.

Il presupposto impositivo di questo tributo è la registrazione di un atto presso i pubblici uffici al fine di garantirne la sua conservazione ed integrità. 

1.- Atti soggetti all’imposta di registro – il particolare caso della sentenza del tribunale

Dal punto di vista legislativo, questa imposta trova il suo fondamento normativo nel DPR n. 131/1986 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), il quale contempla espressamente gli atti soggetti al pagamento di essa, tra i quali:

gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato;

gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto degli stessi:

i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite);

i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Sentenze e gli altri atti giudiziari ex art. 37 D.P.R. n. 131/1984.

Occorre ricordare che in tema di provvedimenti pronunciati dal tribunale, vige il principio di soccombenza, ossia la parte che perde la causa (c.d. soccombente) è tenuta a rimborsare all’altra parte tutte le spese di della lite, tra le quali rientra anche l’imposta di registro, nell’aliquota del 3% del valore della causa (con importo minimo di euro 200,00), salvo la precisazione che viene fatta qui di seguito.

Se infatti vige il principio processuale della soccombenza sopra richiamato, è altresì vero che l’ente impositore può provvedere alla registrazione dell’atto giudiziario, chiedendo il pagamento della somma oggetto di imposta a ciascuna delle parti coinvolte nel contenzioso.

Sotto il profilo tributario, infatti, l’art. 57 del T.U.R. stabilisce che tutte le parti in causa sono solidalmente tra loro obbligate al pagamento dell’imposta di registro, sicché lo stato può chiedere anche alla parte vincitrice della causa di assolvere al dovere tributario, salvo il diritto di quest’ultimo di potersi rivalere nei confronti della controparte (c.d. soccombente. Per un approfondimento, vedi qui).

venerdì 11 novembre 2022

Bollette energia e gas: 600,00 euro di contributo per il lavoratori dipendenti per compensare i maggiori costi del 2022

Il recente D.L. n. 115/2022 (c.d. "aiuti bis") ha introdotto alcune misure in aiuto dei consumatori che hanno sofferto un deciso incremento del costo di energia elettrica e gas durante il 2022. 

L'art. 12 del citato decreto legge ha riconosciuto un contributo per i lavoratori dipendenti pari ad euro 600,00 volto a fronteggiare le spese sostenute per le utenze domestiche di energia elettrica e gas.

La norma in parola prevede che: " Limitatamente al periodo d'imposta  2022,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il  valore dei beni ceduti e  dei  servizi  prestati  ai  lavoratori  dipendenti nonché' le somme erogate o  rimborsate  ai  medesimi  dai  datori  di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del  servizio  idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il  limite complessivo di euro 600,00.".

Con la Circolare n. 35/2022 riportata di seguito, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune informazioni pratiche che vengono di seguito sintetizzate. 

- A chi spetta questo tipo di misura di assistenza? come chiedere il rimborso?

I lavoratori dipendenti sono destinatari della misura fiscale e possono chiedere al datore di lavoro di riconoscere questo tipo di assistenza per il pagamento delle utenze domestiche durante il  2022.

Sono beneficiari del provvedimento i titolari di reddito da lavoro dipendente  e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 51 comma 3 TUIR, i quali possono rivolgersi al datore di lavoro per ottenere l'agevolazione fiscale.

Più semplicemente, per ottenere il rimborso, il lavoratore deve avanzare richiesta al datore di lavoro, provando l'esistenza del diritto ex art. 12 del D.L. 115/2022, attraverso la copia  delle bollette, o comunque un’autocertificazione con la quale sia fornita prova della spesa sostenuta e riporti le fatture pagate con gli estremi (consigliamo, a tal proposito, di fotocopiare le bollette ed i relativi pagamenti anche estraendoli dal conto corrente on line).

Quali sono le utenze rimborsabili? come esposto in precedenza, trattasi dei consumi domestici pagati durante il 2022 e fino al 12 gennaio 2023, ma relativi al periodo d'imposta 2022, e relativi ad immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal lavoratore o da suoi familiari, a prescindere dalla sussistenza della residenza o del domicilio negli stessi.

Rientrano nell'ambito applicativo della misura anche i consumi per utenze intestate al condominio, ma relative a consumi del singolo condomino, sempreché siano riconosciute al lavoratore proprietario o locatario in modo analitico.

Come esposto in precedenza, il lavoratore potrà rilasciare al datore di lavoro anche un autocertificazione, ex artt. 46 e 47 del Dpr 445/2000, ove sia anche dichiarato dal beneficiario di non aver già ricevuto il rimborso da altri datori.

Vi consigliamo, infine, di mantenere copia della documentazione probatoria del vostro diritto al beneficio appena richiamato, al fine di fornire la prova all'eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E' anche vero che per coloro che abbiano smarrito i documenti, potranno comunque rivolgersi al fornitore del servizio di energia elettrica e gas e richiedere, ad esempio, copia della bolletta.

Di seguito, la Circolare n. 35/2022.

venerdì 24 dicembre 2021

sabato 11 dicembre 2021

sabato 4 dicembre 2021

Bonus ristrutturazione 2022 - i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Fonte: Agenzia Entrate
22 novembre 2021
Con riferimento a lavori per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, un contribuente, a seguito della ricezione della fattura da parte di un fornitore, in data 11 novembre 2021 ha effettuato il pagamento dell’importo ivi previsto rimasto a suo carico, ma alla data del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) non ha ancora trasmesso all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura.

A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

venerdì 16 luglio 2021

Bonus TV - fino a 100 euro di sconto con la rottamazione TV

Arriva, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, una nuova agevolazione fiscale in favore dei consumatori, ossia quella legata all'acquisto di un nuovo apparecchio TV DVB-T2 e che sarà operativa a partire dal prossimo 23 agosto 2021.

Ad onor del vero, il vantaggio fiscale era già stato introdotto con la Legge di Bilancio del 2018, e questa novità normativa, formalizzata con la firma del decreto attuativo del 7 luglio 2021, si limita ad ampliare la platea dei soggetti interessati.

La norma, in buona sostanza, riconosce a cittadini italiani uno sconto del 20%, fino a 100 euro, sull’acquisto di un nuovo televisore, senza prevedere alcun requisito ISEE per giovarsi del bonus.

Appare chiaro, però, che potrebbe essere richiesta la prova, magari anche sotto forma di autocertificazione, di essere proprietari di un TV acquistato prima del 2018 e di volerlo rottamare.

Altro requisito necessario per usufruire del citato bonus, è il regolare pagamento del canone RAI, sicché sono esclusi tutti coloro che non hanno adempiuto a tale dovere negli anni.

Come si può ottenere lo sconto? occorre presentare il vecchio apparecchio al negoziante ove si acquista il TV, o all'isola ecologica, la quale rilascia un buono che potrà essere utilizzato per l'acquisto del nuovo prodotto. 

venerdì 16 aprile 2021

Bonus 110% - quale maggioranza per l'approvazione del progetto

La vicenda bonus 110% sta riguardano molti condomini chiamati a dover decidere se adire alle proposte di ristrutturazioni avanzate dai vari amministratori di condominio.

Abbiamo ricevuto, all'indirizzo sos@consumatoreinformato.it, una mail di chiarimento da parte di un consumatore e riteniamo di estendere anche ai lettori del blog sia il quesito che la nostra risposta. 

Buona lettura.

"Spett.le Associazione,

vi scrivo per porvi il mio problema e chiedere una vostra valutazione.

Sono condominio in un condominio in via.......a Milano e la prossima settimana l'amministratore presenterà un progetto di opere di ristrutturazione del condominio, approfittando del bonus 110%.

Vi chiedo, a tal proposito, quale quorum di maggioranza è sufficiente per deliberare i lavori che rientrano nell'eco bonus 110? 

Alcuni condomini, tra cui il sottoscritto, vorrebbero opporsi? 

Possiamo far dichiarare nulla la delibera perché lavori non urgenti? 

Il fabbricato è in ottime condizioni, ed anche se è stato costruito verso la fine degli anni '50, nel 2001 è stato oggetto di profondi lavori di ristrutturazione che hanno riguardato facciata, infissi, giardino, balconi, tetto, ascensori.

Qualche anno fa, infine, è stata sostituta la caldaia.

Ora non pensiamo che sia necessaria alcuna opera di rifacimento e non vorremo che con la scusa dell'eco bonus vengano fatti lavori i cui costi, in futuro, a nostro carico.

Purtroppo una maggioranza pare essere favorevole ai lavori, incantata dall’unico abbaglio che tutto sarebbe gratis, ha dato approvazione ai lavori.

Quale voto è necessario per questi lavori?

grazie per la risposta.".

venerdì 5 marzo 2021

Polizia Postale avverte: nuove mail truffa da false mail Agenzia Entrate

Fonte: comunicato stampa
16 febbraio 2020
Questa volta il tentativo di carpire illecitamente informazioni personali e dati di carte di credito o di accesso a servizi online, arriva da un’email APPARENTEMENTE inviata da un Istituto bancario. L’email truffaldina, nella quale si fa FALSAMENTE riferimento a una presunta collaborazione con la Polizia Postale, invita gli ignari utenti a cliccare su un link al fine di aderire a un nuovo sistema ideato per migliorare la protezione e la sicurezza delle transazioni e dei conti.

 Fate attenzione!! Le Banche non vi richiederanno mai di fornire o confermare i vostri dati di accesso o bancari via email.

domenica 28 febbraio 2021

Il fisco deve provare il maggior valore dell'immobile per aumentare le tasse nel caso di vendita

Nel caso di vendita di un immobile, se l'Agenzia delle Entrare ritiene che il valore del bene oggetto di rogito notarile sia inferiore a quello di mercato, è tenuta ad offrire una prova concreta del valore eccessivamente basso indicato in atto e finalizzato a pagare meno tasse da parte del contribuente.

Il caso è stato affrontato dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dal ricorso presentato da contribuenti contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, dopo aver rettificato il valore di vendita di un immobile, ha chiesto il pagamento di maggiori imposte ipotecarie e catastali collegate al passaggio di proprietà.

Parte appellante ha contestato la motivazione con la quale l'ente impositore ha, in ultima istanza, aumentato le tasse collegate alla vendita, evidenziando la carenza di una prova certa in merito al maggior valore veniale dell'immobile in quella determinata zona geografica e in questo periodo storico. 

Il giudice ha accolto la tesi dell'appellante, osservando che ai fini dell'accertamento del maggior valore di una casa nella compravendita immobiliare, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad utilizzare il metodo compartivo (ossia comparazione della vendita con altre avvenute nella medesima zona e periodo storico), sempreché che vi siano più vendite da porre in comparazione alle medesime condizioni, al fine di provare in modo certo che il valore del bene indicato nell'atto notarile è significativamente minore rispetto a quello di mercato. 

Se manca tale presupposto, il principio applicato dall'Ufficio non può essere ritenuto valido e la motivazione dell'atto adeguata a giustificare la maggiore ripresa a tassazione pretesa verso il contribuente con l’avviso di liquidazione. 

Qui CTR della Liguria

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...