Questa domenica proponiamo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza penale, con la quale è stata confermata la condanna del titolare di alcuni siti web che proponevano attività di vendita piramidale on line.
Il sistema utilizzato dal venditore si fondava sul classico meccanismo della "catena di Sant'Antonio" con il quale ogni iscritto era chiamato ad invitare (attirare) altre persone per ottenere il vantaggio/ premio conseguente alla partecipazione (wikipedia).
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza sottoposta alla propria attenzione, ha considerato la condotta incriminata contraria all'art. 5 della legge 17 agosto 2005 n. 173, il quale dispone "Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto di reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo".
La Corte, applicando la norma appena richiamata, ha distinto l'ipotesi in cui un aderente è chiamato a proporre un prodotto o un servizio, da quella ove il guadagno intervenga mediante il reclutamento di altre persone.
La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale è illecita la condotta di coloro che promettono un vantaggio/premio ad un terzo solo nel caso in cui quest'ultimo recluti altre persone facendole aderire alla struttura, senza promuovere la vendita di alcun bene o servizio.
La Corte di Cassazione, confermando la sentenza sottoposta alla propria attenzione, ha considerato la condotta incriminata contraria all'art. 5 della legge 17 agosto 2005 n. 173, il quale dispone "Sono vietate la promozione e la realizzazione di attività e di strutture di vendita nelle quali l'incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura.
E' vietata, altresì, la promozione o l'organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, piani di sviluppo, "catene di Sant'Antonio, che configurano la possibilità di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e in cui il diritto di reclutare si trasferisce all'infinito previo il pagamento di un corrispettivo".
La Corte, applicando la norma appena richiamata, ha distinto l'ipotesi in cui un aderente è chiamato a proporre un prodotto o un servizio, da quella ove il guadagno intervenga mediante il reclutamento di altre persone.
La Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale è illecita la condotta di coloro che promettono un vantaggio/premio ad un terzo solo nel caso in cui quest'ultimo recluti altre persone facendole aderire alla struttura, senza promuovere la vendita di alcun bene o servizio.
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