domenica 7 aprile 2013

Swap nullo se il contratto di mutuo è stato estinto

Nel caso in cui la banca abbia fatto sottoscrivere al cliente uno SWAP per la copertura dei rischi del mutuo, l'estinzione del finanziamento comporta la nullità del derivato finanziario per "carenza sopravvenuta di causa".

La decisione è stata assunta dal Tribunale di Brindisi, con Ordinanza dello scorso 29 gennaio 2013 e che vi proponiamo questa domenica.

E' la classica storia di una società che contrae alcuni mutui con Monte dei Paschi di Siena per finanziare la propria attività.

Il dipendente di MPS propone, al fine di salvaguardare la società dal rischio fluttuazione del tasso sui finanziamenti, di sottoscrivere un contratto di SWAP il cui fine era quello di tutelare il cliente.

Successivamente la società estingue i contratti di mutuo e chiede, contestualmente, la chiusura del contratto di SWAP non essendo lo stesso più giustificato.

La banca subordina la chiusura dello SWAP al pagamento in proprio favore di 250.000,00 euro da parte del cliente.

L'importo determinato dalla banca consisteva nel valore attuale dello SWAP(cd mark to market) e che era di segno evidentemente negativo per la società.

Quest'ultima ricorre al tribunale chiedendo di dichiararsi la nullità del contratto di SWAP.

Il Tribunale di Brindisi osserva che il contratto derivato trova suo fondamento nel contratto di mutuo, in quanto la causa contrattuale del primo è quella di tutelare il cliente dalla fluttuazione del tasso di interesse prevista per il secondo. Tra i due rapporti negoziali si crea, quindi, un collegamento negoziale con la conseguenza che le vicende del contratto principale (il mutuo) producono i propri effetti anche per il contratto accessorio (SWAP).

Il giudice pugliese osserva che la causa giuridica di questo secondo contratto, la copertura del rischio di tasso, permane fino a quando il contratto di mutuo rimane in essere, sicché alla chiusura di quest'ultimo lo SWAP deve essere considerato nullo per sopravvenuta mancanza di causa in concreto.

Il giudice riconosce le ragioni della società e dichiara nullo il contratto di SWAP sottoscritto con MPS, come potete leggere nella sentenza che vi proponiamo di seguito.


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