sabato 6 aprile 2013

Da Trentino inBlu al blog: “Casa dolce casa: assicurazione della casa”

In questa puntata come nelle successive affronteremo brevemente la problematica legata all'assicurazione degli immobili.

Concluderemo questo percorso di tre puntate con la visita nella nostra trasmissione di un assicuratore che risponderà volentieri alle domande che vorrete inviarci.

Questo breve percorso toccherà in particolare:
  1. Il contratto di assicurazione relativo a immobili da costruire.
  2. Il contratto di assicurazione degli immobili di proprietà.
  3. Il contratto di assicurazione condominiale.
Per quanto riguarda la prima tipologia esposta, è opportuno premettere che la presenza di tale contratto di assicurazione è disciplinata dall’art.4 dal D.Lgs 122/2005 regolante “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210”.

Citato articolo, prevede, infatti, che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all'acquirente dell’immobile, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa della durata di dieci anni, con decorrenza dalla data di fine lavori.

Tale polizza deve prevedere la copertura dei danni materiali e diretti dell’immobile, compresi danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 del c.c. derivati da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, e comunque manifestatosi dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita o assegnazione.

L’art. 1669 c.c. che disciplina la “Rovina e difetti di cose immobili” prevede che, quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti.

Giurisprudenza costante ha stabilito che tale disciplina trova applicazione anche nei confronti del costruttore- venditore dell’immobile.

Onere posto a carico di chi subisce il danno, che sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta. Decorso tale periodo, infatti, il diritto al risarcimento si prescrive.

Riassumendo quindi:
    • Il costruttore (costruttore-venditore) deve consegnare polizza di assicurazione decennale all’atto del trasferimento dell’immobile.
    • La polizza inizia a decorrere dall’ultimazione dei lavori, pertanto è necessario prestare massima attenzione qualora il trasferimento della proprietà non coincida con il fine lavori.
    • Il contratto stipulato in assenza di detta assicurazione è perfettamente valido. In quest’ultimo caso l’acquirente può chiedere alternativamente o la risoluzione del contratto per inadempimento o l’adempimento entro congruo termine (non inferiore a 15 gg).
    • Resta salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
Da evidenziare però che ai sensi dell’art. 1453 c.c., se la risoluzione del contratto può essere chiesta anche quando il giudizio è stato promosso per chiedere l’adempimento, non è concesso il contrario, nel senso che non può essere chiesto l’adempimento quando è stata richiesta la risoluzione.









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