domenica 5 maggio 2013

Una associazione consumatori non è legittimata a rappresentare i contribuenti

I concetti di "contribuente" e "consumatore" sono sovrapponibili? il TAR del Lazio ha ribadito, con la sentenza dello scorso marzo che vi proponiamo questa domenica, che non vi è coincidenza tra queste due figure.

Il giudice amministrativo ha negato, di conseguenza, la legittimazione di una associazione dei consumatori alla tutela degli interessi dei contribuenti nei confronti di un soggetto pubblico.

Non è la prima volta che il TAR è costretto ad intervenire in materia, delimitando la possibilità per le associazioni dei consumatori di intervenire nelle controversie che contrappongono contribuente e Amministrazione finanziaria (vedi).

Con questa sentenza, il TAR ha evidenziato il difetto di legittimazione ad agire dell'associazione consumatori, dichiarando la inammissibilità del ricorso proposto.

Su punto, il giudice chiarisce per quali motivi considera inammissibile il ricorso proposto dall'associazione la legittimazione a ricorrere delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso di regolare iscrizione nell’ apposito elenco ministeriale, legittimazione correlata ai “diritti fondamentali” che l’art. 2 comma 2 d.lg. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. Codice dei consumatori) riconosce in favore dei consumatori e degli utenti medesimi, per quanto ampia non può tuttavia estendersi sino a ricomprendere qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente, in modo diretto o indiretto, sui cittadini, dovendo al contrario esser commisurata a quegli atti che siano idonei a interferire con specificità e immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti”.

Il giudice pare negare la legittimazione dell'associazione consumatori, in quanto difetterebbe l'interesse specifico e diretto che giustifichi l'azione legale.

Di seguito, la sentenza del TAR Lazio

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