Questa domenica vi proponiamo la recente sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la quale ha dichiarato la nullità della cartella esattoriale di Equitalia, per vizio della notifica.
Il Giudice ha ribadito il principio secondo il quale la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, mentre non è valida la notifica operata al portiere del condominio, in quanto trattasi di persona non legittimata a ricevere l’atto.
L’art. 26, comma 3 del DPR 602/1973 stabilisce che la notifica è valida solo se il contribuente viene messo ad effettiva conoscenza dell’atto tributario, e tale risultato non viene certamente raggiunto con la consegna della cartella esattoriale al portiere.
Di seguito, potete leggere la sentenza della Commissione Tributaria di Roma.
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