sabato 5 ottobre 2013

Da Trentino inBlu al blog "Energia elettrica: il cliente moroso viene maggiormente tutelato"

Una delle novità entrate in vigore nelle ultime settimane può interessare coloro che si trovano costretti a pagare una bolletta della luce in ritardo, e possono temere di vedersi disattivata l'utenza.
Dallo scorso 1° settembre 2013, l'operatore commerciale non può più sospendere immediatamente la fornitura dell'energia, nell'ipotesi in cui il cliente risulti inadempiente al pagamento dei canoni periodici.

1.- Pago in ritardo? Tempi certi per la disattivazione del servizio
L'Autorità Garante per l'Energia è intervenuta, con nuove norme volte a regolare queste spiacevoli situazioni, dando più certezze ai consumatori a partire da una maggiore informazione sulla messa in mora e tempi certi per ricevere l´avviso di disattivazione del servizio.
Il consumatore, quindi, può ovviare al suo inadempimento, pagando le bollette arretrate, evitando che gli venga sospeso il servizio.
La società che fornisce il servizio di energia elettrica non può autonomamente sospendere il servizio erogato al cliente inadempiente, ma deve prima inviare allo stesso:

a. avviso di messa in mora: comunicazione dove viene indicato l'importo non pagato, maggiorato di interessi ed ulteriori costi, e viene fornito un termine di pagamento;

b. Avviso di distacco del servizio: comunicazione con la quale l'azienda comunica un termine di pagamento, superato il quale avviene il distacco del servizio.

Questa seconda comunicazione deve essere inviata all'utente moroso, non prima di venti giorni successivi all'avviso di messa in mora.
La società può, inoltre, sospendere il servizio qualora siano trascorsi tre giorni dalla ricezione dell'avviso di distacco e quest'ultimo non abbia provveduto alla regolarizzazione della sua posizione.
Nel caso in cui l'utente invii un reclamo al fornitore in merito al suo ritardo nel pagamento, il fornitore non può sospendere l'erogazione del servizio senza aver prima risposto al reclamo. Se il consumatore non è persuaso dalle motivazioni con le quali la società respinge il suo reclamo, può rivolgersi, da solo o mediante una associazione dei consumatori, allo sportello del consumatore presso l'Autorità Garante per l'energia e il gas (vedi).

2. Sanzioni per chi non rispetta le regole
Il fornitore che non rispetta le regole introdotte dal Garante deve indennizzare il cliente per i periodi di ingiustificato distacco del servizio erogato.
L'Autorità ha previsto indennizzi automatici per queste violazioni, in quanto il venditore dovrà pagare
  • 30 euro se la fornitura sia stata sospesa per morosità senza l´invio della raccomandata con la comunicazione di costituzione in mora.
  • 20 euro se la fornitura è stata sospesa per morosità ma il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato i tempi previsti.
    L'Autorità Garante ha previsto la sanzione nei confronti della società anche nel caso in cui le comunicazioni di cui sopra non siano chiare e trasparenti, indicando il termine di ultimo pagamento e quello, decorso il quale il fornitore può sospendere la fornitura nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato.
3. Cosa fare per riattivare il servizio distaccato?
Accede, però, che il cliente non paghi l'importo dovuto e la fornitura del servizio sia legittimamente sospesa.
Cosa si può fare in questi casi?
Il cliente, dopo aver adempiuto al proprio dovere, deve inviare alla società un' apposita richiesta scritta di riattivazione del servizio, assieme ai bollettini di pagamento degli importi insoluti.
Il fornitore, accertato il pagamento della somma richiesta, deve tempestivamente riattivare il servizio.

Di seguito, un estratto della trasmissione di venerdì 4 ottobre 2013.


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