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lunedì 27 luglio 2026

I marchi senza fiaccola: l'AGCM accerta violazioni del D.L. 16/2020 sui simboli olimpici

Fonte: comunicato stampa
17 luglio 2026

 Le società sanzionate hanno realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Istruttorie avviate grazie al monitoraggio svolto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A. (supermercati “Il Gigante”), MD S.p.A. (supermercati “MD”), Magazzini Gabrielli S.p.A. (supermercati “Oasi”), RetailPro S.p.A. (supermercati “Pro7”) e Butan Gas S.p.A. e ha accertato violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro.

Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e l’Autorità ha esercitato le competenze attribuite dal D.L. n. 16/2020 (convertito con Legge n.31/2020) in materia di “attività parassitarie” (cd. “Ambush marketing”). In particolare, l’Antitrust ha accertato che Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A., MD S.p.A., Magazzini Gabrielli S.p.A., RetailPro S.p.A. e Butan Gas S.p.A. - pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - hanno realizzato un collegamento tra il proprio marchio e le Olimpiadi, inducendo in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali.

In concomitanza con il periodo di svolgimento dei Giochi olimpici, infatti, le società hanno svolto campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati, a vario titolo, i simboli (cinque cerchi) e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Questi elementi sono risultati idonei a configurare una attività parassitaria in violazione del divieto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020.


lunedì 15 giugno 2026

Pratica commerciale scorretta: Antitrust bacchetta Philip Morris

Fonte: comunicato stampa
10 giugno 2026

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

 L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina.

L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

lunedì 1 giugno 2026

Recensioni on line: le nuove regole tuteleranno mercato e consumatori?

Torniamo a trattare un argomento, le recensioni online, abbastanza delicato, in quanto i commenti - più o meno genuini - lasciati da altri consumatori possono condizionare la scelta di un ristorante o di un hotel. 

Il problema, però, è noto da anni: non tutte le recensioni sono autentiche, e già ne abbiamo parlato nella famosa vicenda Tripadvisor (vedi qui), primo vero punto di discussione di questo fenomeno, ossia di commenti costruiti, giudizi pilotati, vere e proprie campagne di recensioni acquistate e che hanno progressivamente minato la fiducia dei consumatori, alterando anche la concorrenza tra le imprese.

Avevamo fornito alcuni suggerimenti per difendersi da questa pratica scorretta (clicca qui), ma la recente novità normativa entrata in vigore il 7 aprile 2026, dovrebbe consentire una maggior veridicità degli interventi on line, introducendo regole specifiche e dettagliate in materia di recensioni online, almeno nei settori del turismo e della ristorazione.


- Una disciplina che arriva dopo anni di interventi “indiretti”

Come anticipato in precedenza, le recensioni false non erano affatto lecite neppure prima e il nostro ordinamento già prevede norme di contrasto, ma in modo indiretto.

Il Codice del Consumo, infatti, vieta le pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, tra cui rientra anche la diffusione di recensioni non veritiere o manipolate, sanzionando anche le piattaforme che favoriscono queste condotte, come accaduto nella vicenda Tripadvisor, o più di recente con Trustpilot (vedi qui).

I ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno evidenziato come il sistema è costruito su principi generali, che richiede interventi caso per caso, successivi e che non sempre possono tutelare i soggetti danneggiati dai commenti falsi.

Negli ultimi anni è sorta l'esigenza della creazione di una disciplina specifica che chiarisca ciò che è lecito e cosa no, fornendo dei paletti chiari ed indiscutibili.

domenica 31 maggio 2026

Privacy e telemarketing: il Garante sanziona Enel Energia

Questa domenica parliamo di telefonate commerciali moleste e privacy, segnalandovi il recente provvedimento con il quale il Garante Privacy ha censurato l'attività di telemarketing aggressivo portato avanti da Enel Energia.

Con il provvedimento n. 170 del 12 marzo 2026, Garante per la protezione dei dati personali ha contestato alla società pratiche ritenute non conformi alla normativa privacy, soprattutto per l’utilizzo di chiamate “gestionali” trasformate poi in vere e proprie proposte commerciali.


a.- Quali condotte sono state condannate dal Garante privacy?

La vicenda prende le mosse dalle segnalazioni rivolte all'Autorità da alcuni consumatori avevano segnalato di aver ricevuto telefonate apparentemente legate all’attivazione o gestione del contratto di fornitura elettrica.
Nel corso della chiamata, però, gli operatori proponevano offerte commerciali aggiuntive, nonostante gli utenti:

  • fossero iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni;
  • avessero negato il consenso marketing;
  • avessero espresso chiaramente la volontà di non ricevere promozioni.

L'Autorità garante ha condannato questa condotta ove l'operatore commerciale utilizza una chiamata “tecnica” o “di assistenza” per finalità promozionali senza il consenso della controparte.

A parere di chi scrive, in aderenza con quanto espresso nel provvedimento che trovate in calce a questo nostro intervento, rappresenta una violazione dei principi di liceità e trasparenza previsti dal GDPR.


b.- Il punto centrale: il consenso deve essere autentico - no al raggiro del cliente

Il provvedimento ribadisce un principio molto importante per i consumatori, ossia non basta raccogliere numeri di telefono tramite form online o sistemi automatici se poi non si riesce a dimostrare in modo certo che il consenso sia stato realmente dato dall’utente.

Il Garante ha criticato in particolare i sistemi di “opt-out” utilizzati per i ricontatti commerciali, ritenendoli poco efficaci contro utilizzo illecito di numeri telefonici.

Il sistema di tutela predisposto deve garantire la tutela dai caricamenti massivi di contatti e da possibili truffe o pratiche aggressive portate avanti da società aggressive ed interessate ad avviare nuovi contratti per la fornitura dei servizi o il cambiamento di quelle attuali.

L’Autorità ha invece valorizzato il sistema del cosiddetto “double opt-in”, cioè la doppia conferma da parte dell’utente, affinché l'operazione commerciale (offerta contrattuale) sia confermata, e voluta, da parte del consumatore.


c.- Perché questa decisione è importante

La decisione conferma che:
  • le aziende devono controllare seriamente call center e partner commerciali;
  • il consenso marketing non può essere presunto;
  • le chiamate commerciali mascherate da assistenza possono essere illecite;
  • il consumatore mantiene sempre il diritto di opporsi alle comunicazioni promozionali.

Il provvedimento del Garante rappresenta un ulteriore segnale verso un contrasto più severo al telemarketing invasivo e alle pratiche commerciali poco trasparenti.

Garante Privacy - provvedimento n. 170/2026 del 12 marzo 2026.

venerdì 15 maggio 2026

Intesa restrittiva della concorrenza - arriva la maxi stangata dell'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
28 aprile 2026
L’Autorità ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato. Le tre società hanno attuato un’intesa per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips S.p.A. (8.239.210 euro), Pata S.p.A. (7.555.387 euro) e Preziosi Food S.p.A. (7.503.550 euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. “private label”).

Le tre società hanno attuato un’intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. L’Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l’infrazione.

Inoltre l’Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall’art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell’ammenda.

venerdì 8 maggio 2026

Call center e truffe telefoniche: tre cifre sono la vera tutela del consumatore?

In più circostanze abbiamo segnalato, con i nostri interventi, le problemi che contraddistinguono il rapporto con il telefono ed i rischi di essere vittime di truffe digitali. 

Stiamo parlando di chiamate commerciali insistenti, offerte poco chiare, telefonate mute, passaggi di contratto mai richiesti e, nei casi peggiori, vere e proprie truffe organizzate. Un fenomeno che non accenna a diminuire e che colpisce soprattutto le fasce più vulnerabili: anziani, persone sole, utenti meno consapevoli dei propri diritti.

Di recente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è intervenuta al fine di limitare/controllare questo fenomeno, con provvedimenti di contrasto a questo fenomeno, come ad esempio il filtro anti spoofing (vedi qui).

Un recente intervento di AGCOM dovrebbe venire incontro alle esigenze dei consumatori, introducendo numeri brevi a tre cifre per rendere più riconoscibili le chiamate “legittime” dei call center. Ma è davvero una svolta per i consumatori?


- Un nuovo “prefisso di fiducia”: cosa prevede la delibera Agcom

Stiamo parlando della delibera n. 21/26/CIR di AGCOM, ulteriore tentativo di contrasto al telemarketing aggressivo e alle frodi telefoniche, come anticipato in precedenza e che, in concreto costringerà le aziende, banche, utility e call center che operano al rispetto delle regole potranno utilizzare numeri a tre cifre per contattare i clienti.

L’idea è semplice: trasformare il numero in un segnale immediato di riconoscibilità, ossia un numero breve dovrebbe consentire al consumatore di individuare subito una chiamata “tracciata” e distinguere più facilmente tra contatti affidabili e chiamate sospette

Una logica già vista con i numeri di emergenza o di assistenza clienti, costruiti proprio per essere chiari e memorizzabili.

Va però chiarito fin da subito un aspetto decisivo e al tempo stesso un limite: il sistema non è automatico né obbligatorio per tutti gli operatori. Si basa su adesione volontaria. 

Questo significa che, almeno in una prima fase, molte chiamate legittime continueranno ad arrivare da numeri ordinari, rendendo la distinzione meno immediata di quanto si potrebbe pensare.

venerdì 1 maggio 2026

Messaggi ingannevoli - Revolut sanzionata per pratiche commerciali scorrette

Fonte: comunicato stampa
2 aprile 2026

 Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità.

L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese.

Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.

lunedì 6 aprile 2026

Arriva il contributo straordinario per le bollette di energia elettrica

Fonte: comunicato stampa
15 marzo 2026

ARERA ha definito le modalità operative per l’erogazione del contributo straordinario di 115 euro previsto dal “dl Bollette” (decreto-legge 21/26) a favore dei clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico al 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del decreto stesso.

I destinatari del provvedimento non dovranno presentare alcuna domanda; il contributo, infatti, sarà riconosciuto automaticamente e in un’unica soluzione ai clienti domestici titolari di un punto di prelievo attivo e riceventi il bonus sociale per disagio economico.

Il contributo sarà riconosciuto direttamente in bolletta, nella prima fattura utile successiva all’adozione del presente provvedimento, con evidenza separata rispetto alle altre voci. L’erogazione avviene a cura del fornitore o dell'esercente la maggior tutela che serviva il cliente alla data del 21 febbraio 2026, anche qualora il cliente abbia successivamente cambiato fornitore.

Qualora dalla medesima bolletta risulti un credito a favore del cliente, questo sarà contabilizzato nelle bollette successive. In caso di interruzione della fornitura, il credito sarà corrisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

Si ricorda inoltre, che il contributo straordinario è cumulabile con altri sconti, quindi va ad aggiungersi alle riduzioni già previste per i beneficiari del bonus sociale elettrico. 

Con successivo provvedimento, l’Autorità definirà le modalità di erogazione del contributo volontario previsto dall'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto-legge, destinato ai nuclei familiari non titolari del bonus sociale con ISEE annuale non superiore a 25.000 euro.

venerdì 6 marzo 2026

Multa di 800.000 euro ad Agos Ducato per discriminazione IBAN

Fonte: Comunicato stampa
9 febbraio 2026
La società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con una sanzione pari a 800.000 euro un’istruttoria in applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. regolamento SEPA) nei confronti di Agos Ducato SpA. La società, a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA.

L’articolo 9 del Regolamento SEPA stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma in questione, dal momento che ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto.

lunedì 23 febbraio 2026

sabato 21 febbraio 2026

Pratiche commerciali scorrette (dark patterns): sanzionata eDreams

Fonte: comunicato stampa
4 febbraio 2026

L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns.

venerdì 6 febbraio 2026

Filtro anti-spoofing di AGCOM: discreti risultati e criticità irrisolte

Come è noto, dal 19 novembre 2025 è in vigore la seconda fase del contrasto allo spoofing telefonico in Italia: dopo il blocco delle chiamate internazionali con numeri fissi italiani (attivo dal 19 agosto), AGCOM ha esteso il filtro anche alle chiamate internazionali che si presentano con numerazioni mobili italiane contraffatte (per un nostro precedente intervento, clicca qui).

Una misura tecnica che, secondo i dati ufficiali dell’Autorità, dovrebbe portare a una drastica riduzione delle chiamate indesiderate e dei tentativi di frode via telefono, così come evidenziato da AGCOM di recente.

Tuttavia, a fine gennaio 2026, la percezione reale tra consumatori, associazioni e osservatori è molto più sfumata: se da un lato si riconosce l’importanza dell’intervento, dall’altro emergono evidenti limiti e un fenomeno che, pur cambiando forma, non si è risolto.

lunedì 5 gennaio 2026

Teleselling sanzionato dall'Antitrust

Fonte: comunicato stampa
9 dicembre 2025

Le società contattavano i consumatori per proporre l’attivazione di contratti di energia e di telefonia e fornivano informazioni ingannevoli su identità del chiamante, oggetto della telefonata, convenienza economica delle offerte commerciali proposte. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per oltre 500 mila euro nei confronti di società di call center che promuovono la conclusione di contratti nel settore dell’energia (Titanium S.r.l. e Fire S.r.l.; J.Wolf Consulting S.r.l.) e nel settore delle telecomunicazioni (Nova Group S.r.l. e Communicate S.r.l.; Entiende S.r.l.). Nello specifico, le sanzioni sono state così articolate: 160 mila euro in solido a Titanium S.r.l. e Fire S.r.l., 120 mila euro a J.Wolf Consulting S.r.l., 80 mila euro a Nova Group S.r.l. e 40 mila euro a Communicate S.r.l.,120 mila euro a Entiende S.r.l.

lunedì 29 dicembre 2025

Comunicazioni ingannevoli - sanzionato Tannico S.r.l.

Fonte: comunicato stampa
17 novembre 2025
La società diffondeva comunicazioni ingannevoli e omissive per promuovere la vendita online di bevande alcoliche a prezzi promozionali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a Tannico s.r.l. per pratica commerciale scorretta. La società, tramite il sito www.tannico.it e l’app Tannico, diffondeva comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche pubblicizzate.

In particolare, Tannico s.r.l. promuoveva in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, erano maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti alle offerte, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sull’effettiva convenienza economica delle promozioni. A metà luglio 2025, durante l’istruttoria, la società ha modificato sito web e app, mettendo fine all’infrazione.

sabato 13 dicembre 2025

Filtro anti-spoofing AGCOM: prime riflessioni sul blocco delle telefonate marketing

Torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulle recenti novità introdotte da AGCOM, autorità garante per le telecomunicazioni, e volte a contrastare le telefonate marketing insistenti o, ancor peggio, le truffe telefoniche.

Abbiamo già trattato la questione (vedi qui), manifestando qualche dubbio, peraltro confermato dalle continue segnalazioni ricevute durante questi ultimi mesi.

Dal 19 novembre 2025 è attiva la seconda fase del filtro anti-spoofing di AGCOM, che blocca automaticamente le chiamate dall’estero camuffate con numeri mobili italiani. 

E forse questo è un effettivo passo importante nella lotta contro il telemarketing illecito e truffe telefoniche, in quanto nella prima fase, avviata lo scorso 19 agosto, le telefonate oggetto di blocco erano solo quelle falsificate con numeri fissi italiani.


- Dove interviene il blocco delle telefonate

Dallo scorso 19 novembre, vengono bloccate tutte le telefonate che arrivano da paese stranieri, oltreché dall'Italia, e che usano numeri italiani falsi.

Come ha comunicato AGCOM con un recente studio, le telefonate bloccate solo nei giorni tra il 19 e il 21 novembre scorso sono 7,46 milioni e quindi un numero esorbitante.

E' stato appurato, inoltre, che il 50%, 70%, fino al 90% delle chiamate da mobile risultavano spoofing e sono state bloccate, ciò vuol dire che le linee telefoniche sono inondate da chiamate truffa che arrivano dall'estero sfruttando numerazioni mobili “clonate”.

Questo è uno degli effetti dello "spoofing" che viene identificato nel “spoofing del CLI” (Calling Line Identificator) e lo “spoofing dell’ID” (Identificativo).

Con un recente comunicato stampa, AGCOM ha segnalato l'evoluzione di queste condotte illecite, le quali si stanno evolvendo con nuove tecniche, quali:

        (A) Aumento delle chiamate dall’estero con numeri internazionali veri

→ Non possono essere bloccate automaticamente.

        (B) Possibile crescita di spoofing generato dall’Italia

→ Qui il soggetto è identificabile e sanzionabile.

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