domenica 19 gennaio 2014

Il singolo condomino risponde del debito contratto dal condominio solo nei limiti della propria quota

Con l'incontro radiofonico dello scorso venerdì abbiamo iniziato un percorso finalizzato ad illustrare le novità che sono intervenute di recente in materia di rapporti condominiali.

Il condominio è una delle materie, inutile negarlo, più dibattute ed oggetto di contrasto, e non mancano gli interventi dei giudici chiamati a risolvere le questioni sollevate dal singolo condomino o dall'amministratore.

E' stato deciso, in concomitanza con gli interventi a Trentino inBlu, di proporre alcune significative sentenze che sono state pronunciate dai tribunali negli ultimi mesi, con le quali sono state risolte alcune questioni aventi ad oggetto le relazioni condominiali.

Di recente, la Cassazione si è espressa in materia di debito del condominio e diritto del creditore di poter chiedere il pagamento dell'importo al condomino.

Il giudice di legittimità, con la sentenza n. 4238/2013 che trovate di seguito, ha chiarito che il creditore del condominio può ottenere dal singolo condomino solo il pagamento del debito in proporzione alla propria quota, applicando il principio di responsabilità parziale, in base al quale il condomino deve rispondere per il debito contratto dal condominio nei limiti della propria quota di partecipazione.

Questo principio, come avremo modo di analizzare in uno dei prossimi venerdì di Trentino inBlu, è stato parzialmente modificato con la riforma intervenuta di recente, in quanto il creditore del condominio potrà agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo aver avviato, senza alcun esito, l'azione di riscossione nei confronti del condomino moroso.
Condominio e responsabilità dei singoli condomini

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