Questa domenica proponiamo una nuova sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in materia di acquisto di veicolo usato, ove viene risolta l'ipotesi in cui il mezzo oggetto di contratto sia privo di un requisito essenziale, l'omologazione dell'impianto GPL.
Nel caso di specie, un consumatore si reca presso una concessionaria per acquistare un veicolo usato con impianto GPL, con il fine preciso di guidare un veicolo con minore impatto ambientale e, dato maggiormente rilevante, meno dispendioso in termini di consumo.
L'acquirente scopriva, in seguito, che l'impianto a GPL non era stato omologato e quindi il proprio veicolo non era conforme alle normative nazionali.
Decideva, quindi, di convenire in giudizio la società venditrice, chiedendo il risarcimento del danno, conseguente dalla vendita di una vettura che presentava un impianto di alimentazione a GPL a norma, nonché dei maggiori costi pagati per l'alimentazione a benzina.
Il processo è arrivato sino alla Cassazione che, con sentenza n. 20996/2013 che potete leggere di seguito, ha riconosciuto la violazione dell'art. 1453 del Codice Civile, in quanto il veicolo venduto presentava un vizio (l'assenza di impianto GPL omologato) idoneo a configurare una ipotesi vendita di cosa diversa da quella pattuita con contratto tra le (aliud pro alio).
La Corte di Cassazione evidenzia che "Chi
acquista un'autovettura alimentata a GPL lo fa con l'evidente scopo
di risparmiare sui costi del carburante. Essendo
pacifico che l'impianto non era omologato e non poteva più esserlo
veniva meno la specifica utilità insita nell'acquisto ed era
irrilevante che il mezzo potesse essere utilizzato a benzina.
Oggetto
dell'acquisto era, invero, non una autovettura in quanto tale ma una
autovettura alimentata a GPL.".
Pertanto, in assenza di tale caratteristica, l'acquirente è legittimato a chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
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