La famosa condizione contrattuale che usualmente vediamo inclusa quando acquistiamo una macchina usata è sempre oggetto di discussione in merito alla sua corretta applicazione e i limiti di validità.
L'acquisto del veicolo usato, in particolare, è accompagnato dal famoso "visto e piaciuto", mediante il quale il consumatore prende atto delle condizioni della macchina, accettandole e così liberando il venditore da possibili successive contestazioni.
Questa clausola è sempre valida e può trovare applicazione alla vendita di un veicolo usato, laddove il consumatore accerti gravi malfunzionamenti, od anche vizi occulti, successivamente all'acquisto dell'autoveicolo?
Molto spesso, infatti, l'usato manifesta tutti i suoi limiti (malfunzionamenti) solo dopo un effettivo utilizzo del mezzo da parte dell'acquirente, il quale arriva a contestare alla controparte eventuali vizi solo dopo mesi.
Ed ecco il venditore richiamare la clausola "visto e piaciuto" con la quale si ritiene tutelato da eventuali lamentele proposte dall'acquirente, escludendo ogni forma di riparazione o risarcimento.
Questa clausola può sempre trovare applicazione e copre anche i vizi occulti?
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta di recente, chiarendo i limiti di applicazione di questa norma contrattuale molto famosa ed utilizzata nelle vendite di prodotti usati, ed in particolare nelle vendite ove l'acquirente non è un consumatore.
E il Giudice di legittimità, richiamando un precedente della medesima Cassazione, chiarisce che "visto e piaciuto" "[...] non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l’uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione “vista”, se priva di precisazioni rafforzative, inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente a primo esame. Inoltre, anche considerati i principi fondamentali che governano l’istituto dei contratto, la buona fede e l’equità del sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che quella clausola possa sollevare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti.".
La Cassazione limita questa clausola ad ipotesi in cui i vizi siano immediatamente visibili, ossia facilmente riscontrabili (e contestabili) dall'acquirente a seguito di un esame superficiale del prodotto, nel rispetto dei principi contrattuali di buona fede ed equità.
Il Giudice osserva, inoltre, che "Piuttosto, quei principi inducono a ritenere che quella clausola vada limitata ad una accettazione del bene con tutti quegli eventuali vizi riconoscibili ictu acuii, nonché, se vi sia stata concreta possibilità di farlo, con tutti i vizi che avrebbero potuto essere riconoscibili con una diligente disamina del bene. Non ricomprende, anche, l’accettazione dei vizi occulti, perché, ove così fosse, si determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del sinallagma contrattuale. Il venditore di vettura usata, pertanto, è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.".
In altri termini, la Corte richiama i principi di buona fede contrattuale e correttezza che devono essere applicati anche nell'interpretazione della clausola "visto e piaciuto", sicché il venditore non può invocare questa clausola nel caso di vizi occulti o comunque non riscontrabili dal compratore, anche laddove quest'ultimo sia stato posto nella condizione di verificare il prodotto usato (macchina) oggetto di vendita.
Qui la sentenza.