domenica 9 febbraio 2014

No a compenso extra per l’amministratore senza consenso dei condomini

Quale è il limite per il compenso dell'amministratore, e quando viene stabilito il suo stipendio per l'attività offerta in favore del condominio.

Questo tema è stato affrontato di recente dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che che il compenso per l'attività dell'amministratore è esclusivamente quello pattuito annualmente con l'assemblea, mentre nulla può essergli riconosciuto in più, salvo che non consista in importi anticipati in favore del condominio.

Ma anche per tali importi, la Corte ha puntualizzato che “non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché, come nel caso in esame, è stabilito un compenso forfettari a favore dell’amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’ amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso di spese da lui anticipate non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea.

Insomma, l'amministratore non ha diritto ad ottenere di più di quanto pattuito dall'assemblea, ed anzi può correre il rischio di non vedersi rimborsati eventuali somme anticipate in favore del condominio.


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