L'amministratore può rappresentare il condominio nel processo solo con il consenso espresso dall'assemblea.
Il principio è stato ribadito con la recente sentenza pronunciata dalla Cassazione (sentenza n. 2859 del 7 febbraio 2014), con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331 del 2010.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, infatti, che l'amministratore può rappresentare il condominio davanti al giudice solo in seguito a delega ricevuta dall'organo collegiale, l'assemblea, a meno che non si tratti di specifiche ipotesi stabilite a mente dell'art. 1130 c.c. e quindi, disciplinate dalla legge.
Sotto tale profilo, appare il caso di ricordare che la riforma in materia di condominio, introdotta con la legge n. 220/2012 e oggetto di trattazione nei nostri incontri radiofonici con Trentino inBlu, ha introdotto ulteriori casi ove l'amministratore può agire in giudizio in via autonoma, ossia in assenza di preventivo consenso espresso dal condominio.
In ogni caso, la regola generale vuole che sia il condominio a conferire il potere processuale all'amministratore, ponendo anche i limiti di esercizio e l'ambito di applicazione.
Qui la sentenza della Cassazione.
Il principio è stato ribadito con la recente sentenza pronunciata dalla Cassazione (sentenza n. 2859 del 7 febbraio 2014), con la quale i giudici di legittimità hanno ribadito il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18331 del 2010.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, infatti, che l'amministratore può rappresentare il condominio davanti al giudice solo in seguito a delega ricevuta dall'organo collegiale, l'assemblea, a meno che non si tratti di specifiche ipotesi stabilite a mente dell'art. 1130 c.c. e quindi, disciplinate dalla legge.
Sotto tale profilo, appare il caso di ricordare che la riforma in materia di condominio, introdotta con la legge n. 220/2012 e oggetto di trattazione nei nostri incontri radiofonici con Trentino inBlu, ha introdotto ulteriori casi ove l'amministratore può agire in giudizio in via autonoma, ossia in assenza di preventivo consenso espresso dal condominio.
In ogni caso, la regola generale vuole che sia il condominio a conferire il potere processuale all'amministratore, ponendo anche i limiti di esercizio e l'ambito di applicazione.
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