La recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, la numero 45/2014 dello scorso tre gennaio, ha ribadito il generale limite alle innovazioni per le autorimesse.
La Suprema Corte, chiamata a valutare una sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Trento, ha affermato il principio generale secondo il quale costituisce innovazione vietata l'apertura di un accesso per i veicoli su un'area condominiale destinata al prato, e quindi preclusa al transito di veicoli.
La Cassazione, confermando la sentenza impugnata, ha chiarito che il singolo condomino può modificare lo stato dei luoghi comuni, in favore della propria proprietà, a meno che l'innovazione non ne alteri la conformazione o sia incompatibile con l'uso della parte comune, come previsto a norma prevista all'art. 1102 c.c.
E' vietata, in questo senso, l'innovazione con la quale il singolo condomino intenda creare un passo carrabile, o una zona di transito automobili, in una parte comune destinata al verde, e per la quale è previsto il divieto di passaggio di veicoli.
La Cassazione, con la sentenza che potete leggere di seguito, ha evidenziato che questo tipo di innovazione è legittima solo qualora riguardi aree pubbliche, o private, già destinate al transito di autoveicoli.
In caso contrario, ossia nell'ipotesi in cui l'area condominiale sia destinata a "zona verde", il singolo condomino non può introdurre alcuna innovazione che alteri tale stato, in quanto illegittima.
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