Per affrontare correttamente il discorso riguardante i criteri di ripartizione delle spese in un condominio è opportuno partire dall’analisi integrale di quanto disposto nell’art.1118 del c.c. unitamente all’articolo 63 delle disposizioni attuative del codice civile e dall’art 1118.
Giova precisare che entrambi gli articoli sono stati oggetto della recente riforma del condominio del 2012 entrata in vigore definitivamente il 18 giugno dello scorso anno.
In questa puntata procederemo ad una veloce lettura del contenuto delle disposizioni citate, e nelle prossime procederemo ad una più approfondita analisi delle molte problematiche sottese.
Più puntate poi saranno dedicate a temi importanti quali il riscaldamento, l’ascensore e le innovazioni.
Come solitamente avviene, quando vogliamo mettere in luce l’importanza determinante di alcune disposizioni, ne riportiamo integralmente i testi.
Art. 1118 c.c.
Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene.
- Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
- Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali
- Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento alle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto per la sua conservazione e messa a norma.
Art. 63 att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore senza bisogno di autorizzazioni questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare i creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati di condomini morosi.
- I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.
- In caso di mora nel pagamento dei contributi che si è protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
- Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
- Chi cede diritti su unità immobiliare resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore del titolo che determina il trasferimento del diritto
Naturalmente l’obbligo del condominio di contribuzione è efficace dal momento in cui l’assemblea dei condomini ha approvato il preventivo delle spese occorrenti durante l’anno ha disposto la relativa ripartizione tra tutti i condomini.
Nei prossimi incontri radiofonici entreremo nella spiegazione dei contenuti specifici delle disposizioni citate, cominciando dall’analisi delle varie tipologie di spesa presenti in un condominio, cominciando dalle spese ordinarie.
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