E' una delle classiche domande che si pone l'automobilista: "quando si prescrive il mio obbligo di pagare il bollo?" o "Ma devo proprio pagarlo questo bollo del 2002?".
La tassa automobilistica è da sempre un argomento oggetto di discussioni tra i possessori di un veicolo, chiamati ogni anno a versare questa imposta alla propria regione e che, in alcuni casi, si dimenticano di adempiere al proprio dovere.
La recente pronuncia n. 5839/2015 della Cassazione ci consente di trattare l'argomento, avendo la Suprema Corte affrontato di recente una particolare vicenda, ovvero l'interruzione della prescrizione dell'obbligo di pagamento del bollo nel caso di invio della cartella esattoriale.
Vi ricordiamo che l'ente impositore può pretendere il versamento della tassa automobilistica entro tre anni da quello in cui il bollo avrebbe dovuto essere pagato dall'automobilista, e di conseguenza il diritto della regione ad ottenere i soldi del bollo si prescrive dopo tre anni da quello in cui l'ente vanta il diritto verso il contribuente (art. 5 D. L. 953/1982).
Il caso affrontato dalla Cassazione ci consente di rispondere al quesito: la cartella di pagamento interrompe il termine di prescrizione?
La risposta è si, se il termine non è ancora spirato per l'ente (e quindi si prescrive il proprio diritto a ricevere i denari dall'automobilista per il bollo); nel caso in cui invece l'obbligo di pagamento del bollo sia già prescritto, la cartella di pagamento diviene completamente inutile.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dalla Regione Lombardia, la quale si era vista annullare dal giudice tributario territoriale la richiesta di pagamento del bollo, notificata al contribuente con cartella di pagamento, perché prescritta.
La Regione Lombardia aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, affermando che nella vicenda oggetto di giudizio vi sarebbe una norma regionale (la Legge Regionale n. 10/2003 - art. 94), la quale estenderebbe di altri cinque anni la pretesa dell'ente locale verso il contribuente.
Entro questi cinque anni, la regione può, come accaduto nel caso di specie, notificare la cartella di pagamento, chiedendo il pagamento del bollo all'automobilista, ed interrompendo il termine di prescrizione
La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla Regione, affermando che la norma in parola può disciplinare solo per il futuro, mentre non poteva riguardare il bollo oggetto di richiesta, in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta in periodo successivo all'entrata in vigore della norma regionale.
Lo Corte, oltre a criticare la norma regionale e la condotta tenuta dalla Regione Lombardia, osserva che la notifica della cartella di pagamento non può far venire meno il termine di prescrizione di tre anni introdotto con la citata normativa del 1982.
Qui la sentenza.
Il caso affrontato dalla Cassazione ci consente di rispondere al quesito: la cartella di pagamento interrompe il termine di prescrizione?
La risposta è si, se il termine non è ancora spirato per l'ente (e quindi si prescrive il proprio diritto a ricevere i denari dall'automobilista per il bollo); nel caso in cui invece l'obbligo di pagamento del bollo sia già prescritto, la cartella di pagamento diviene completamente inutile.
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto dalla Regione Lombardia, la quale si era vista annullare dal giudice tributario territoriale la richiesta di pagamento del bollo, notificata al contribuente con cartella di pagamento, perché prescritta.
La Regione Lombardia aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, affermando che nella vicenda oggetto di giudizio vi sarebbe una norma regionale (la Legge Regionale n. 10/2003 - art. 94), la quale estenderebbe di altri cinque anni la pretesa dell'ente locale verso il contribuente.
Entro questi cinque anni, la regione può, come accaduto nel caso di specie, notificare la cartella di pagamento, chiedendo il pagamento del bollo all'automobilista, ed interrompendo il termine di prescrizione
La Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla Regione, affermando che la norma in parola può disciplinare solo per il futuro, mentre non poteva riguardare il bollo oggetto di richiesta, in quanto la notifica della cartella di pagamento era avvenuta in periodo successivo all'entrata in vigore della norma regionale.
Lo Corte, oltre a criticare la norma regionale e la condotta tenuta dalla Regione Lombardia, osserva che la notifica della cartella di pagamento non può far venire meno il termine di prescrizione di tre anni introdotto con la citata normativa del 1982.
Qui la sentenza.
Bollo auto - termine di prescrizione
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