
Occorre osservare, peraltro, che sulle somme percepite dall'emittente, gli obbligazionisti saranno costretti a versare l'imposta del 12,50%, così come precisato di recente dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 30/E del 2016.
L'Agenzia, in particolare, ha chiarito che il trattamento fiscale a cui viene sottoposta l'operazione di rimborso in favore degli investitori, deve essere ricondotto nella categoria del reddito di natura finanziaria, per il quale è prevista la tassazione sulla sola plusvalenza.
Nel caso di specie, la Repubblica Argentina ha previsto un rimborso pari al 150% del valore nominale dei titoli emessi, contro l'annullamento dei tango bond.
Ne consegue che l'obbligazionista percepisce una plusvalenza pari alla differenza tra la somma rimborsata e il valore del titolo all'atto dell'acquisto.
Tale differenza (attorno al 50%) deve essere assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 461/1997, e quindi anche l'Agenzia delle Entrate "parteciperà" alla festa degli obbligazionisti Argentina.
Nessun commento:
Posta un commento