In questo blog non può mancare, di tanto in tanto, la segnalazione di un precedente giurisprudenziale ove viene trattata la questione "mi è arrivata a casa la multa a seguito di fotografia".
L'argomento sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale agli automobilisti che violano le norme del Codice della Strada è stato trattato con frequenza nel blog, e potete trovare altri precedenti, suggerimenti ed ulteriore materiale.
Questa domenica, però, vogliamo portare alla vostra attenzione la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile - Sezione Civile II^ (sentenza n. 460/2017), con la quale è stato posto un limite di prova alla fotografia che accerta il superamento del semaforo rosso, con conseguente irrogazione della relativa sanzione amministrativa nei confronti dell'automobilista.
La sorveglianza della circolazione automobilistica nelle città è fenomeno interessato, da un lato, dalla penuria di agenti di polizia municipale e, dall’altro, dall’esigenza dei Comuni di “fare cassa”.
La tecnologia photored (rilevamento fotografico - infrazioni semaforiche), per quanto pratica per le Amministrazioni Locali, solleva da tempo interrogativi circa il suo uso indistinto.
È giusto, pertanto, fare chiarezza sul legittimo utilizzo di questa tecnologia.
Norme e principi di riferimento
Le norme principali a cui fare riferimento sono contenute nel Codice della Strada, agli artt. 200 e 201, commi 1 bis e 1 ter.
Nel dettaglio, l’art. 200 stabilisce il principio della contestazione immediata: qualora sia possibile, l’infrazione stradale deve essere contestata immediatamente dall’Agente, tanto al trasgressore, quanto all’obbligato in solido (es. proprietario dell’automezzo).
Questo consente al trasgressore di “assistere” alla contestazione e, in qualche modo, di discolparsi e, in ogni caso, risponde ai “compiti” di sorveglianza della strada da parte dell’Amministrazione Locale.
Ove non sia possibile fare contestazione immediata, l’art. 201 consente la contestazione differita: questa avviene senza la necessaria presenza dei vigili urbani sul posto e tramite la notifica del verbale presso la residenza del trasgressore, entro 90 giorni dall’accertamento.
Ed è lo stesso Codice della Strada a sancire, al comma 1 ter, che “Nei casi previsti alle lettere b) del comma 1-bis [n.d.r. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa] (…) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (…)”.
Se ne ricava il seguente principio: sì ai verbali contestati a casa, purché gli apparecchi ai semafori siano omologati od automatizzati.
E il photored è uno degli apparecchi autorizzati da apposito Regolamento del Ministero dei Trasporti, e più precisamente il n. 1129 del 18 marzo 2004. Questo, tra l’altro, prevede che "sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto"
Il punto della giurisprudenza
Per offrire chiarezza ai lettori, si precisa che l’articolo 201 Codice della Strada non esclude sempre la presenza di Vigili Urbani vicino alle apparecchiature automatiche. E ciò per il semplice motivo che, in fondo, sono gli Agenti, in carne ed ossa, a dissuadere gli automobilisti dal non rispettare il Codice della Strada, e non semplici “telecamere” poste ai semafori e sugli incroci.
Inoltre, si deve tenere a mente che il Regolamento del Ministero dei Trasporti è una norma di secondo livello (che sottostà alla legge) e, pertanto, non può “scalzare” il Codice della Strada.
In definitiva, può essere che l’apparecchio automatico photored sia omologato e “regolare” finché si vuole, ma che nel caso concreto si richieda la presenza di Agenti sul posto (ad esempio, nel caso di code poco dopo l’incrocio, traffico intenso, incidenti stradali etc.). In tal senso si muove un costante indirizzo della Cassazione (v. a proposito, Sez. 2, 11 aprile 2006, n. 8465 ; Sez. 2, 11 gennaio 2008, n. 558; sez. 2, 28 ottobre 2009, n. 27414).
Cassazione nel 2017 - semaforo rosso e fotografia: quando è valida?
Diverso, tuttavia, è il caso ad ultimo affrontato dalla recentissima Cassazione Sez. 2, 11 gennaio 2017, ove non si è discusso tanto della “regolarità” del photored, quanto dell’attimo in cui l’apparecchio ha “sorpreso” il veicolo in prossimità della linea che precede l’incrocio e, si badi bene, non in casi limite come quelli visti poc’anzi.
Nel caso di specie la Corte ha avuto modo di dire che “la circostanza (risultante dalla foto prodotta) dalla posizione del veicolo a cavallo della linea di arresto con semaforo a luce rossa, congiuntamente all’altra foto, che mostra il veicolo nella posizione oltre la linea di arresto sempre con luce semaforica rossa” rileva ai fini della legittimità del verbale di contestazione differita. Ciò posto, la Corte ha “cassato” la sentenza di Appello con rinvio ad altro Tribunale.
Conclusione
L’automobilista, pure nella difficoltà che ciò richiede, dovrà verificare il preciso momento in cui viene “sorpreso” dalla telecamera, come pure ricordare le circostanze intorno a lui (traffico, ostacoli all’incrocio, altre situazione che non giustificano l’assenza di vigili urbani sul posto), per contestare il verbale differito davanti al Giudice di Pace.
Qui di seguito, la sentenza per esteso:
L'argomento sanzioni amministrative elevate dalla polizia locale agli automobilisti che violano le norme del Codice della Strada è stato trattato con frequenza nel blog, e potete trovare altri precedenti, suggerimenti ed ulteriore materiale.
Questa domenica, però, vogliamo portare alla vostra attenzione la recente sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione Civile - Sezione Civile II^ (sentenza n. 460/2017), con la quale è stato posto un limite di prova alla fotografia che accerta il superamento del semaforo rosso, con conseguente irrogazione della relativa sanzione amministrativa nei confronti dell'automobilista.
La sorveglianza della circolazione automobilistica nelle città è fenomeno interessato, da un lato, dalla penuria di agenti di polizia municipale e, dall’altro, dall’esigenza dei Comuni di “fare cassa”.
La tecnologia photored (rilevamento fotografico - infrazioni semaforiche), per quanto pratica per le Amministrazioni Locali, solleva da tempo interrogativi circa il suo uso indistinto.
È giusto, pertanto, fare chiarezza sul legittimo utilizzo di questa tecnologia.
Norme e principi di riferimento
Le norme principali a cui fare riferimento sono contenute nel Codice della Strada, agli artt. 200 e 201, commi 1 bis e 1 ter.
Nel dettaglio, l’art. 200 stabilisce il principio della contestazione immediata: qualora sia possibile, l’infrazione stradale deve essere contestata immediatamente dall’Agente, tanto al trasgressore, quanto all’obbligato in solido (es. proprietario dell’automezzo).
Questo consente al trasgressore di “assistere” alla contestazione e, in qualche modo, di discolparsi e, in ogni caso, risponde ai “compiti” di sorveglianza della strada da parte dell’Amministrazione Locale.
Ove non sia possibile fare contestazione immediata, l’art. 201 consente la contestazione differita: questa avviene senza la necessaria presenza dei vigili urbani sul posto e tramite la notifica del verbale presso la residenza del trasgressore, entro 90 giorni dall’accertamento.
Ed è lo stesso Codice della Strada a sancire, al comma 1 ter, che “Nei casi previsti alle lettere b) del comma 1-bis [n.d.r. attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa] (…) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (…)”.
Se ne ricava il seguente principio: sì ai verbali contestati a casa, purché gli apparecchi ai semafori siano omologati od automatizzati.
E il photored è uno degli apparecchi autorizzati da apposito Regolamento del Ministero dei Trasporti, e più precisamente il n. 1129 del 18 marzo 2004. Questo, tra l’altro, prevede che "sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all'atto del superamento della linea di arresto"
Il punto della giurisprudenza
Per offrire chiarezza ai lettori, si precisa che l’articolo 201 Codice della Strada non esclude sempre la presenza di Vigili Urbani vicino alle apparecchiature automatiche. E ciò per il semplice motivo che, in fondo, sono gli Agenti, in carne ed ossa, a dissuadere gli automobilisti dal non rispettare il Codice della Strada, e non semplici “telecamere” poste ai semafori e sugli incroci.
Inoltre, si deve tenere a mente che il Regolamento del Ministero dei Trasporti è una norma di secondo livello (che sottostà alla legge) e, pertanto, non può “scalzare” il Codice della Strada.
In definitiva, può essere che l’apparecchio automatico photored sia omologato e “regolare” finché si vuole, ma che nel caso concreto si richieda la presenza di Agenti sul posto (ad esempio, nel caso di code poco dopo l’incrocio, traffico intenso, incidenti stradali etc.). In tal senso si muove un costante indirizzo della Cassazione (v. a proposito, Sez. 2, 11 aprile 2006, n. 8465 ; Sez. 2, 11 gennaio 2008, n. 558; sez. 2, 28 ottobre 2009, n. 27414).
Cassazione nel 2017 - semaforo rosso e fotografia: quando è valida?
Diverso, tuttavia, è il caso ad ultimo affrontato dalla recentissima Cassazione Sez. 2, 11 gennaio 2017, ove non si è discusso tanto della “regolarità” del photored, quanto dell’attimo in cui l’apparecchio ha “sorpreso” il veicolo in prossimità della linea che precede l’incrocio e, si badi bene, non in casi limite come quelli visti poc’anzi.
Nel caso di specie la Corte ha avuto modo di dire che “la circostanza (risultante dalla foto prodotta) dalla posizione del veicolo a cavallo della linea di arresto con semaforo a luce rossa, congiuntamente all’altra foto, che mostra il veicolo nella posizione oltre la linea di arresto sempre con luce semaforica rossa” rileva ai fini della legittimità del verbale di contestazione differita. Ciò posto, la Corte ha “cassato” la sentenza di Appello con rinvio ad altro Tribunale.
Conclusione
L’automobilista, pure nella difficoltà che ciò richiede, dovrà verificare il preciso momento in cui viene “sorpreso” dalla telecamera, come pure ricordare le circostanze intorno a lui (traffico, ostacoli all’incrocio, altre situazione che non giustificano l’assenza di vigili urbani sul posto), per contestare il verbale differito davanti al Giudice di Pace.
Qui di seguito, la sentenza per esteso:
Nessun commento:
Posta un commento