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venerdì 24 luglio 2026

Multe fantasma: il caso dei verbali falsi che ingannano gli automobilisti

Negli ultimi tempi si moltiplicano le segnalazioni di verbali di multa falsi, recapitati per posta a cittadini che non hanno mai commesso l'infrazione contestata. È un fenomeno in espansione che ci  è stato segnalato da un lettore mantovano, ma che riguarda altre province italiane, dove molti automobilisti rimasti vittime della truffa.

Per chi sia rimasto vittima di questa condotta fraudolenta, può scriverci a sos@consumatoreinformato.it.


- Come funziona la truffa

In primo luogo riteniamo utile descrivere il meccanismo adottato dai truffatori, semplice ma insidioso:

a. Arriva a casa una raccomandata o una lettera che imita nell'aspetto i verbali ufficiali di un Comune o di una polizia estera (i casi più frequenti riguardano Germania e Svizzera).

b. Il documento riporta dati reali: nome, cognome, targa dell'auto, a volte persino una foto del veicolo o del conducente.

c. Viene contestata un'infrazione — tipicamente eccesso di velocità — avvenuta in un luogo dove il destinatario non è mai stato.

d. La richiesta di pagamento è per una cifra contenuta (spesso 20-100 euro), proprio per invogliare a pagare subito senza fare troppe verifiche.

e. Il pagamento viene chiesto tramite bonifico su un IBAN estero, spesso accompagnato dal nome di presunti notai o avvocati per aumentare la credibilità.

Chi organizza la truffa punta su un effetto statistico: bastano poche centinaia di destinatari che siano stati davvero all'estero in quel periodo, e qualcuno pagherà pur di togliersi il pensiero ed evitare successivi aumenti per il recupero della somma da parte dell'ente straniero.

domenica 14 giugno 2026

Velocar Red&Speed-Evo-R - nulla la multa dell'autovelox

Con la sentenza n. 876/2025, depositata il 6 maggio 2026, il Tribunale di Rimini affronta una questione che interessa migliaia di automobilisti: la differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi elettronici utilizzati per accertare le violazioni del Codice della Strada.

Abbiamo già trattato l'argomento in questo blog, ma riteniamo di dover tornare sull'argomento, in quanto il dispositivo utilizzato per il controllo della velocità, "Velocar Red&Speed-Evo-R" utilizzato per il controllo della velocità, ma anche per le violazioni semaforiche, tant'è che le argomentazioni del giudice assumono particolare rilievo anche per i sistemi T-Red, anch'essi impiegati per rilevare il passaggio con il semaforo rosso.


- La questione: approvazione e omologazione sono la stessa cosa?

Secondo il Comune appellante, il decreto ministeriale di approvazione e le verifiche di taratura sarebbero sufficienti per garantire la legittimità degli accertamenti, ma il Tribunale di Rimini non condivide questa impostazione.

Richiamando la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice afferma che:

a. l'approvazione è un procedimento amministrativo;

b. l'omologazione comporta invece una verifica tecnica più approfondita;

c. le due procedure hanno natura, funzione ed effetti diversi;

d. non possono essere considerate equivalenti né intercambiabili.

Il ragionamento seguito dal Tribunale di Rimini segue quanto affermato, un pò di tempo fa, dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

E quindi, secondo tale orientamento, soltanto le apparecchiature debitamente omologate possono costituire fonte di prova dell'infrazione e giustificare la sanzione amministrativa.


- E per i T-Red?

Qui la sentenza diventa particolarmente interessante, perchè se è vero che il caso riguardava un apparecchio utilizzato per rilevare eccessi di velocità, materia disciplinata dall'art. 142 Codice della Strada, tuttavia il ragionamento del Tribunale parte da un principio generale: quando un dispositivo elettronico produce automaticamente una prova destinata a fondare una sanzione amministrativa, occorre garantire la massima affidabilità tecnica dello strumento.

Molti apparecchi per il controllo del semaforo rosso risultano infatti dotati di decreti ministeriali di approvazione, mentre non sempre è agevole verificare l'esistenza di una vera e propria omologazione.

E' chiaro che questa vicenda affronta una situazione che, a seguito della novità normativa che sta per entrare in vigore, verrà superata e non più affrontata e risolta dai giudici.

In conclusione, la decisione del Tribunale di Rimini conferma un principio importante, ossia quando una sanzione dipende esclusivamente da un accertamento automatico effettuato da una macchina, il rispetto delle procedure tecniche previste dalla legge non rappresenta una formalità, ma una garanzia fondamentale per il cittadino.

Per questo motivo il tema dell'omologazione dei dispositivi elettronici – oggi centrale per gli autovelox – potrebbe continuare ad alimentare il contenzioso anche in materia di T-Red e di altre apparecchiature automatiche utilizzate per accertare le violazioni del Codice della Strada.


Tribunale di Rimini - Sezione Civile - sentenza n. 876/2026

sabato 13 giugno 2026

Bene il Comune di Trento che riflette sul T-Red di Via Brennero

Riteniamo positiva la scelta assunta a Trento in relazione al sistema di rilevazioni automatiche di infrazioni previste tra Via Brennero e Via Marconi che ha generato non pochi malumori tra i trentini.

Il numero importante di infrazioni accertate a quell'incrocio ha imposto una semplice domanda: il problema sono i guidatori, oppure è l'incrocio?

Questo quesito è stato portato all'attenzione del Consiglio comunale, chiamato a votare una mozione che obbliga l'amministrazione ad analizzare nel dettaglio uno dei nodi viari più "produttivi" in termini di sanzioni del territorio: un'intersezione con due impianti semaforici ravvicinati, fasi di rosso non sincronizzate e una geometria che, secondo numerosi cittadini, si presta a generare dubbi interpretativi. 

D'altronde, come ben sanno anche i residenti, i numeri parlano chiaro: oltre 2.462 infrazioni rilevate automaticamente in un solo anno, su un totale cittadino di 5.973.

Tradotto,  quasi una multa su due, dell'intero Comune di Trento, arriva da un unico incrocio.


- Il nodo del problema: due semafori, un'ambiguità strutturale

Vogliamo subito premettere che non siamo contrari al sistema di rilevamento delle sanzioni "da remoto", ma riteniamo altresì che lo stesso sia rispettoso della legge e, in particolare, sia finalizzato alla tutela del cittadino e non per altri scopi.

Nel caso di specie, la situazione descritta nella mozione è tecnicamente specifica: due semafori affiancati, uno dedicato alla corsia dritta e l'altro anche alla svolta a destra, con fasi di rosso che non scattano in contemporanea. 

Chi guida deve interpretare correttamente, in pochi secondi e spesso in condizioni di traffico, quale segnale si riferisce alla propria traiettoria, magari non conoscendo in modo preciso la zona della città. 

Un compito che diventa oggettivamente complesso quando la geometria dell'incrocio non è immediatamente leggibile e il traffico è intenso.

Questo tipo di situazione non è un caso isolato nel panorama stradale italiano, tant'è che la giurisprudenza di merito ha più volte riconosciuto che la conformazione fisica di un incrocio può contribuire all'infrazione: un Giudice di Pace, ad esempio, ha annullato una multa per passaggio con semaforo rosso accertando che l'automobilista proseguiva nella direzione consentita dalla luce verde a causa di una errata canalizzazione. 

Di recente, un giudice ha annullato una sanzione amministrativa, rilevando che il semaforo era collocato a sinistra anziché a destra, in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada, secondo cui la segnaletica deve trovarsi a destra e solo in aggiunta — mai in sostituzione — a sinistra.

Il principio sottostante è chiaro: l'infrazione esiste se vi è una violazione inequivocabilmente imputabile al conducente. Se invece la segnaletica è confusionaria, accalcata o strutturalmente ambigua, la responsabilità si sposta — almeno in parte — su chi ha progettato o gestisce quella porzione di viabilità.

domenica 28 settembre 2025

Semaforo rosso? la multa annullata per mancata omologazione del dispositivo

Nuovo provvedimento che annulla la multa notificata ad un automobilista, a seguito di una rilevazione della violazione del passaggio con il semaforo rosso di un veicolo con dispositivo elettronico a distanza.

Il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto un ricorso presentato da un cittadino multato per il presunto passaggio con semaforo rosso, con successivo accertamento della violazione con  un dispositivo automatico di rilevazione (“### EVO”), installato nella "capitale del canavese".


- Il punto centrale della sentenza: nessuna omologazione

Il Comune aveva prodotto documentazione che attestava la mera approvazione del dispositivo, ma non l’omologazione, che rappresenta una procedura distinta e più rigorosa. 

Secondo il Giudice, in assenza di omologazione, l’apparecchio non può essere considerato affidabile per accertare in automatico la violazione del Codice della Strada.

Il Giudice osserva, con particolare riferimento alla violazione del semaforo rosso con photored, quanto segue: "Ciò premesso si ritiene che l'omologazione costituisca requisito necessario anche per le apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni per passaggio con semaforo rosso, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità, poiché costituisce la prescritta procedura tecnica finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e precisione di ogni strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento del pubblico ufficiale, procedura che costituisce requisito imprescindibile dell'accertamento.".


- Perché è importante?

L’omologazione attesta la conformità tecnica e la precisione dello strumento, ed è richiesta anche per i dispositivi che rilevano il passaggio con il semaforo rosso, esattamente come per gli autovelox. Senza tale garanzia, la sanzione diventa illegittima, così come chiarito dalla Cassazione (vedi qui).


- Cosa può fare il cittadino multato?

Se hai ricevuto un verbale per semaforo rosso rilevato con sistema automatico, verifica se il dispositivo è omologato. In caso contrario, potresti avere valide ragioni per un ricorso, anche con l'aiuto di Consumatore Informato (sos@consumatoreinformato.it).

Giudice di Pace di Ivrea sentenza n. 425/2025

sabato 14 giugno 2025

Autovelox 2025: cosa cambia per i cittadini?

Lo scorso 12 giugno 2025 è entrato in vigore il nuovo "Decreto autovelox", norma che ha introdotto nuove regole per l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità su strade urbane, extraurbane e autostrade. 

Il provvedimento, voluto dal Ministero delle Infrastrutture, punta a regolamentare l’impiego degli autovelox e a tutelare maggiormente i cittadini, spesso vittime di sanzioni discutibili o di rilevazioni poco trasparenti.

Vediamo quali novità sono state introdotte.


- Autovelox: stop all’installazione selvaggia da parte dei Comuni

Fino ad oggi molti Comuni installavano autovelox senza particolari vincoli, spesso con l'obiettivo più di fare cassa che di garantire la sicurezza stradale. Dal 12 giugno 2025, tale condotta non è più consentita in quanto le singole amministrazioni comunali non possono più decidere autonomamente l’installazione di nuovi dispositivi.

La norma prevede, infatti, un accordo preventivo tra amministrazione locale  e Prefettura per l'installazione dell'autovelox.

Altro aspetto innovativo riguarda la gestione operativa del servizio di rilevazione delle sanzioni amministrative che non può più essere appaltato a società esterne o private, ma deve essere svolto esclusivamente dalle forze di polizia.

In questo modo il legislatore intende evitare derive speculative e garantire che gli autovelox vengano impiegati esclusivamente per finalità di sicurezza stradale.

venerdì 7 febbraio 2025

Applicazioni per la segnalazione degli autovelox

 
Le recenti novità giurisprudenziali intervenute in materia di sanzione amministrativa comminata a seguito di rilevazione di superamento del limite di velocità attraverso dispositivo elettronico a distanza ("autovelox") sta generando notevoli contrasti in merito a questi dispositivi e al loro rispetto dei requisiti di legalità (per un approfondimento, clicca qui). 

Occorre premettere che non siamo in favore di coloro che violano la legge, ritenendo giusta la multa per la violazione del Codice della strada.

Allo stesso tempo, però, la sanzione deve essere preceduta da una regolare rilevazione della violazione della legge, altrimenti si rischia di non garantire il requisito di legalità, presupposto necessario a garantire la certezza della pena.

Ed è altresì legittimo che vi siano applicazioni che possano segnalare i dispositivi di controllo della velocità con installazione fissa, così come ribadito da un recente provvedimento governativo, il quale ha altresì chiarito che gli autovelox devono essere chiaramente segnalati e ben visibili, aumentando la trasparenza per gli automobilisti.

domenica 22 settembre 2024

T - Red: valida la multa con il velox solo se deliberata dal Comune

Non è valida la multa conseguente alla violazione semaforica, e rilevata con dispositivo T-Red, nel caso in cui non esista una specifica delibera comunale che autorizzi l'istallazione del dispositivo di rilevamento.

Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, con l'ordinanza n. 21894 del 2 agosto 2024, alla quale si era rivolto un automobilista per una sanzione per violazione del semaforo rosso, rilevata con T-Red.

Il comune di Moncalieri aveva notificato all'automobilista, in conseguenza dell'accertamento, verbali di sanzione con decurtazione di punti della patente.

I verbali sono stati impugnati dall'automobilista con ricorso presentato al al Giudice di Pace di Torino, con la quale chiedeva l'annullamento sostenendo, tra le altre, che il dispositivo di rilevamento delle sanzioni in remoto era stato predisposto in assenza di una delibera della Giunta del comune di Moncalieri che autorizzasse l'installazione dell'apparecchio.

L'eccezione veniva accolta dal GdiP di Torino, ma respinta dal Tribunale di Torino, quale giudice del gravame, il quale tale obbligo non sarebbe previsto nel caso di installazione in centro abitato, ricadendo l'obbligo nella competenza degli enti proprietari delle strade.

La vicenda è arrivata avanti al Giudice di legittimità, il quale  ha accolto il ricorso dell'automobilista, affermando che nel caso di installazione di dispositivo T-Red in un centro abitato, esiste un obbligo di delibera della Giunta del comune che ne legittimi la predisposizione, disciplinando ogni aspetto specifico dell'installazione.

Il Giudice di legittimità ricorda che la rilevazione di una violazione del Codice della strada deve essere, in linea generale, accertata direttamente da parte degli incaricati dall'ente locale; il rilevamento con dispositivo a distanza della sanzione è una modalità solo residuale che deve, come previsto dalla legge, essere disciplinata in modo preciso.

Per quel che riguarda il rilevamento del superamento del semaforo rosso, il giudice specifica che: "[...] l'art. 4, comma 1, del suddetto D.L. 27 giugno 2003, n. 151, tuttavia, ha poi aggiunto, all'art. 201, il comma 1 ter, esplicitamente prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale "qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate"; l'art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214 avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.".

Il dispositivo che rileva questo tipo di violazioni deve, però, essere omologato e tarato: "In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e "utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni", siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia. (cfr. sull'incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011).".

Ma l'ordinanza della giunta comunale è necessaria? e la Cassazione chiarisce che nel caso di predisposizione di rilevatore T - Red in centro abitato, ricade sull'organo locale (la giunta comunale) l'obbligo di emanare il provvedimento formale (ordinanza) che legittimi l'installazione.

Provvedimento che non può essere nè generale, nè generico, tant'è che nel caso di specie non è stato ritenuto idoneo a garantire la legittimità della predisposizione del macchinario la  delibera n. 264/2016 citata dal Comune di Moncalieri, provvedimento con il quale si è semplicemente approvato un generale piano esecutivo della materia, con potenziamento dei controlli stradali, rimandando ad altro provvedimento per la disciplina dei rilevatori delle sanzioni a distanza.

L'assenza di una specifica delibera della Giunta comunale che individui i luoghi destinati al controllo, disciplinando ogni singolo aspetto del rilevatore a distanza, l'installazione del come il T-Red non è legittima e i relativi verbali devono essere considerati nulli.

Di seguito il provvedimento della Suprema Corte di Cassazione.

domenica 28 aprile 2024

Autovelox: finalmente la Cassazione chiarisce che approvazione ≠ omologazione: tutte nulle le multe!

Forse è la volta buona. Forse i comuni italiani vorranno smetterla di fare orecchie da mercante, svuotando le tasche degli automobilisti attraverso rilevazioni della velocità irregolari.

La Corte di Cassazione, in modo chiaro ed inequivocabile, è tornata a trattare il tema della validità delle sanzioni amministrative per la violazione della velocità accertata con un dispositivo elettronico.

La vicenda è oggetto di vivace contrasto tra la Suprema Corte ed alcuni giudici di merito, i quali insistono nell'offrire una trattazione differente della questione.

Da un lato, giudici di pace e Cassazione che affermano che ai fini della validità delle sanzioni, il dispositivo elettronico che rileva la velocità deve essere omologato e tarato periodicamente; dall'altra parte i tribunali che sostengono che approvazione = omologazione e quindi basta il provvedimento amministrativo locale per rendere legittime le rilevazioni elettroniche della velocità attraverso autovelox (leggi qui il Tribunale di Belluno).

Nel nostro intervento dello scorso novembre auspicavamo un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione volto, si spera, a superare questo orientamento contrario alle norme e al buon senso, e il provvedimento oggetto del nostro commento odierno pare soddisfare la nostra richiesta.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dal Comune di Treviso contro un provvedimento con il quale è stata considerata non valida la multa elevata per eccesso di velocità accertata con un autovelox non omologato.

Il giudice ha condiviso la sentenza impugnato, proponendo considerazioni condivisibili e che qui ci limitiamo a riproporre: "E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. 

L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).".

La speranza è che questa sentenza sia utile per riportare i giudici sulla retta via, abbandonando quella poco comprensibile idea di voler mettere sullo stesso piano l'approvazione amministrativa dell'autovelox e l'omologazione del dispositivo.

Di seguito, il testo dell'Ordinanza n. 10505/ 2024 della Corte di Cassazione - Sezione II^ Civile.

domenica 24 marzo 2024

Cassazione insiste: multa per eccesso velocità valida solo se dispositivo omologato

La Suprema Corte di Cassazione continua ad insistere e smentire i giudici di merito, ribadendo il principio secondo il quale ai fini della validità di una sanzione accertata attraverso l'autovelox, è necessario che l'apparecchio elettronico che accerta la velocità sia regolarmente omologato e sottoposto a taratura periodica che ne garantisca la bontà della rilevazione.

Non è sufficiente, quindi, la mera approvazione rilasciata all'ente accertatore, in quanto tale elemento non permette di accertare in modo univoco la violazione del Codice della Strada.

La prova della rilevazione deve essere fornita dall'ente accertatore, e il principio viene riaffermato dalla Cassazione, secondo la quale: " [...] non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 9/07/2018); né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018).".

La necessità dell'omologazione dell'autovelox è giustificata dalla garanzia di certezza giuridica che l’ente pubblico  deve fornire al momento della contestazione della condotta all'automobilista.

Cassazione Civile - Sez II^ - Ordinanza n. 3335/2024.

domenica 19 novembre 2023

Autovelox: Omologazione = approvazione. Il Tribunale di Belluno insiste nella propria posizione

Questa domenica torniamo a trattare la validità delle multe elevate per superamento del limite di velocità e rilevate con un sistema elettronico a distanza (autovelox) non omologato, ma meramente oggetto di provvedimento amministrativo di approvazione.

Abbiamo affrontato, anche di recente, la questione ed abbiamo richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale ai fini della validità della sanzione stradale rilevata attraverso autovelox, è necessario che il dispositivo elettronico sia inizialmente omologato e successivamente regolarmente tarato.

Orbene, il Tribunale di Belluno si discosta, come si legge nella sentenza che trovate di seguito, dall'indirizzo tracciato dal giudice di legittimità, ritenendo che sia comunque legittima la violazione del limite di velocità accertata mediante un dispositivo privo di omologazione.

Non possiamo che essere contrari a questa interpretazione offerta dal giudice veneto, la quale si fonda su una personale interpretazione di norme e "eccessiva valorizzazione" di pseudo provvedimenti amministrativi privi, a nostro parere, di valore cogente e quindi idonei a regolarizzare una sanzione amministrativa.

Come anticipato, potete leggere il provvedimento di seguito, ma riteniamo opportuno riportare alcune parti della sentenza, ove il Tribunale di Belluno giustifica la sua tesi omologazione = approvazione.

Afferma il giudice: "Invero, il comma 1° non distingue tra i procedimenti per ottenere i requisiti, in quanto sia per l’omologazione che per l’approvazione “l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso”. Addirittura, nel comma 3° si prevede che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”. La differenza sfuma anche nei successivi comma 4°, ove si prevede che “Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto”, comma 5°, secondo cui “La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente” e comma 7°: “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione”".

Prosegue, il giudice di prime cure bellunese, richiamando le norme attuative del Codice della strada, le quali conforterebbero la tesi di assenza di differenza tra le due definizioni: "Andando ancora più nel dettaglio, l’art. 345, reg. att. Cod. Strada, rubricato “apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità”, prevede che “Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici”. Ebbene, la chiarezza di tale disposizione rende ancora più incomprensibili alcuni passaggi della sentenza impugnata , laddove si afferma che “non si può certo, da tale dizione, sostenere che sia sufficiente, per i prototipi, l’approvazione”, quando espressamente di approvazione parla la disposizione citata, e laddove si sostiene che il secondo comma dell’art. 345 c.d.s. farebbe riferimento alle singole apparecchiature, che dovrebbero essere approvate, e non ai modelli delle stesse che, invece, secondo il Giudice di pace, dovrebbero essere sottoposte ad omologazione. Ebbene, tale distinzione non trova alcun riscontro nella lettera della norma, la quale si occupa solo del requisito che deve possedere la singola apparecchiatura, rimanendo del tutto obliterata la questione dei presunti requisiti che deve possedere il modello di tale apparecchiatura.".

La conclusione raggiunta dal giudice è, con il supporto di recenti interventi da parte di burocrati del Ministero, che omologazione ed approvazione abbiano la medesima funzione, con buona pace di coloro che ritengono che l'omologazione abbia una finalità di accertamento di idoneità tecnica del dispositivo che rileva la velocità.

E la Cassazione che prevede l'obbligo di iniziale omologazione del dispositivo? il nostro giudice così interpreta i principi enunciati dagli Ermellini: "Da quanto affermato dalla Suprema Corte, si deduce che l’omologazione, così come l’approvazione, può essere rilasciata anche in base ai controlli periodici, e non esclusivamente in base ad un’iniziale verifica del prototipo dell’apparecchio, confermando così ancora una volta che i due requisiti si equivalgono, almeno sotto il profilo funzionale.".

Non condividiamo la soluzione prospettata dal Tribunale di Belluno e speriamo che la Suprema Corte di Cassazione intervenga con una sentenza di definitiva soluzione della questione.

Tribunale di Belluno - sentenza del giorno 11 ottobre 2023.

domenica 13 agosto 2023

Legittima la multa elevata a chi parcheggia la macchina a ridosso di un incrocio

Parcheggiare la macchina a ridosso di un incrocio è in violazione dell'art. 158 del Codice della Strada ed è legittima la sanzione irrogata dalla polizia locale ad un veicolo parcheggiato nelle vicinanze di una intersezione tra più strade.

La Cassazione ha ribadito, in più circostanze, il divieto di sosta del veicolo in corrispondenza dell'incrocio, in quanto crea una situazione di pericolo e viola l'art. 158 del Codice della strada.

La norma in parola dispone il divieto di sosta del veicolo: "fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimita' delle aree di intersezione" (lett. E).

Nel caso di centro abitato, invece, la successiva lett. F stabilisce che: "nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo piu' vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;"

La questione ha interessato la Suprema Corte anche perché nel provvedimento sanzionatorio impugnato dall'automobilista, non veniva specificato quale distanza vi fosse tra la macchina e l'incrocio.

La Corte ha chiarito, sul punto, che il verbale di accertamento, seppur non preciso, aveva accertato che il veicolo si trovava in prossimità dell'incrocio, circostanza sufficiente per determinare la violazione dell'art. 158.

La Corte ricorda che nel momento in cui l'accertatore (la polizia locale) rileva la condotta in violazione della norma, implicitamente attesta che l'autovettura è in sosta a meno di cinque metri dall'incrocio, salvo prova contraria.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 17469/2021.

domenica 26 marzo 2023

La Cassazione insiste: multa autovelox valida solo con omologazione!

Questa domenica torniamo a trattare la questione sanzioni amministrative stradali ed in particolare la validità della multa elevata per superamento del limite di velocità rilevato con apparecchiatura a distanza.

La validità della rilevazione della velocità con autovelox è oggetto di continua discussione, come già abbiamo trattato in un recente nostro intervento a cui rimandiamo (clicca qui), con il quale abbiamo evidenziato il valore probatorio del velox.

La Suprema Corte ha richiamato, ancora una volta, la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 45, c. 6 del Codice della strada, stabilendo che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere omologate e sottoposte a controlli regolari volti ad accertare la loro funzionalità e taratura.

Nella sentenza, inoltre, si ribadisce che a fronte della contestazione sollevata dall'automobilista in merito alla regolare omologazione e taratura del dispositivo, è onere dell'ente accertatore di fornire la prova della regolarità dell'apparecchiatura.

La Cassazione richiama, infatti, i suoi precedenti, così precisando: "È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria".

Corte di Cassazione - Sezione II^ Civ. sentenza n. 6579/2023.

domenica 12 marzo 2023

Autovelox non omologato? nulla la multa

Questa domenica la nostra attenzione viene focalizzata su una vicenda che riguarda molti consumatori, rimasti vittima delle multe per eccesso di velocità, rilevata attraverso apparecchiature a distanza senza la presenza del rilevatore, Polizia stradale o locale.

Le sanzioni amministrative notificate agli automobilisti si fondano su accertamenti elettronici oggetto di controllo in merito alla correttezza della rilevazione della velocità segnalata, e su questo punto si è creato un forte contrasto tra i giudici in merito al grado di certezza del rilievo fotografico.

L'art. 45 del D. Lgs. n. 285/2001 (Codice della strada) disciplina la rilevazione a distanza delle violazioni della velocità e al 6° comma demanda ad un regolamento specifico l'obbligo di stabilire come deve avvenire il controllo del dispositivo di accertamento della violazione.

La norma è stata dichiarata parzialmente incostituzionale (sentenza n. 113/2015''nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura".

In questa materia, come dimostrato dai forti contrasti emersi in giurisprudenza, è sorto un vuoto legislativo in merito al controllo del dispositivo di rilevazione della velocità.

Tra le varie norme che riguardano gli autovelox, e non solo, si parla di omologazione o approvazione dell'apparecchio che, come rilevato dal Giudice di Pace di Belluno con la sentenza che trovate di seguito, per taluni sono sostanzialmente distinti, mentre per altra parte della giurisprudenza di merito hanno il medesimo significato.

Invero, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha avuto modo di chiarire che: "La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento.", salvo poi sostenere che i due procedimenti sono sostanzialmente equivalenti.

E' ben diverso il ragionamento seguito dal Giudice di Pace di Belluno, secondo il quale: " si tratta di due procedimenti distinti, anche se la norma non specifica in modo esplicito le singole ipotesi in cui sia richiesto l’uno o l’altro; certo è che non possono essere considerati la stessa cosa, posto che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione di due differenti menzioni".

E la Suprema Corte di Cassazione è stata chiara sul punto, stabilendo che la rilevazione della velocità con dispositivo in remoto è valida solo se l'apparecchio è regolarmente omologato, non essendo possibile la certezza della violazione attraverso dispositivi non soggetti a controllo.

E ciò per ragioni di attendibilità della prova della violazione, in quanto l’art. 142 co. 6 del Codice della Strada prevede che ai fini dell'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità sui tratti stradali, la rilevazione elettronica può essere considerata valida solo se il dispositivo di accertamento è debitamente omologato e con verifiche e tarature periodiche.

E il Giudice di Pace di Belluno considera quest'ultimo elemento decisivo ai fini della certezza della violazione del Codice della Strada, presupposto della sanzione amministrativa irrogata all'automobilista.

Di seguito, la pronuncia del Giudice di Pace di Belluno.

domenica 18 settembre 2022

Multa - abbiamo il diritto di conoscere chi ci sanziona

La persona oggetto di sanzione amministrativa ha il diritto di conoscere il nominativo del sanzionatore.

Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato, con il provvedimento che potete leggere di seguito, e trae origine da una vicenda abbastanza ordinaria, ovverosia l'irrogazione di una multa da parte di un controllore.  

Nel caso di specie, durante un tragitto locale di Trenitalia, uno dei viaggiatori era sprovvisto di valido titolo di viaggio  obliterato, tant'è che il controllore elevava la relativa sanzione amministrativa.

Il  viaggiatore proponeva reclamo avverso il verbale di accertamento, la quale veniva respinta, sicché il consumatore decideva di presentare istanza di accesso agli atti alla Direzione regionale Veneto di Trenitalia.

Tra i vari documenti oggetto di richiesta, il ricorrente chiedeva i  dati personali dell’agente accertatore, la qualifica del medesimo e il relativo tesserino di riconoscimento.

Trenitalia opponeva diniego, sollevando questioni di riservatezza e tutela del dipendente, contestate dal viaggiatore con il ricorso presentato al TAR Veneto.

Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva l'istanza del consumatore, costringendo Trenitalia ad impugnare il provvedimento avanti al Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, facendo proprie le ragioni proposte dal TAR Veneto, ha rigettato il ricorso di Trenitalia, ritenendo che le generalità dell’agente accertatore non rientrano tra i dati sensibili meritevoli di una maggiore tutela, legati alla professione svolta o per tutela della riservatezza.

Non  si tratta, in altri termini, di un dato sensibile tale da giustificare il rifiuto alla legittima richiesta del soggetto legittimato ad ottenerlo, né possono essere avanzate ragioni di sicurezza e tutela del controllore, nè tanto meno motivi di privacy.

Osservano i giudici che il  rischio di sicurezza dell'agente accertatore è ipotetico e non sufficiente ad escludere il diritto di accesso azionato dal cittadino “tale rischio è stato semplicemente ipotizzato e comunque rappresenta un’argomentazione difensiva che non consente di pervenire a diversa conclusione, tenuto conto che (…) in presenza dei necessari presupposti di legittimazione ed interesse, tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art. 24, commi 1 e 2, 3, 5, e 6” (recanti i casi di esclusione del diritto di accesso) con la precisazione che, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo disposto, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi giuridici”, mentre là dove si tratti di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In conclusione, il viaggiatore che viene sanzionato ha diritto di conoscere i dati personali della persona che ha elevato la multa, come stabilito dal Consiglio di Stato - sentenza n. 2530/2022 che trovate qui di seguito.

domenica 7 novembre 2021

Scout speed - la Cassazione limita la validità delle "multe mobili"

Uno dei nuovi sistemi utilizzati dalle forze dell'ordine per rilevare, e sanzionare, il superamento del limite di velocità da parte degli automobilisti è lo scout speed, un sistema posizionato sul veicolo della polizia con lo specifico fine di accertare le violazioni del Codice della Strada.

La questione sollevata, e risolta dalla Corte della Cassazione con il provvedimento oggetto di commento, è la legittimità dell'utilizzo di questo sistema in carenza di apposita informativa fornita agli automobilisti.

Nel caso di specie, infatti, un automobilista era stato oggetto di sanzioni amministrative per aver viaggiato a 85 km/h in un tratto stradale ove il limite era 70 km/h. Il rilevamento della violazione era avvenuto a mezzo del nuovo sistema di accertamento elettronico posizionato sul veicolo.

La Suprema Corte di Cassazione ha considerato non regolare tale metodo di accertamento, annullando le multe, per violazione dell'articolo 142 comma 6 bis CdS, norma che prevede l'obbligo di segnalazione preventiva del controllo elettronico a distanza in un determinato tratto stradale.

Occorre infatti ricordare che se è vero che lo scout speed è autorizzato, è altresì vero che il soggetto controllore deve predisporre sistemi informativi idonei ad informare l'automobilista che sta percorrendo quella specifica strada.

Il mancato rispetto di tale limite rende non valida la sanzione amministrativa che deve essere annullata, come spiegato dalla Cassazione nel provvedimento che potete leggere di seguito.

Cass. Civile II^ - Ordinanza n. 29595/2021.

domenica 22 novembre 2020

Il tutor non è correttamente tarato. La multa è ancora nulla

La Cassazione torna a trattare la ormai conosciuta questione delle multe elevati a seguito di superamento del limite di velocità accertato a mezzo di sistema elettronico a distanza (tutor).

La validità di questi rilevamenti sono stati oggetto di precedenti interventi del giudice di legittimità (vedi qui), ove è stato chiarito che il dispositivo di accertamento doveva (e deve) essere tarato e aggiornato con regolarità attraverso specifici enti qualificati.

La pronuncia ha il pregio di ricordare che a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, C.d.S. (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere oggetto di controllo periodico idoneo ad accertare la corretta funzionalità del tutor e la taratura.

E' onere del rilevatore (polizia municipale) quello di dimostrare di aver sottoposto il tutor a controllo periodico, attestando la corretta taratura del rilevatore di velocità.

La verifica ha quale finalità quella di garantire l'affidabilità della macchina e deve essere chiaramente indicata nella comunicazione della sanzione notificata al consumatore.

Ecco la Cassazione Civile Sez. II^ Civ. Ordinanza n. 24993/2020

domenica 2 febbraio 2020

Semaforo rosso - sanzione valida anche senza taratura

Questa domenica torniamo a focalizzare la nostra attenzione sulla validità delle sanzioni rilevate attraverso il semaforo. Sono legittime od è necessaria la taratura di questi dispositivi?

Corte di Cassazione, smentendo il giudice di merito, ha escluso la necessità della taratura del dispositivo elettronico apposto sul semaforo e che accerti le violazioni con il semforo rosso da parte dell'automobilista.

L'obbligo di controllo ed aggiornamento periodico dello strumento elettonico riguarda, infatti, solo gli apparecchi destinati alla misurazione e accertamento della velocità, così come ricordato dalla Cassazione, richiamando la precedente sentenza n. 9645/2016. 

Tale obbligo non sussiste, invece, per l'apparecchio che non è destinato ad accertare la violazione della velocità (come nel caso del semaforo) per il quale è necessario che il l'atto sanzionatorio notificato all'automobilista indichi l'attestazione di conformità e il verbale di collaudo. 

Di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 22 dicembre 2019

Autovelox: per la postazione mobile non esiste alcun obbligo di segnaletica ad 1 km di distanza

Ancora una volta torniamo a segnalare un recente intervento della Cassazione in materia di autovelox e multe, ed in questo caso con esito negativo per l'automobilista.

La Cassazione ha chiarito che la regola dell'avviso di rilevamento elettronico della velocità, usualmente predisposto un chilometro prima della postazione, è obbligatorio solo per le postazioni autovelox fisse.

In altri termini, con la sentenza che potete leggere di seguito, nel caso di autovelox mobili – quelli con la presenza, ai margini della strada, degli agenti di polizia, non sussiste alcun obbligo di apposizione di alcun avviso un chilometro prima della rilevazione


Secondo la Corte tale obbligo sussiste solo per gli autovelox fissi, ovverosia gli apparecchi che operano in assenza di agenti e in modalità automatica, e per i quali è necessario che l'automobilista sia avvertito ad una distanza certa e predeterminata per legge, ovvero 1 chilometro.


Qui il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 24 novembre 2019

Non tutte le multe prese con il telelaser sono legittime

La Cassazione torna a valutare la legittimità delle multe elevate dalla polizia locale attraverso il telelaser, ribadendo il principio secondo il quale l'ente accertatore deve fornire valida e piena prova che l'apparecchio rilevatore dell'infrazione sia scientificamente e regolarmente tarato.

Non può non negarsi che molti di noi, quando si riceve una sanzione amministrativa, si pensi sin da subito: "qui il comune vuol far cassa".

La Corte di Cassazione viene in nostro aiuto, costringendo le amministrazioni locali a fornire valida e non impungnabile prova che il mezzo elettronico utilizzato per elevare la sanzione amministrativa sia regolare  e l'infrazione certa.

E ciò perché in molti casi sta accadendo che le rilevazioni avvengono attraverso strumenti non adeguati e non tarati, sicché non è certa nemmeno la violazione contestata all'automobilista. Ed invece, secondo quello che si legge nella sentenza, l'agente che predispone il servizio di controllo di telelaser, ed eleva il verbale, deve garantire la veridicità del dato emerso dal rilevatore.

Il telelaser, infatti, assolve al ruolo di la prova scientifica privilegiata, ma solo se viene rispettata la taratura periodica, presupposto idoneo a garantirne la bontà del dato emerso all'esito del controllo della velocità. 

Solo la taratura, infatti, garantisce la certezza del dato emerso, tale dare il grado di certezza del provvedimento che in caso contrario deve essere invece dichiarato nullo per violazione delle norme del codice della strada.

Di seguito, il provvedimento della Corte di Cassazione.

domenica 8 settembre 2019

Multe - il Giudice di Pace di Milano chiarisce quando sono valide

È capitato a molti di ricevere a casa una multa per avere superato il semaforo con il rosso qualche mese prima. È altresì comune, molto tempo dopo il fatto contestato, non ricordare nulla o, addirittura, sospettare che vi sia stato un errore. 

Alcune semplici accortezze ci aiuteranno, tuttavia, a verificare se il verbale che è stato notificato a casa tiene in considerazione proprio il fattore delle amnesie e del tempo trascorso: difatti, non è sempre consentito contestare le infrazioni del codice della strada senza fermare il conducente e consegnargli in mano il verbale (contestazione immediata). 

La sentenza in commento oggi, la n. 6299 pubblicata dal Giudice di Pace di Milano il 13 luglio 2018, ci consentirà di fare mente locale sull’argomento.

(1) La regola principale: quella della contestazione immediata
 L’art. 200 Codice della Strada stabilisce che la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata. 

(2) La contestazione differita: quando si può fare
L’art. 201 Codice della Strada elenca i casi tassativi nei quali la contestazione differita è sempre valida, perché il trasgressore non può venire neppure identificato e di necessità vi si deve fare ricorso:

-  veicolo lanciato ad alta velocità;
-  attraversamento di un incrocio con semaforo a luce rossa;
-  accertamento con dispositivi autorizzati quali autovelox o impianti di rilevazione semaforici;
-  rilevazione dei veicoli che accedono a zone a traffico limitato;
-  sorpasso vietato;
-  veicolo in assenza del trasgressore.

(3) Contestazione differita fuori dai casi elencati dall’articolo 201 Codice della Strada
L’agente verbalizzatore, quando non si trova in uno dei casi in cui la legge prevede espressamente la contestazione differita, deve specificare nel verbale perché non si è potuto procedere alla contestazione immediata della multa.


A tale riguardo, il Giudice di Pace di Milano afferma che “è da ritenere che la spiegazione deve essere data in maniera specifica e dettagliata, non ricorrendo a formule generiche, di quelle “standard”; inoltre “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la motivazione delle ragioni della contestazione differita deve essere collegata al tipo di infrazione”.

Qui la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 6299/2018.
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