Negli ultimi mesi, le principali associazioni dei consumatori hanno rivolto la loro attenzione alla vendita - tutt'altro che chiara - dei certificati di diamanti avvenuta a danno dei consumatori con la fattiva partecipazione degli istituti di credito.
Anche questo blog ha trattato l'argomento, evidenziando le carenze informative intervenute in questo tipo di vendite e la responsabilità, peraltro da più parti invocata, da parte delle banche.
Riteniamo, infatti, che la banca abbia avuto un suo ruolo nella vendita dei preziosi avvenuta, all'interno dei propri locali, da parte degli agenti della società specializzate nel settore.
Invero, sono proprio quest'ultime che hanno parlato di rapporto commerciale tra le stesse ed i vari istituti di credito, riconoscendo un ruolo anche alle varie filiali che hanno sollecitato l'acquisto in questo tipo di prodotti.
La Banca d'Italia, con la sua recente newsletter del maggio 2018, ha peraltro correttamente delineato Il ruolo della banca in queste vendite, e la sua potenziale responsabilità per la perdita accusata dai clienti.
Bankitalia, dopo aver puntualizzato che la commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non rientra tra le tutele di trasparenza previste dal TUB, ha peraltro invitato i vari istituti di credito a tenere determinate condotte nella sollecitazione dei preziosi che avviene all'interno dei locali di ogni filiale.
Secondo l'organo di controllo, l'istituto d credito che intende proporre la vendita dei preziosi attraverso altre società, ma all'interno dei locali di proprietà, deve prestare attenzione alla conoscenza del prodotto da parte dei clienti.
In particolare, "nel caso di commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti a cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose".
Volendo dare una lettura alternativa a quanto suggerito dalla Banca d'Italia nella newsletter, a nostro parere sussiste una responsabilità della banca, ogni qualvolta abbia favorito la vendita dei preziosi all'interno dei propri locali e con i propri clienti quando:
Ancora una volta, vi consigliamo di contestare al venditore, ma anche alla banca, il danno patito chiedendo la restituzione quantomeno del capitale investito.
Anche questo blog ha trattato l'argomento, evidenziando le carenze informative intervenute in questo tipo di vendite e la responsabilità, peraltro da più parti invocata, da parte delle banche.
Riteniamo, infatti, che la banca abbia avuto un suo ruolo nella vendita dei preziosi avvenuta, all'interno dei propri locali, da parte degli agenti della società specializzate nel settore.
Invero, sono proprio quest'ultime che hanno parlato di rapporto commerciale tra le stesse ed i vari istituti di credito, riconoscendo un ruolo anche alle varie filiali che hanno sollecitato l'acquisto in questo tipo di prodotti.
La Banca d'Italia, con la sua recente newsletter del maggio 2018, ha peraltro correttamente delineato Il ruolo della banca in queste vendite, e la sua potenziale responsabilità per la perdita accusata dai clienti.
Bankitalia, dopo aver puntualizzato che la commercializzazione dei diamanti attraverso il canale bancario non rientra tra le tutele di trasparenza previste dal TUB, ha peraltro invitato i vari istituti di credito a tenere determinate condotte nella sollecitazione dei preziosi che avviene all'interno dei locali di ogni filiale.
Secondo l'organo di controllo, l'istituto d credito che intende proporre la vendita dei preziosi attraverso altre società, ma all'interno dei locali di proprietà, deve prestare attenzione alla conoscenza del prodotto da parte dei clienti.
In particolare, "nel caso di commercializzazione di diamanti, le banche, oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti a cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose".
Volendo dare una lettura alternativa a quanto suggerito dalla Banca d'Italia nella newsletter, a nostro parere sussiste una responsabilità della banca, ogni qualvolta abbia favorito la vendita dei preziosi all'interno dei propri locali e con i propri clienti quando:
- non considera le caratteristiche finanziarie del cliente;
- non opera adeguate verifiche in merito alla congruità dei prezzi;
- non predispone procedure informative volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche del prodotto sollecitato alla vendita.
Ancora una volta, vi consigliamo di contestare al venditore, ma anche alla banca, il danno patito chiedendo la restituzione quantomeno del capitale investito.
Qui la Newsletter di Bankitalia
Nessun commento:
Posta un commento