domenica 10 marzo 2019

Automobile & garanzia - difetto di conformità e responsabilità del venditore

La sentenza che vi proponiamo questa domenica, emessa il 9 aprile 2015 dal Tribunale di Roma, offre il destro per affrontare una tematica sempre attuale nel campo del consumo, ossia il difetto di conformità dell’autovettura, con particolare riguardo ai soggetti responsabili per il danno sofferto dall'acquirente.
  
Il caso affrontato dal giudice romano ha ad oggetto la vendita di un veicolo usato, a condizioni economiche vantaggiose, da parte di una concessionaria ad una persona disabile. 

Nonostante il non eccessivo utilizzo, il veicolo, nel periodo successivo, si arresta a causa di un guasto di non lieve entità. 

L'acquirente porta l'auto alla concessionaria, la quale visiona il mezzo è ritiene che il guasto sia dovuto alla pessima qualità dell’olio motore utilizzato dal nuovo proprietario e, quindi, nessuna garanzia poteva essere invocata da quest'ultimo.

Al contrario, l’officina di fiducia del consumatore ha ritenuto che l’automobile presentasse un grave difetto già prima della firma del contratto, e celato dal venditore all'acquirente. 

La vicenda arriva davanti al Tribunale di Roma, il quale viene chiamato a valutare diverse  responsabilità (contrattuali e non) nei confronti di più soggetti, a partire dalla concessionaria venditrice fino alla casa produttrice.

Ebbene, talora accade che il compratore, complice la premura, agisca alla rinfusa, interpellando soggetti che, in realtà, sarebbero da escludere.

Nelle cause contrattuali di risarcimento del danno per il malfunzionamento dell’autovettura, il primo tassello è costituito dalla corretta individuazione del soggetto contro il quale indirizzare la propria azione legale.

Ad avviso del Tribunale di Roma, è necessario ricordare che l’automobile si inserisce dentro una “catena di vendita”: essa comprende diversi anelli che procedono dalla produzione alla distribuzione, e dalla distribuzione alla rivendita. A volte, l’anello conclusivo è composto da due o più rivenditori intermedi.

A livello contrattuale, però, il compratore instaura il rapporto soltanto con il proprio venditore: vale a dire, il concessionario che ha consegnato l’automobile e le chiavi. 

Questo significa anche che ogni inadempimento che riguarda il contratto di compravendita (e l’attivazione delle garanzie) deve riguardare sempre il venditore; sarà quest’ultimo, poi, a rivalersi nei confronti del distributore o del concessionario.

Operata tale doverosa premessa, risulta altresì importante comprendere come impostare una domanda di risarcimento del danno da difetto di conformità.

Si pongono, a questo punto, diversi problemi d’interpretazione che, se interessano di più avvocati e giudici, hanno comunque risvolti pratici molto evidenti: tra questi, decadenza e prescrizione della domanda ed onere della prova.

Per quanto qui d’interesse, va anzitutto precisato che l’articolo 129 e ss. del codice del consumo prevede un vero e proprio obbligo di fornire un bene conforme al contratto (sul punto, puoi approfondire qui). 

Il complesso ed articolato sistema di tutele e garanzie previsto dal codice del consumo, poi, costituisce una specificazione delle tutele previste dal codice civile (art. 1490 e ss.). 

Senza dilungarci oltre su aspetti di pura dottrina, andiamo ai punti nevralgici della sentenza in commento.

Di particolare interesse la conclusione, per la quale “pur nel silenzio della disciplina del TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria per danni conseguenti alla non conformità del prodotto venduto; inoltre anche detta domanda deve ritenersi soggetta allo stesso termine di decadenza e di prescrizione previsto dal citato art. 132 TU Consumo e non a quello previsto dall’art. 1495 c.c. per la vendita in generale ed allo stesso criterio di imputazione della responsabilità.

Dunque, una volta verificata l’ammissibilità della domanda risarcitoria, (…) esigenza di uniformità deve riguardare anche il merito e i presupposti stessi della domanda risarcitoria, con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c.il risarcimento del danno deve ritenersi non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

L’obbligo risarcitorio a carico del venditore pertanto sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi accertati; quindi è necessario e sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l’esistenza dei difetti di conformità lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre.”

In definitiva, il consumatore, per impostare correttamente una domanda di risarcimento del danno, deve indicare nell’atto i punti sopra evidenziati, evitando ogni automatismo. 

E, sia chiaro, questo onere non può ridursi a semplici doglianze o lamentele che, nel merito, non permettono di risalire ad addebiti più dettagliati, ma deve essere caratterizzato dall'indicazione precisa delle contestazioni sollevate verso il venditore e l'effettiva causalità rispetto al malfunzionamento lamentato.

Di seguito, la sentenza per esteso. 
Garanzia automobile - regole & limiti by Consumatore Informato on Scribd

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