domenica 3 marzo 2019

Bolletta dell'acqua salata?......si deve pagare il giusto prezzo

Bolletta dell'acqua eccessivamente elevata? non è dovuta dal consumatore se la società fornitrice del servizio non dimostra la correttezza del calcolo dei consumi e delle somme pretese.

Questo semplice, ma importante, principio è stato affermato di recente dal Tribunale di Oristano, al quale si era rivolto un consumatore ed utente domestico a fronte della richiesta elevata avanzata dalla società di fornitura del servizio acqua.

A fronte della eccezione sollevata dalla società, secondo la quale la lettura dei contatori era avvenuta in modo regolare, era invece emerso che non era stato conteggiato in modo corretto né il consumo dell'acqua, né tantomeno l'addebito dei costi periodici da parte della società fornitrice.

Il Giudice, sul punto, premette che in questa materia, ove il fornitore richiede il pagamento e il consumatore contesta il consumo e quindi la bolletta "[…] deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; n. 1236 del 2003; n. 17041 del 2002). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).".

E quindi il gestore del servizio deve dimostrare di aver raccolto in modo corretto i dati relativi al consumo e calcolato il costo effettivo dovuto dalla controparte, sulla base di quanto contrattualmente stabilito.

Nel caso in cui tale onere non sia rispettato, il consumatore non potrà pagare quanto preteso dalla società fornitrice, ma una somma determinabile sulla base di criteri presuntivi che considerino il consumo effettivo e il prezzo inferiore applicabile per le varie voci, anche attraverso apposita consulenza tecnica.

Di seguito, potete leggere la sentenza del Tribunale di Oristano.

TRIBUNALE DI ORISTANO

[…..]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 21 marzo 2016, E. L., quale titolare di utenza domestica relativa alla residenza propria e della sua famiglia, di quattro persone, sita in (omissis), ha convenuto in giudizio A. s.p.a., gestore del servizio idrico integrato, a seguito di provvedimento d’urgenza per inibitoria di slaccio, concesso nel procedimento n. (omissis), deducendo la erroneità, per malfunzionamento del contatore e per perdite occulte, dei corrispettivi addebitati nelle fatture emesse per il periodo complessivo dal 1° gennaio 2006 al 10 marzo 2013, tolta la parte prescritta, e domandando, pertanto, la determinazione dei corrispettivi, sulla base dei consumi presunti, la diminuzione della somma dovuta in proporzione al concorso colposo del creditore, per omessa lettura alle singole scadenze, per omessa segnalazione dei consumi anomali e per omessa manutenzione del contatore, nonché la condanna alla restituzione della somma versata in eccesso, oltre a interessi e rivalutazione.

Si è costituita in giudizio A. s.p.a., eccependo la regolarità delle letture e delle fatture, il mancato controllo dei consumi da parte dell’utente ed il mancato esonero dall’obbligo di pagamento del dovuto per la somministrazione d’acqua, complessivamente pari a Euro 9.011,05, alla data del 24 marzo 2016, e concludendo, pertanto, per il rigetto delle domande.
La causa, istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d’ufficio, all’udienza del giorno 28 settembre 2018 è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’atto introduttivo del giudizio di merito, l’attore espone di aver ricevuto bollette in acconto per consumi esorbitanti, nel corso dell’anno 2010, e di aver fatto verificare il proprio impianto idrico, scoprendo e riparando una perdita nel tubo di approvvigionamento. Non aveva ricevuto altra bolletta da allora, fino alla fattura a saldo del 20 maggio 2014, di Euro 23.327,32, emessa per esorbitanti consumi idrici relativi al periodo dal 1° gennaio 2006 al 10 marzo 2013, in base a una lettura di 12.373 mc; aveva fatto nuovamente controllare, perciò, il proprio impianto idrico, scoprendo una ulteriore perdita sul fondo della cisterna. In seguito, aveva presentato reclamo al gestore, per contestare l’importo richiesto, lamentando la prescrizione di parte del credito, la perdita riparata e la condotta scorretta della società, che invece di rispondere aveva inviato prima un sollecito di pagamento e poi un altro, con preavviso di distacco. A ciò aveva reagito promuovendo un procedimento d’urgenza, iscritto al n. (omissis), concluso con accoglimento del ricorso e divieto di slaccio. Nelle more, il gestore aveva accolto il reclamo per la prescrizione, asserendo un debito residuo di Euro 10.000,00.

Sostiene l’attore, in questa sede, che gli siano stati addebitati consumi abnormi, se riferiti al consumo medio di una famiglia di quattro persone, derivanti dal malfunzionamento del contatore, dalla perdita al tubo al piano terra e dalla ulteriore perdita alla cisterna, assolutamente impossibile da rilevare da parte sua. Osserva, in particolare, che essa sarebbe stata scoperta prima se la convenuta avesse regolarmente effettuato le letture ed emesso le fatture a saldo, almeno due volte all’anno, e se avesse tempestivamente comunicato un consumo triplo rispetto alla media storica, in riferimento all’art. B.16 del regolamento del servizio idrico integrato ed agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della carta del servizio. Quanto alla perdita, contesta la misurazione dei consumi, per superamento della capacità fisica di adduzione del proprio impianto idrico, negando che nei suoi tubi, di ridotta portata, potessero scorrere i volumi indicati. Sulla base della condotta del gestore, richiama l’art. 1227 cod. civ., sul fatto colposo del creditore.
Infine, considerando infedeli anche le fatture in acconto, al pari della fattura a saldo, ne chiede il ricalcolo sulla base di un consumo stimato, indicato in 0,8 mc al giorno, comunque superiore ai consumi reali, e chiede, altresì, avendo pagato in buona fede la complessiva somma di Euro 1.878,48, la restituzione di quanto versato in acconto.
2. – Con la comparsa di risposta, la società convenuta contesta il fondamento delle domande, eccependo di aver provveduto a dare comunicazione all’attore dei consumi elevati da essa rilevati, causati da una perdita occulta, di aver accolto il primo dei suoi reclami per intero ed il secondo in parte, riconoscendo la intervenuta prescrizione del credito in relazione al periodo dal 1° gennaio 2006 al 20 maggio 2009 e vantando un credito residuo per la complessiva somma di Euro 9.011,05, in base a estratto conto alla data del 24 marzo 2016. Contesta, inoltre, la violazione degli obblighi nascenti dal contratto di fornitura, per aver atteso con regolarità alle letture ed alle relative fatture, ed eccepisce, comunque, la violazione dell’obbligo, posto a carico dell’utente, di controllare lo stato del proprio impianto e di controllare i propri consumi d’acqua, argomentando che la mancata rilevazione e fatturazione dei consumi non esoneri l’utente dall’obbligo di pagarne il corrispettivo. Sostiene, pertanto, la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa creditoria.
3. – Le domande, qualificabili l’una come di accertamento negativo del preteso maggior credito, a prescindere dal riferimento impreciso, per traslato, alla erroneità delle fatture, e l’altra come di condanna alla ripetizione d’indebito, per quanto pagato in eccedenza, da esaminarsi in modo congiunto, per ragione di stretta connessione, sono entrambe fondate e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
4. – Le questioni sollevate richiedono un adeguato inquadramento di ordine giuridico.
4.1. – Il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo ammontare in base a criteri legali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (in precedenza, art. 13, comma 1, della L. n. 36 del 1994), del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335 del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio, inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione, di cui agli artt. 1559 ss. cod. civ. (cfr. Cass. sez. un. n. 8103 del 2004; sez. un. n. 16426 del 2004). I rapporti contrattuali sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche, dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato, parte integrante del contratto, che vengono predisposti dal gestore, approvati dalla competente autorità amministrativa ed accettati dagli utenti, con efficacia di condizioni generali di contratto, ex art. 1341 cod. civ., ed in termini di contratto per adesione, concluso mediante la sottoscrizione del modulo per la richiesta di allaccio, ex art. 1342 cod. civ. (cfr. Cass. n. 19154 del 2018).
4.2. – Per il territorio della Sardegna, l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad A. s.p.a., società interamente partecipata dagli enti locali e dalla Regione ricadenti nel suo ambito territoriale, designata come gestore unico con delibera n. 25 del 29 dicembre 2004, ha approvato il regolamento del servizio con delibera n. 8 del 12 marzo 2007 e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio 2007.
4.3. – Secondo le condizioni generali applicabili al rapporto in esame, la determinazione del corrispettivo, che soggiace al sistema tariffario e presuppone, di regola, la misurazione dei consumi, è resa possibile anche in caso di malfunzionamento del contatore, ai sensi dell'art. B.35, che prescrive di ricostruire i consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni ovvero, in assenza di dati storici, sulla base dei valori medi statistici ricavati in funzione della tipologia di utenza. Nella verifica dei consumi, che servono di fondamento al calcolo, occorre stabilire la causa della sospetta eccedenza, se dipenda da vizio del contatore, o da errore di lettura o di trascrizione (per analogia con il caso previsto), ovvero da perdita occulta nell'impianto idrico, sul lato interno, con esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura, e quindi se la causa della elevata entità del consumo in contestazione sia imputabile al gestore o all'utente. Secondo una precisa disposizione di contratto, il contatore è considerato non funzionante qualora le misurazioni non siano contenute entro i limiti di tolleranza del 5%, in più o in meno.
Il coordinamento fra le singole disposizioni, secondo il loro senso complessivo, consente univocamente di affermare che l'utente, qualora sia fondata la sua denuncia di un consumo abnorme, annotato a debito nelle scritture contabili unilateralmente tenute dal gestore, in un certo periodo di tempo, non sia liberato dalla obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì sia tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili, quali possono essere storicamente desunti da misure anteriori o posteriori ovvero, in difetto, statisticamente delineati per una utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata a servizio del medesimo numero di persone: in altri termini, quello che cambia è soltanto il modo di determinare il corrispettivo della somministrazione, e non l'obbligo di pagarlo, a norma dell'art. 1562, comma 2, cod. civ., secondo le scadenze convenute.
4.4. – Ai fini della risoluzione della controversia sorta tra il gestore, che pretenda il pagamento del corrispettivo, e l'utente, che lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; n. 1236 del 2003; n. 17041 del 2002). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici). Il criterio di riparto del carico probatorio tra gestore ed utente non muta in funzione del tipo di azione esercitata, anche in termini di accertamento negativo del credito, giacché l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. n. 19154 del 2018, con riferimento al servizio idrico integrato).
4.5. – Non incide in modo diretto sulla determinazione del corrispettivo, che costituisce operazione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, la verifica del comportamento delle parti nella esecuzione del contratto, secondo i principi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che attengono al presupposto per il legittimo esercizio, da parte del gestore, del diritto contrattuale di sospensione della fornitura, nei confronti dell'utente inadempiente, per morosità o altro giustificato motivo. Quanto al ritardato pagamento del dovuto, in particolare, occorre valutare se il suo inadempimento sia di notevole importanza, causando un insostenibile aggravamento del rischio assunto dal fornitore, in tal caso autorizzato, per regolamento, a ricorrere alla sospensione della fornitura, in autotutela. Il fruitore ha sempre diritto al preavviso, peraltro, in base alla disciplina regolamentare della procedura di distacco, di cui all'art. B.21, in deroga all'art. 1565 cod. civ., pur se l'inadempimento sia di non lieve entità.
4.6. – Neppure incide in modo diretto sulla liquidazione del credito relativo a canoni ed oneri la eventuale violazione degli obblighi di carattere accessorio posti a carico del somministrante, in base all'art. B.16 del regolamento del servizio, secondo cui il gestore emette le fatture con periodicità non inferiore al bimestre, con rinvio all'art. 6.2 della carta del servizio, ed effettua le letture in numero non inferiore a due volte all'anno, ai fini del riscontro dei consumi presunti, questi ultimi tratti dai consumi accertati in precedenza, e del conseguente conguaglio rispetto ai consumi reali, oltre a dover avvertire del consumo anomalo, cioè rilevato in misura tre volte superiore alla media storica (a seguito della modifica dell'art. 6.2 della carta). A tali obblighi si accompagna, nella economia del rapporto, il dovere di cooperazione del somministrato, espresso dalla previsione di altrettanti obblighi a suo carico: chi fruisce del servizio, infatti, è tenuto, in base all'art. B.16 del regolamento, ad accertare la causa della mancata ricezione della fattura ed attivarsi per richiederne un duplicato, al fine di evitare gli effetti della mora sulla sua obbligazione pecuniaria; in base all'art. B.35 del regolamento, a controllare i propri consumi, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore, e a dare immediata comunicazione qualora riconosca l'imperfetto funzionamento del contatore, al fine di consentire la necessaria riparazione o sostituzione, nonché ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite; il tutto con facoltà, attribuitagli dall'art. 6.1 della carta, di comunicare al gestore i dati di consumo autonomamente rilevati, al fine di favorire l'aderenza delle singole fatture all'entità della complessiva somministrazione.
4.7. – Ne deriva che nel caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione, da parte del gestore, l'utente non è autorizzato, per ciò solo, a rifiutarsi di pagare la somma dovuta, che costituisce prestazione legata dal nesso di corrispettività alla continua ed ininterrotta fornitura d'acqua, oggetto dell'obbligazione principale assunta dal gestore. Non v'è titolo, perciò, a opporre l'eccezione d'inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., a meno che non si lamenti la temporanea sospensione del servizio. Né l'utente può invocare, ove siano mancate le letture o le fatture alle scadenze stabilite, la diminuzione del corrispettivo per concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., poiché tale norma è diretta a commisurare alla gravità della colpa ed all'entità delle conseguenze derivatene il risarcimento del danno da inadempimento, e non l'entità dell'obbligazione dedotta in contratto, riguardante il versamento del corrispettivo, a cui il debitore è periodicamente tenuto per effetto dell'erogazione del servizio, a suo favore, ed in ragione del quantitativo d'acqua somministrato, sia esso precisamente misurato o ragionevolmente presunto.
5. – Nella specie, il rapporto di utenza dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso domestico intestata a E. L. e destinata alla casa di abitazione in cui risiede con la propria famiglia, sita in (omissis), è in contestazione limitatamente al periodo indicato dalle fatture n. B/2010034136540 del 18 agosto 2010, n. B/2010034184656 del 15 novembre 2010 e n. B/201103439763 del 15 giugno 2011, emesse in acconto, e dalla fattura n. 201403419976 del 20 maggio 2014, emessa a saldo, con estensione dal 31 dicembre 2005 all’11 marzo 2013, coperta dal documento di data più recente, nonché per il periodo ulteriore fino al 30 giugno 2014, data corrispondente a quanto precisato nelle conclusioni, e quindi complessivamente dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2014 (v. doc. nn. 1-2, in fasc. att.).
6. – Quanto alla eccezione di parziale prescrizione del corrispettivo, stabilita in cinque anni, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015), il primo atto interruttivo è costituito proprio dalla fattura, con annessa richiesta di pagamento, emessa per ultima e per un importo maggiore, pari a Euro 23.327,32, pacificamente ricevuta nel mese di luglio 2014 (v. citazione, pag. 1). Non valgono a interrompere il decorso del termine quinquennale le fatture precedenti, in quanto si riferiscono a periodi limitati dell’annualità 2010, e non risalgono alla data iniziale. Non è esatta la delimitazione temporale indicata nella nota della società convenuta in data 4 marzo 2015, con cui aveva comunicato il parziale accoglimento del reclamo (stragiudiziale), riconoscendo il fondamento dell’eccezione per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 ed il 20 maggio 2009, e quindi procedendo a ritroso di cinque anni dalla data di emissione della suddetta fattura: infatti, l’interruzione da parte del titolare del diritto presuppone, per quanto interessa, il ricevimento di un atto che valga a costituire in mora il debitore, di carattere recettizio, e non già la sua mera formazione (v. doc. n. 11, in fasc. att.).
Ne consegue che il periodo utile ai fini del calcolo, esclusa la parte prescritta, si estende dal 1° luglio 2009 fino al 30 giugno 2014.
7. – Allo scopo di determinare il corrispettivo, occorre riscontrare o ricostruire il consumo.
7.1. – È utile muovere da un rilievo preliminare.
Per tacita ammissione della società convenuta, fin dalla sua prima difesa, non è disponibile alcuna lettura del consumo iniziale, alla data della presa in consegna della singola utenza da parte del gestore attuale, risalente al trasferimento dalla gestione comunale, formalmente avvenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2006 (v. comparsa, pag. 5). Andando a verificare le fatture emesse dalla gestione privata, è facilmente riconoscibile la incerta premessa sottesa alla fatturazione, derivante dalla mancata indicazione di alcun consumo reale, fino alla fattura del 20 maggio 2014, quando si è preteso di individuarlo per differenza in 11.373 mc, sulla base della lettura finale di 12.373 mc, eseguita in data 11 marzo 2013, cioè sulla base della prima misura reale e non presunta nel corso del rapporto, posta a confronto con la lettura iniziale, dichiarata di 1.000 mc in data 31 dicembre 2005 (v. doc. nn. 2-8, in fasc. conv.). Nessun estratto del registro tenuto dal gestore pubblico, tuttavia, è stato prodotto in giudizio, né altra attestazione idonea a formare piena prova del consumo rilevato al momento della chiusura del conto di utenza presso il Comune di (omissis) e del passaggio al gestore unico, né è possibile trarre alcun preciso argomento di prova per affermare, con apprezzabile probabilità, che il valore comunicato tra operatori fosse effettivo, per di più in contrasto con la evidenza di una cifra perfettamente tonda e paradossalmente distante dal valore successivo.
Non v’è prova idonea e sufficiente, perciò, del consumo iniziale, cosicché, quand’anche fosse corretta la misura del consumo finale, tratta dal contatore in verifica, mancherebbe il termine di comparazione e non si avrebbe, pertanto, un intervallo tra due letture effettive.
7.2. – Il consulente tecnico nominato d’ufficio, ing. G. S., è stato incaricato di verificare il buon funzionamento del misuratore e, in caso di inattendibilità, di determinare la entità del corrispettivo maturato secondo il presumibile consumo.
Con procedimento rigoroso ed accurato, nonché con motivazione esauriente ed esente da vizi logici, l’ausiliare ha provveduto preliminarmente a far analizzare il contatore, avente matricola 03A013482, finora installato, appositamente asportato (sostituito da un nuovo misuratore in data 30 giugno 2017) e rimesso a un laboratorio accreditato, facente parte del sistema nazionale di taratura, che ne ha certificato la non corretta misurazione di portata, con grado di errore variabile, superiore ai prescritti limiti di tolleranza. A conforto della verifica, inoltre, mediante un contatore di prova ad elevata precisione, è stata misurata la portata massima giornaliera del tubo di adduzione, che è risultata incompatibile, per difetto, con la media fatturata nel periodo controverso. Accertata la inattendibilità dello strumento di misura, non disponendo di consumi storici rilevati con alcun misuratore diverso da quello inidoneo, l’ausiliare ha proceduto, secondo le istruzioni impartite, a ricostruire i consumi in termini statistici, ascrivendo alla utenza in esame i quantitativi tratti dalle tabelle ISTAT per la provincia di (omissis), in relazione a una fornitura pacificamente destinata a uso domestico ed a servizio di un nucleo familiare di quattro persone. Alla base del calcolo, nello specifico, ha assunto un consumo medio annuo pari a 199,20 mc, equivalente a un consumo medio giornaliero di 0,55 mc. Infine, facendo corretta applicazione delle tariffe, annualmente aggiornate, che comprendono i canoni progressivi per volumi crescenti d’acqua presa dall’acquedotto, gli oneri di depurazione e fognatura, nonché la quota fissa di accesso al servizio, è pervenuto alla determinazione del corrispettivo, in totale pari a Euro 1.524,06, per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2014 (v. relazione CTU, pagg. 6 ss., con allegati).
Sulle operazioni peritali non sono sorte contestazioni.
8. – L’esito delle indagini comporta l’assorbimento delle ulteriori questioni sollevate. Quanto alla incidenza delle perdite occulte, pacificamente scoperte e riparate, la questione è priva di autonomia, poiché la dispersione della risorsa è causa, imputabile all’utente, di un proporzionale aumento del consumo, la cui misura rientra, nondimeno, nell’onere della prova gravante sul gestore. Quanto alla incidenza delle letture effettive, pacificamente omesse per un periodo di gran lunga superiore a quanto prescritto, la determinazione giudiziale del corrispettivo rende irrilevante la questione relativa al tendenziale equilibrio tra le fatture, poiché l’interesse dell’utente è soddisfatto dalla limitazione della pretesa formulata dal gestore.
9. – Accertato il credito del gestore, nella sua originaria esistenza ed entità, esso deve considerarsi attualmente estinto, in parte per prescrizione ed in parte per pagamento del dovuto.
10. – A questo punto, va risolta la connessa questione d’indebito (oggettivo), quanto al residuo versato a titolo di corrispettivo.
È incontestata tra le parti e, comunque, comprovata dalla produzione della ricevuta dell’ordine di bonifico in data 14 aprile 2015, posteriore al deposito del ricorso d’urgenza, e dall’estratto conto alla data del 24 marzo 2016, comunicato in giudizio, la corresponsione da parte dell’attore, in favore della società convenuta, della somma di Euro 1.946,03, eseguita dopo che già erano state versate la somma di Euro 846,80, la somma di Euro 429,53 e la somma di Euro 429,54, documentate dalle ricevute di versamento postale in data 8 agosto 2011, 8 luglio 2014 e 11 luglio 2014, per un ammontare di Euro 3.651,90, interamente imputato dalle parti al debito inerente al periodo controverso ed esattamente indicato nel provvedimento cautelare ante causam, concesso a tutela del connesso diritto alla prosecuzione della fornitura (v. doc. nn. 1, 12, 16, in fasc. att.; doc. n. 23, in fasc. conv.).
Sussiste, pertanto, il diritto dell’utente di ripetere l’indebito, equivalente al corrispettivo versato al gestore in eccedenza, per la somma di Euro 2.127,84.
Sulla somma ripetibile, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda, proposta con citazione notificata il 21 marzo 2016, dovendosi presumere, in capo all’accipiens, la buona fede nel ricevere i singoli pagamenti.
Non spetta la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno.
11. – L’eccezione proposta in riferimento al nuovo debito, maturato nel periodo posteriore a quello in contestazione, da intendersi opposto in compensazione al credito restitutorio, al fine di paralizzarne la pretesa, è inammissibile, perché tardiva, trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d’ufficio, cosiddetta eccezione in senso stretto, ai sensi dell’art. 1242, primo comma, cod. civ., che la società convenuta avrebbe dovuto proporre, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata in citazione, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., laddove la sua costituzione in giudizio è avvenuta ben oltre il termine, soltanto il 5 luglio 2016, in data perfino successiva al 4 luglio 2016, giorno di prima udienza, rinviata d’ufficio al 6 luglio 2016 (v. comparsa, pag. 5).
12. – Conclusivamente, vanno accolte sia la domanda di mero accertamento sia la domanda di condanna, nei termini che precedono.
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta, con l’aggiunta delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara la inesistenza del diritto al corrispettivo in eccedenza rispetto alla somma, già pagata, di Euro 1.524,06, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2014;
2) condanna la società convenuta al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 2.127,84, a titolo di ripetizione d’indebito, oltre agli interessi legali, a decorrere dal giorno della domanda al saldo;
3) condanna la società convenuta al rimborso, in favore dell’attore, delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 5.834,53, di cui Euro 4.835,00 per compensi ed Euro 274,28 per esborsi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, nella misura liquidata con separato decreto.

Così deciso in Oristano, il 12 gennaio 2019.

Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...