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domenica 3 marzo 2019

Bolletta dell'acqua salata?......si deve pagare il giusto prezzo

Bolletta dell'acqua eccessivamente elevata? non è dovuta dal consumatore se la società fornitrice del servizio non dimostra la correttezza del calcolo dei consumi e delle somme pretese.

Questo semplice, ma importante, principio è stato affermato di recente dal Tribunale di Oristano, al quale si era rivolto un consumatore ed utente domestico a fronte della richiesta elevata avanzata dalla società di fornitura del servizio acqua.

A fronte della eccezione sollevata dalla società, secondo la quale la lettura dei contatori era avvenuta in modo regolare, era invece emerso che non era stato conteggiato in modo corretto né il consumo dell'acqua, né tantomeno l'addebito dei costi periodici da parte della società fornitrice.

Il Giudice, sul punto, premette che in questa materia, ove il fornitore richiede il pagamento e il consumatore contesta il consumo e quindi la bolletta "[…] deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (cfr. Cass. n. 13193 del 2011, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica, già espressi da Cass. n. 10313 del 2004; n. 1236 del 2003; n. 17041 del 2002). Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016, sulla rilevazione dei consumi idrici).".

E quindi il gestore del servizio deve dimostrare di aver raccolto in modo corretto i dati relativi al consumo e calcolato il costo effettivo dovuto dalla controparte, sulla base di quanto contrattualmente stabilito.

Nel caso in cui tale onere non sia rispettato, il consumatore non potrà pagare quanto preteso dalla società fornitrice, ma una somma determinabile sulla base di criteri presuntivi che considerino il consumo effettivo e il prezzo inferiore applicabile per le varie voci, anche attraverso apposita consulenza tecnica.

Di seguito, potete leggere la sentenza del Tribunale di Oristano.
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