venerdì 14 giugno 2019

Golden Eagle Travel & Service: si alla cancellazione da New Club Elite!

Anche il Tribunale di Milano si è espresso in favore dei consumatori e contro la vendita dei certificati New Club Elite, ravvisando alcune gravi carenze del testo negoziale sottoscritto dai consumatori (per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Golden Eagle Travel & Service - vendita del 2016

Il caso affrontato dal Tribunale di Milano presenta notevoli analogie con le altre vicende già oggetto di decisione da parte del Tribunale di Monza (vedi qui) e di Bologna (vedi qui), trattandosi di una offerta speciale rivolta a dei consumatori milanesi, invitati nel 2016 presso una struttura alberghiera nel capoluogo lombardo.

All'esito di una lunga attività di sollecitazione, magari con un successivo incontro, i promotori di Golden Eagle avevano convinto vari consumatori a sottoscrivere il contratto di acquisto di un box vacanze che prevedeva, tra le altre, alcuni buoni regalati con la firma del contratto.


Ed anche la promessa di questi buoni ha, probabilmente, convinto i consumatori all'acquisto del diritto vacanza, senza però comprendere in modo chiaro quale conseguenze erano legate alla sottoscrizione del contratto.


Ed ecco che, dopo qualche mese, i consumatori ricevono il certificato vacanza da New Club Elite, scoprendo di essere iscritti fino al 31 dicembre 2053, con relativo obbligo di pagamento delle spese di gestione annuali. 

Molti di questi consumatori stanno ora cercando di rivendere questo certificato, oppure sono stati contattati da società, italiane e/o straniere, che propongono loro di acquistare il certificato in cambio di qualche migliaio di euro, oppure attraverso uno scambio con altro diritto (punti vacanza o altro).

Ma è valida questa iscrizione?

Tribunale di Milano: il contratto non è valido - si alla cancellazione

Il giudice ha, ancora una volta, messo chiarezza in merito al rapporto contrattuale, individuandone gli aspetti decisivi per la soluzione della controversia, ordinando la cancellazione dei consumatori da New Club Elite.

Il Tribunale riassume, in primo luogo, i caratteri fondamentali del testo contrattuale, incentrando la propria attenzione sulle informazioni fornite al cliente dalla società venditrice: " Il contratto perfezionato tra le parti attribuisce ai ricorrenti un certificato, liberamente commerciabile, in base al quale gli stessi sono legittimati ad ottenere nell’ambito del Club Elite il diritto al godimento di una settimana di soggiorno presso le strutture residenziali affiliate al club.

Più precisamente, dal testo contrattuale si desume l’acquisto di un TRAVEL &SERVICE BOX, consistente in un ipad mini, una quota associativa al N.C.E. Tour, con diritto di godere di una settimana all’anno di pernottamento gratuito nelle strutture convenzionate che vengono genericamente ed esemplificativamente indicate, con servizi tipologia basic, oltre ad alcuni buoni sconto, acquisto…".

I consumatori hanno, quindi, scoperto di essere stati iscritti al club inglese solo nel momento in cui hanno ricevuto il certificato: "Ai ricorrenti è stato successivamente inviato certificato New Club Elite in data 30 agosto 2016, dal quale si evince che gli stessi sono diventati soci dello stesso (trattasi, tra l’altro, di un soggetto giuridico straniero).".

La domanda, quindi, ci sorge spontanea: ma come potevano i consumatori comprendere di entrare nel circuito New Club Elite alla conclusione del contratto e che tale iscrizione avrebbe sottoposto gli stessi a determinati obblighi?

La risposta ci viene fornita dal Tribunale di Milano che, facendo seguito alle altre sentenze dei tribunali italiani, ha evidenziato le notevoli carenze del contratto, osservando che: "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Il contratto, secondo quanto osservato dal giudice, non chiarisce nemmeno quale sia il contenuto il servizio basic, né il servizio di prenotazione e la possibilità da parte degli acquirenti di poter conoscere in quali resort avrebbero potuto usufruire del proprio generico diritto.

A nostro parere, peraltro, questi contratti presentano ulteriori gravi carenze tali da considerarli contrari al Codice del Consumo, ed in particolare all'art. 72 del D. Lgs. n. 206/2005, secondo il quale nel testo negoziale devono essere indicati in modo preciso e trasparente i caratteri del rapporto negoziale, i diritti e gli obblighi.

Altro aspetto ricorrente in questo tipo di vendite è il pagamento di acconti a cui sono obbligati i consumatori, magari mascherandoli con la dicitura "spese amministrative", ma con evidente violazione del divieto di pagamento di acconti previsto ex art. 75 del Codice del Consumo.

La conclusione: si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano, dopo aver ritenuto nullo il contratto, ha così concluso:

"Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto stipulato tra le parti il 9\10 maggio 2016;
2) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL a restituire ai ricorrenti la somma di Euro……………. oltre interessi dal 29.11.17 al saldo;
3) dichiara la liberazione dei ricorrenti dall’obbligo di pagamento delle spese di gestione in favore del New Club Elite;
4) condanna GOLDEN EAGLE TRAVEL & SERVICE SRL alla cancellazione, a sue spese, del nominativo dei ricorrenti dal registro dei titolari del certificato di associazione presso il New Club Elite;
".

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