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sabato 19 luglio 2025

Nullo il contratto di acquisto del certificato di Club Michelangelo - non dovute le spese ad Elodie

Con questo nostro intervento vi segnaliamo un nuovo ed importante passo in materia di validità di un contratto di iscrizione ad uno di questi club vacanza fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese di gestione ( per poter effettuare un controllo della vostra vicenda, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Questa vicenda ci consente anche di ragionare in merito al soggetto economico che gestisce queste attività, in quanto l'associato non viene informato in modo completo e trasparente in merito all'esistenza del club.

In termini più semplici, vi siete mai chiesti se esistano mail di convocazione dell’assemblea o un bilancio annuale? E, soprattutto, dove finiscono i soldi versati per gli oneri di gestione annuali?

sabato 12 luglio 2025

Mancato rispetto dell'art. 71 del Codice del Consumo - invalido il contratto di iscrizione al club

Il contratto di vendita/iscrizione ad un club/associazione deve contenere tutte le informazioni inerenti diritti ed obblighi connessi alla firma, garantendo al consumatore trasparenza e correttezza da parte del professionista (per verificare la correttezza del contratto e di tutti i documenti allegati, scrivi a info@consumatoreinformato.it).
Il Tribunale di Lecco è intervenuto in materia ed ha ribadito il principio, pacifico, secondo il quale l'art. 71 del Codice del Consumo prevede una serie di informazioni che devono essere incluse nel contratto di vendita, pena la nullità.

Il giudice lombardo ha osservato, in particolare, che l'art. 71 del Codice del Consumo oltre a richiedere per il contratto l'obbligo di forma scritta, dispone anche in modo particolare gli ulteriori elementi informativi che devono essere resi noti al consumatore, attraverso il documento contrattuale.

In particolare, il giudice ha osservato che tali informazioni devono individuare, in modo chiaro ed univoco, quale sia il diritto di godimento oggetto del contratto, la natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto, con la descrizione dell'immobile, della sua ubicazione, del periodo di godimento non inferiore alla settimana, in cui siano disciplinati e chiaramente indicati gli estremi del regolamento della comunione e le porzioni temporali con le relative indicazioni inerenti le modalità di esercizio del diritto.

L'assenza di tali informazioni rendono invalido il contratto e non vincolante per il consumatore, in quanto la disciplina prevista agli artt. 70 e 71 del Codice del Consumo hanno una finalità protezionistica, sicché è necessario che tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni di legge, come requisiti inderogabili ed essenziali del contratto, devono risultare chiaramente dal testo del contratto sottoscritto.

Pertanto nel caso di assenza o scarsa indicazione degli elementi indispensabili all'esatta individuazione del bene oggetto del diritto turnario e del periodo di godimento, il contratto non può essere considrato valido per violazione del citato art. 71 del Codice del Consumo, nonchè degli artt. 1346 e 1418 c.c..

"Dalla lettura del contratto prodotto in atti (doc. 2 fasc. opponente) non è possibile procedere alla esatta individuazione delle strutture oggetto del godimento turnario né risulta alcuna ulteriore specificazione in ordine alle località in cui tali complessi si trovano né nulla è detto circa la collocazione temporale nell'arco dell'anno in cui l'acquirente potrebbe usufruire dell'ipotetico bene, ne è possibile ricavare quali siano le modalità attraverso cui parte attrice possa scegliere il periodo di godimento, essendo genericamente previsto solo che si tratti indistintamente di una settimana all'anno.".

sabato 28 giugno 2025

Club Getaway: un nuovo certificato cancellato dal giudice

Non possiamo che essere lieti di segnalare una nuova vittoria dei consumatori nei confronti di una delle società che ha venduto certificati di adesione a Club Getaway negli ultimi anni (per un controllo, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Firenze ha condannato la società Energy S.r.l. di Roma in favore di un consumatore toscano, il quale ha ottenuto la restituzione dei soldi versati per l'iscrizione al club inglese. 

E' noto, infatti, che questa società ha venduto contratti denominati "My energy world", offrendoli come sistema vacanze alternativo e assolutamente vantaggioso, celando informazioni importanti e chiedendo il pagamento di somme prima del diritto di recesso, come già da noi segnalato con un altro intervento (clicca qui per un approfondimento).

Questa vicenda, però, ci consente anche di fornirvi alcuni suggerimenti al fine di evitare di firmare un contratto di cui potreste, in seguito, pentirvi.


a.- La vendita del certificato Getaway

La vicenda analizzata dal giudice ha inizio con una visita a domicilio di due incaricati della società, presentata come un’opportunità per conoscere alcuni servizi turistici, senza impegno, con in omaggio una vacanza “di prova” gratuita. 

Al contrario, per poter accedere al secondo incontro, il consumatore era stato indotto a firmare un contratto di “certificato di associazione” e a versare immediatamente somme di denaro, in particolare 200 euro in contanti ed un assegno.

Quando, pochi giorni dopo, era stato organizzato il secondo incontro, il consumatore aveva ottenuto solo un dépliant generico, senza informazioni precise su cosa realmente stesse acquistando. Nel contratto non erano indicati: ubicazione e caratteristiche degli alloggi, periodo esatto di utilizzo, servizi inclusi, eventuali costi aggiuntivi. Solo formule vaghe come “offerte speciali” o “strutture affiliate” sparse in località non specificate.

A distanza di mesi, lo sfortunato amico toscano ha ricevuto il certificato di iscrizione a Club Getaway, comprendendo le conseguenze della firma del contratto, ossia l'adesione "basic" ad un club inglese fino al 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

sabato 24 maggio 2025

Bene il Tribunale di Firenze che accerta l'iscrizione irregolare a Club Getaway

Ancora una volta un tribunale italiano accerta l'irregolarità della vendita di un certificato Club Getaway, dichiara la nullità del contratto, così disponendo che il consumatore non è tenuto a versare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e per un controllo, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Anche in questa vicenda, il contratto era stato fatto sottoscrivere ai consumatori dall'allora Travel Sun S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.), dopo un primo meeting presso un hotel nelle vicinanze di Firenze a cui era seguito un secondo incontro presso l'abitazione delle "vittime".

In quella sede, i promotori della società avevano illustrato (con fogli bianchi riempiti di fantasiose formule) la possibilità di viaggiare in giro per il mondo, o addirittura l'opportunità di poter trarre un beneficio monetario dall'affitto della settimana vacanza.

A detta dei promotori "è un circuito pieno di resort di prima categoria, e comunque se non vi piace, lo provate e poi ve lo ricompriamo noi.", così prospettando l'idea del utilizzo momentaneo.

Ed invece, successivamente i nostri amici fiorentini hanno scoperto che: 

- risultano iscritti presso un club inglese denominato Club Getaway; 

- l’iscrizione permane sino al 31 dicembre 2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali;

- l’iscrizione è definita come “mid”, senza comprendere il contenuto di tale iscrizione ed i servizi  collegati alla partecipazione al club; 

- l’iscrizione risulterebbe per un generico e variabile periodo di una settimana all’anno (c.d. floating) legato alla disponibilità del club. 

venerdì 14 marzo 2025

In liquidazione giudiziale una delle società che ha venduto certificati Getaway - chiude Happiness

Termina con la liquidazione giudiziale l'attività di vendita di certificati Getaway di una società molto attiva negli ultimi anni.

Stiamo parlando di Happiness S.r.l. (già Travel Sun e successivamente Atlantis), società che ha piazzato certificati del club inglese sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni (per maggiori informazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Occorre ricordare che le vendite di questi certificati sono state dichiarate, in più circostanze, non valide dai tribunali italiani per evidenti carenze informative e violazioni del Codice del Consumo (vedi qui).

Più di recente, un altro giudice ha contestato la carenza di trasparenza sia nella condotta tenuta dai promotori della società che nel contratto concluso dai consumatori, con conseguente nullità del contratto (clicca qui).

Il Tribunale di Roma, con procedura avviata alcuni mesi addietro, ha proceduto alla dichiarazione di liquidazione con determinazione dell'eventuale patrimonio da suddividere tra i creditori, con successiva cancellazione del soggetto giuridico.

Qui di seguito, l'estratto della procedura di liquidazione giudiziaria n. 580/2024 del Tribunale di Roma (visibile con browser Opera - VPN attivo)  

lunedì 17 febbraio 2025

“My energy world”: non è valido il contratto di iscrizione a Club Getaway. Stop spese di gestione!

Siamo lieti di segnalare un nuovo risultato positivo nella travagliata vicenda che riguarda coloro che sono stati iscritti ad uno di questi "club" inglesi, nel caso di specie a Club Getaway (per maggiori informazioni e valutazioni, potete scrivere a info@consumatoreinformato.it o multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Monza è stato chiamato a valutare la regolarità e validità del contratto "My energy world" con iscrizione dei consumatori a Club Getaway, dichiarando la nullità del contratto per le ragioni di seguito evidenziate.

- La vicenda: "My energy world" e l'iscrizione a Club Getaway 
 
La vicenda che ha visto coinvolti due consumatori monzesi presenta punti comuni già raccontati da altri consumatori, ma che vogliamo di seguito richiamare.

- Nel 2019, i consumatori vengono contattati da un promotore della Energy S.r.l., il quale si complimenta con loro per essere risultati vincitori di un buono vacanza.

Durante la telefonata, viene proposto ai consumatori un incontro presso la loro abitazione per la consegna dell'omaggio di euro 150,00.

- All'incontro previsto a casa dei malcapitati consumatori, il promotore illustra il prodotto commerciale “My energy world”, presentato come una forma di investimento in vacanze alternativo, dinamico e al passo con i tempi, con la possibilità di poter soggiornare in centinaia di strutture alberghiere, sparse in vari paesi del mondo, oppure cederlo a terzi.

La prenotazione era possibile per tutta la famiglia e per eventuali parenti/amici.

- I consumatori chiedevano delucidazioni sul punto e, dopo essere stati rassicurati dalle suadenti parole ricevute, procedono con la firma del contratto e provvedono, nelle settimane successive, a pagare l'importo a mezzo di cambiali firmate con successivi incontri.

- I nostri sfortunati amici usufruivano del buono vacanza promesso e soggiornavano una settimana presso una struttura in Sardegna e in quella sede venivano a conoscenza di tutte le limitazioni previste da questo diritto vacanza ed in particolare, come confermato dal certificato di iscrizione a Club Getaway, di essere iscritti ad un club con la possibilità di soggiorno per due sole persone (iscrizione "basic") in poche località turistiche, "previa disponibilità" durante l'anno.

- Per contro, l'iscrizione "basic" a Club Getaway è al 31.12.2053, con obbligo di pagamento delle spese annuali.

- I consumatori, compresa la reale natura del contratto, si sono rivolti ad Energy S.r.l. chiedendo alla società di voler provvedere al riacquisto del certificato con restituzione del capitale investito senza ottenere risposta.

lunedì 27 gennaio 2025

Club Getaway: mai più spese di gestione. A Modena vengono liberati altri due consumatori

Nuovo intervento di un tribunale che, ancora una volta, ordina la cancellazione di due associati da club Getaway, liberandoli dall'obbligo di dover pagare le spese di gestione fino al 2053 (per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o info@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Modena, chiamato ad affrontare una vicenda avente ad oggetto la sollecitazione all'acquisto di un non meglio precisato diritto vacanza, ha ritenuto di dover far dichiarare non valido il contratto di acquisto concluso con una delle società interessate alla vendita di certificati vacanza, seguendo già una precedente sua interpretazione delle norme avvenuta per altra storia molto simile (leggi qui).

domenica 17 novembre 2024

Multiproprietà - valido il contratto che contiene informazioni trasparenti, chiare e complete

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo, con la recente sentenza n. 25599/2023, di tratteggiare alcuni aspetti rilevanti che riguardano i contratti di acquisto di un diritto reale in multiproprietà, nonché i contratti vacanza a lungo termine.

Questo tipo di vicende sono oggetto di trattazione periodica in questo blog e quindi ci è sembrato corretto aggiornare l'orientamento della Cassazione in questa materia.

Questo tipo di contratti sono stati oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi giurisprudenziali che hanno dichiarato la nullità del contratto di compravendita di una multiproprietà reale o obbligatoria per violazione degli artt. 1418 e 1346 c.c., ossia per totale indeterminatezza dell'oggetto.

I documenti contrattuali, infatti, non indicano in modo chiaro  né l'oggetto del contratto, né il contenuto dei diritti/obblighi, prevedendo anche l'adesione ad un club straniero, non identificato e per un periodo molto lungo.

Molto spesso, i contratti non indicano non solo il tipo di titolo venduto, ma anche la sua legge di circolazione, e neppure i dati dell’associazione alla quale viene fatto riferimento, né la natura di tale iscrizione, rimandando ad altri documenti o ad un sito web.

La Cassazione, pur affrontando un caso di multiproprietà immobiliare, ha avuto modo di affrontare il fenomeno, chiarendo come la normativa (oggetto di una prima disciplina con la Direttiva 94/47/CE introdotta in Italia con il D. Lgs. 427/1998) è stata oggetto di un successivo intervento europeo (direttiva 2008/122/ce) attuato in Italia con D. Lgs. n. 79/2011.

La normativa del 2011 ha portato ad una sostanziale distinzione tra contratti di multiproprietà e vacanze a lungo termine, prevedendo medesime tutele, specialmente sotto il profilo informativo.

Il contratto avente ad oggetto la vendita di questi diritti vacanza deve essere redatto in modo chiaro e trasparente, contenendo informazioni complete, chiare ed obiettivamente comprensibili, al fine di consentire al contraente debole di valutare in modo informato le conseguenze connesse alla firma.

Sul punto, la Suprema Corte chiarisce che il contratto deve descrivere in modo chiaro gli “[…] aspetti fondamentali volti all’individuazione della stessa tipologia di contratto rispetto alle molteplici possibilità offerte dall’iniziativa privata e dal principio di libertà negoziale […] e che comportano l’esigenza di individuare in modo dettagliato l’oggetto del contratto e, soprattutto, i diritti e gli obblighi posti a carico delle parti.”  (Cassazione Civile Sez. II^ Sentenza n. 29599/2023).

Questa descrizione non può essere lasciata ad altri documenti o ad un sito web, ma deve essere esplicitata nel contratto principale firmato tra le parti.

Corte di Cassazione - Sez. II^ Civ. sentenza n. 25599/2023 (visibile con browser Opera VPN attivo)

lunedì 30 settembre 2024

Condhotel: nuova forma di multiproprietà?

Il diritto di multiproprietà è stato oggetto negli ultimi decenni di un'importante evoluzione, diventando una forma di vacanze molto venduta in tutto il mondo, tra luci ed ombre, e che trova, forse, la sua forma più recente nel condhotel.

Ma quest’ultimo può essere veramente considerato la “multiproprietà 2.0”? e le attuali tutele previste per il consumatore possono essere estese anche a questo tipo di acquisti?

Quest’ultima domanda è, allo stato attuale, di difficile risposta, in quanto il fenomeno è ancora poco conosciuto.

Con questo nostro elaborato ci proponiamo di proporre una breve e non esaustiva ricostruzione del fenomeno, proponendo al lettore quali nuovi vantaggi o svantaggi, anche economici e fiscali, possono essere collegati a questo nuovo fenomeno che si sta affacciando sul mercato italiano. 


1) Che cos’è la multiproprietà?

La multiproprietà consiste in quella pratica commerciale che permette a più soggetti, proprietari di uno stesso immobile, di potere usufruire e godere dello stesso a turnazione nell’arco dell’anno.

L’art. 69 del codice del consumo definisce il contratto di multiproprietà come “un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione”.

Nella sua versione classica, si è soliti parlare di multiproprietà immobiliare, caratterizzata dalla suddivisione dell’immobile tra più soggetti, i quali ne traggono godimento per determinati periodi dell’anno, suddividendosi i relativi costi di gestione.

Non di rado, la giurisprudenza ha avvicinato questa figura giuridica al condominio, ravvisando elementi comuni tali da consentire l’estensione delle norme previste in materia condominiale anche ai rapporti di multiproprietà.

Questo fenomeno turistico ha trovato la sua prima grande diffusione di massa attorno agli anni 80’ divenendo una forma alternativa di vacanza, caratterizzata dal poter disporre di un appartamento per una settimana all’anno in località turistiche (montagna/mare), con pagamento di spese di gestione limitate.

L’acquisto si perfeziona, come ogni altro diritto di proprietà, con un atto notarile e la conseguente iscrizione catastale volta a certificare la titolarità del diritto reale.

A livello europeo, però, sono aumentati i tentativi di truffa attraverso le multiproprietà, tant’è che nel 1994 è stata approvata la prima direttiva (Direttiva n. 94/97/Ce) volta a disciplinare questi acquisti e che ha introdotto, tra gli altri, l’obbligo di consegna del foglio informativo contenente le informazioni fondamentali riguardanti il titolo acquisito.

domenica 7 luglio 2024

Certificato Getaway - a Vicenza viene dichiarato nullo un nuovo contratto

Il Tribunale di Vicenza, con la recente ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. che potete leggere di seguito, ha accertato che altri due consumatori vicentini non sono iscritti a club Getaway e non devono pagare le spese di gestione fino al 2053 (per maggiori informazioni e assistenza, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it o a info@consumatoreinformato.it).

Il giudice, seguendo l'orientamento già formatosi proprio in altri casi già affrontati (vedi qui), ha ritenuto che il contratto di acquisto del certificato Getaway non sia rispettoso dei requisiti previsti dal codice civile e dalla normativa dei consumatori.

Come abbiamo potuto riscontrare in molti casi sottoposti alla nostra attenzione, alle "parole" (promesse fatte dai promotori che vi ricevono all'albergo durante il primo incontro, e poi al successivo incontro presso la vostra abitazione), non corrispondono i "fatti" (ossia il contratto firmato, il quale contiene una realtà profondamente diversa da quella raccontata dal promotore).

E alle "parole" (ovverosia le stesse promesse contenute nel contratto firmato), non corrispondono nemmeno i "fatti" di chi si reca in uno dei due/tre resort disponibili tra Calabria e Sardegna.

E cosa si viene a scoprire quando si arriva al resort? 

→ Il certificato vale solo per due persone;

→ I servizi sono limitati;

→ I luoghi di destinazione sono limitati.

Insomma, sono più i limiti che i reali vantaggi che discendono da questo contratto, ma intanto le spese di gestione devono essere pagate.

Pagamento richiesto nonostante, come accertato dal Tribunale di Vicenza, l'iscrizione si fondi su un contratto ove, come chiarito nel provvedimento che trovate di seguito che: "[...] non è possibile accertare quali servizi siano a disposizione, in quali strutture, con quali modalità, in quali periodi ecc., pur essendo previsto a carico del consumatore, oltre all'elevato prezzo iniziale, anche delle spese di gestione aggiuntive periodiche: 310 euro per il “servizio di attenzione al socio, il booking, utilizzo della reception e centralino telefonico (escluso il costo delle chiamate)".

Correttamente, il Tribunale di Vicenza non ha potuto che dichiarare la nullità del contratto e scogliere ogni vincolo tra il consumatore e coloro che lo hanno iscritto a Club Getaway, come già accaduto in altre circostanze (approfondisci qui).

 Tribunale di Vicenza, Ordinanza del 06-06-2023

lunedì 6 maggio 2024

Certificato Getaway: basta spese di gestione. Così ha deciso il Tribunale di Torino

Un nuovo intervento giudiziario ha accertato, senza ombra di dubbio, che i contratti di adesione a determinati club inglesi, commercializzati in Italia negli ultimi decenni, sono contrari al Codice del consumo e non sono validi (per maggiori informazioni e per una valutazione della posizione, scrivi a multiproprieta@consumatoreinformato.it).

Il Tribunale di Torino ha stabilito, con il provvedimento di cui potete leggere uno stralcio in calce al nostro intervento, che il consumatore che è stato iscritto a Club Getaway sulla base di un contratto non valido, non può essere vincolato agli obblighi che nascono dal contratto, ossia il pagamento delle spese di gestione annuali.

Nel caso di specie, una coppia di consumatori torinesi veniva attratta ad un incontro presso un hotel dalla promessa di consegna di un coupon vacanza.

In quella sede, dopo una serie di presentazioni di un presunto diritto vacanza vantaggiosissimo (addirittura presentato come una forma di investimento), i promotori dell'allora Atlantis S.r.l. (successivamente mutata in Happiness S.r.l.) hanno convinto i consumatori a far firmare un modello contrattuale, come quello che potete visionare qui a lato, con la promessa di poter rivendere con facilità il certificato"State tranquilli, se non vi piace, ve lo rivendiamo noi".

La verità è risulta ben diversa, in quanto solo dopo aver ricevuto il certificato (clicca qui un esempio di certificato Getaway) sono venuti a conoscenza della reale finalità del contratto concluso con Atalantis, e quando hanno provato a contattare la società per ottenere la restituzione della somma pagata, nessuno ha dato seguito alla promessa formulata al momento della vendita del diritto vacanza.

Tribunale di Torino: contratto generico - si alla cancellazione dal club

Il giudice piemontese, chiamato a giudicare la validità del contratto, ha ritenuto il modello firmato dai consumatori come non valida, in quanto estremamente generico e privo di tutti i dati necessari per far comprendere la natura dell'operazione e le conseguenze connesse all'adesione al club.

Non dobbiamo scordarci che in molte circostanze, come segnalato dai consumatori che ci hanno scritto, quando taluno degli aderenti a questi contratti si reca presso un resort, scopre che in realtà questo certificato vale solo per due persone, e che è necessario aderire ad una nuova iniziativa denominata platinum attraverso il c.d. upgrade (clicca qui per un approfondimento).

Nella specifica vicenda, il Tribunale di Torino ha accertato l'invalidità del contratto concluso con l'allora Atlantis (poi Happiness) ed altresì stabilito: "..........l’obbligo della società resistente Happiness s.r.l. (già Atlantis s.r.l.) di provvedere a proprie spese all’immediata cancellazione dei ricorrenti      dal registro degli associati del Club Getaway.".

Di seguito una sintesi della vicenda che ha riguardato i consumatori piemontesi. 

venerdì 8 dicembre 2023

Michelangelo Hotel & Resort: l'“upgrade” di Elodie non è valido

Il caso è noto: dopo essere stati iscritti ad un club straniero (Getaway - New Club Elite), i consumatori vengono invitati a provare il circuito vacanze, recandosi presso uno dei residence gestiti da questi soggetti, usualmente in Sardegna e Calabria.

Unica piccola richiesta, partecipare ad un incontro di 45/60 minuti dove un promotore, il quale vi dice comunica che la vostra iscrizione è decisamente "limitata" proponendovi un miglioramento ("upgrade") con la possibilità di soggiornare in più di due persone, presso molte strutture alberghiere (resort) convenzionate in tutto il mondo.

Il contratto "platinum" sembra la vera soluzione per le vacanze, ma poco dopo il consumatore si rende conto che, di fatto, si ritrova iscritto al club Michelangelo, con pagamento di spese di gestione più elevate.

Al Tribunale di Bologna è stata sottoposta questa vicenda, la firma di un contratto platinum con upgrade della posizione del cliente, e il giudice ha avuto modo di verificare la validità del testo contrattuale concluso presso un resort in Sardegna (per un controllo della posizione, scrivi a info@consumatoreinformato.it)

Nel caso di specie, il consumatore aveva firmato un contratto di iscrizione a Club Getaway, ed in seguito si era recato in Sardegna ed in quella sede aveva concluso un ulteriore contratto, prospettato come upgrade con più servizi e condizioni contrattuali favorevoli.

lunedì 3 luglio 2023

Bergamo: proposti come pacchetti vacanze, ma in realtà sono certificati di iscrizione ad un club

Alcuni lettori del blog ci segnalano che nelle ultime settimane sono stati organizzati a Bergamo una serie di incontri finalizzati alla vendita di presunti pacchetti vacanza.

Le caratteristiche della vendita, però, ricordano da vicino le dinamiche già raccontate nel blog, ossia un incontro con promotori di una agenzia viaggi di Padova, l'offerta di un presunto pacchetto vacanza, sconti anche del 40% sui viaggi e pernottamenti, offerta valida per i prossimi anni.

L'offerta viene proposta come forma di investimento, assolutamente falso, e che il malcapitato consumatore viene invitato a provare il sistema vacanze per un anno e poi, se non soddisfatto, potrà rivenderlo o restituirlo alla stessa società.

Pare che le richieste di acquisto del presunto "pacchetto vacanze" siano tra i 5000,00 e i 7.000,00 euro, con successivo incontro presso l'abitazione dei consumatori per perfezionare l'acquisto.

Il contratto contiene la generica indicazione secondo la quale “[...] pacchetto turistico conferisce all’acquirente il diritto di usufruire… in villaggi, residence, hotel…”, ma nulla viene detto in merito a natura ed oggetto del contratto, quale servizio sia venduto ai consumatori, alle località ove il servizio può essere usufruito.

venerdì 7 aprile 2023

Contratto poco chiaro - non è valida l'iscrizione a New Club Elite

Il contratto non è chiaro? non sono indicati in modo preciso i resort ove il consumatore può esercitare il suo diritto vacanza? non è determinato l'oggetto del contratto?

Ancora una volta la conseguenza è chiara: non è valido il contratto di iscrizione a New Club Elite!

A stabilirlo è, in questa circostanza, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a riformare un provvedimento di primo grado che aveva respinto la richiesta di restituzione della somma di denaro spesa avanzata da un consumatore.

La società chiamata a chiarire la posizione è Golden Eagle Travel & Service S.r.l., la quale ha venduto prodotti vacanza definiti timeshare negli ultimi anni.

La Corte d'Appello concentra la propria attenzione su due aspetti del contratto concluso dai consumatori con GETS, ed in particolare:

1.- prestazioni del contratto ben chiare e determinate;

2.- informazioni fornite al contraente debole in modo completo e trasparente.

lunedì 27 febbraio 2023

Club Getaway: un esempio di certificato vacanza cancellato dal Tribunale di Aosta


Questo è un esempio di certificato Getaway, ossia il documento che viene rilasciato a coloro che vengono iscritti al club inglese dopo aver concluso il contratto con la società Happiness (o Atlantis - Travel Sun - per suggerimenti ed aiuto, scrivi a info@consumatoreinformato.it).

Purtroppo, alcuni consumatori non hanno mai ricevuto questo documento, nonostante abbiano concluso il contratto, versando migliaia di euro alla società romana, nonché diverse annualità all'ente gestore.

Anche questo certificato è stato, all'esito del procedimento civile avviato dai consumatori ad Aosta, cancellato, o meglio la società venditrice è stata condannata alla rimozione dei nomi dal registro dei soci del club.

Eh si, chi ha acquistato questo tipo di timeshare sa che uno dei problemi ricorrenti è la sua iscrizione nel club e l'impossibilità di potersi affrancare dal club, a meno che non intervenga in modo risolutorio il tribunale.

Nel caso di specie, il giudice aostano ha riconosciuto l'assoluta genericità del contratto, dalla cui lettura non viene consentito all'acquirente di comprendere "[...] la natura e l’oggetto del diritto acquistato, consistente nell’affiliazione ad un Club; difetta l’indicazione precisa del periodo di tempo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esercitare il godimento; risulta omessa l’indicazione specifica degli immobili presso i quali esercitare il diritto di vacanza; manca ogni tipo di indicazione circa le modalità di esercizio del diritto acquistato, la descrizione dei servizi e delle strutture a cui hanno diritto di accedere gli acquirenti."

Il contratto di Happiness, inoltre, viola anche il Codice del consumo, non fornendo le informazioni previste ex lege, come accertato dal Tribunale di Aosta:" l’indicazione del diritto oggetto del contratto, con specificazione del periodo durante il quale il diritto può essere esercitato e della data di decorrenza, della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile, nonché la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione, gli estremi del permesso di costruire, i costi gravanti sull’acquirente. Tali informazioni devono necessariamente essere inserite nell’atto, a tutela del consumatore, in modo che egli possa rendersi conto di ciò che acquista o che pattuisce e possa eventualmente fare le verifiche del caso.".

Informazioni mancanti e che giustificano la nullità del contratto, così come sentenziato dal Tribunale di Aosta: "In ragione della dichiarata nullità del contratto, deve altresì accertarsi l’inesistenza di alcun obbligo dei ricorrenti di pagare le spese di gestione del Club Geteway; la società convenuta deve inoltre essere condannata a cancellare i ricorrenti dal registro degli associati al Club Geteway."

Il certificato è stato cancellato anche a Trieste (clicca qui), Torino (clicca qui), Pesaro (clicca qui), Belluno (clicca qui), Treviso (clicca qui), Monza (clicca qui).    

sabato 7 gennaio 2023

Happiness: anche a Trieste viene dichiarata la nullità dell'iscrizione a Getaway

Anche due consumatori triestini possono dire di aver visto riconosciuto, con l'aiuto della nostra associazione, il loro diritto a non dover pagare per le spese di gestione richieste da Club Getaway.

Ancora una volta, dei consumatori non dovranno aspettare, con ansia, la richiesta di pagamento per un certificato che non hanno mai potuto utilizzare; vedersi contattare in modo assiduo (via telefono, mail, whatsapp etc....) per dover pagare le spese di gestione di un prodotto vacanza che, invero, non hanno mai voluto.

Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto la nullità di un altro contratto di vendita del certificato getaway, avvenuto attraverso Happiness (in precedenza denominata Travel Sun, e successivamente mutata in Atlantis), società che ha operato per anni nel mercato proponendo questo prodotto vacanza ai consumatori.

Molti consumatori sono divenuti proprietari di questa iscrizione senza aver ricevuto complete e trasparenti informazioni al momento della firma dei contratti, e lo stesso modello contrattuale sottoposto alla loro sottoscrizione ha presentato gravi lacune e violazioni di legge, così come accertato da vari tribunali (vedi qui e qui).

venerdì 25 novembre 2022

Outlet Travel System - non è valido il contratto di Golden Eagle!

Anche il contratto denominato "outlet travel system" di Golden Eagle Travel & Service non è valido, e la società padovana viene condannata alla restituzione dei soldi incassati dai consumatori.

Ed ancora una volta, come già evidenziato in più circostanze, è stata considerata non valida l'adesione dei consumatori al registro dei soci di New Club Elite (per un approfondimento, leggi qui).

Nella concreta fattispecie, è il Tribunale di Monza (che già si era espresso in merito a questo tipo di contratti. Vedi qui) che ha accertato la non validità del contratto concluso da alcuni consumatori e la società padovana.


Una delle peculiarità di questo tipo di contratti è, come si è potuto notare in molti casi affrontati, il ricorso a grandi premi, come tablet o sconti carburante, i quali vengono presentati come offerte allettanti che giustificano la conclusione del contratto. Offerte che, gran parte delle volte, non vengono consegnate ai consumatori che invece ottengono un particolare sconto dal prezzo base, nella misura dei buoni a cui rinunciano.


Non può sfuggire che questi buoni vengono, però, elencati in modo analitico e fanno intendere al consumatore che con la conclusione del contratto si ottengono vari buoni, l'I-pad e "una quota associativa al tour opertor N.C.E. e a tutti i suoi privilegi".

Tali privilegi sono, come riconosciuto da vari consumatori, consiste nella mera iscrizione al club inglese denominato New Club Elite, una sorta di pseudo multiproprietà temporanea, circostanza non specificata nel contratto in modo completo e trasparente.

lunedì 31 ottobre 2022

Travel & Service Box: il tribunale cancella il consumatore iscritto a New Club Elite

Nuovo importante intervento del Tribunale di Milano, il quale ha deciso che il contratto di iscrizione a New Club Elite concluso con Golden Eagle Travel & Service è invalido e condannato la società venditrice a cancellare i consumatori dal registro dei soci del club inglese. Per maggiori informazioni, potete scrivere a multiproprieta@consumatoreinformato.it.

La vicenda è nota, ed è stata da noi seguita in altre circostanze (vedi qui e qui), ove abbiamo potuto assistere consumatori che, di fronte ad un acquisto mai totalmente compreso e costretti a versare 300/400 euro annuali, hanno preferito rivolgersi ad un giudice per veder tutelati i propri diritti.

Anche perché nel caso deciso dal giudice milanese, con la sentenza è stato stabilito che la società Golden Eagle Travel & Service deve cancellare i consumatori dal club inglese a proprie spese:

"condanna la società convenuta a cancellare, a propria cura e spese, il nominativo di xxxxx dal registro degli associati del New Club Elite.".

lunedì 1 agosto 2022

Club Getaway: il contratto di vendita è generico - nulla la vendita

Si è presentata prima come Travel Sun, successivamente mutata in Atlantis, infine trasformata in Happiness, ma questa società ha continuato a vendere un prodotto vacanza noto ai consumatori: il certificato Getaway.

I contratti proposti da questa società presentano, come accertato dai vari tribunali, una serie di caratteristiche comuni, quali:

1.- Il contratto viene concluso al secondo incontro, successivo al primo appuntamento presso un albergo, quando i promotori della società si recano presso l'abitazione dei consumatori;

2.- I promotori presentano questo prodotto come una possibilità di investimento alternativo, utilizzabile da tutti i componenti della famiglia e dal quale si può uscire a seguito di semplice richiesta, con recupero del capitale;

3.- Il testo contrattuale è generalmente generico e parziale, non fornendo tutte le informazioni all'iscrizione al club Getaway;

4.- Successivamente, usualmente dopo alcuni mesi, gli acquirenti ricevono un certificato di iscrizione a club Getaway, alla cui lettura comprendono perfettamente in cosa sono caduti, ovvero:

- iscrizione ad un club inglese fino al 2053;

- iscrizione "basic" - "mid" (ma cosa vuol dire?);

- obbligo di pagamento delle spese di gestione annuale.

5. Tutte queste informazioni rappresentano una novità per molti consumatori, i quali vengono poi invitati dal club a provare questo prodotto recandosi presso la struttura, magari usufruendo del buono ottenuto con il primo incontro.

lunedì 30 maggio 2022

Club Getaway - Pesaro ordina la cancellazione al club. Basta spese di gestione fino al 2053

 Nuova buona notizia per gli iscritti a Club Getaway, a seguito di un contratto concluso con l'allora Travel Sun (successivamente mutata in Atlantis e, subito dopo, in Happiness), e che non vogliono più versare le spese di gestione fino al 31 dicembre 2053.

Il Tribunale di Pesaro ha riconosciuto l'invalidità del contratto di acquisto del certificato Club Getaway, ordinando alla società Happiness di voler provvedere alla cancellazione dei consumatori dal Registro degli iscritti al club inglese.

Contratto non valido - violazione artt. 71 e seguenti del Codice del Consumo

Il giudice pesarese è stato chiamato a valutare il rispetto delle regole nel contratto di vendita del certificato vacanza, individuando  una serie di carenze tali da non consentire al consumatore di poter comprendere con trasparenza la tipologia di diritto vacanza offerto dai promotori.

Qui, potete vedere un tipico contratto venduto negli scorsi anni dalla società di Roma, ove sono genericamente indicate le caratteristiche del prodotto vacanza ceduto ai consumatori.

                        
Il Tribunale di Pesaro è, sul punto, abbastanza chiaro, laddove evidenzia che " Il contratto non indica, infatti, la natura e l'oggetto del diritto acquistato, consistente nell'affiliazione ad un Club; difetta l'indicazione precisa del periodo di tempo in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto esercitare il godimento; risulta omessa l'indicazione specifica degli immobili presso i quali esercitare il diritto vacanza; manca ogni tipo di indicazione circa le modalità di esercizio del diritto acquistato, la descrizione dei servizi e delle strutture a cui hanno diritto di accedere gli acquirenti.".
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