venerdì 24 aprile 2020

Viaggio annullato per covid 19? hai diritto al rimborso......o sei obbligato a prendere il voucher?

Una delle conseguenze collegate alla recente e grave crisi sanitaria riguarda coloro che hanno prenotato viaggi vacanza per il periodo pasquale o per questi mesi estivi.

Di recente, l'associazione sta assistendo molti consumatori che si sono trovati nella difficoltà di ottenere la restituzione dei soldi anticipati al tour operator per pacchetti vacanza successivamente annullati a causa del virus. Se volete raccontarci la vostra vicenda, o volte un aiuto scrivete a info@consumatoreinformato.it.

Difatti, Il coronavirus sta impedendo ogni tipo di spostamento nell'immediato (quantomeno fino al 3 maggio), ma altresì renderà difficoltosi anche i viaggi nei prossimi mesi, obbligando molti turisti a rinunciare alle loro vacanze, e società a rimborsare i costi sostenuti clienti, anche attraverso la previsione di voucher.

E qui sorge il problema: il consumatore che non può usufruire del viaggio, o del periodo vacanza, od ancora del pacchetto vacanza, può chiedere la restituzione/rimborso della somma dal professionista?

Oppure il professionista, di fronte alla richiesta di annullamento proveniente dal consumatore, può "rifilargli" un voucher da usare entro un anno?

Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione a questi quesiti.

A.- DL 9 marzo 2020: sopravvenuta impossibilità del viaggio - risoluzione - rimborso o voucher
Sul punto, è noto che il recente DL 9 marzo 2020 ha previsto che il consumatore che abbia prenotato un viaggio, un soggiorno, un pacchetto vacanza o un viaggio in una zona colpita da Covid 19, ovvero proviene da una di queste regioni, può invocare la sopravvenuta impossibilità dell'esecuzione del contratto (1463 c.c. e seguenti), con conseguente risoluzione del rapporto.

A questo punto cosa deve fare il consumatore? questo deve rivolgersi al vettore o all'agenzia di viaggi (od ancora all'hotel dove ha prenotato) ed invocare la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del contratto, e che quindi non intende più usufruire il del suo titolo di viaggio, chiedendo la restituzione dei denari (o l'emissione di un voucher).

E il professionista: come si deve comportare? la norma prevede che il venditore possa decidere se rimborsare la somma versata o emettere un voucher per un viaggio successivo da usufruirne entro un anno:

"Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui  al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il  titolo di viaggio ovvero all'emissione di un  voucher  di  pari  importo  da utilizzare entro un anno dall'emissione.".

Secondo la norma d'urgenza, il venditore può offrire o il rimborso oppure un viaggio (sia esso fornitore del solo servizio di trasporto che l'agenzia viaggio che offre pacchetti vacanza).

B.- D.L. 18 marzo 2020: voucher anche per spettacoli
La norma governativa del 9 marzo 2020 ha ingenerato non pochi dubbi in merito alla possibilità da parte del venditore, a fronte di un caso di forza maggiore tale da rendere impossibile l'esecuzione del contratto (ad esempio, il viaggio verso la località turistica, o il soggiorno in una località turistica, od ancora un pacchetto vacanza completo), di poter consegnare al consumatore un voucher pari all'importo del contratto.

Il successivo DL del 18 marzo 2020 ha esteso le regole sopra esposte anche per il rimborso di biglietti di spettacoli, musei, cinema o altre rappresentazioni in spazi pubblici che non possono tenersi nel periodo di chiusura.

La norma successiva ha, peraltro, chiarito che il consumatore deve fare la richiesta entro trenta giorni dalla pubblicazione, pena la perdita del diritto di rimborso.

Il venditore dovrà, entro i quindici giorni successivi, provvedere al "rimborso/voucher" in favore del consumatore.

Ma quest'ultimo può rifiutare il voucher e pretendere il rimborso della somma versata?

C.- Direttiva 2008/122/CE - D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo): si al rimborso! 
Occorre osservare, però, che l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'esecuzione di un contratto vacanza per ragioni di emergenza sanitaria è oggetto di specifica disciplina da parte della Direttiva comunitaria 2008/122/CE, norma che trova la sua disciplina in Italia attraverso il D. Lgs. n. 79/2011 (c.d. Codice del turismo).

L'art. 41 comma 1 del Codice del turismo dispone le ipotesi in cui la prestazione non è possibile, prevedendo che il professionista (agenzia di viaggi, vettore, tour operator) deve comunicare al consumatore la sopravvenuta impossibilità di poter dare esecuzione a quanto promesso, prononendo una soluzione alternativa (ad esempio il voucher).

In questo caso, come previsto dal comma 2 dell'art. 41, il consumatore può decidere di non aderire alla proposta della controparte, e recedere dal contratto senza spese e penali "Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42.".

Il successivo art. 42 del Codice del turismo disciplina il diritto di recesso previsto in favore del consumatore/viaggiatore: "Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire........ [del rimborso del] la somma di danaro gia' corrisposta.".

E quindi, il consumatore ha il diritto ad essere rimborsato a causa dell'impossibilità sopravvenuta all'esecuzione del contratto causata dal coronavirus.

Per maggiori informazioni ed assistenza, potete contattare info@consumatoreinformato.it.

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