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lunedì 22 giugno 2026

La Polizia postale segnala l'aumento di siti web di false agenzie vacanza - alcuni validi suggerimenti

Fonte: comunicato stampa
8 giugno 2026
Sono in rete siti web fraudolenti che si presentano come agenzie di viaggio, creando siti web identici a quelli reali, aprendo partite IVA e utilizzando numeri telefonici - fissi e mobili – che erano in uso ad attività esistenti, per apparire il più possibile credibili. Queste piattaforme propongono offerte di viaggio particolarmente vantaggiose, invitando gli utenti a effettuare prenotazioni o pagamenti online. Ma, una volta effettuato il pagamento, il servizio si rivela inesistente: è una truffa. Si tratta di un tentativo di frode volto a sottrarre denaro sfruttando l’apparente autenticità dei contatti indicati.

Il consiglio:

• Verifica sempre l’autenticità del sito attraverso canali ufficiali

• Non fidarti di offerte eccessivamente vantaggiose

• Non effettuare pagamenti senza aver verificato l’agenzia

• Contatta direttamente l’azienda tramite riferimenti ufficiali

• Se hai dubbi, interrompi la procedura e segnala il sito

lunedì 12 agosto 2024

Visit a city - l'applicazione per programmare le vacanze

Visit a city è una applicazione utile per chi intende programmare un viaggio turistico - culturale, visitando località non conosciute.

L'applicazione costituisce una piccola guida che facilità le scelte del turista, inserendo itinerari da uno a tre giorni, monumenti storici da visitare, posti dove soggiornare e feste ed eventi programmati.

E' prevista l'applicazione (AoL e Android), ma potete sfruttare anche il solo sito web, così pianificando il giro turistico della città.

Come funziona

Come chiarito nel sito web, visit a city permette di:

• Creare un itinerario personalizzato e prenota i tuoi tour e attività con pochi tocchi.

• Scoprire i punti di riferimento imperdibili, i siti storici e le gemme nascoste della tua destinazione con la nostra guida completa.

• Sfogliare una vasta gamma di tour e attività, dalle visite guidate a piedi alle gite di un giorno e altro ancora.

• Ottenere informazioni e recensioni dettagliate, puoi facilmente trovare le esperienze migliori.

Basta inserire nella barra la voce della località che volete visitare, ed immediatamente trovate i vari suggerimenti, anche commerciali, collegati al posto prescelto.

Dobbiamo notare, in senso negativo, che vi sono molte iniziative sponsorizzate e che rinviano ad un sito web di una agenzia on line che organizza pacchetti ed esperienze viaggio: basta ignorarli se non siete interessati.

  • Aspetti positivi:

- facile da usare;

- prevede anche località non conosciute;

- interessante la creazione di un mini tour personalizzato.


  • Aspetti negativi:

- non c'è in lingua italiana.

- sono previsti servizi a pagamento e collegamenti commerciali.

venerdì 25 novembre 2022

Outlet Travel System - non è valido il contratto di Golden Eagle!

Anche il contratto denominato "outlet travel system" di Golden Eagle Travel & Service non è valido, e la società padovana viene condannata alla restituzione dei soldi incassati dai consumatori.

Ed ancora una volta, come già evidenziato in più circostanze, è stata considerata non valida l'adesione dei consumatori al registro dei soci di New Club Elite (per un approfondimento, leggi qui).

Nella concreta fattispecie, è il Tribunale di Monza (che già si era espresso in merito a questo tipo di contratti. Vedi qui) che ha accertato la non validità del contratto concluso da alcuni consumatori e la società padovana.


Una delle peculiarità di questo tipo di contratti è, come si è potuto notare in molti casi affrontati, il ricorso a grandi premi, come tablet o sconti carburante, i quali vengono presentati come offerte allettanti che giustificano la conclusione del contratto. Offerte che, gran parte delle volte, non vengono consegnate ai consumatori che invece ottengono un particolare sconto dal prezzo base, nella misura dei buoni a cui rinunciano.


Non può sfuggire che questi buoni vengono, però, elencati in modo analitico e fanno intendere al consumatore che con la conclusione del contratto si ottengono vari buoni, l'I-pad e "una quota associativa al tour opertor N.C.E. e a tutti i suoi privilegi".

Tali privilegi sono, come riconosciuto da vari consumatori, consiste nella mera iscrizione al club inglese denominato New Club Elite, una sorta di pseudo multiproprietà temporanea, circostanza non specificata nel contratto in modo completo e trasparente.

lunedì 26 ottobre 2020

Cancellazione volo: Antitrust "convince" le compagnie aeree a prevedere il rimborso dei biglietti oltre al voucher

Sono molti i consumatori che si sono rivolti alla nostra Associazione per ottenere tutela a seguito delle numerose cancellazioni operate dalle società del settore turistico a causa della recente pandemia.

La sospensione dei servizi ha costretto le compagnie aeree, ma anche i tour operator e gli altri operatori del settore turistico, a dover cancellare le molte prenotazioni per il periodo pasquale, nonché annullare parte dei soggiorni estivi.

E' noto, sul punto, il contrasto creatosi in questo materia tra la soluzione voucher e quella rimborso, ossia se il consumatore abbia diritto alla restituzione di quanto versato alla compagnia aerea (o al tour operator) nel caso di annullamento della vacanza, oppure se la società possa "rifilargli" un voucher da spendere nei prossimi mesi (un approfondimento qui).

E' nota anche la posizione dell'Unione Europea che ha espresso la propria contrarietà all'imposizione dei voucher come unico sistema di rimborso del consumatore (vedi qui), ed anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto non corretto il sistema "solo voucher".

domenica 6 settembre 2020

Agenzia viaggi fornisce l'opuscolo informativo in ritardo?: escluso il danno da vacanza rovinata

L'agenzia viaggi non risponde dei vari danni lamentati dal consumatore, nel caso in cui dimostri di aver fornito valide informazioni al viaggiatore, idonee a consentirgli di poter adottare tutte le misure necessarie per affrontare il viaggio nel miglior modo possibile.

Questa la conclusione raggiunta dalla Cassazione, con la sentenza n. 14527/2020, ove non è stato riconosciuto il risarcimento del danno preteso da due consumatrici conseguente al lamentato disagio sofferto per un viaggio in Medio Oriente.

Nel caso di specie, le viaggiatrici, assieme ad altri, avevano prenotato un viaggio in Siria e l'agenzia, qualche giorno prima della partenza, aveva avvertito le consumatrici che per poter affrontare il viaggio sarebbe stato necessario un particolare visto al confine tra Giordania e Siria. 

Queste ultime non si erano munite del visto ed erano state costrette a fermarsi al confine per dodici ore e, dopo aver acquisito il visto, raggiungere a proprie spese la comitiva in Siria in un secondo momento.

Le consumatrici avevano contestato all'agenzia una carenza informativa in merito all'autorizzazione, chiedendo il risarcimento del danno per le maggiori spese sostenute e da vacanza rovinata.

La Cassazione viene chiamata a decidere, in via definitiva, la questione e ritiene di respingere la domanda svolta dalle consumatrici, escludendo la responsabilità del professionista.

La Corte ha riconosciuto, da un lato, che l'agenzia viaggi non aveva fornito le adeguate informazioni prima della conclusione del contratto (violazione art. 87 Cod. Consumo), con conseguente inesatto adempimento degli obblighi pre contrattuali, dall'altro aveva comunque reso noto alle consumatrici dell'obbligo del visto, attraverso un opuscolo consegnato qualche giorno prima del viaggio.

Le viaggiatrici, seppur avvertite in ritardo (ma prima del viaggio), avrebbero potuto recedere dal contratto, ottenendo la restituzione della somma versata, senza soffrire alcun danno, a detta della Corte.

Non avendo queste ultime esercitato il diritto di recesso, nulla possono reclamare per i maggiori esborsi di denaro sofferti, o per il danno da vacanza rovinata, così chiarendo la posizione: "il giudice a quo ha privilegiato l'opposta soluzione ispirata evidentemente al principio di auto responsabilità del consumatore, correggendo le conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione dello strictum ius. Infatti, ha ritenuto che la disponibilità per iscritto, qualche giorno prima della partenza, da parte di D.S.M. dell'informazione di cui aveva bisogno e che la stessa, evidentemente con negligenza non aveva utilizzato, non le avesse provocato alcuna conseguenza pregiudizievole suscettibile di essere risarcitoria mente compensata.".

Di conseguenza, nonostante l'inadempimento contrattuale del professionista, quest'ultimo non è stato così grave da giustificare il risarcimento del danno lamentato dal consumatore.

Qui la sentenza della Cassazione.

venerdì 19 giugno 2020

Abbonamenti, viaggi, alberghi: con la prenotazione annullata, al bivio tra rimborso e voucher

Torniamo a trattare la questione annullamento & voucher che, negli ultimi mesi, sta caratterizzando le discussioni nei forum dei consumatori, in bilico tra richiesta di rimborso dell'evento cancellato e richiesta di rimborso della somma pagata in anticipo.

- Evento/prestazione cancellata a causa del coronavirus: il voucher (D.L. 18/2020 Cura Italia) non è obbligatorio
La questione, come già oggetto di nostro precedente intervento, prende le mosse dalla decisione del Governo, sostanzialmente confermata con la conversione in legge, di concedere agli operatori turistici che si sono visti costretti ad annullare gli eventi programmati, di poter indennizzare i consumatori con un voucher in luogo del rimborso della somma versata.

Lo strumento del voucher, da utilizzare da parte del consumatore entro 18 mesi successivi all'evento cancellato, ha "di fatto" lasciato mano libera agli operatori professionali di poter autonomamente decidere quale soluzione adottare in siffatta grave emergenza.

L'aiuto governativo, indirizzato al settore turistico, consente al professionista di annullare l'evento per impossibilità sopravvenuta, offrendo al viaggiatore (consumatore) un rimborso
sotto forma di voucher al posto dei contanti, garantendogli così la necessaria liquidità.

E questa opzione è stata adottata dalla maggioranza degli operatori del settore, in seria difficoltà economica, e che hanno potuto giovarsi della possibilità di non dover perdere liquidità restituendo i denari ai consumatori.

Il successivo DL Rilancio ha esteso tale modalità di rimborso anche nel caso di annullamento di concerti o abbonamenti del trasporto pubblico.

Ma questa scelta è corretta? abbiamo già avuto modo di intervenire sul punto, esprimendo il nostro pensiero (vedi qui).

venerdì 24 aprile 2020

Viaggio annullato per covid 19? hai diritto al rimborso......o sei obbligato a prendere il voucher?

Una delle conseguenze collegate alla recente e grave crisi sanitaria riguarda coloro che hanno prenotato viaggi vacanza per il periodo pasquale o per questi mesi estivi.

Di recente, l'associazione sta assistendo molti consumatori che si sono trovati nella difficoltà di ottenere la restituzione dei soldi anticipati al tour operator per pacchetti vacanza successivamente annullati a causa del virus. Se volete raccontarci la vostra vicenda, o volte un aiuto scrivete a info@consumatoreinformato.it.

Difatti, Il coronavirus sta impedendo ogni tipo di spostamento nell'immediato (quantomeno fino al 3 maggio), ma altresì renderà difficoltosi anche i viaggi nei prossimi mesi, obbligando molti turisti a rinunciare alle loro vacanze, e società a rimborsare i costi sostenuti clienti, anche attraverso la previsione di voucher.

E qui sorge il problema: il consumatore che non può usufruire del viaggio, o del periodo vacanza, od ancora del pacchetto vacanza, può chiedere la restituzione/rimborso della somma dal professionista?

Oppure il professionista, di fronte alla richiesta di annullamento proveniente dal consumatore, può "rifilargli" un voucher da usare entro un anno?

Vediamo se riusciamo a trovare una soluzione a questi quesiti.

domenica 23 febbraio 2020

Viaggio self drive: tour operator risponde per il danno da vacanza rovinata

Questa settimana esaminiamo la pronuncia del Tribunale della Spezia, depositata il 18 gennaio 2019, per capire meglio quali sono i compiti e le responsabilità degli intermediari turistici (genericamente, i “tour operator”) quando la nostra vacanza non va come è stata programmata a tavolino (la c.d. “vacanza rovinata”).

Prima di tutto, dobbiamo focalizzare quali sono le figure alle quali ci si affida per preparare una vacanza.

(1) Il “pacchetto turistico”, il “tour operator” e l’agenzia di viaggio
Il “pacchetto turistico”, più che un oggetto, è soprattutto un insieme di servizi offerti al turista: comprende sia i servizi principali (la semplice “pianificazione del viaggio”) che quelli denominati accessori. Tra questi ultimi, sono inclusi la vendita di biglietti aerei, ferroviari, marittimi o stradali o la prenotazione di servizi alberghieri e ricettivi (pernottamenti, i pasti etc.).

I servizi inclusi nel pacchetto assolvono ad un preciso scopo: quello turistico. Sottolineare la finalità è affatto banale, come vedremo dopo.

Con riferimento alle attività che gravitano intorno ai servizi, la prima figura alla quale fare riferimento è quella del tour operator. 

Questi è colui che organizza, fattivamente, tutti i servizi inclusi nel pacchetto e li vende (o li promette) al turista, includendoli nel contratto di organizzazione di viaggio. In passato coincideva con le grandi imprese che reperivano sul mercato, in blocco e senza caratterizzazioni, servizi presso le proprie strutture ricettive; oggi, mutati gli equilibri nei mercati turistici, il tour operator realizza servizi ad hoc, sempre più personalizzati. 

Il tour operator, in genere, si avvale dell’agenzia di viaggio (il travel agent). 

Il travel agent è colui che vende (o promette) al turista il “pacchetto turistico” o servizi turistici disaggregati. Infatti, stringe accordi con i tour operator e, spendendo il loro nome, procura ai propri  clienti i servizi più aderenti alla domanda turistica. Le prestazioni del travel agent sono dedotte nel contratto d’intermediazione. 

La distinzione, ovviamente, non è rigida, poiché una medesima impresa può svolgere ambedue le prestazioni, con commistioni. Tuttavia, tenere separati i ruoli serve ad individuare le responsabilità riconducibili a ciascuna delle figure.

(2) Le responsabilità

In tema di responsabilità per inadempimento, il Codice del consumo (art. 43) stabilisce che “l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le loro rispettive responsabilità”.

In altre parole, è bene tenere distinti i ruoli e riconoscere i rispettivi titoli di responsabilità. 

Inquadriamo, in modo pratico, gli obblighi più ricorrenti, specie quando si vende un pacchetto all inclusive.

Il tour operator assume obblighi di natura qualitativa: modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, tenore dei servizi inclusi nel contratto devono essere adempiuti con puntualità.

Soprattutto, va tenuto a mente che l’organizzatore è tenuto responsabile anche quando il danno è stato cagionato da prestatori di servizio esterni alla propria organizzazione. 

Il travel agent, alla stregua di un agente, riceve dal cliente il mandato a concludere per suo conto e in suo nome i contratti turistici e, nel mentre, fornisce informazioni e comunicazioni ineludibili. 

L’inadempimento può consistere in vuoti di informativa circa la partenza, gli orari, le pratiche doganali, i visti di ingresso, le regolarità del passaporto, nonché le comunicazioni su circostanze sopravvenute rilevanti ai fini della eventuale decisione del turista di annullare il viaggio.

(3) Il caso
Come anticipato poc’anzi, la finalità turistica è, per così dire, “sacra”: tradire questa finalità può costare caro a chi presta i servizi turistici, anche quando è il cliente ad introdurre diversivi.

Nel caso che ci riguarda, infatti, gli operatori turistici hanno fornito un pacchetto turistico assai articolato e personalizzato, relativo ad una gita safari presso una meta africana. In particolare, la zona visitata era sprovvista di strade lastricate e, pertanto, l’organizzatore ha dovuto fornire al cliente sia una vettura per gli spostamenti che biglietti aerei per i voli di collegamento.

Sennonché, l’obiettivo dei clienti, che era quello di fare diversi safari in zone poco battute, è stato vanificato: delle tappe programmate in agenzia, soltanto alcune sono state raggiunte, poiché i luoghi non erano raggiungibili con l’organizzazione predisposta dagli operatori.

(4) La decisione
In sede processuale, i turisti si sono limitati ad allegare i contratti turistici e a contestare agli operatori l’inadempimento.

Infatti, il contratto era particolarmente preciso, in quanto spostamenti, orari e tappe erano indicati. Inoltre, l’autoveicolo era stato noleggiato proprio per spostarsi nelle selve africane.


Ciò detto, l’operatore deve garantire la riuscita della vacanza e, in concreto, si libera dalla responsabilità se prova di avere adottato tutte le cautele prevedibili in concreto.

Così non è avvenuto, poiché i clienti sono stati risarciti, anche per i patemi d’animo subiti per una vacanza tanto impegnativa per via degli spostamenti, i quali sono stati suddivisi tra 
il tour operator e l’agenzia di viaggi.

Qui di seguito la sentenza del Tribunale della Spezia

venerdì 19 luglio 2019

lunedì 16 luglio 2018

Turista informato - maggiori garanzie con il nuovo D. Lgs. n. 62/2018

Il recente Decreto Legislativo n. 62 del 21 maggio 2018 ha introdotto una serie di interessanti novità in materia, aumentando le tutele previste in favore del consumatore di vacanze.

Una delle prime novità riguarda, infatti, l'estensione dei diritti dei consumatori anche verso gli operatori che non offrono in modo professionale pacchetti vacanza (si pensi alla classica gita organizzata dalla parrocchia o dal comitato di quartiere).

Orbene, anche questi soggetti devono assolvere a tutte le norme che riguardano i consumatori, nel rispetto delle norme del Codice del Turismo e del D. Lgs. n. 206/2005.

Altra novità è il concetto di "pacchetto" turistico, in quanto viene ampliata la definizione inserendo ulteriori servizi turistici "collegati" che contribuiscono a formare l'offerta dell'agenzia o del tour operator verso il consumatore.

Questo mutamento normativo segue il nuovo indirizzo comunitario ed è chiara la finalità di ricomprendere nella normativa anche tutti quei contratti stipulati on line che in precedenza risultavano sprovvisti di valida forma di tutela.

Alla partenza, il tour operator deve consegnare a tutti i viaggiatori un modello informativo standard ove siano descritti tutti i servizi offerti, le informazioni per l'assistenza, ed ogni informazione idonea ad aiutare il viaggiatore in difficoltà.

Nel caso di recesso da parte del viaggiatore, da esercitarsi entro 14 giorni dalla firma del contratto, così come gli altri contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Qui di seguito, il D. Lgs. n. 62/2018.

lunedì 16 ottobre 2017

Travel & service box di GETS: Monza cancella l'iscrizione a NCE

Il Tribunale di Monza, ancora una volta, rende nullo il contratto di acquisto di un certificato New Club Elite, condannando la società venditrice alla cancellazione dei consumatori dal registro del club inglese.

Nel caso di specie, la società condannata è Golden Eagle Travel & Service, impresa della Provincia di Padova che ha promosso e venduto i pacchetti denominati Travel & service box con i quali, tra le altre, è stato venduta una iscrizione a New Club Elite a molti consumatori di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Abbiamo peraltro ottenuto il medesimo risultato, sempre nei confronti di Golden Eagle Travel & Service, anche in altri tribunali:

Tribunale di Milano: quel contratto non è chiaro - si alla cancellazione da New Club Elite

Il Tribunale di Milano ha accertato la genericità del contratto "travel box", così motivando la propria decisione: ": "Non è pertanto innanzitutto chiaro se il contratto abbia per oggetto la vendita di un bene o di un servizio o l’iscrizione ad un club; non è chiaro dunque il diritto conseguito dai ricorrenti con l’acquisto di tale certificato, e di conseguenza la prestazione a cui è tenuta la parte venditrice (odierna resistente).".

Secondo il giudice milanese, il contratto non può essere considerato valido e vincolante per i consumatori, dichiarandone la nullità e ordinando la cancellazione di questi ultimi da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

Tribunale di Bologna

 Anche il Tribunale di Bologna si è trovato ad affrontare la vendita del prodotto definito "Travel box", ossia un pacchetto accompagnato da buoni benzina, viaggi esclusivi, sconti sulle prenotazioni viaggi e soggiorni, tra i quali veniva venduta ………"una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui fanno parte i complessi turistici: La fenice in Sardegna, Gli Ontani in Sardegna, Meridie Village in Calabria etc.".

In cosa consista questa quota è ben conosciuto da chi è entrato nel circuito New Club Elite, ovverosia l'iscrizione al club inglese fino al 2053.

Ma le caratteristiche di questo prodotto erano state specificate con chiarezza ai consumatori durante l'appuntamento all'albergo? 

E sono riportate nel contratto che avete sottoscritto?

Nel caso affrontato dal giudice bolognese, la risposta a questi quesiti è negativa, così come chiarito dal Tribunale di Bologna che ha riscontrato molte carenze nel modello contrattuale sottoposto alla firma dei consumatori, ignari della iscrizione al club inglese collegata a quel contratto.

Tra le altre, il giudice ha accertato la seguente carenza informativa nel contratto:"sono del pari del tutto indeterminati e generici i riferimenti al <<N.C.E. Tour operator>> e del pari privo di contenuto informativo lo stesso <<certificato di associazione>> trasmesso ai ricorrenti mesi dopo la firma del contratto e nel contratto neppure adeguatamente presentato;".

Tutte queste motivazioni hanno suggerito il Tribunale di Bologna, come quello di Milano, a dichiarare nullo il contratto con restituzione dei soldi ai consumatori e cancellazione da New Club Elite (per maggiori informazioni, clicca qui).

I giudici si sono ad analizzare il modello contrattuale di Golden Eagle Travel & Service, valutando le informazioni, gli oneri e le conseguenze collegati alla firma, così come accaduto nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Monza.

La società ha presentato l'offerta come "Travel & service box", un box contenente una sorta di dream box al cui interno ci sono offerte di ogni tipo, quali buoni omaggio - dispositivi elettronici - vantaggi per i mezzi pubblici e, non chiarito, l'iscrizione al solito club.

Il Tribunale di Monza ha così descritto il modello contrattuale "Nella fattispecie il contratto stipulato dai ricorrenti avrebbe come oggetto una c.d. “travel & service box” consistente in un iPad mini Apple Wi-Fi 16GB con software dedicato, una quota associativa al N.C.E. Tour operator di cui farebbero parte complessi turistici genericamente indicati e che darebbe diritto ai titolari".

Parte del modello contrattuale di Travel & Service Box
Il Giudice brianzolo, però, nel descrivere i dati emersi dal documento prodotto in atti, ed i successivi fatti accaduti ai consumatori monzesi, ha evidenziato la genericità e contraddittorietà del vincolo contrattuale.

Di conseguenza, e facendo seguito alle promesse ricevute dai promotori di GETS, si è rivolta a quest'ultima per chiedere la rivendita del diritto vacanza con restituzione dei soldi versati.

Purtroppo, i consumatori non hanno mai ricevuto alcuna risposta dalla società e quindi hanno visto, da un lato, sparire l'importo versato e, dall'altra, scoperto di essere costretti a pagare delle spese di gestione (od iscrizione) al club inglese fino al 31 dicembre 2053.

Il Giudice monzese ha considerato del tutto generico il contratto firmato dai consumatori monzesi, in quanto carente di tutte le informazioni relative al diritto oggetto di vendita.

Non possiamo che condividere questo passaggio del giudice:"Dall’esame di tali documenti non è chiaro se il contratto intercorso tra le parti abbia ad oggetto l’iscrizione ad un club o la vendita di un bene o servizio.

Inoltre non è determinato e/o determinabile il diritto di cui i ricorrenti sarebbero divenuti titolari con l’acquisto di tale certificato e, di conseguenza, la prestazione a carico della venditrice.

Il contratto, infatti, parla di servizi offerti con la tipologia basic, mentre il certificato indica che la fruizione dei predetti servizi sarebbe comprensiva del diritto di usufruire di una settimana all’anno degli alloggi residenziali facenti parte dei complessi turistici affiliati al New Club Elite della tipologia basic.".

Di conseguenza, il Tribunale di Monza ha considerato non valido il generico contratto firmato dai consumatori, affermando che gli stessi non possono essere vincolati dal pagamento delle spese di gestione e condannando la società convenuta alla cancellazione dei loro nomi dal Registro di New Club Elite.

Per maggiori informazioni, potete contattare multiproprieta@consumatoreinformato.it
.

domenica 8 gennaio 2017

Smarrimento del bagaglio & diritto di risarcimento - Giudice di Pace di Messina in favore dei consumatori

Lo smarrimento (o la distruzione) del bagaglio che portiamo con noi durante un volo aereo è circostanza tutt'altro che rara ed è oggetto della sentenza che vi proponiamo  di seguito.

Abbiamo già trattato l'argomento nel blog, richiamando anche altre sentenze ove i giudici hanno riconosciuto il diritto del viaggiatore ad ottenere un risarcimento del danno patrimoniale (ma anche non patrimoniale) conseguente allo smarrimento delle valige di viaggio.

L'orientamento giurisprudenziale richiamato è stato seguito anche dal Giudice di Pace di Messina, chiamato a valutare il risarcimento del danno preteso da un consumatore che aveva visto smarrito il bagaglio durante il viaggio aereo nel tratto Catania - Torino.

All'arrivo all'aeroporto di Caselle, a Torino, il consumatore aveva lamentato alla compagnia aerea di non aver trovato il proprio bagaglio, proponendo formale reclamo.

Il Giudice di Pace di Messina ha premesso che "lo smarrimento ed il danneggiamento del bagaglio  è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., i quali prevedono una protezione assai forte per il contraente debole giungendo addirittura ad invertire l'onere della prova circa l'attendibilità dell'evento smarrimento a negligenza imprudenza o imperizia del vettore".

E quindi,  a fronte di una contestazione operata dal consumatore, l'onere della prova rispetto a questo evento grava sul vettore chiamato a dimostrare, quanto meno, che lo smarrimento non sia avvenuto per condotta inadempiente della compagnia aerea.

Il Giudice richiama la Convenzione di Montreal, la quale introduce specifici parametri di valutazione della condotta del vettore, del danno patrimoniale  e non patrimoniale da riconoscere al viaggiatore nel caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio trasportato.

Il Giudice di Pace di Messina, accertata la responsabilità del vettore per il danno sofferto dal viaggiatore, ha riconosciuto il danno non patrimoniale "legato allo stress conseguito alla perdita del bagaglio (restituito con ritardo di quattro giorni" e quantificato in via equitativa in euro 500,00.

Qui la sentenza.

lunedì 22 dicembre 2014

Viaggio in Egitto–impegno al risarcimento da parte dei tour operator

Fonte:
AGCM - Comunicato stampa
18 dicembre 2014
A conclusione di 12 istruttorie avviate nei confronti di 14 tour operator italiani (uno con doppia società e un altro con doppio marchio), l’Autorità Antitrust ha accettato gli impegni di 6 operatori per rimborsare i viaggi in Egitto, a suo tempo annullati dopo l’invito del Ministero degli Esteri a non recarsi in quel Paese a causa delle tensioni politiche e sociali, diffuso nell’agosto 2013 e fino a giugno scorso. Negli altri casi, l’Agcm ha accertato infrazioni (pratiche commerciali aggressive o scorrette) e irrogato sanzioni pecuniarie amministrative, tra cui 150miula euro alla società Phone&Go.

domenica 3 febbraio 2013

Viaggiatore tutelato anche nel caso di insolvenza dolosa del tour operator

Questa domenica proponiamo una nuova sentenza pronunciata in materia di viaggi vacanza ed insolvenza della compagnia aerea.
La Corte di Giustizia è intervenuta in materia estendendo la tutela del viaggiatore contro il rischio di insolvenza dell’organizzatore del viaggio «tutto compreso» anche nell’ ipotesi in cui tale situazione sia dovuta alla condotta fraudolenta di quest’ultimo.
Il giudice europeo ha ribadito che la normativa europea in materia ha introdotto l’obbligo, per l’organizzatore del viaggio, di offrire garanzie sufficienti per assicurare il viaggiatore da eventuale situazione di sua insolvenza.
In particolare, quest’ultimo deve essere garantito della possibilità di ottenere il rimborso del prezzo del viaggio e il rimpatrio anche in ipotesi di insolvenza del tour operator o dalla società di assicurazione che è chiamata a coprire il rischio insolvenza.
Nella concreta fattispecie, il vettore si era avvalso di una copertura assicurativa di una società di assicurazione, ma quest’ultima si era rifiutata di rimborsare i viaggiatori in quanto l’insolvenza era dovuta ad attività dolosa dell’organizzatore.  
La compagnia assicurativa ha ritenuto non applicabile la direttiva europea nel caso in cui l’insolvenza dell’organizzatore derivi da proprie operazioni fraudolente.
La Corte ha invece ritenuto che anche nel caso in cui il tour operator si ponga volontariamente in uno stato di insolvenza, coloro che hanno acquistato il pacchetto vacanza hanno diritto ad essere tutelati e risarciti dalla compagnia assicurativa.

domenica 27 gennaio 2013

Tour operator responsabile per i danni subiti dal turista per colpa del terzo

Vettore e organizzatore del viaggio sono responsabili per i danni cagionati al cliente - turista da parte di un terzo incaricato a svolgere alcune delle prestazioni previste dal "pacchetto turistico".

Il principio è stato affermato di recente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22619 del giorno 11 novembre 2012 e con la quale è stata riconosciuta la responsabilità dell'organizzatore di un viaggio "all inclusive" per il pregiudizio subito da uno dei partecipanti alla vacanza, avvenuta in territorio estero (India).

Nel caso di specie, alcuni turisti avevano acquistato un pacchetto viaggio verso l'India ed il viaggio prevedeva un primo scalo a Nuova Delhi.

Causa le condizioni meteo avverse, l'aereo era atterrato in una cittadina vicina ed il viaggio era proseguito con servizio taxi messo a disposizione dei turisti dal tour operator.

Il viaggio in taxi cagionava dei danni ai turisti, anche a causa di un incidente occorso per colpa esclusiva del conducente.

I turisti hanno contestato al vettore e all'organizzatore i danni subiti a causa della condotta del conduttore di taxi, chiedendo il risarcimento degli stessi.   

La Cassazione ha dato loro ragione evidenziando che il tour operator si era avvalso dell'attività di un terzo - un conducente di taxi - per il trasporto di un turista e quindi era responsabile per i danni subiti dai clienti.

La Corte ha affermato il principio secondo il quale laddove il prestatore professionale di un servizio si avvalga per l'adempimento della propria prestazione di soggetti terzi, egli risponde per i danni cagionati ai consumatori da parte di questi ultimi.

sabato 28 luglio 2012

Da Trentino inBlu al blog: buon viaggio informato

Per trascorrere lietamente un periodo vacanza, è sempre opportuno ricordarsi di porre in atto tante singole attenzioni, che possono fortemente ridurre o eliminare il maggior numero d’imprevisti che possiamo incontrare prima, durante e dopo, il meritato periodo di riposo.

Queste piccole attenzioni di cui abbiamo già parlato, sono fondamentalmente legate ad atteggiamenti e comportamenti che dovrebbero diventare naturali per un consumatore consapevole e correttamente informato. Molte e preziose informazioni in tal senso le troviamo in un’ importante intervento legislativo in materia turismo.

Parliamo del D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79 e dell’allegato I ,(meglio conosciuto come Codice del Turismo) in vigore dal giugno dello scorso anno.

Tale codice, che costituisce un importante intervento di riordino della materia del turismo, disciplina, tra l’altro anche le norme che si riferiscono ai pacchetti di viaggio. La normativa precedente trovava la sua sede nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n° 206 (Codice del consumo) negli articoli dall’84 al 100, che sono stati oggetto di abrogazione esplicita ai sensi della lettera m dell’art. 3 del D.Lgs. 23 maggio 2011.

Ad una attenta analisi, le norme traslate nel nuovo codice sono state assorbite con poche modifiche sostanziali, ma integrate da alcune importanti novità (ad esempio la previsione, in realtà già elaborata dalla giurisprudenza del concetto di danno da vacanza rovinata).

Procedendo per ordine è obbligo evidenziare quanto contenuto nell’art. 34 che definisce il concetto di Pacchetti Turistici, e i successivi art. 36, 37 e 38 che definiscono rispettivamente, gli elementi del contratto di vendita dei pacchetti turistici, l’informazione del turista, e i contenuti dell’opuscolo informativo. 

Al fine di una più agevole consultazione riportiamo integralmente gli articoli citati. 

ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.

ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.

ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L'opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione
al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.".

Come già detto, merita particolare attenzione il contenuto dell’art. 47 del Codice del Turismo, che disciplina il danno da vacanza rovinata. Questi si configura quando l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, non sia di scarsa importanzaIn questi casi il turista può chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta.(c.d. danno morale).

Naturalmente è fatto slavo il diritto del turista di chiedere anche la risoluzione del contratto.

Il secondo comma dello stesso articolo disciplina le tempistiche della prescrizione.

Per il danno alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, mentre per danni diversi da quelli alla persona il diritto al risarcimento si prescrive in un anno.

In entrambi i casi, tali termini decorrono dalla data di rientro del turista nel luogo di partenza.

Al fine di far valere i propri diritti, appare doveroso infine sottolineare il contenuto dell’art. 49 del Codice del Turismo che indica modalità e tempi di un eventuale reclamo, che deve essere inoltrato dal turista, mediante tempestiva presentazione “affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

Si precisa inoltre che il reclamo si può sporgere mediante” l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento all'organizzatore o all'intermediario”.

In questa ultima ipotesi suggeriamo di spedire la raccomodata sia all'organizzatore che all'intermediario.

Il tutto deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

Ricordiamo infine che nella materia del turismo, non è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione, salvo diversa diposizione (sicuramente) presente nel contratto sottoscritto.

domenica 12 febbraio 2012

La Corte di Giustizia UE: la compagnia aerea ti lascia a terra? hai diritto anche al danno morale

La sentenza proposta di seguito è stata pronunciata dalla Corte di Giustizia UE lo scorso 13 ottobre 2011, la quale ha risolto una questione interpretativa delle norme europee in materia di risarcimento del passeggero per aver subito un danno da ritardo del volo aereo.

Il giudice comunitario ha, in particolare, esteso la nozione di "cancellazione del volo" anche alla ipotesi di in cui l'aereo sia partito e successivamente, anche per un problema tecnico, abbia fatto ritorno al punto di partenza.

La Corte ha stabilito che il passeggero ha il diritto a percepire una somma ad indennizzo del disagio creato dalla compagnia aerea per il ritardo ingiustificato di partenza.

La sentenza ha anche il pregio di meglio definire il concetto di "risarcimento supplementare" ex art. 12 del Regolamento n. 261/2004, prevedendo la possibilità per il passeggero di poter pretendere anche il danno morale conseguente all'inadempimento da parte del vettore.

La Corte di Giustizia UE amplia, quindi, le ipotesi di danno in favore del passeggero che può ottenere anche il danno morale, nel caso in cui il giudice ritenga sussistere tale voce.  


martedì 26 luglio 2011

Carta dei diritti del turista: un nuovo mezzo per conoscere i propri diritti



Durante il periodo estivo si intensificano le lamentale sollevate dai turisti, i quali molto spesso vengono raggirati durante il proprio periodo di vacanza.
La recente riforma introdotta con il Codice del Turismo ha portato, con la collaborazione di molte associazioni dei consumatori, alla creazione della Carta dei diritti del turista, il cui scopo è quello di rendere noti al consumatore diritti (ed obblighi), ma anche di agevolarlo nella conoscenza di cosa fare quando si ritiene di essere stati truffati in vacanza.

La Carta dei diritti del turista serve, quindi, anche a chiarire quali sono i documenti necessari per affrontare un viaggio, o soggiornare in una località all'estero. Quali garanzie di efficienza e di congruità offrono i mezzi di trasporto, o cosa fare in caso di inadempienza degli obblighi da parte dell'agenzia viaggi, o a chi rivolgersi.

giovedì 14 luglio 2011

Da TrentinoinBlu al blog: La prenotazione del pacchetto turistico.

Come già visto nella puntata precedente, la prenotazione è molto diffusa in campo turistico e alberghiero ed è caratterizzata da un contemperamento d’interessi che vede da un lato il desidero del turista di “bloccare l’affare", e dall’altra l’albergatore non lasciare posti vuoti.

Nei periodi stagionali, o nei pacchetti “tutto compreso”, la politica delle prenotazioni viene meno e quelle che si definiscono “prenotazioni” in senso tecnico non lo sono, infatti, spesso il consumatore va a stipulare veri e propri contratti definitivi. Infatti, nei contratti di villaggio turistico o “pacchetto tutto compreso” sono presenti dei costi che sono incompatibili con il rischio di perdita delle presenze, premesso che questa tipologia di contratti prevede la necessità di stipulare dei “contratti a cascata” necessari per l’esecuzione del pacchetto.

Infatti, nel caso di annullamento del pacchetto esso determina un danno superiore a quello che si produrrebbe nel caso di annullamento di semplice prenotazione alberghiera.

Possiamo notare, infatti, che spesso nei viaggi organizzati a circuito “ tutto compreso” è previsto dallo stesso contratto un numero minimo di partecipanti, senza il quale il viaggio non è proposto.

Come abbiamo già visto la vendita dei pacchetti turistici è disciplinata dal codice del consumo dall’art. 82 all’art. 100.

In realtà anche il codice del consumo in merito ai pacchetti turistici parla di “Prenotazione” all’art 86, lettera d, ma il termine è usato in maniera a-tecnica perché si prevede il versamento di “un importo comunque non superiore al 25% del prezzo, da versarsi al momento della prenotazione”. In realtà in questo caso non vi è stata prenotazione del pacchetto ma un vero e proprio acquisto. Infatti, lo stesso comma aggiunge che “il suddetto importo è versato a titolo di caparra” Infatti, il viaggiatore qualora eserciti il diritto di recesso avrà una perdita graduale dell’acconto versato, salvo il fatto che il recesso “dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte”.

Inoltre, nel caso di recesso la perdita percentuale della caparra è in proporzione al tempo entro il quale il diritto di recesso è esercitato, infatti, più si avvicina la data della partenza più alte sono le possibilità che il tour operator non riesca a sostituire la persona che esercita il diritto.

Solitamente inoltre nelle condizioni generali di contratto è sempre prevista la possibilità di una cessione del contratto in presenza della quale il rischio è annullato.

Ricordiamo che tra i diritti del consumatore vi sono pure:

• il diritto di trasferire la propria prenotazione ad un'altra persona, nel caso che sia impossibilitato ad usufruire del pacchetto Turistico, dandone notizia all'organizzazione o al venditore entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza

• scegliere prima della partenza un pacchetto turistico equivalente o di qualità superiore senza supplemento, nei casi di recesso previste dal contratto, o per la cancellazione del pacchetto non per sua colpa. Nel caso in cui il pacchetto sostitutivo sia di qualità inferiore, il consumatore ha diritto al rimborso della differenza

• viaggiare a prezzo pattuito che non può essere variato salvo che ciò non sia espressamente previsto dal contratto; in tal caso l'eventuale aumento comunque non può superare il 10% del prezzo originario e non può essere applicato nei 20 giorni che precedono la partenza.

Modalità di reclamo:

Il consumatore deve far presente all'organizzazione o al suo rappresentante locale o all'accompagnatore turistico, qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali per consentire loro di trovare un tempestivo rimedio. Inoltre il consumatore può sporgere reclamo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'organizzatore o al venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro.

Opuscolo informativo o catalogo:

L'organizzatore o il venditore devono consegnare al consumatore, se disponibile, l'opuscolo informativo, assicurando inoltre ogni tipo di assistenza. L'opuscolo consegnato deve contenere in modo chiaro e preciso alcune indicazioni inerenti il viaggio che vedremo di analizzare dettagliatamente prossime puntate.

giovedì 24 febbraio 2011

Da Trentino in Blu al blog: il danno da vacanza rovinata

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crescita delle lamentele sollevate dai turisti nei confronti dei tour operator per i disagi sofferti durante il periodo di vacanza acquistato. Questo argomento è già stato trattato la scorsa settimana ("Da Trentino inBlu al blog. I pacchetti turistici.") ed è stato evidenziato che con l'acquisto del pacchetto vacanza, il consumatore si affida alla professionalità al tour operator.

Il pacchetto vacanza consiste non solo nella prenotazione del volo aereo per una determinata località turistica, ma anche nell'organizzazione di ulteriori servizi quali la prenotazione presso la struttura alberghiera o l'offerta di altre attività collegate (escursioni, visite, etc.).
Non sempre, purtroppo, il periodo di vacanza si conclude in modo positivo per il turista che a volte riscontra delle carenze nell'organizzazione da parte del tour operator, oppure una qualità scadente del servizio offerto e comunque non corrispondente al livello pubblicizzato con il catalogo.
Ed ecco che il turista invece di trarre giovamente dal periodo di vacanza tanto desiderato, al ritorno si trova ancor più stressato di prima.

Lo stress e il disagio accumulati dal cliente originano la figura giuridica del “danno da vacanza rovinata”.

- Quali conseguenze se qualcosa va storto durante il viaggio?
E' evidente che i problemi sorgono durante il viaggio, ossia quando il cliente dovrebbe trarre il massimo giovamento dai servizi offerti con il pacchetto acquistato, ed invece si trova a dover “combattere” le inefficienze dell'organizzazione.
Cosa succede quando il volo aereo arriva con notevole ritardo? O quando l'alloggio che ci è stato riservato è fatiscente e tutt'altro che vivibile? O ancora quando determinati servizi, pubblicizzati come compresi nel pacchetto viaggio, sono extra e quindi devono essere pagati? O quando si incontrano disagi con la guida turistica?
Quelli descritti sono esempi nei quali il tour operator non esegue i propri obblighi o adempie parzialmente ai doveri contrattuali,così come previsti dall' art. 93 del Codice del consumo.

Ad esempio, è inadempiente l'organizzatore turistico che non preveda delle valide soluzioni alternative nel caso in cui la struttura prenotata non sia più usufruibile dal cliente.
Ed anche nel caso di problemi del volo aereo, è obbligo del tour operator quello di prevedere un volo alternativo, altrimenti egli risulta inadempiente dei propri doveri contrattuali.
In generale, quindi, il tour operator è inadempiente per i danni subiti dal turista durante il viaggio nel caso in cui non esegua correttamente i propri obblighi, a meno che tali danni non siano imputabili al consumatore o a causa di forza maggiore (il famoso evento imprevedibile).
Al di fuori di questi casi, il tour operator deve rispondere per i danni cagionati al cliente/turista che ha acquistato i pacchetti vacanze e non ha potuto usufruire dei servizi promessi.

Quali sono i danni risarcibili? Sicuramente è oggetto di risarcimento ogni danno subito da persone e cose e quindi, a titolo di esempio, deve essere risarcito il turista al quale sia stato smarrito il bagaglio durante il viaggio.
Questi sono considerati danni singoli e determinati che possono essere immediatamente risarciti al cliente. Esiste, invece, un danno complessivo sofferto dal turista e consistente nel c.d. danno da vacanza rovinata

- Il danno da vacanza rovinata

In cosa consiste il danno da vacanza rovinata?
Quando partiamo per un periodo di riposo il nostro interesse è quello di trascorrere un periodo di relax, divertimento e distrazione con il solo fine di goderci il meritato periodo di ferie tanto sognato durante l'anno.
E' evidente che il nostro interesse risulta danneggiato nel momento in cui vediamo impedito tale diritto di godere del viaggio organizzato come occasione di riposo e svago a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

A differenza di altri danni, si veda lo smarrimento dei bagagli o la mancata predisposizione di un servizio garantito dal pacchetti-vacanze oggetto di offerta, il danno da vacanza rovinata riguarda il mancato godimento del periodo di vacanza da parte del turista e quindi un danno indefinito e di non facile determinazione/quantificazione.

Per tale ragione, la giurisprudenza è giunta alla conclusione che il danno da vacanza rovinata rientra nell'area dei danni non patrimoniali e consiste nella perdita dell'opportunità di godere della propria vacanza.

Un danno a volte irreparabile e solo parzialmente risarcibile con una somma di denaro. Si pensi ad esempio al viaggio di nozze rovinato a causa della cancellazione del volo aereo o all'impossibilità di soggiornare nella struttura turistica prenotata con i pacchetti vacanze.

Il danno da vacanza rovinata è, quindi, una figura di danno autonoma e diversa da quelle affrontate in precedenza.

- Suggerimenti pratici: cosa fare quando il viaggio viene rovinato dalla negligenza del vostro operatore turistico?

Alcuni suggerimenti pratici per chi si dovesse trovare nella mai augurata situazione di veder rovinato il proprio periodo di ferie a causa della disorganizzazione dell'operatore turistico.

1. prendete nota scritta di tutti i disservizi incontrati durante il viaggio ed il soggiorno nella struttura. Portate con voi, ad esempio, il foglio informativo relativo al pacchetti-vacanze offerto al fine di verificare la corrispondenza tra quanto pubblicizzato e quanto effettivamente offerto.

2. e' opportuno fotografare (o riprendere in formato video) tutti i disservizi al fine di dimostrare l'esistenza del danno lamentato;

3. se viaggiate con altre persone e queste lamentano il medesimo disservizio, può essere utile rimanere in contatto anche dopo il viaggio: l'unione (nella protesta) fa la forza;

4. se i disservizi incontrati sono estremamente gravi, non attendete la fine del viaggio, ma provvedete a lamentarvi – anche via posta elettronica – durante il periodo di vacanza;

5. l'art. 98 del Codice del consumo prevede che il consumatore può sollevare il reclamo per i disservizi incontrati durante il viaggio organizzato entro 10 giorni dal ritorno: non perdete tempo!
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