Negli ultimi anni sono aumentate le proposte, spesso farlocche, di vendita e/o cessione gratuita delle quote di multiproprietà, od anche la rivendita del certificato di iscrizione ad un club.
Sono molte le società che contattano i proprietari di multiproprietà, con proposte fantasiose, con promesse di rivendita con guadagni di 15.000,00/20.000,00 euro, dietro la richiesta di qualche migliaio di euro per la consulenza.
Società svizzere, spagnole, italiane che, in alcuni casi, si viene a scoprire che non esistono oppure sono guidate da persone poco raccomandabili.
E molti di questi contratti risultano, al controllo del giudice, non validi e rispettosi delle norme previste a tutela del consumatore (vedi questo esempio).
La sentenza che vi proponiamo di seguito affronta, invece, il diverso caso ove la società, dopo aver promesso la cessione del contratto di multiproprietà, non da adempimento al proprio obbligo contrattuale.
Nel caso di specie, una società aveva proposto ad un multiproprietario di procedere, dietro il pagamento anticipato della propria consulenza, alla cessione del diritto reale in multiproprietà ad altro privato.
La società si impegnava a trovare la persona incaricata, chiedendo al multiproprietario di inviare l'originale dell'atto notarile di acquisto del diritto reale. Quest'ultimo dava adempimento al proprio obbligo, intimando la società a provvedere alla cessione gratuita della quota della multiproprietà.
E purtroppo, la società non dava adempimento a quanto stabilito dal contratto, incassando i soldi e non procedendo all'atto notarile.
La vicenda finisce davanti al Tribunale di Pordenone, il quale dichiara la risoluzione del contratto e il diritto al consumatore di ricevere congruo risarcimento del danno.
Il giudice friulano, infatti, riconosce che nonostante il consumatore avesse dato adempimento a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, utili per la cessione della quota di multiproprietà, la società non aveva dato seguito a quanto stabilito, tanto da crearsi "una ingiustificabile inerzia che aveva creato uno stallo nei rapporti fra l'attore e la società, di diritto iberico, che gestiva la ceduta quota di multiproprietà. Infatti, il ___ essendo rimasto ancora, rispetto appunto, alla società estera di gestione, il titolare del bene, del quale peraltro non aveva usufruito dopo il contratto di cessione del 3.3.2006, aveva finito per dover sopportare tutti gli oneri condominali dal 2007 in poi...".
E per tali ragioni, il giudice ha ritenuto sussistere un inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta, per non essersi attivata alla cessione della quota di multiproprietà del consumatore, così come previsto dal contratto: "si verte, per certo, su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione sia dell'ammontare del debito maturato, sia delle caratteristiche del comportamento tenuto dalla convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ingnavia ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene".
Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. consegue, come correttamente individuato dal giudice, il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore.
E molti di questi contratti risultano, al controllo del giudice, non validi e rispettosi delle norme previste a tutela del consumatore (vedi questo esempio).
La sentenza che vi proponiamo di seguito affronta, invece, il diverso caso ove la società, dopo aver promesso la cessione del contratto di multiproprietà, non da adempimento al proprio obbligo contrattuale.
Nel caso di specie, una società aveva proposto ad un multiproprietario di procedere, dietro il pagamento anticipato della propria consulenza, alla cessione del diritto reale in multiproprietà ad altro privato.
La società si impegnava a trovare la persona incaricata, chiedendo al multiproprietario di inviare l'originale dell'atto notarile di acquisto del diritto reale. Quest'ultimo dava adempimento al proprio obbligo, intimando la società a provvedere alla cessione gratuita della quota della multiproprietà.
E purtroppo, la società non dava adempimento a quanto stabilito dal contratto, incassando i soldi e non procedendo all'atto notarile.
La vicenda finisce davanti al Tribunale di Pordenone, il quale dichiara la risoluzione del contratto e il diritto al consumatore di ricevere congruo risarcimento del danno.
Il giudice friulano, infatti, riconosce che nonostante il consumatore avesse dato adempimento a tutti gli obblighi sullo stesso gravanti, utili per la cessione della quota di multiproprietà, la società non aveva dato seguito a quanto stabilito, tanto da crearsi "una ingiustificabile inerzia che aveva creato uno stallo nei rapporti fra l'attore e la società, di diritto iberico, che gestiva la ceduta quota di multiproprietà. Infatti, il ___ essendo rimasto ancora, rispetto appunto, alla società estera di gestione, il titolare del bene, del quale peraltro non aveva usufruito dopo il contratto di cessione del 3.3.2006, aveva finito per dover sopportare tutti gli oneri condominali dal 2007 in poi...".
E per tali ragioni, il giudice ha ritenuto sussistere un inadempimento di non scarsa importanza da parte della società convenuta, per non essersi attivata alla cessione della quota di multiproprietà del consumatore, così come previsto dal contratto: "si verte, per certo, su un inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione sia dell'ammontare del debito maturato, sia delle caratteristiche del comportamento tenuto dalla convenuta, non solo specificamente inadempiente bensì totalmente ingnavia ed inerte nel dare una definizione anche formale al negozio di trasferimento della proprietà del bene".
Alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. consegue, come correttamente individuato dal giudice, il diritto al risarcimento del danno in favore del consumatore.
Tribunale di Pordenone - sentenza n. 188/15.
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