domenica 12 luglio 2020

Non è sempre inderogabile il foro del consumatore

Questa domenica affrontiamo la materia del consumerismo e delle sue forme di tutela sotto un profilo tecnico processuale, richiamando uno dei diritti riconosciuti al consumatore, quello di vedere decisa la controversia dal giudice ove risiede, e la possibilità di rinunciare a tale facoltà.

- Art. 33 del Codice del Consumo - invalidità della clausola contrattuale che deroga il la competenza territoriale - foro inderogabile del consumatore
L'art. 33 del Codice del Consumo dispone che "1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o effetto, di:
…………….
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore".

La norma introduce un limite contrattuale verso il professionista, il quale non può obbligare il consumatore che vuole agire in giudizio per rivendicare propri diritti ad adire ad un giudice diverso da quello del suo luogo di residenza o domicilio elettivo.

Di fatto, il Codice del Consumo ha introdotto un importante esempio di foro inderogabile, tutelando il consumatore in modo "dinamico", ovverosia garantendogli la possibilità di veder tutelati i propri interessi presso la sua residenza e scoraggiando il contraente forte (il venditore) all'inserimento nel contratto di clausole che prevedono l'avvio dell'azione legale presso il tribunale dove ha sede legale.

Questo principio, oggi considerato pacifico, è stato oggetto di discussioni e dibattito, a causa della ferma opposizione sollevata dalle società commerciali, interessate a scoraggiare i consumatori dal proporre azioni legali nei propri confronti.

A tal fine, non di rado veniva inserito nel contratto la clausola che prevedeva l'obbligo di avviare l'azione legale presso la sede legale del venditore, con un aggravio di costi e di rischi che il consumatore privato non si sentiva di assumere.

- Foro del consumatore inderogabile? non sempre…..attenti alla trattativa privata
Abbiamo appena affermato che il foro del consumatore è inderogabile, ovvero che non sono valide le clausole che indicano un giudice diverso da quello dove ha la residenza il consumatore.

Lo stesso art. 33 del Codice del Consumo prevede, peraltro, la possibilità delle parti di poter derogare a questa clausola, attraverso una trattativa privata al cui esito il consumatore dichiari esplicitamente di voler rinunciare al proprio foro competente.  

Vi invitiamo, quindi, a prestare attenzione ai tentativi che la vostra controparte può portare avanti prima della conclusione del contratto, quando vi invita a firmare un altro documento dove rinunciate al vostro diritto ex art. 33 comma 2 lett. u) del Codice del Consumo.


- Il consumatore può rinunciare al foro inderogabile? si, ma solo quando agisce in giudizio (Cassazione - sentenza n. 19061/2016)
Ad onor del vero, al consumatore può essere riservata la possibilità di poter rinunciare al suo giudice, senza dover incappare in quale problema di natura processuale.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che sussiste la facoltà per il consumatore di non avvalersi del diritto processuale ex art. 33, comma 2 lett. u) del Codice del Consumo, come correttamente evidenziato nella sentenza oggetto del nostro commento.

Osserva, infatti, la Cassazione: "Più precisamente, occorre tenere presente che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, il consumatore può rinunciare ad avvalersi del foro inderogabile fissato dall'art. 33 D.Lgs. n. 5/2006, ogniqualvolta agisca nella qualità di attore, e ciò in virtù della considerazione che le disposizioni apprestate dalla legge citata sono previste per sua tutela....". 

La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, stabilisce che il consumatore può rinunciare al foro inderogabile, ossia che la causa sia decisa davanti al suo giudice naturale ed avviare la controvesia presso altro tribunale, ma solo qualora egli agisca come attore, ossia la parte che pretende il riconoscimento processuale di un diritto.

Qualora egli sia chiamato (convenuto) in giudizio, la rinuncia al foro inderogabile non può essere valida, dovendo il consumatore eventualmente dichiarare di aver sottoscritto con il venditore valida e specifica clausola (.....validamente sottoscritta previa specifica trattativa con le parti ......) che deroghi la competenza territoriale del luogo di sua residenza in favore di altro giudice.

Qui la sentenza n. 19061/2016 della Corte di Cassazione.

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...