domenica 17 ottobre 2021

Vizio di conformità: quando il consumatore può ottenere il risarcimento del danno

L'acquisto di un prodotto difettoso è esperienza vissuta da molti consumatori, i quali sono erroneamente convinti di disporre di tutti i diritti previsti dal Codice del Consumo.

L'art. 129 prevede l'obbligo da parte del venditore di consegnare all'acquirente un "prodotto conforme" che al comma 2° viene così definito:"
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.".

Nel caso di difetto di conformità, il consumatore dispone di una serie di rimedi che può richiedere al professionista, al fine di riequilibrare il rapporto con la controparte.

Può chiedere la riparazione del bene, la riduzione del prezzo o la restituzione della somma versata alla controparte: sarà quest'ultima a decidere quale soluzione adottare verso il contraente debole.

Ma il consumatore può ottenere un risarcimento del danno derivante dal prodotto difettoso?

La Suprema Corte di Cassazione ha dato risposta positiva con una pronuncia del 2020 (Cassazione n. 1082/2020) che potete leggere di seguito.

I giudici di legittimità, infatti, erano stati investiti su una questione avente ad oggetto la vendita di un bene difettoso (o meglio affetto da vizio di conformità), ove il consumatore aveva chiesto la rimozione del prodotto difettoso o, in via subordinata, il risarcimento del danno.

La vicenda, finita davanti alla Cassazione, si è conclusa con il riconoscimento del risarcimento del danno del prodotto non conforme nel caso in cui non sia possibile adottare i rimedi previsti dal Codice del Consumo sopra richiamati, ovvero non sia possibile la riparazione e la sostituzione del bene sia eccessivamente onerosa, come nel caso per cui è causa.

In tali casi, il consumatore ha diritto ad un risarcimento del danno che supera i rimedi di cui all’art. 130, comma 2 del Codice del Consumo, al fine di consentire al contraente debole di trovarsi nella posizione in cui si sarebbe trovato laddove avesse ricevuto un bene integro e privo di vizi.

E' chiaro, sul punto, l'intervento dei giudici secondo i quali: Tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell'art. 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attributi al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.”.

La Cassazione, quindi, integra il Codice del Consumo prevedendo un ulteriore diritto per il consumatore che può, laddove sussistano i presupposti, ottenere un risarcimento compensativo volto a supplire al pregiudizio sofferto con il bene viziato.

In termini più semplici, la pronuncia in esame è meritevole di segnalazione in quanto la Corte di Cassazione chiarisce che al consumatore sono riconosciuti, dal Codice del Consumo, una serie di rimedi che non sostituiscono quelli previsti dal diritto comune, ma li integrano, consentendo al contraente debole di poter ottenere anche il risarcimento del danno, laddove ne sussistano i presupposti.

Il consumatore vede, in ultima istanza, rafforzata la tutela della propria posizione nei confronti dell'operatore professionale. 

Di seguito, la sentenza n. 1082/2020 della Corte di Cassazione, Seconda sezione civile.

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