Questa domenica torniamo a trattare l'argomento fatture di luce e gas, segnalandovi la recente pronuncia del Giudice di Pace di Asti, il quale ha confermato alcuni principi che regolano questa materia.
Abbiamo già trattato l'argomento, evidenziando come alcuni venditori avanzano richieste di pagamento di bollette per consumi inesistenti e/o prescritti (vedi qui).
Nel caso di specie, come nella vicenda seguita da questa Associazione, il consumatore è stato oggetto di richieste di pagamento per la fornitura di energia elettrica, prima in via stragiudiziale, e poi attraverso un decreto ingiuntivo.
Il consumatore si è opposto alla richieste e il Giudice di Pace ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo fondate le lamentele avanzate dall'opponente.
Due sono i punti interessanti del provvedimento, peraltro già trattati in questo blog, ma che vogliamo evidenziare con il nostro intervento.
- Prescrizione delle fatture per la fornitura di energia e gas - 5 anni (art. 2948 n 4 c.c.)
Il Giudice di Pace ha ribadito un principio fondamentale, ossia che il termine di prescrizione delle fatture aventi ad oggetto la fornitura di energia e gas è di cinque anni, così come previsto ai sensi dell'art. 2948 n. 4c.c..
La sentenza è chiara, su tale punto, nello specificare il calcolo di tale termine , il quale:" deve essere fatto decorrere dalla data di emissione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, emesse, giova precisare, nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 6 della Delibera dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 229/2001.".
E' importante, sotto tale profilo, operare sempre una verifica delle fatture inviate dal venditore e della possibile prescrizione del credito preteso dal professionista.
- Consumi: il venditore deve provare i consumi
La pronuncia oggetto della nostra segnalazione torna a trattare, inoltre, un altro aspetto rilevante e inerente ai consumi oggetto di fatturazione.
Il giudicante, ribadendo un principio già consolidato, ha osservato che l'onere della prova dei consumi gravi esclusivamente sul professionista, sicché il consumatore può (deve) anche limitarsi a contestare di aver consumato quel quantitativo oggetto di fatturazione.
Il venditore deve fornire valida prova che i consumi fatturati siano effettivi, e ciò assume maggior rilievo qualora il consumatore abbia contestato l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi.
Nel caso di specie, il venditore non ha provato i consumi fatturati e il Giudice di Pace ha ritenuto di dover accogliere il ricorso del consumatore, respingendo le richieste della società per le motivazioni che potete leggere di seguito.
Giudice di Pace di Asti - sentenza n. 280/2020.
Bollette luce - consumi - onere della prova by Consumatore Informato on Scribd
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