domenica 15 agosto 2021

Energia elettrica: cos'è e come funziona il regime di salvaguardia

La sentenza oggi in commento, il Tribunale di Pordenone del 5 aprile 2021, relativa ad una vicenda di fornitura elettrica mai richiesta da una PMI, ci consente di fornire brevi ragguagli sulla struttura del mercato dell’energia elettrica in Italia, anche alla luce del fatto che, fra non molto tempo, tutte le utenze dovranno affacciarsi al mercato libero. 

Prima le PMI, poi gli utenti domestici, tutti dovranno transitare nel regime appena indicato. Per le utenze che non compiono quella scelta, però, opera il regime di salvaguardia. Vediamo ora meglio in quale contesto opera la salvaguardia. 

  • Cos’è il regime di salvaguardia?

L’attività di vendita al dettaglio dell’energia elettrica consiste nella commercializzazione, somministrazione e consegna della risorsa ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione. Le categorie dei clienti, ovviamente, sono individuate in base ai diversi profili e volumi di consumo. 

Sotto il profilo delle modalità di offerta, la distribuzione dell’energia elettrica rappresenta un’attività a libero mercato (ML), contraddistinta dalla concorrenza tra le società sulla definizione delle tariffe. 

All’offerta basata sui criteri di mercato si affiancano, ancora oggi, per i clienti domestici e non domestici di minori dimensioni, altre due tipologie di offerta: 

Il Servizio di Maggior Tutela (MT o SMT), posto all’interno del mercato tutelato e con prezzo definito di autorità dal regolatore, si applica a  utenti domestici, ad imprese e per l’illuminazione pubblica. In particolare, le imprese che accedono a questo servizio devono essere collegate a bassa tensione, non devono avere più di cinquanta dipendenti e non devono oltrepassare i 10 milioni di fatturato annuo. Le imprese che non rientrano in questi requisiti, invece, vengono accorpate insieme alle utenze domestiche. Il servizio viene erogato dai distributori locali, individuati sulla base di bacini di utenza territoriali. 

Il regime di Salvaguardia è offerto invece da società di distribuzione scelte, zona per zona, tra coloro che hanno vinto le procedure di gara a evidenza pubblica stabilite su base territoriale e che incentivano il passaggio al libero mercato (art. 1, co. 60, legge n. 124/2017, c.d. sulla concorrenza). 

Opera per quegli utenti che né rientrano nel MT né hanno scelto un operatore del ML. A questi, poi, sono equiparati coloro che non hanno rinnovato il contratto di fornitura e sono rimasti privi di un fornitore. 

Il graduale passaggio dal regime di MT a quello di ML è l’obiettivo perseguito sia dal regolatore eurocomunitario che dal legislatore italiano. Il processo, avviato con la legge Bersani che ha consentito alle utenze domestiche di affacciarsi sul libero mercato, si dovrebbe esaurire a breve: entro il 1° gennaio 2023, tutte le utenze (domestiche o non domestiche) dovranno fare riferimento al libero mercato, in quanto sarà l’unica opzione possibile. Fermo restando che, nel frattempo, opera un sistema che accompagna il lento e graduale passaggio verso il ML. 

  • Come opera il regime di salvaguardia

Abbiamo appena visto che, per ora, il regime di salvaguardia si attiva per le PMI (sempre meno, in verità) che non possiedono i requisiti di fatturato e di numero di dipendenti, oppure di tensione nell’alimentazione e che non hanno ancora scelto di entrare nel mercato libero. 

Il regime opera, per così dire, “in automatico”, ope legis in quanto l’energia elettrica è un bene universale. Ovviamente, il passaggio al regime di salvaguardia avviene se il cliente non ha stabilito un rapporto contrattuale con un altro operatore appartenente al mercato libero.  

A quel punto, allora, ogni pretesa avanzata da un operatore del regime di salvaguardia è da considerare priva di fondamento. 

  • Cosa deve fare l’utente

L’utente che ha sempre rinnovato il contratto di fornitura, scegliendo esplicitamente il proprio distributore sul LM, ha modo di respingere qualsiasi pretesa eventualmente avanzata da operatori del regime di salvaguardia. 

Spesso accade che questi ultimi, carpendo indirettamente i dati personali dell’utenza con pratiche commerciali scorrette spesso sanzionate dall’ARERA, attivino il regime di salvaguardia anche agli utenti che già si sono affacciati nel ML.

La conseguenza naturale di questa pratica è quella che il cliente si vede recapitare all’improvviso delle fatture per consumi esorbitanti, anche perché il regime di salvaguardia non è poi così conveniente, e viene trascinato in giudizio per mezzo di ricorsi per decreto ingiuntivo. 

A fronte di una ingiunzione di pagamento fondata sulle fatture e, al più, sull’assunto che il regime di salvaguardia opera in automatico, il cliente ha la possibilità di opporsi, dimostrando il fatto impeditivo di quell’assunto: appunto, quello di avere già allacciato il proprio terminale ad un altro operatore. 

Qui di seguito, la sentenza del Tribunale di Pordenone del 5 aprile 2021.

Energia elettrica - regime di salvaguardia by Consumatore Informato on Scribd

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