domenica 23 gennaio 2022

Tribunale di Vicenza - omessa valutazione merito creditizio del cliente - responsabilità del professionista

L'intermediario finanziario deve, nella concessione del credito, valutare il merito creditizio del cliente, considerando anche la sua vicenda personale e, in termini economici, la capacità di rimborsare la somma ricevuta.

Il principio si evince dalla lettura complessiva del provvedimento del Tribunale di Vicenza che trovate in calce a questo breve commento, ove oggetto del contenzioso è la pretesa avanzata da un istituto di credito verso un cliente, a seguito di somme concesse dalla banca.

Il consumatore aveva avviato la procedura di sovraindebitamento, alla quale la banca aveva fatto opposizione, ritenendo non sussistere tutti i presupposti di cui alla legge n. 3/2012.

Il Tribunale, chiamato a valutare la presenza di tutti i presupposti per concedere al consumatore l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, respingeva il reclamo della banca, contestando al professionista di non aver operato una adeguata valutazione del merito creditizio al momento della  concessione del credito.

Occorre ricordare che il  professionista del credito deve, al momento della concessione di una somma di denaro al cliente, operare una doverosa valutazione della posizione economica e finanziaria del richiedente, al fine di appurare se questi versi in oggettive condizioni ritenute idonee per il rimborso della somma prestata.

Tale dovere, già previsto nei doveri di condotta del professionista ex artt. 1175- 1776 c.c., è stato comunque oggetto di specifica normazione nell'ambito bancario ed in particolare all'art. 124 bis del TUB, norma che prevede in capo al finanziatore il dovere di valutare con la massima attenzione il “merito creditizio” del cliente, ovverosia la capacità di quest'ultimo di possedere sufficienti risorse che gli consentano di adempiere al suo obbligo di restituzione del credito.

Per adempiere a tale onere, l'intermediario bancario può legittimamente avvalersi delle banche dati, oppure attivare una peculiare istruttoria volta a raggiungere lo scopo sopra evidenziato, anche a mezzo della richiesta di documentazione al cliente che attesti la sua condizione patrimoniale.

Nel caso in cui il richiedente non dimostri di possedere idonei requisiti o, come nel caso affrontato dal Tribunale di Vicenza, il soggetto finanziatore ravvisi evidenti carenze nel soggetto finanziato, non può procedere con l'erogazione del finanziamento, pena la sua responsabilità per omessa valutazione del merito creditizio della controparte.

Nel caso di specie, l'istituto di credito aveva finanziato un cliente sovraindebitato, non valutando in modo corretto il merito creditizio, sicché il giudice ha ritenuto responsabile la banca per il debito accumulato e pienamente legittima la richiesta del debitore di accesso al piano di sovraindebitamento, respingendo così il reclamo della banca, per le ragioni che potete leggere di seguito.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Giuseppe Limitone Presidente rel.

dr. Paola Cazzola Giudice

dr. Gabriele Conti Giudice

sul reclamo presentato il 13.8.2020 da IBL Banca spa ai sensi dell’art. 26 l.f., nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato del 5.8.2020, con cui è stato omologato il piano del consumatore di B. Paola, con l’avv. * di Vicenza;

sentita la relazione del Giudice designato;

sentite le parti all’udienza del 17.9.2020;

visti gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato che il reclamo verte su: 1) mancanza di sovraindebitamento; 2) assenza di meritevolezza; 3) mancanza di prova dei presupposti di accesso alla procedura; 4) merito creditizio;

ritenuto, sul primo punto, che sussista il sovraindebitamento della resistente (insegnante di scuola primaria), poiché ella non dispone di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all’intero passivo su di lei gravante, posto che:

- percepisce uno stipendio netto di € 1.850,00;

- possiede al 50% un immobile ad uso abitazione del valore di € 64.000,00 che, nel caso di vendita all’incanto, si ridurrebbe ad almeno € 44.500,00, per effetto dei ribassi d’uso nelle procedure di vendita esecutiva;

- il passivo ammonta ad € 82.396,55;

esiste, quindi, ad oggi, una netta sproporzione tra passivo ed attivo, che integra la situazione di sovraindebitamento, misurabile non tanto in valori assoluti, atteso che tutti i debiti della B. sono rateizzati in misura globalmente inferiore al suo reddito mensile, quanto in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale (cfr. gli artt. 2 e 3 Cost.), di condurre un’esistenza libera e dignitosa, che è una delle condizioni basilari di uguaglianza sostanziale tra gli individui;

si deve in tale prospettiva tenere anche conto della malattia della resistente, che è affetta da sclerosi multipla, attualmente tenuta a bada dai farmaci (cfr. la relazione del Gestore della crisi del 10.9.2020, a pag. 2), il cui costo grava e graverà sempre più sul reddito mensile;

invero, a fronte di uno stipendio di circa € 1.850,00 mensili, il totale delle spese e delle rate da pagare ammonta ad € 1.050,00 (cfr. le note del Gestore della crisi del 10.9.2020), restando a sua disposizione il reddito di € 800,00, al limite della soglia di povertà (€ 750,00), e dovendo tener conto, va ribadito, del verosimile incremento delle spese mediche per la malattia invalidante della resistente;

ritenuto, sul secondo punto, che tra le cause del sovraindebitamento si debba indubitabilmente ascrivere la ludopatia della B., documentata dall’attuale sua soggezione a programmi terapeutici di recupero, come da dichiarazione rilasciata il 30.4.2020 dalla psicologa dr.ssa Corbetti e dal responsabile dr. Zini, ed esibita all’udienza del 14.7.2020, in cui si afferma che la signora “ha iniziato un percorso riabilitativo/psicoterapico per il gioco d’azzardo patologico”; la resistente ha inoltre esibito al gestore della crisi ricevute di pagamento di prestazioni specialistiche rese tra il 2013 ed il 2015 ragionevolmente riconducibili alla ludopatia, trattandosi di psicoterapeuti, che hanno inoltre fornito alla B. il suggerimento di far gestire le proprie entrate dalla madre, per evitare che venissero spese al gioco (cosa che poi è avvenuta), il che è del tutto compatibile con la malattia denunciata;

va aggiunto che, aldilà della ludopatia, che di per sé giustifica chi è malato, come tale capace di intendere, ma non di volere, quindi meritevole di accedere alla procedura di sovraindebitamento, non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti);

infine, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un’applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell’ accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in IlCaso.it, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravvede l’ombra;

ritenuto che il terzo punto sia assorbito dalla superiore motivazione;

ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031);

ritenuto, pertanto, infondato il reclamo, con spese alla soccombenza;

P. Q. M.

visto l’art. 26 l.f.;

rigetta il reclamo proposto da IBL Banca spa il 13.8.2020;

condanna il reclamante al pagamento delle spese di questa fase in favore di B. Paola, liquidate in complessivi e forfetari € 2.500,00, oltre agli accessori di legge.

Si comunichi.

Vicenza, 24.9.2020.

 Il Presidente est.

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