domenica 27 marzo 2022

Consumo involontario del riscaldamento - partecipa anche il condomino che si sia distaccato dall'impianto condominiale

E' noto che alle assemblee condominiali il tema della ripartizione dei costi di riscaldamento è sempre "caldo" ed attuale e riguarda, in particolare, coloro che hanno deciso di distaccarsi dall'impianto comune.

Abbiamo  già trattato l'argomento (vedi qui), ricordando che il singolo condomino può decidere di non usufruire del riscaldamento comune, se tale sua scelta sia approvata dall'assemblea condominiale e non vi siano delle conseguenze negative nei confronti degli altri condomini.

L'art. 1118, comma 4 del Codice Civile è chiaro: "Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.".

La norma in parola prevede, quindi, una partecipazione del condomino alle spese per la manutenzione dell'impianto da parte del condomino rinunciante, il quale però potrà attivare un riscaldamento autonomo.

Il problema posto all'attenzione del Tribunale di Savona riguarda, però, i c.d. consumi involontari, ossia quelle causati dalla dispersione di calore dell'impianto di riscaldamento centralizzato e che si propagano nelle diverse abitazioni dei condomini.

Tali consumi sono sostenuti dai condomini non in ragione del loro specifico consumo, ma come conseguenza del malfunzionamento dell'impianto.

Il condomino che non partecipa alle spese per i consumi del riscaldamento centralizzato è comunque chiamato al pagamento dei consumi involontari?

Il Tribunale di Savona ha dato risposta affermativa, peraltro intervenendo in una complessa vicenda che aveva ad oggetto delibere assembleari impugnate e con le quali era stata data autorizzazione al distacco del condomino.

Il giudice, richiamando l'insegnamento della Cassazione, ha avuto modo di evidenziare che il singolo condomino che decida di non scaldare la propria unità abitativa con l'impianto centralizzato debba comunque partecipare ai costi derivanti dai consumi involontari, in quanto beneficia, seppur in modo involontario, agli effetti della dispersione del calore.

Tribunale di Savona - sentenza n. 115/2022.

Distacco da riscaldamento condominiale (art. 1118 comma 4 c.c.) - consumo involontario by Consumatore Informato on Scribd

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...