domenica 13 marzo 2022

Rapporto avvocato - cliente: il professionista deve informare in merito ai rischi di causa

L'avvocato è tenuto ad informare il proprio cliente in merito ai potenziali rischi connessi all'avvio della controversia, possibili costi e conseguenze negative connesse all'esito negativo del giudizio.

La Cassazione ha avuto modo, con l'Ordinanza n. 34993/2021 del 17 novembre 2021, di ribadire il principio, richiamando gli artt. 1176 c.c. comma 2 e l'art. 2236 c.c., norme che introducono i doveri di diligenza, trasparenza e professionalità che devono accompagnare l'attività professionale svolta dall'avvocato.

Il legale, però, deve anche dissuadere il cliente dall'avvio della causa legale, specificando le potenziali conseguenze negative, tra le quali anche la soccombenza nelle spese legali liquidate dal giudice.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi, valutando la vicenda nel caso concreto, può legittimare il cliente alla richiesta di risarcimento del danno verso il professionista che abbia violato le norme sopra menzionate.

Nel caso di specie, il professionista non aveva comunicato ai clienti in merito ad una serie di circostanze che rendevano l'azione civile per il risarcimento del danno difficile e con scarse possibilità di successo.

Il giudizio di merito si era concluso con il riconoscimento della responsabilità dell'avvocato, per non aver fornito tutte le informazioni ai clienti, disincentivandoli alla causa, individuando una violazione delle norme previste in materia di prestazione d'opera intellettuale in caso di dolo o colpa grave. 

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, richiamando i principi che regolano la materia della responsabilità professionale, "[...] secondo cui, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597).".

L'avvocato, in conclusione, deve esporre al cliente tutte le informazioni, in fatto e diritto, che possono rendere improbabile la causa, e le possibili conseguenze negative a carico di quest'ultimo.

Di seguito, l'Ordinanza n. 34993/2021.

Avvocato: obblighi informativi verso il cliente - omissione - conseguenze by Consumatore Informato on Scribd

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