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venerdì 23 ottobre 2026

Il DSA mette sotto esame gli algoritmi: la piattaforma digitale deve prevenire i rischi per il consumatore

Dai prodotti contraffatti venduti sui marketplace al design potenzialmente "dipendenza" dei social network: i recenti interventi della Commissione europea nei confronti di AliExpress e Meta mostrano una trasformazione profonda del ruolo delle grandi piattaforme digitali. 

Il Digital Services Act (il Regolamento europeo n. 2022/2065) non impone soltanto di rimuovere i contenuti illeciti: richiede alle piattaforme di individuare, valutare e mitigare i rischi derivanti dal funzionamento dei propri servizi e questa nuova responsabilità può assumere rilievo anche nei rapporti con il consumatore.

Il DSA, come riconosciuto da più parti, rappresenta uno dei principali interventi dell'Unione europea per disciplinare il funzionamento dell'ambiente digitale e il suo obiettivo non è soltanto quello di contrastare i contenuti illegali presenti online, ma di costruire un quadro uniforme di trasparenza, responsabilità e controllo dei servizi digitali, intervenendo sui meccanismi attraverso i quali le piattaforme organizzano, indirizzano e rendono possibile l'attività degli utenti.

Tale aspetto è tutt'altro che secondario, in quanto la normativa comunitaria si inserisce nel precedente quadro europeo della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia dal d.lgs. 70/2003, senza semplicemente cancellarne il sistema, ma ampliando il sistema di tutela. 

La disciplina degli intermediari rimane quindi, per molti aspetti, fondata sulla distinzione tra fornitore del servizio rete digitale (mere conduit), colui che trasmette informazioni su una rete di comunicazione ed effettua una memorizzazione temporanea delle stesse (caching) e il fornitore di servizi che memorizza informazioni fornite dal destinatario del servizio su sua richiesta (hosting) e sulle relative condizioni di esenzione dalla responsabilità.

Le nuove regole introdotte con il DSA aggiungono qualcosa di nuovo e particolarmente significativo: obblighi autonomi di diligenza, trasparenza, organizzazione e gestione dei rischi, soprattutto per le piattaforme di dimensioni molto grandi.

È proprio questo nuovo livello di responsabilità che emerge con particolare chiarezza da due recenti interventi della Commissione europea.

Da una parte, la Commissione ha inflitto ad AliExpress una sanzione di 550 milioni di euro per la violazione degli obblighi relativi alla valutazione e alla mitigazione dei rischi connessi alla diffusione di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti.

Dall'altra, ha formulato conclusioni preliminari nei confronti di Meta, ritenendo che il design di Facebook e Instagram possa violare il DSA per non avere adeguatamente valutato e mitigato i rischi collegati a funzionalità come infinite scroll, autoplay, notifiche push e sistemi di raccomandazione altamente personalizzati.

E si tratta di due storie sicuramente molto diverse se vengono analizzate semplicemente sotto il profilo della vicenda in se, ma che in realtà possono avere un punto comune fondamentale: la Commissione non guarda soltanto a ciò che accade sulla piattaforma, ma anche a come la piattaforma è progettata e organizzata per prevenire ciò che può accadere, laddove determinate condotte possano incidere - direttamente o indirettamente - sul consumatore.

venerdì 12 settembre 2025

Auto usata: controlli prima dell'acquisto

 In questo blog abbiamo trattato, in più circostanze, l'acquisto di un veicolo usato, proponendo suggerimenti da seguire, al fine di ottenere tutte le informazioni necessarie per comprendere se conviene acquistare quell'auto e a quel prezzo.

Di seguito, sintetizziamo i suggerimenti, senza alcuna pretesa di essere esaustivi in materia, ed nazi accettando commenti e critiche che ci permettano di migliorare il nostro intervento.

Pensiamo che occorra farsi qualche domanda quando si acquista un veicolo usato.


1. Parti dal budget

Prima di tutto, chiarisci quanto puoi o vuoi spendere. Il mercato dell’usato è dinamico e offre ampie possibilità, in particolare in questi ultimi anni, ove il prezzo delle macchine nuove è particolarmente elevato.


2. Foto dettagliate: prima regola di fiducia

Molti degli acquisti prendono le mosse dalla visione dell'auto in Internet, con annunci accompagnati da fotografie.

E' importante che le immagini siano chiare e numerose in quanto rappresenta un segno di fiducia e trasparente. Se le foto sono sfocate o ritraggono la macchina da lontano, forse ti conviene passare oltre.


3. Prezzo troppo basso? Allarme rosso

Verifica i valori medi di mercato (Quattroruote, Eurotax) e se trovi una forte differenza tra il prezzo proposto e quello medio, nel senso che il primo è esageratamente basso, forse il venditore sta nascondendo magagne tecniche o legali.

domenica 24 agosto 2025

C-351/23: La Corte di Giustizia UE rafforza i diritti dei consumatori nel mercato unico

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea nella causa C-351/23 rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti dei consumatori nell’ambito del mercato unico europeo.

In questa pronuncia, la Corte affronta questioni cruciali relative all’applicazione uniforme delle norme UE a tutela dei consumatori, in particolare riguardo alle pratiche contrattuali e alla trasparenza delle condizioni poste dalle imprese nei confronti dei consumatori finali.


A.- Principali aspetti della sentenza

Il provvedimento oggetto del nostro commento è rilevante perché puntella alcuni principi cardine in materia di diritto dei consumatori.

Tutela rafforzata del consumatore: La Corte ribadisce il principio secondo cui le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono essere interpretate in modo da garantire un elevato livello di tutela, ponendo il consumatore in una posizione di maggiore equilibrio rispetto all’impresa. Questo è coerente con l’obiettivo del legislatore europeo di creare condizioni di trasparenza e correttezza contrattuale, in modo da evitare abusi o clausole vessatorie.

Uniformità di applicazione delle norme UE: La sentenza sottolinea l’importanza che le norme europee in materia di tutela del consumatore siano applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, evitando disparità che possano nuocere alla fiducia del consumatore nel mercato unico. Ciò rafforza il principio di sicurezza giuridica e di parità di trattamento tra consumatori europei.

Chiarezza e trasparenza contrattuale: Un punto focale riguarda la necessità che le condizioni contrattuali, soprattutto quelle predisposte unilateralmente dall’impresa, siano redatte in modo chiaro, comprensibile e trasparente, affinché il consumatore possa prendere decisioni consapevoli. 

La Corte evidenzia che eventuali ambiguità o condizioni poco trasparenti devono essere interpretate a favore del consumatore.

Impatto sulle clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette: La sentenza conferma che le clausole contrattuali che creano uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti a discapito del consumatore possono essere considerate nulle, rafforzando così il meccanismo di protezione contro le pratiche commerciali sleali.


B.- Rilevanza per la tutela dei consumatori

Questa pronuncia è un ulteriore rafforzamento del quadro giuridico europeo a tutela dei consumatori, confermando la centralità della trasparenza, dell’equilibrio contrattuale e della corretta informazione come strumenti fondamentali per garantire una protezione effettiva.

Per i consumatori, ciò significa una maggiore sicurezza nell’acquisto di beni e servizi, soprattutto in un mercato sempre più complesso e digitale, dove la tutela deve essere adeguata alle nuove forme di contrattazione e alle possibili asimmetrie informative.

Per le autorità nazionali di tutela e per gli operatori economici, la sentenza rappresenta un monito a rispettare rigorosamente le norme europee, prevedendo controlli e sanzioni efficaci contro pratiche abusive, e promuovendo la formazione e l’informazione dei consumatori stessi.

Di seguito, la sentenza della Corte di giustizia UE C - 351/23

domenica 9 luglio 2023

Contratto on line. Il sito web non è un supporto durevole e il link non soddisfa il dovere informativo

Il venditore assolve al proprio dovere informativo verso il consumatore, rinviando per le condizioni del contratto al sito web?

La questione è stata (ed è tuttora) oggetto di discussione, in quanto tutti i contratti telematici operano un rinvio a pagine web, ma anche nei contratti cartacei viene, molto spesso, rinviato al sito web per consentire al consumatore di poter prendere visione delle clausole a lui svantaggiose (clausole abusive/vessatorie).

E' lecito il rinvio ad un sito web per l'illustrazione delle clausole vessatorie per un contratto negoziato fuori dai locali commerciali? 

La pronuncia che potete leggere di seguito affronta questo aspetto, anche se lo fa dando applicazione a dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 97/7/CEE, norma successivamente abrogata e sostituita 2011/83/UE, la quale però si è limitata a riproporre le tutele già oggetto di disciplina con le norme europee del 1997.

Le norme comunitarie sono chiare nell'evidenziare, in primo luogo, che le clausole contrattuali proposte al consumatore devono essere redatte in modo chiaro, comprensibile ed univoco.

Nel caso in cui la clausola sia di dubbia interpretazione, il giudice dovrà far prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore. 

Un ulteriore principio comunitario riguarda le clausole vessatorie che devono essere illustrate dal professionista al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto al fine di consentire a quest'ultimo di comprendere le conseguenze economiche di tali clausole e di decidere con piena cognizione di causa se vincolarsi contrattualmente. 

I principi appena sinteticamente richiamati li possiamo trovare anche nella Direttiva 93/13/CEE, avente ad oggetto le clausole vessatorie, al ventesimo considerando ove viene evidenziato che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, e che il  consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole prima della conclusione dell'accordo, proprio al fine di tutelare in modo pieno e completo l'interesse del contraente debole, garantendogli di poter esprimere un consenso informato effettivo.

Questo requisito viene rispettato nel caso in cui un modello contrattuale scritto rinvii, per la lettura di tutte le condizioni di vendita, al sito web della società venditrice?

La questione è stata affrontata dalla Corte di giustizia con il provvedimento che trovate di seguito, la quale affronta la questione ponendo il quesito se il sito web assolva al dovere informativo richiesto dalle norme citate.

Occorre premettere che il link ipertestuale contenuto in moduli contrattuali scritti o in un contratto concluso con modalità telematiche deve rispettare quanto previsto dall'abrogato art. 5 (principio ripreso con la Direttiva 2011/83/UE), ossia deve garantire che le informazioni siano fornite o ricevute dal consumatore su un supporto durevole, immutabile e che garantisca la continuità del rapporto contrattuale, consentendo al contraente debole di poter verificare, in ogni momento, le caratteristiche del contratto.

Più precisamente, l'articolo 2, punto 10, della Direttiva 2011/83/UE fornisce la nozione di «supporto durevole», facendo riferimento a "ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate".

Orbene, il sito web non risponde a tale requisito, in quanto il professionista può mutare le informazioni contenute all'interno dello spazio digitale, non consentendo alla controparte di avere contezza completa e continuativa delle informazioni inerenti al rapporto contrattuale.

In altri termini, il rinvio per la lettura delle condizioni contrattuali, tramite link, ad un supporto durevole (ad esempio con invio via pec) è rispettoso della normativa comunitaria solo se la modalità telematica è immutabile e definitiva.

Non lo è il generico sito web perché le pagine web possono essere cambiate dal venditore in ogni momento, mentre lo può essere la pagina web riservata.

Questo principio si è, negli anni seguenti, consolidato sia a livello legislativo che sotto il profilo della giurisprudenza, ribadendo che il rinvio operato nel contratto per la lettura integrale o parziale delle condizioni contrattuali e delle informazioni dovute al consumatore, può assumere valore solo se il link ipertestuale rimanda ad un supporto durevole, ossia ad una pagina web immutabile (dal professionista) e definitiva.

Corte di giustizia UE - sentenza C-49/11.

sabato 26 novembre 2022

Buoni postali - Antitrust sanziona Poste per non aver informato i clienti della prescrizione!

Fonte: comunicato stampa
4 novembre 2022
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.A. e ha irrogato una sanzione di 1,4 milioni di euro in riferimento alla sua attività di collocamento e di gestione dei Buoni Fruttiferi Postali.

Secondo l’Autorità, Poste ha omesso e/o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. La normativa prevede infatti che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le somme vengono d
evolute a favore dello Stato per i Buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente. La condotta di Poste è stata dunque ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di credito relativi al Buono sottoscritto.

domenica 13 marzo 2022

Rapporto avvocato - cliente: il professionista deve informare in merito ai rischi di causa

L'avvocato è tenuto ad informare il proprio cliente in merito ai potenziali rischi connessi all'avvio della controversia, possibili costi e conseguenze negative connesse all'esito negativo del giudizio.

La Cassazione ha avuto modo, con l'Ordinanza n. 34993/2021 del 17 novembre 2021, di ribadire il principio, richiamando gli artt. 1176 c.c. comma 2 e l'art. 2236 c.c., norme che introducono i doveri di diligenza, trasparenza e professionalità che devono accompagnare l'attività professionale svolta dall'avvocato.

Il legale, però, deve anche dissuadere il cliente dall'avvio della causa legale, specificando le potenziali conseguenze negative, tra le quali anche la soccombenza nelle spese legali liquidate dal giudice.

L'omesso adempimento di tali obblighi informativi, valutando la vicenda nel caso concreto, può legittimare il cliente alla richiesta di risarcimento del danno verso il professionista che abbia violato le norme sopra menzionate.

Nel caso di specie, il professionista non aveva comunicato ai clienti in merito ad una serie di circostanze che rendevano l'azione civile per il risarcimento del danno difficile e con scarse possibilità di successo.

Il giudizio di merito si era concluso con il riconoscimento della responsabilità dell'avvocato, per non aver fornito tutte le informazioni ai clienti, disincentivandoli alla causa, individuando una violazione delle norme previste in materia di prestazione d'opera intellettuale in caso di dolo o colpa grave. 

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso, richiamando i principi che regolano la materia della responsabilità professionale, "[...] secondo cui, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. Sez. 3, 19/07/2019, n. 19520; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14597).".

L'avvocato, in conclusione, deve esporre al cliente tutte le informazioni, in fatto e diritto, che possono rendere improbabile la causa, e le possibili conseguenze negative a carico di quest'ultimo.

Di seguito, l'Ordinanza n. 34993/2021.

venerdì 10 dicembre 2021

Antitrust bacchetta Apple e Google per uso commerciale dei dati degli utenti

Fonte: comunicato stampa
26 novembre 2021
L’Autorità ha accertato due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive riguardo all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso due istruttorie nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd., sanzionando entrambe per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente. L’Antitrust ha accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

domenica 14 marzo 2021

Cosmetici: le informazioni d'uso devono essere reperibili nell'etichetta del prodotto

Questa domenica vi proponiamo un recente intervento della Corte di giustizia dell'Unione europea chiamata a valutare l'applicazione delle norme di tutela del consumatore nell'etichette apposte ai prodotti cosmetici.

Nel caso di specie, una ditta polacca aveva etichettato i propri prodotti, rimandando per alcune informazioni ad un catalogo nazionale al quale l'acquirente poteva accedere per ottenere tutte le informazioni relative al prodotto e al suo utilizzo.

Il giudice comunitario è stato chiamato a valutare la compatibilità di tale scelta rispetto alle norme comunitarie, ed in particolare al Regolamento UE n. 1223/2009, ed in particolare sono stati posti due quesiti: (1) se tutte le informazioni principali devono comparire nell'etichetta del prodotto (o al più nella confezione; (2) se di conseguenza può il produttore rinviare ad altro documento per la comunicazione dei vari dati relativi al consumo del bene.

Con riferimento alla prima questione, la corte ha chiarito che tutte le informazioni devono essere visibili dal consumatore dalla mera visione del recipiente o della confezione, e quindi al momento dell'acquisto del cosmetico. Ciò può consentire l'immediata valutazione delle caratteristiche principale del prodotto, il suo uso, eventuali limiti ed ulteriori dati necessari per l'acquisto da parte del consumatore.

Trattasi di informazioni necessarie ed idonee ad un acquisto ponderato da parte dell'acquirente e che non possono essere oggetto di valutazione successiva.  

La seconda questione trova, di conseguenza, una risposta negativa, nel senso che il giudice comunitario non ha ritenuto che le informazioni relative agli ingredienti del prodotto e al suo uso non possono comparire in un catalogo nazionale, ma devono essere indicate nell'etichetta apposta sul prodotto o nella custodia.

Corte di giustizia UE - Sez. III^ - C - 667/2019.

domenica 10 giugno 2018

Polizza vita e investimenti: il punto della Cassazione

Le polizze vita si devono considerare tali solo se garantiscono la restituzione del capitale “investito”, altrimenti sono contratti di investimento finanziario.

Tale è la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza 10333/2018 (puoi leggerla sotto) la quale, nel confermare la pronuncia resa dalla Corte di Appello di Milano, riprende un orientamento poco lusinghiero per il mondo delle assicurazioni. 

Non solo. 

A fronte di un contratto assicurativo sottoscritto da due persone fisiche per mezzo una società fiduciaria va individuato quale investitore non quest’ultima ma la persona fisica, cioè l’assicurato.

Vediamo insieme la vicenda. 

□   Il caso: due soggetti facoltosi si sono avvalsi dello stretto operato di una nota fiduciaria lombarda, per effettuare un investimento di ben cinque milioni di Euro e con la fondamentale prospettiva di conservare il capitale. 

La predetta società ha proposto un "investimento" che, sotto l'etichetta di polizza vita, in realtà prevedeva che il capitale confluisse in un paniere di titoli, fondi di investimento, azioni ed obbligazioni. 

I problemi si sono acuiti anche nell'esecuzione degli accordi. 

Infatti, gli investimenti sono stati intestati alla società fiduciaria con gli investitori messi al margine: il nome di questi ultimi nemmeno compariva nella documentazione relativa all'attività della fiduciaria. 

Emerge dunque un'operazione per nulla trasparente sotto almeno due profili: 

       (1) che cosa hanno sottoscritto gli investitori? 

       (2) chi sono gli investitori o, ancora meglio, i "clienti"?  

□   La base giuridica: la Cassazione è tornata sulla questione della differenza tra polizze assicurative e contratti di investimento, recuperando importanti principi di diritto espressi in precedenza.

In particolare, essa richiama un precedente intervento del 2012 (la sentenza 6061/2012) e afferma che, di là dall'etichetta attribuitagli, "sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicuratore è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all'assicurato)".

In definitiva, la Cassazione ha attualizzato un principio già utilizzato da diversi tribunali italiani per le polizze linked (v. qui): il giudice, prima di guardare chi ha violato obblighi di informativo e regole di comportamento, deve interpretare il contratto e, in questa fondamentale attività, deve soffermarsi su chi è o come è distribuito nella polizza il fattore del rischio. 

□  Le comunicazioni: una volta chiarito che chi si trova davanti ad un prodotto finanziario e che, in punto informativa, si applicano il Testo Unico Finanziario ed i regolamenti della Consob, bisogna capire chi sono gli investitori. 

Questo profilo è fondamentale: è ovvio che solo individuando gli investitori, l'intermediario può fornire loro, per tramite della fiduciaria, informazioni approfondite e continue sugli investimenti ed i disinvestimenti oltre che segnalare "inadeguatezze" delle operazioni. 

A tale riguardo, i giudici di legittimità hanno sancito che gli obblighi dell’intermediario finanziario sono rivolti nei confronti del fiduciante e non anche della società fiduciaria, dopo aver preso in considerazione la funzione prioritaria di rimuovere le asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario.

Infatti, se il regolamento Consob permette alle società fiduciarie di intestare i rapporti nell'esecuzione degli accordi, questa attività non deve essere di ostacolo al flusso di informazioni a cui hanno diritto i clienti investitori. 

Di seguito trovi la sentenza della Corte di Cassazione, III sez. civile, n. 10333 del 20 aprile 2018. 

domenica 17 settembre 2017

Veicolo usato incidentato: il venditore deve comunicarlo all'acquirente

Questa domenica vi segnaliamo la recente sentenza con la quale la Cassazione ha confermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola, il quale ha condannato il venditore privato di un veicolo usato per aver omesso al compratore rilevanti informazioni rispetto all'auto oggetto di compravendita.

La premessa dell'intervento della Cassazione è che la vendita dell'auto usata era tra due privati, e quindi non trovano applicazione le norme del Codice del Consumo.

Nel caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in una vendita tra privati avente da oggetto un auto usata, il venditore aveva fatto credere al compratore che l'auto era “praticamente nuova”, mentre in realtà il veicolo era “incidentato”.

Il Tribunale di Nola, con decisione confermata dalla Cassazione, ha considerato scorretta la condotta del venditore, per non aver reso noto al compratore il danno occorso all'automobile, nonostante le riparazioni siano state eseguite a regola d’arte dal venditore.

Sussiste, in queste circostanze, la responsabilità del venditore per omessa informazione: il venditore era tenuto, infatti, a comunicare l'incidente occorso al veicolo, consentendo all'acquirente di poter esprimere un consenso completo, consapevole e comprensivo della circostanza che l'automobile, al momento della vendita, non era praticamente nuova, ma in precedenza incidentata.

In questi casi, la condotta scorretta del venditore configura una sua responsabilità ex artt. 1366 e 1175 c.c., per aver omesso al compratore (sua controparte) importanti informazioni al momento della vendita del bene usato.

Qui la sentenza. Visibile con browser Opera - VPN attivo

lunedì 12 gennaio 2015

Diritto all’oblio e Google: primi provvedimenti del Garante privacy

Fonte:
Newsletter
22 dicembre 2014
"Il Garante privacy ha adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento da parte di Google delle loro richieste di deindicizzare pagine presenti sul web che riportavano dati personali ritenuti non più di interesse pubblico. A seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia europea sul diritto all'oblio, Google è infatti tenuta a dare un riscontro alle richieste di cancellazione, dai risultati della ricerca, delle pagine web che contengono il nominativo del richiedente reperibili utilizzando come parola chiave il nome dell'interessato.

lunedì 29 dicembre 2014

Samsung sanzionata per informazioni fuorvianti

Fonte
Comunicato stampa AGCM
23 dicembre 2014
Un milione di multa a Samsung Italia, per pratica commerciale scorretta. L’ha irrogata l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, censurando le modalità con cui fino all’anno in corso è stata presentata al pubblico una delle principali caratteristiche di smartphone e tablet: in particolare, si tratta delle informazioni fornite in merito alla memoria “ROM” degli smartphone e dei tablet, in quanto la capacità in effetti disponibile per i consumatori risultava significativamente inferiore a quella indicata dall’impresa.

L’Antitrust ha giudicato questa pratica, ai sensi del Codice del Consumo, “contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni fuorvianti e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio”. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, stabilendo che Samsung Italia comunichi entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.

lunedì 15 dicembre 2014

Bene le nuove regole per le etichette

Lo scorso tredici dicembre è entrato in vigore nel nostro paese il nuovo Regolamento che regola le etichette che devono essere apposte sui prodotti alimentari (Regolamento UE n. 1169/2011), il cui fine pare quello di consentire al consumatore di ottenere maggiori informazioni nella fase di acquisto.

La norma comunitaria introduce l'obbligo di contrassegnare in modo più chiaro i componenti allergeni contenuti nei prodotti pre confezionati, quali glutine, lattoalbumina e noci devono essere esposti nella confezioni in modo preciso, distinto e di dimensioni più grandi, al fine di facilitare il consumatore nel apprendere tutti i dati inerenti l’alimento. 

venerdì 23 marzo 2012

Lehman Brothers: passo indietro del Tribunale di Torino - non esiste alcun obbligo della Banca di avvisare l'investitore del peggioramento dell'andamento del titolo negoziato


L'intermediario bancario non è obbligato ad avvisare il cliente nel caso di peggioramento dell'andamento dell'obbligazione venduta, anche laddove vi sia un rischio default del soggetto emittente (la Banca Lehman Brothers nel caso di specie) con conseguente perdita dell'intero capitale investito da parte dell'investitore.


Questa sembra la nuova e sbalorditiva conclusione raggiunta dal Tribunale di Torino con una recentissima sentenza pronunciata in materia di adempimento dei doveri informativi ex TUF e Regolamento Consob 16190/2007 da parte dell'operato professionale.

venerdì 17 dicembre 2010

La presunta solidità del sistema bancario italiano e la silenziosa scomparsa del Banco Emiliano Romagnolo

Premessa

Il sistema bancario italiano è stato oggetto, negli ultimi mesi, di continui elogi da parte della stampa italiana la quale ne ha esaltato la solidità rispetto alla crisi internazionale sofferta dall'intero settore dell'intermediazione creditizia di altri importanti paesi. Si pensi a tutti gli istituti di credito falliti negli Stati Uniti (in primo luogo Lehman Brothers), al crac delle banche islandesi, alla crisi del sistema creditizio irlandese fino alle recenti difficoltà attraversate dagli istituti di credito spagnoli.
In questo contesto, sostengono i grossi media nazionali, le nostre banche avrebbero dimostrato una inaspettata solidità finanziaria tale da escluderle dai tracolli vissuti da rilevanti istituti bancari di altri stati e riuscire a superare brillantemente gli stress test realizzati secondo i criteri previsti da Basilea 3.

tutto vero? probabilmente il sistema italiano è integro e sufficientemente organizzato da evitare le crisi vissute da altri stati.

Fa specie, però, il silenzio mediatico calato sulla prossima scomparsa di una banca italiana, seppur di piccole dimensioni, dovuto alle gravi difficoltà finanziarie ed economiche.

Il caso del Banco Emiliano Romagnolo

E' questo il caso del Banco Emiliano Romagnolo (BER), piccolo istituto di credito che ha di recente perduto la sua operatività bancaria in seguito al provvedimento adottato dalla Banca d'Italia lo scorso 6 dicembre 2010.
La banca è da tempo in amministrazione straordinaria a causa della difficoltà del credito ed alle insufficienti disponibilità liquide. 
Tale grave situazione aveva già portato BER alla procedura di amministrazione straordinaria nel 2009, ma era fondata la speranza di poter salvare il piccolo istituto di credito.

Il provvedimento di Bankitalia: sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restitituzione degli strumenti finanziari alla clientela ex art. 74 TUB

La Banca d'Italia ha invece reso noto, qualche giorno fa, di aver provveduto a bloccare le attività di intermediazione offerte dalla banca ed in particolare il pagamento delle passività e la restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, a causa delle difficoltà economico/finanziarie attraversate da BER.


"In data 6 dicembre 2010 i Commissari straordinari del Banco Emiliano Romagnolo “BER” (BO), in amministrazione straordinaria, con il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, hanno deliberato la sospensione del pagamento delle passività di qualsiasi genere e della restituzione degli strumenti finanziari alla clientela, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), per il periodo massimo di un mese, fatte salve eventuali proroghe.

La misura si è resa necessaria stante il ricorso di circostanze eccezionali, che si sostanziano nell’insufficienza delle disponibilità liquide a far fronte alle passività in scadenza e nell’impossibilità di attivare canali alternativi di sostegno finanziario.
Nel corso della procedura gli Organi straordinari hanno esperito numerosi tentativi per portare a soluzione la situazione di grave tensione finanziaria della banca, manifestatasi sin dall’avvio dell’amministrazione straordinaria e, con la supervisione della Banca d’Italia, stanno operando per portare a compimento, quanto prima, un piano di intervento che, con il sostegno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e delle banche creditrici, realizzi la salvaguardia degli interessi della clientela.".

Il silenzio mediatico sulla vicenda BER

Tale vicenda, invero, non ci sembra sia stata trattata con attenzione dai grandi media.

Vero è che molto spesso il silenzio viene giustificato per salvaguardare gli interessi dei clienti e dei lavoratori, ma è altresì innegabile che le difficoltà di BER erano conosciute da tempo.


E' inoltre nota la vicenda giudiziaria che riguarda alcuni componenti della vecchia gestione della banca e le operazioni finanziarie azzardate in derivati bancari realizzate con clienti dell'istituto di credio.

In ogni caso, e nella speranza che il Banco Emiliano Romagnolo possa trovare una felice soluzione alle difficoltà finanziarie di recente affrontate, appare evidente che il sistema bancario italiano non è poi così solido come si vorrebbe fare intendere e che tale vicenda potrebbe anche non essere l'unica.

giovedì 9 dicembre 2010

La Banca d'Italia mette in gioco le regole economiche con "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island"

Si chiamano  "€conomia - il gioco della politica monetaria" e "Inflation island" le due iniziative didattiche avviate dalla Banca d'Italia per sensibilizzare i risparmiatori rispetto alle tematiche che caratterizzano la politica economica di uno stato. Le iniziative, proposte come videogame ai quali chiuque può partecipare, sembrano mirate a far comprendere più facilmente quali presupposti economici si nascondono dietro determinate scelte di politica finanziaria che vengono adottate dal singolo stato.

Così viene presentata l'iniziativa dalla Banca d'Italia "Come è possibile assicurare la stabilità dei prezzi? In che modo la vita di tutti noi è influenzata dai diversi andamenti del livello dei prezzi?
Sono queste le domande a cui vogliono dare risposta due nuovi tools multimediali realizzati dall'Eurosistema e rivolti a giovani che desiderano apprendere i meccanismi fondamentali della politica monetaria anche senza avere specifiche conoscenze economiche."








lunedì 11 ottobre 2010

Da Trentino inBlu al blog - Il credito al consumo


La pubblicità spesso ci induce a credere che chiunque possa permettersi di acquistare anche i prodotti in apparenza più inaccessibili e non sia un problema trovare il denaro per approfittare delle varie offerte o superofferte propinate dalla pubblicità televisiva, da ditte di vendita per corrispondenza, da grandi magazzini, mobilifici, negozi di apparecchi elettronici, ecc.

Conseguentemente appare che qualsiasi bene o servizio, può essere acquistato "a credito", o come si sul dire anche a “piccole rate” che poi cominceremo a pagare “tranquillamente” più in avanti nel tempo anche se ad oggi non abbiamo il denaro necessario per procedere al pagamento dell'intero acquisto, o meglio anche se lo avessimo, ci fa apparire comunque più conveniente l'acquisto previo finanziamento per rendere meno forte l’impatto economico del nuovo acquisto sulla nostra reale ed attuale situazione economica.

Queste forme di finanziamento, sono conosciute come "credito al consumo" ed è pertanto importante stabilire le condizioni vincolanti per le cessioni di beni e servizi, definire con precisione il contenuto dei contratti di credito al consumo, cominciando dalla stessa definizione.

martedì 12 maggio 2009

Federcontribuenti: 5 passi per evitare i finti promotori


Il caso Madoff, che tanto scalpore ha suscitato sulle pagine dei quotidiani, induce chi scrive a fornire ai risparmiatori una sorta di vademecum per evitare di cadere nella trappola delle operazioni finanziarie a prima vista facili ed allettanti, che invece si rivelano vere e proprie truffe.

Per chi non conoscesse il caso in questione, il signor Bernard Madoff ha per cinquant’anni gestito sua attività di brokeraggio a New York come "family business" fino a che, arrestato dagli agenti federali, non ha confessato che la sua attività di investment advisory era semplicemente «una gigantesca bugia» dietro la quale si nascondeva la più classica delle truffe, una sorta di catena di Sant'Antonio meglio conosciuta “schema Ponzi” (dal nome dell’ideatore Carlo Ponzi, faccendiere che negli anni venti inventò detto schema).

In cosa consiste lo “schema Ponzi”?

Per rendervi più chiaro questo meccanismo, riportiamo l'esempio proposto da wikipedia
“· Fase A.
Al potenziale cliente viene promesso un investimento con rendimenti allettanti, superiori ai tassi di mercato, in tempi ravvicinati.
· Fase B.
Dopo poco tempo viene restituita parte della somma investita, facendo credere che il rendimento è altissimo.
· Fase C.
Si sparge la voce dell'investimento molto redditizio e altri clienti cadono nella rete. Si continuano a pagare gli interessi con i soldi via via incassati.
· Fase D.
Lo schema si interrompe quando le richieste di rimborso superano i nuovi versamenti” (tratto da www.wikipedia.it).

In altri termini, la truffa può continuare solo laddove più persone vengano coinvolte nell'operazione, al fine di permettere al truffatore di poter, anche solo parzialmente, rimborsare i soggetti coinvolti.


Nel momento in cui le entrate non riescono a coprire le uscite, l'intero schema “frana” ed i risparmiatori comprendono di aver totalmente perso i soldi investiti.

- Come si sviluppa questa frode finanziaria?
Usualmente un presunto promotore finanziario si presenta ad alcuni potenziali clienti ed offre loro la possibilità di investire in strumenti finanziari altamente remunerativi. Al fine di convincere i malcapitati risparmiatori, il proponente si avvale di false tabelle e schemi ed utilizza termini finanziari complessi ed incomprensibili.

Ottenuto il denaro dai clienti, egli non opera alcun investimento ma continua la propria attività truffaldina cercando di convincere nuovi potenziali investitori.

Con i soldi raccolti da questi ultimi, provvede a rimborsare i primi investitori, illudendoli del risultato ottenuto ed invitandoli ad operare un nuovo investimento in altri prodotti "esotici".

Questi ultimi, convinti dal promotore, reinvestono il denaro ottenuto permettendo la sopravvivenza della truffa. Il modello piramidale creatosi resiste fintantoché i flussi di entrata risultino superiori a quelli di uscita garantendo al truffatore, attraverso società finanziarie appositamente costituite nei famosi paradisi fiscali, di appropriarsi delle somme ricevute.

La Consob ha di recente bloccato l'attività di talune di queste finte società finanziarie le quali proponevano, specialmente attraverso internet, fantomatici investimenti in prodotti finanziari inesistenti o di dubbia serietà, garantendo agli acquirenti una resa a due cifre.

La gran parte di queste truffe, in realtà, si sviluppano attraverso promotori finanziari, o presunti tali, i quali si presentano dal cliente illustrando allo stesso potenziali investimenti "alternativi" ed altamente remunerativi.

- Come evitare questa truffa?
Si, è possibile evitare di cadere in questa trappola attraverso alcuni piccoli accorgimenti che vi proponiamo di seguito. 

1 
Accertare l'identità del proponente e la sua iscrizione all'albo dei promotori
I promotori finanziari devono obbligatoriamente essere iscritti all'albo e la loro attività deve avvenire nel rispetto di norme deontologiche.

In secondo luogo, il promotore opera per conto di un intermediario (banca - società finanziaria etc.) regolarmente iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Colui che vi propone l'investimento, quindi, deve possedere quantomeno un documento (ad esempio un tesserino) che attesti la sua regolare iscrizione all'albo dei promotori.

Non esitate a richiedere l'esibizione del documento al promotore e fatevi dire per quale intermediario egli presta la propria opera.

Il Regolamento Consob prevede che il promotore, al momento del primo contratto, è obbligato a fornire al cliente tutte le informazioni rispetto alla propria qualifica: "[il promotore] consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato (n.d.r. banca o sim), da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso [...]"(art. 108 comma 1 lett. a) del Regolamento Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (c.d. Regolamento intermediari)).


2
Richiedete chiare informazioni sul prodotto
Colui che vi offre il prodotto finanziario, al fine di invogliarvi all'acquisto, tenderà ad illustrarvi i rendimenti dello stesso e le possibilità di guadagno nel breve/medio termine.

In molte circostanze l'investimento viene descritto come interessante attraverso l'utilizzo di termini finanziari estremamente complessi e poco comprensibili.

E' vostro diritto richiedere al proponente di utilizzare un linguaggio assolutamente comprensibile e chiaro nell'illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.

Fatevi indicare con chiarezza quale è il soggetto emittente, su quale mercato è negoziato il prodotto, la divisa, le commissioni di investimento previste, le modalità di rimborso.

Con la nuova normativa in materia finanziaria introdotta attraverso la direttiva Mifid, molti prodotti finanziari, anche se negoziati fuori dai mercati regolamentati, sono accompagnati da apposito prospetto informativo con il quale sono indicate le caratteristiche ed i rischi di investimento.

E' vostro diritto ottenere copia del prospetto. 


3
Informatevi sul prodotto
La migliore difesa di fronte a questi tentativi di truffa è rappresentata dall'informazione, ovvero un investitore informato difficilmente può cadere in questi tranelli.

Non limitatevi a prendere copia dei documenti che vi vengono consegnati dal promotore, ma attivatevi e ricercate informazioni rispetto alle caratteristiche ed ai rischi collegati all'investimento che vi viene prospettato.

In questo senso, internet è certamente un mezzo che vi può aiutare permettendovi di ottenere, con estrema facilità, molte informazioni rispetto ai titoli offerti e può rappresentare, inoltre, una ottima opportunità per comparare i dati ottenuti dal promotore con quelli reperiti 
per via telematica.

Confrontate le strategie di investimento e le performance che il proponente vi ha promesso e verificate l'attendibilità rispetto ai risultati storici ottenuti dal prodotto.


4
Non consegnate somme di denaro
Se il finto promotore vi chiede di perfezionare l'investimento attraverso la consegna di somme di denaro, ricordatevi che questa modalità e vietata dalla legge e rappresenta un evidente indizio che vi state trovando di fronte ad un tentativo di truffa.

L' art. 108 comma 5 del già citato Regolamento Intermediari dispone l'obbligo per il promotore di rifiutare ogni somma di denaro, anche a titolo di compenso.

Il cliente può perfezionare l'investimento mediante il versamento della somma pattuita attraverso assegno bancario, circolare o ordine di bonifico intestato al soggetto abilitato (banca intermediaria).

Ogni altra forma di pagamento è severamente vietata dalla legge e se vi viene richiesto un pagamento in denaro da consegnare al fantomatico promotore, dovete dubitare della bontà della proposta di investimento prospettatavi da quest'ultimo.


5
Gli unici documenti ufficiali sono quelli della banca
Ricordate, infine, che per verificare se l'investimento è stato effettivamente realizzato dovete prendere visione degli estratti conto che vengono regolarmente inviati presso il vostro domicilio dalla banca.

Questi documenti sono gli unici che vi permettono di accertare che l'operazione è stata effettivamente posta in essere, nonché verificare il reale andamento del vostro investimento.

Può accadere, infatti, che il promotore si presenti presso la vostra abitazione con propri documenti dai quali risulti una diverso andamento del prodotto venduto, con performance ben più elevate rispetto a quelle realizzate.

Dubitate di detti documenti e ricordatevi di verificare di persona quale è il risultato ottenuto dallo strumento finanziario che avete acquistato.
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