Il recente provvedimento del Garante Privacy ha ridisegnato i poteri spettanti al creditore, nel caso di specie una banca, e la legittima pretesa da parte del debitore di veder tutelata la propria riservatezza.
Con la recente Ordinanza di ingiunzione n. 122 del 7 aprile 2022, il Garante della Privacy ha deciso di irrogare una sanzione amministrativa alla banca che, pur titolare di un credito verso un proprio cliente, aveva deciso di comunicare lo stato di insolvenza ai familiari, forse proprio per sperare di poter ottenere da questi ultimi la restituzione di quanto prestato.
L'Autorità garante ha condannato tale attività, delineando un limite tra il legittimo diritto del creditore e l'altrettanto diritto alla privacy del debitore.
Nel caso di specie, una banca aveva agito per il recupero del credito verso un proprio cliente, contattando la moglie per informarla dello stato di insolvenza del marito.
Quest'ultimo aveva contestato tale condotta alla banca, eccependo l'illegittimo trattamento dei dati personali, e la condotta scorretta tenuta dal professionista.
Nonostante le difese addotte dal professionista, il Garante per la Privacy le ha considerate insufficienti a giustificare l'illegittimo trattamento dei dati personali, accertando la violazione da parte del professionista del trattamento dei dati del cliente, con violazione Regolamento UE/2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation).
La banca, anche nel legittimo diritto di recupero del credito, è tenuta al rispetto degli interessi del debitore ed agire all'interno dei canoni di liceità, correttezza e pertinenza, adottando tutti i comportamenti ritenuti opportuni per tutelare il contraente debole e il suo diritto alla riservatezza.
Qui potete leggere il provvedimento del Garante Privacy n. 122 del 7 aprile 2022.
Recupero del credito e tutela della privacy del debitore by Consumatore Informato on Scribd
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