Cosa succede se denuncio un danno alla mia assicurazione oltre i canonici trenta giorni? usualmente pensiamo che di non avere diritti verso la compagnia assicurativa, in quanto il ritardo farebbe decadere, così come previsto dall'art. 1913 c.c..
Invero, la Corte di Cassazione ha invece affermato un diverso principio, ritenendo che l'assicurato può pretendere la copertura assicurativa, anche se non ha denunciato l'evento nei termini di legge.
Occorre premettere che l'art. 1913 c.c. dispone che: "L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza".
La polizza può prevedere una clausola contrattuale ove il termine per la denuncia è più ampio, usualmente trenta giorni dal giorno dell'evento.
Contrariamente a quanto ritenuto da noi consumatori, le conseguenze nel caso di avviso di sinistro non possono comportare la decadenza dai diritti allo stesso spettanti in seguito all'adesione alle condizioni contrattuali.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato il principio secondo il quale la norma che prevede la decadenza dell'assicurato nel caso di ritardata denuncia del sinistro deve essere considerata nulla e non vincolante tra le parti.
Ne consegue che se l'assicurato denuncia il sinistro oltre i termini previsti dal contratto, la compagnia può invocare la decadenza, e quindi rifiutare il risarcimento del danno, solo laddove sia provato che il ritardo nella denuncia sia dovuto a colpa grave o dolo della controparte.
Corte di Cassazione - Sez. VI^ Civ. - Ordinanza n. 8701/2022.
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